per l'annullamento
del provvedimento 30.6.2005, n. 2.8.158. ris. del dirigente del sesto reparto mobile della polizia di Stato, nonché del decreto 18.8.2005, n. 15288 del prefetto di Genova
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/12/2006 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti gli avvocati M. Noberasco per delega dell’avvocato Sergio Acquilino e Giuseppe Novaresi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor Graziano Barracciu riferisce di far parte della polizia di stato con la qualifica di assistente, e si duole del provvedimento 30.6.2005, n. 2.8.158. ris. del dirigente del sesto reparto mobile della polizia di Stato che gli ha irrogato la sanzione pecuniaria dei due trentesimi dello stipendio, nonché del conseguente decreto prefettizio con cui è stata data esecuzione alla trattenuta stipendiale.
Le censure:
violazione di legge ed eccesso di potere, violazione del dpr 25.10.1981, n. 737, eccesso di potere per travisamento dei fatti e per erronea interpretazione.
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per omessa valutazione della giustificazioni del ricorrente.
Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Eccesso di potere e violazione di legge per tardività della contestazione disciplinare.
L’amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio con atto depositato il 14.10.2005, con cui ha chiesto la reiezione dell’impugnazione.
L’amministrazione dell’interno ha depositato una difesa il 30.11.2006, mentre il ricorrente ha depositato un atto il 9.12.2006.
DIRITTO
E’ impugnato un atto con cui l’amministrazione dell’interno ha irrogato all’interessato assistente della polizia di Stato una sanzione pecuniaria.
Era accaduto che la dirigenza della polizia di Stato aveva chiesto l’intervento di un congruo numero di effettivi del reparto di cui faceva parte l’interessato, per poter garantire i servizi resisi necessari a Roma, in conseguenza di importanti eventi: tra gli uomini precettati per l’incombenza figurava il ricorrente, che non appena seppe della cosa telefonò al superiore gerarchico prospettandogli il proprio impedimento alla trasferta romana della durata prevista di giorni dieci, adducendo problemi fisici. In particolare si deduce dagli atti che l’interessato prospettò di avere già effettuato delle prenotazioni, che avrebbero dovuto consentirgli di sottoporsi ad atti diagnostici o terapeutici proprio nelle giornate in cui era stato comandato per i servizi esterni a Roma.
Il superiore raggiunto al telefono sembra non abbia opposto un immediato rifiuto, proponendo al contrario all’interessato la possibilità di un cambio nel personale, dovendo comunque restare predeterminato il numero e la qualifica degli uomini da inviare a Roma.
L’atto in questione è motivato succintamente, e richiama i fatti sopra esposti, commentando che i problemi fisici addotti dall’interessato a giustificazione dell’impossibilità di partecipare alla trasferta di servizio erano sicuramente insorti in epoca precedente alla comunicazione dell’ordine contestato: un altro profilo evidenziato dalla giustificazione dell’atto sanzionatorio riguarda l’errore che sarebbe stato commesso dal ricorrente, che avrebbe sottoposto le proprie questioni di salute al funzionario da cui dipendeva, anziché alla struttura medica del reparto di appartenenza.
Poste tali premesse, l’atto gravato individua nella condotta del ricorrente gli estremi per la mancanza disciplinare prevista dall’art. 4, comma 2 n. 18 del dpr 737 del 1981.
Il collegio rileva al riguardo la fondatezza dell’assorbente terzo motivo di impugnazione, nella parte in cui si denuncia il difetto della motivazione, nella parte in cui non chiarisce perchè le condotte descritte sarebbero ricomprese nella fattispecie contestata. Una condotta non conforme al decoro degli appartenenti alla polizia di Stato nei confronti del superiore gerarchico riguarda qualcosa che sconfina nell’insubordinazione, e poiché si tratta di una violazione grave, il corredo motivo per tale inquadramento deve essere di diverso tenore.
Nella specie manca ogni chiarimento in ordine a quali sono i profili che l’autorità ha ritenuto lesivi della catena gerarchica, ed alla conseguente ragione per cui la condotta descritta è stata ricompresa nelle generale e residuale previsione contestata.
Non è del resto neppure ipotizzato che l’interessato abbia precostituito gli impegni diagnostici e terapeutici, al fine di evitare il gravoso incarico assegnatogli.
Nè può farsi ricorso all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di non disporre l’annullamento dell’atto impugnato: si nota infatti che la p.a. non ha chiesto di provare in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quel che è, né risulta dai documenti prodotti che quella adottata fosse una soluzione inevitabile.
Deriva da tutto ciò che il ricorso va accolto e l’atto impugnato va annullato: non di meno, in questa sede non può accogliersi l’impostazione in punto spese fatta propria dal consiglio di Stato (sez. VI 19.12.2005, n.7170), secondo cui un ricorso vittorioso dovrebbe essere quasi sempre accompagnato dalla condanna alle spese, atteso che l’esito di questa lite ha natura formale, e non deriva dall’accertamento della concreta fondatezza delle deduzioni delle parti. Va pertanto disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21/12/2006 con l'intervento dei signori:
Paolo Peruggia, Presidente FF, Estensore
Luca Morbelli, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)