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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 21 dicembre 2006 n. 1723


Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Domanda – Tardivo completamento – Rilevanza – Nessuna.

Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Domanda – Chiarimento o integrazione della documentazione già presentata – Rilevanza – Eccezionalmente possibile.

 

La verifica dei requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto deve essere operata alla luce della documentazione acquisita entro i termini stabiliti dalla lex specialis di gara, con la conseguenza che nessun rilievo può essere riconosciuto ad altre e diverse certificazioni rese in date successive, pena la lesione del fondamentale principio della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano, invece, puntualmente rispettato la disciplina prevista.

 

Le norme che eccezionalmente prevedono la possibilità di rettificare le dichiarazioni o le istanze erronee o incomplete rese nella domanda di partecipazione ad una gara d’appalto non consentono, comunque, la presentazione di documenti nuovi o il completamento della domanda stessa, proprio perché tali disposizioni attengono solo al chiarimento ed all’integrazione della documentazione già presentata, qualora il suo contenuto sia ambiguo o di non immediata comprensione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)




ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2001, proposto da:

 

Co.Ge.Sca. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Golisano e Paolo Brida, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, alla piazza della Vittoria 14;

contro



Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso gli uffici della civica Avvocatura in Genova, alla via Garibaldi 9;

nei confronti di



Imprecos s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Armando Lamantia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Giacalone 37 int. 4 - S. Eusebio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di contestuale aggiudicazione definitiva alla controinteressata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata Imprecos s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/12/2006 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO




Con ricorso notificato il 16.10.2001 la società CO.GE.SCA. s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale 26.7.2001, n. 1137, con la quale il direttore dei Servizi tecnico-patrimoniali e verde del Comune di Genova ha disposto nei suoi confronti la revoca dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei prospetti dell’edificio sede della scuola elementare “E. De Amicis” e media “U. Foscolo” a Rivarolo, contestualmente assegnando gli stessi alla società Imprecos s.r.l., odierna controinteressata.
Il provvedimento in autotutela è stato adottato sul presupposto che la società CO.GE.SCA. s.r.l. era stata erroneamente ammessa alla gara, benché non in possesso del necessario requisito relativo ad una percentuale del costo del personale non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori, ex art. 18 comma 10 del D.P.R. 25.1.2000, n. 34.
A sostegno del gravame deduce un unico motivo di ricorso, così rubricato: violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 35 L. 109/94 e art. 18 D.P.R. 34/2000; eccesso di potere in ogni sua forma sintomatica, con particolare riferimento al difetto ed all’erroneità dei presupposti, al travisamento dei fatti, alla motivazione mancante e/o comunque incongrua ed insufficiente, al difetto di istruttoria ed allo sviamento dei fini della normativa in materia di scelta del contraente della P.A.
La ricorrente si duole che l’amministrazione, nel verificare i requisiti di partecipazione relativi al costo del personale, non abbia tenuto conto dei dati relativi al ramo di azienda della società De Berardis Ercole s.r.l., di cui la CO.GE.SCA. s.r.l. si è resa cessionaria in epoca anteriore all’effettuazione della gara, nonostante tale circostanza fosse stata portata a conoscenza dell’amministrazione con nota 18.6.2001 (di risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca della aggiudicazione, cfr. doc. 6 delle produzioni 25.10.2001 di parte ricorrente), unitamente ad un nuovo prospetto dei costi del personale dipendente, dal quale si evincerebbe il pieno possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.
Alla domanda di annullamento accede una richiesta di risarcimento danni.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Genova e la società controinteressata Imprecos s.r.l., instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 861/2001, emessa nella camera di consiglio del 7.11.2001, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 21.12.2006 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.


DIRITTO




Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la società ricorrente non contesta affatto che, sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda di partecipazione alla gara (e, segnatamente, della dichiarazione relativa alla cifra di affari in lavori ed al costo del personale, doc. 4 delle produzioni 26.10.2001 del Comune di Genova), ella difettava del requisito di partecipazione di cui all’art. 18 comma 10 del D.P.R. 25.1.2000, n. 34 (costo del personale non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori).
Essa si duole, piuttosto, che l’amministrazione non abbia adeguatamente valutato i dati e la documentazione integrativa prodotti soltanto con la lettera 18.6.2001, in risposta alla nota 29.6.2001 (doc. 8 delle produzioni 26.10.2001 di parte comunale) di comunicazione di avvio del procedimento di revoca della aggiudicazione.
Ciò posto, è agevole replicare che l'apprezzamento del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto deve essere operato alla luce della documentazione acquisita agli atti di gara, ivi depositata dai concorrenti, con la conseguenza che nessun rilievo può essere riconosciuto ad altre e diverse certificazioni rese in data successiva, pena la lesione del fondamentale principio della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis di gara.
Le norme – peraltro neppure invocate - che eccezionalmente prevedono la possibilità di rettificare le dichiarazioni o le istanze erronee o incomplete (p.e., l’art. 16 del D.Lgs. n. 157 del 1995 in materia di appalti di servizi) non consentono comunque la presentazione di documenti nuovi o il completamento della domanda di partecipazione ad una gara, proprio perché attengono solo al chiarimento ed all'integrazione della documentazione già presentata, quando il suo contenuto sia ambiguo o di non immediata comprensione (tra le tante cfr. T.A.R. Lazio, III, 23.11.2005, n. 12000).
Nel caso di specie, il provvedimento di esclusione è stato adottato sulla base di una specifica dichiarazione resa da CO.GE.SCA. s.r.l. (doc. 4 delle produzioni 26.10.2001 del Comune di Genova), mentre nessuna rilevanza poteva essere attribuita al prospetto (doc. 9 delle produzioni 25.10.2001 di parte ricorrente) contenente nuovi e diversi dati circa la cifra di affari in lavori e circa il costo del personale, tardivamente forniti a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria.
Infondata è anche la censura di difetto di motivazione (punto 1c del ricorso introduttivo).
La dimostrazione contabile del mancato rispetto del requisito di partecipazione relativo al costo del personale è infatti analiticamente contenuta nella nota 29.6.2001, n. 3633 (doc. 8 delle produzioni comunali 26.10.2001), espressamente richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato.
In ogni caso, posto che la ricorrente non contesta né la natura vincolante della disposizione del bando che richiama il requisito di ammissione di cui all’art. 18 comma 10 del D.P.R. 25.1.2000, n. 34 (possesso di un costo del personale nella misura percentuale minima del 15% rispetto alla cifra di affari in lavori), né il difetto di tale requisito sulla base della dichiarazione presentata unitamente alla domanda di partecipazione alla gara (che dichiara una percentuale del 12%), soccorre l’art. 21-octies della L. 241/1990, essendo palese che, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate i dispositivo.


P.Q.M.




Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila) in favore del comune di Genova ed in € 2.000,00 (duemila) in favore della controinteressata Imprecos s.r.l., oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21/12/2006 con l'intervento dei signori:

Paolo Peruggia, Presidente FF
Luca Morbelli, Primo Referendario
Angelo Vitali, Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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