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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 27 dicembre 2006 n. 1741


Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Interesse al ricorso – Anche quando si è conseguita l’edificabilità del proprio fondo – Sussiste

Data la molteplicità di scopi che un’area può avere per il suo proprietario, l’interesse allo sfruttamento meramente economico della stessa non può ritenersi assoluto e, pertanto, sussiste l’interesse a ricorrere anche nel caso in cui il ricorrente abbia conseguito l’edificabilità del proprio fondo. Di conseguenza, tenuto anche conto che l’edificabilità comporta un cospicuo aumento dell’imposta comunale sugli immobili gravante sulla proprietà, risulta infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso secondo cui la tutela giurisdizionale può essere invocata solamente a fronte di danni alla propria sfera personale e patrimoniale e non davanti a incrementi o vantaggi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 205 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Rio Fioretta anzi Musto Daniela, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Roberto Damonte in Genova, via Corsica 10/4;

contro



Comune di La Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. Tomaso Acordon, Stefano Carrabba, Giorgio Giovannini, con domicilio eletto presso Tomaso Acordon in Genova, c/o Segreteria T.A.R.; Provincia di La Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Barbieri, Veronica Allegri, con domicilio eletto presso Veronica Allegri in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria; Regione Liguria;

nei confronti di



Rio Fabrizia, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Bava, Ruggiero Berardi, con domicilio eletto presso Andrea Bava in Genova, via Alla Porta degli Archi, 10/6;

per l'annullamento



della delibera di consiglio comunale n. 19 del 19 novembre 2002 avente ad oggetto “controdeduzioni alle osservazioni presentate al progetto definitivo di piano urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 co. 4 legge reg. 36/97 nella parte in cui ha accolto l’osservazione n. 159 presentata da Fabrizia Rio e di ogni altro atto connesso tra cui il verbale della riunione del 3110.02 della commissione assetto territoriale ambientale del Comune di La Spezia e per il risarcimento del danno;
inoltre della delibera di consiglio comunale n.19 del 5 maggio 2003 avente ad oggetto l'adeguamento del p.u.c. ai rilievi formulati dalla Provincia ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 co. 7 legge reg. 36/97 sempre riguardo all’osservazione n.159 nonché del provvedimento della Provincia in data 3 giugno 2003 prot. 19892 avente ad oggetto la presa d’atto dell'avvenuto adeguamento ai rilievi e per il risarcimento del danno;
della nota del Comune di La Spezia - Area di coordinamento Urbanistica - prot. 37463 del 10 maggio 2006 e per il risarcimento del danno;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Spezia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provincia di La Spezia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Rio Fabrizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30/11/2006 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO




Con ricorso notificato il 20 giugno 2003 Fioretta Rio nella qualità in comproprietaria del mappale 194 in località Limone, impugnava, chiedendone l’annullamento, la delibera con la quale il consiglio comunale di La Spezia, nel decidere definitivamente sulle controdeduzioni presentate sul progetto definitivo del piano urbanistico comunale, aveva accolto l’osservazione dell’attuale controinteressata Fabrizia Rio viene attribuito al mappale in parola l’edificabilità con il massimo indice di utilizzazione fondiaria.
Premetteva in fatto la ricorrente che il mappale era stato ripartito in due in sede di divisione dell’asse ereditario di suo padre Domenico Rio e che l’osservazione al piano avrebbe casomai dovuto riguardare la sola porzione di proprietà della controinteressata ed esponendo le ragioni dell’illogicità della scelta, sollevava in diritto le seguenti censure:
1.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 co. 3 legge reg. 36/97 in relazione all’art. 3 L. 241/90. Difetto di presupposti, di legittimazione e di istruttoria. La controinteressata ha presentato la propria osservazione in qualità di comproprietaria del bene immobile costituito dal mappale 194, sebbene la medesima sia solo comproprietaria esclusivamente della metà di detto mappale per la porzione ubicata ad ovest. Se lo strumento delle osservazioni costituisce apporto collaborativo nell’ambito del procedimento di pianificazione territoriale comunale, l’osservazione in parola ha indotto gli uffici comunali a compiere una valutazione della scelta sulla base di errati presupposti di fatto. Il mappale non può essere qualificato come unità minima di intervento, poiché non può essere considerato in modo unitario, vista la diversa titolarità e non sussiste la percentuale minima del 75% del valore degli immobili per predisporre un p.u.o. e ciò nonostante la ricorrente avesse informato il Comune della realtà dei fatti.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 co. 3 legge reg. 36/97 in relazione all’art. 3 L. 241/90. Difetto assoluto di motivazione. L’amministrazione comunale aveva dapprima respinto l’osservazione n. 159, richiamando la scarsa accessibilità dell’area e l’incongruenza rispetto al tessuto edilizio e successivamente aveva invece accolto l’osservazione medesima senza corredarla di alcuna motivazione in spregio a tutti i principi in materia.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 co. 3 legge reg. 36/97 in relazione all’art. 41 sexies L. 1150/42 ed all’art. 3 L. 241/90 per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza. Il lotto in questione è praticamente intercluso, poiché la realizzazione di un accesso carrabile non potrebbe essere ottenuta se non espropriando un terreno privato oppure acquisendo una parte di piazzale della locale stazione ferroviaria di Cà di Boschetti e per la conseguente inesistenza di aree di parcheggio.
4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 co. 3 legge reg. 36/97 in relazione all’art. 3 L. 241/90 per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza. L’area in questione è situata sul versante di una formazione collinare con un dislivello complessivo di circa venti metri: l’edificazione su tale terreno è assai ardua, soprattutto nella previsione della costruzione di un edificio con altezza fino a 14 metri e tecnicamente sarebbe possibile costruire solo un edificio a gradoni, assolutamente incompatibile con l’edilizia esistente e con la qualificazione data al progetto di piano urbanistico comunale alla zona, che quella di “tessuti recenti omogenei”.
La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e per il risarcimento del danno subito.
Con successivo atto notificato il 20 giugno 2003 Fioretta Rio impugnava la delibera con la quale il consiglio comunale aveva adeguato il piano urbanistico ai rilievi formulati dalla Provincia ed inoltre il provvedimento provinciale con il quale era stato recepito l’accoglimento dell’osservazione n. 159 e ne chiedeva l’annullamento per ragioni analoghe a quelle prima rappresentate.
Con ulteriore atto notificato l’8 luglio 2006, Daniela Musto nella qualità di figlia ed erede di Fioretta Rio, nelle more deceduta, impugnava la nota del Comune di La Spezia - Area di coordinamento Urbanistica indicata in oggetto e ne chiedeva l’annullamento, sviluppando le censure in precedenza sollevate circa la pratica inutilizzabilità dell’area in ragione della sua interclusione.
Si sono costituiti in giudizio la controinteressata Fabrizia Rio ed il Comune e la Provincia di La Spezia, sostenendo l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso e la sua infondatezza e chiedendone comunque il rigetto.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.


DIRITTO




Si deve dapprima sgombrare il campo dall’eccezione pregiudiziale di difetto di interesse sollevata dalle controparti.
Viene sostenuto in sintesi che la ricorrente non potrebbe dolersi di aver conseguito l’edificabilità del proprio fondo, perché la medesima ha conseguito dall’azione amministrativa un arricchimento patrimoniale e la tutela giurisdizionale può essere invocata solamente a fronte di danni alla propria sfera personale e patrimoniale e non davanti ad incrementi o vantaggi.
A prescindere già dal corretto rilievo della ricorrente che l’edificabilità comporta in ogni caso un aumento – cospicuo – dell’imposta comunale sugli immobili gravante sulla proprietà, si deve aggiungere che i contenuti del diritto proprietario hanno anche una dimensione soggettiva, viste soprattutto le caratteristiche della proprietà immobiliare: il possesso di un’area può avere per il proprietario scopi diversi, tra i quali possono risiedere pacificamente e maggiormente in una realtà cittadina o comunque urbanizzata anche i fini di godere di una zona verde per finalità salutari o ricreative e quindi l’interesse allo sfruttamento meramente economico della proprietà fondiaria non può ritenersi assoluto.
Una prova di quanto ora affermato risiede proprio nella prima censura che deve in ogni caso ritenersi infondata.
Infatti la Rio era inizialmente insorta contro l’edificabilità dell’intero mappale – al 50% di proprietà della controinteressata - lamentandosi del fatto che il Comune di La Spezia aveva del tutto omesso di considerare la divisione tra diversi proprietari del mappale, il quale non poteva così essere disciplinato come unità minima di intervento.
È evidente che così agendo, la ricorrente ha avuto l’intenzione di limitare per quanto possibile la costruibilità sia dell’area propria, sia di quella confinante, dimostrando perciò un evidente interesse alla limitazione delle attività di edificazione riguardo ed intorno a se stessa.
La censura deve però ritenersi superata dalle successive deliberazioni consiliari n. 29 in data 5 dicembre 2005 e n. 21 in data 21 settembre 2006 non impugnate, con le quali il Comune ha stabilito la possibilità di interventi edificatori per sub unità minima di intervento, oltrepassando così l’eventuale opposizione di proprietari in parte di mappali contrari all’edificazione.
Appare inoltre infondato il terzo motivo relativo alla sostenuta interclusione del fondo, interclusione che ne renderebbe impossibile l’uso di quanto edificabile.
La possibilità di costituzione di servitù di passaggio tramite il transito sul piazzale della limitrofa stazione ferroviaria di Ca’ de Boschetti elimina ogni questione: infatti, se il piazzale utile per accedere alla stazione ferroviaria non può essere sottratto alla sua destinazione ciò non può impedire che su di esso possa e debba essere stabilito un uso particolare collegato alla posizione del confinante, uso che sarà determinato secondo le forme necessarie per i beni demaniali, al pari ad esempio dei passaggi a livello delle strade ferrate.
Destituito di fondamento è invece l’ultimo motivo, inerente l’edificazione sul fondo della ricorrente asseritamente acclive tanto da renderne la costruibilità assai ardua ed in ogni modo con tecniche edificatorie non conformi al resto della zona.
La documentazione depositata in giudizio non dimostra gli assunti della ricorrente ed il terreno in questione appare effettivamente scosceso, ma non nella maniera descritta e si allinea comunque con numerosissime aree liguri costruite in modo ben più ardito e su superfici assolutamente ripide; in ogni caso non si ravvisano quelle irragionevolezze che sole possono legittimare la Sezione ad una pronuncia di accoglimento di simile censura.
E’ invece fondato il secondo motivo con il quale la Rio si duole che l’osservazione 159 sia stata accolta dal Comune senza alcuna motivazione, capovolgendo acriticamente la scelta di rigetto primitivamente adottata, cioè quella di escludere l’edificabilità del mappale richiamandone la difficile accessibilità e l’incongruenza con il tessuto edilizio preesistente.
Effettivamente il rigetto dell’osservazione della controinteressata Fabrizia Rio era stata respinta - 17 settembre 2002 - con una motivazione articolata e piuttosto capillare, rispetto alla media che si rinviene nell’esame consueto delle osservazioni degli amministrati nella formazione dei piani urbanistici: la delibera consiliare aveva infatti precisato il collocamento del mappale in posizione interna rispetto alla fascia di pertinenza del tessuto che si sviluppa sulla via, che l’unico accesso reale era nell’area della stazione ferroviaria di Ca’ de Boschetti e che dunque non vi erano ragioni per l’accoglimento dell’osservazione.
Successivamente, il 31 ottobre 2002, la commissione consiliare per l’assetto territoriale - ambientale reinseriva il mappale 159 unitamente ad altri tra le aree edificabili senza alcuna motivazione. Alle osservazioni della Provincia rese ai sensi dell’art. 40 c. 6 legge reg. 36/97 con le quali si chiedeva di rendere esplicite le motivazioni che avevano indotto l'amministrazione civica a modificare la disciplina urbanistica del mappale 194, il Comune rispondeva esponendo una lunga cronistoria dei fatti, senza rilevare alcunché sul punto specifico.
Ora è noto al Collegio che pacifica giurisprudenza ritiene che le singole scelte di piano non vadano motivate nel dettaglio, ma che esse trovino la loro giustificazione nella relazione generale e in tutti gli atti che accompagnano il piano in senso globale, fatta salva una serie di note e specifiche eccezioni; ma nel caso di specie la Sezione ritiene che il Comune dovesse giustificare la modificazione radicale deliberata, sia perché essa ha investito una serie di mappali tanto da poter essere considerata una delle scelte che hanno informato la formazione del piano, sia perché senza tale motivazione l’iter di formazione lo strumento urbanistico appare del tutto irrazionale.
Non si può comprendere infatti, anche per un lettore digiuno di principi giuridici, il perché alcune aree abbiano caratteristiche che ne impediscono l’edificazione, che tale concetto venga ribadito a fronte delle osservazioni degli interessati e che successivamente senza giustificazione tali caratteristiche vengano improvvisamente a scomparire.
Per quanto concerne poi, per maggior completezza, il mappale in questione, si deve rilevare che quanto rappresentato dalla Rio con le censure prima esaminate e ritenute infondate se non inficiano direttamente la scelta finale di rendere edificabile il mappale medesimo, rendevano ancora più doverose spiegazioni da parte della P.A. riguardo ad un cambiamento tanto repentino quanto difficilmente spiegabile.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve perciò essere accolto e va annullato il piano urbanistico comunale di La Spezia nella parte relativa al mappale 194 in località Limone.
La mancata attuazione della previsione di piano impugnata rende infondato il ricorso in punto risarcimento del danno.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.1^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il piano urbanistico comunale impugnato, mentre lo respinge quanto alla richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30/11/2006 con l'intervento dei signori:

Renato Vivenzio, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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