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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 19 dicembre 2006 n. 1708


Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Situazioni giuridiche soggettive legate alla precedente pianificazione – Eccezionalità

In ambito urbanistico, le situazioni giuridiche soggettive che, in virtù di una precedente pianificazione, concretano ipotesi di affidamento o di legittima aspettativa sono assolutamente residuali, essendo per lo più circoscritte ai casi di stipulazione di una convenzione di lottizzazione o di incremento degli standards urbanistici oltre i parametri normativi prescritti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 122 del 2003, proposto da:

 

Monti Giuseppina, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Giromini, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Giromini in Genova, Via dei Mille 9, presso la Segreteria del Tar Liguria;

contro



Comune di La Spezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. Tomaso Acordon, Stefano Carrabba, Giorgio Giovannini, con domicilio eletto presso l’Avv. Giorgio Giovannini in Genova, presso la Segreteria del T.A.R. Liguria;

per l'annullamento



della deliberazione del Consiglio comunale di La Spezia di approvazione del PUC e segnatamente approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni;
della deliberazione di adeguamento ai rilievi di legittimità della Provincia;
di ogni altro atto presupposto o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Spezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/06/2006 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO




La ricorrente, proprietaria di area che il previgente PRG del comune di La Spezia classificava come edificabile, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del PUC nella parte in cui modifica il precedente regime urbanistico assegnando al terreno destinazione agricola con ridotta edificazione residenziale in favore dei soli imprenditori agricoli.
L’impugnazione è sorretta dai seguenti motivi di censura:
Violazione dell’art. 40 l.r. n. 36/97. Eccesso di potere sotto vari profili;
Violazione dell’art. 40, commi 1e 4, lett. a) l.r. n. 36/97. Eccesso di potere;
Violazione dell’art. 40, comma 4, lett. a) l.r. n. 36/97. Eccesso di potere;
Violazione di legge. Eccesso di potere;
Violazione di legge sotto altro profilo.
Oltre alla violazione delle norme e dei termini che scandiscono le fasi del procedimento di approvazione del PUC, si deduce l’omessa ripubblicazione del progetto definitivo dopo che il comune, recependo le osservazioni, ha modificato lo strumento urbanistico; inoltre la modifica peggiorativa della precedente destinazione delle aree di proprietà non sarebbe sorretta da alcuna motivazione.
Il Comune e la Provincia della Spezia si sono costituiti in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso instando nel merito per la sua infondatezza.
Alla pubblica udienza del 29.06.06 la causa su richiesta della parti è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO




La ricorrente ha impugnato la deliberazione di approvazione del PUC nella parte in cui modifica il precedente regime urbanistico dell’area di proprietà assegnandole destinazione agricola con ridotta edificazione residenziale per i soli addetti alla pratica agricola.
L’infondatezza nel merito del ricorso esonera il Collegio dall’esame delle eccezioni di inammissibilità.
I primi due motivi di ricorso deducono la violazione dei termini: rispettivamente di esame dei rilievi presentati dalla Provincia e dalla Regione avverso il progetto preliminare del PUC e delle osservazioni presentate dai privati avverso il progetto definitivo.
In contrario, va osservato che le norme invocate (artt. 38, 39 e 40 l.r. n. 36/97), in sintonia con l’impianto normativo che disciplina il procedimento di approvazione del PUC, non prevedono affatto termini perentori per l’adozione del progetto definito né per l’esame delle osservazioni.
Infatti la progettazione preliminare prevista dalla legge regionale, in luogo della pianificazione a cascata di tipo verticale cui obbediva il superato regime urbanistico, è espressione di “coordinamento orizzontale” fra regione, provincia e comune e riproduce un modulo di urbanistica contrattata fra enti oramai di pari livello costituzionale (art. 114 cost.).
Solo alla conclusione del rapporto dialogico con le altre amministrazioni, suscettibile - come effettivamente avvenuto nel caso che ne occupa - di approfondimenti che necessitano il riesame delle opzioni, il comune adotta il progetto definitivo da cui decorre (art. 40 comma 4 lett a) l.r. n. 36/97) il termine dilatorio per l’esame delle osservazioni presentate dai privati.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
La norma appena richiamata ha cura di precisare che le modifiche apportate al PUC in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni “non comportano la necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti”.
In definitiva è rimesso al potere discrezionale dell’amministrazione procedente la facoltà di ripubblicazione, la cui scelta pertanto deve essere censurata allegando specifiche ragioni di fatto da cui desumere il vizio sostanziale che affetta la mancata integrazione della fase di pubblicità degli atti: è pertanto radicalmente infondata la censura che si limiti a denunciare l’omessa ripubblicazione
I motivi che residuano lamentano che la destinazione impressa dal PUC all’area di proprietà, peggiorativa rispetto a quella assegnata dal previgente PRG, sarebbe affatto immotivata tanto da ledere i principi di buona fede e correttezza in ragione del consolidato affidamento sull’edificabilità del terreno.
Con riguardo al primo profilo non va passato sotto silenzio che nelle linee programmatiche del PUC l’amministrazione ha espressamente chiarito l’indirizzo che informa la pianificazione del territorio urbano: ridurre “il consumo del suolo al fine di perseguire la “tutela dei valori paesistici ed ambientali del territorio collinare”.
L’estensione della zona agricola per le aree collinari, qual è inserita quella di proprietà della ricorrente, a discapito di quella residenziale, risponde all’anzidetta finalità di tutela dell’ambiente sottraendolo agli interventi edilizi che non siano strumentali all’attività di conduzione dei fondi.
In definitiva le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a modificare la precedente destinazione dell’area si deducono direttamente dalle linee programmatiche della nuova disciplina del territorio.
Né, venendo agli altri profili, costituisce motivo ostativo al mutamento di destinazione o aggravio all’onere di motivazione della nuova scelta il fatto che, per il lungo lasso di tempo di efficacia della precedente pianificazione e con essa della destinazione allora impressa, sia maturata in capo alla ricorrente un affidamento alla conservazione dell’edificabilità dell’area.
Le situazioni soggettive che in ambito urbanistico concretano ipotesi di affidamento o di legittima aspettativa maturate nel previdente regime tali da incidere sulla nuova disciplina del territorio sono assolutamente residuali, per lo più circoscritte ai casi di stipulazione di una convenzione di lottizzazione o di incremento degli standards urbanistici oltre i parametri normativi prescritti, dal cui ambito si sottraggono le opzioni che, come quelle oggetto di cognizione, assecondano la dinamica degli interessi pubblici che si svolgono nel tempo e sono aderenti alle finalità perseguite con la nuova pianificazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29/06/2006 con l'intervento dei signori:

Renato Vivenzio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Primo Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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