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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 22 dicembre 2006 n. 15610
Pres. Orciuolo; Rel. Politi
Consorzio Hiram (Avv. L. Mazzeo) c. Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) e nei cfr. di s.n.c. SPLENDOR (Avv.ti F. Porcù e A. Ferrara)


1. Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Offerta – Costo del lavoro – Tabelle FISE – Inderogabilità – Insussistenza – Conseguenze – Verifica della congruità dell’offerta in contraddittorio – Necessità – Valutazione dei benefici e delle agevolazioni di cui l’impresa può usufruire – Legittimità – Sussiste.

 

2. Giustizia amministrativa – Procedura ad evidenza pubblica - Mancata impugnazione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione – Improcedibilità del ricorso – Insussistenza – Condizioni – Impugnazione della comunicazione di aggiudicazione e estensione del contraddittorio all’aggiudicataria.

1. I dati risultanti dalle tabelle FISE non costituiscono misure inderogabili1 , ma si configurano quali indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta. Pertanto la stazione appaltante, ove i costi della manodopera esposti nell’offerta siano inferiori ai minimi retributivi tabellari, non può escludere automaticamente la concorrente ma deve attivare la verifica di congruità dell’offerta in contraddittorio. La valutazione circa la congruità delle relative giustificazioni è rimessa al giudizio della Commissione, la quale deve tener conto dei benefici (contributivi, fiscali ed altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire, ovvero a specifiche agevolazioni o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva.

 

2. La mancata espressa impugnazione del provvedimento di conclusiva aggiudicazione della gara non costituisce causa di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso, laddove quest’ultimo sia proposto avverso il provvedimento recante la comunicazione dell’aggiudicazione ed il contraddittorio processuale sia esteso nei riguardi dell’aggiudicataria.

 

______________
1) Sul punto, cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2002 n. 5497


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO


Sezione I-bis



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 9330 del 2006, proposto dal
Consorzio Hiram, nella persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mazzeo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Sistina n. 149

Contro



- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- il Ministero dell’Interno – Dipartimento provinciale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del responsabile p.t.;

e nei confronti
della s.n.c. SPLENDOR, controinteressata, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Porcù ed Angela Ferrara, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nerazzini n. 5, presso lo studio dell'avv. Diletta Bocchini

per l'annullamento
- della nota-provvedimento prot. n. 111637/P del 30 giugno 2006, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento provinciale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha comunicato al Consorzio Hiram la sua esclusione dalla gara in corso e contestualmente riportava l’aggiudicazione della gara stessa alla s.n.c. SPLENDOR di Palmieri G&C relativamente alla licitazione privata in ambito UE per l’affidamento del servizio di pulizia della Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e di quelle istituzionalmente collegate per il periodo 1° luglio 2006 – 30 giugno 2009 per un prezzo base di € 2.586.754,29;
- del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. e sul B.U.R. della Regione Campania;
- delle prescrizioni tecniche dei servizi di pulizia e contestuale capitolato tecnico;
- dell’invito a concorrere alla licitazione privata del 12 aprile 2006;
- di tutti i verbali di gara dal 29 maggio 2006 al 26 giugno 2006;
- della richiesta di giustifica dell’ente del 30 maggio 2006 con prot. n. 111457/85435;
- della richiesta di giustifica del 19 giugno 2006 con prot. n. 111565/P;
- di ogni altro atto di natura istruttoria, se esistente, compiuto dall’Amministrazione resistente;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della predetta parte controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Espone parte ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione alla licitazione privata in ambito UE per l’affidamento del servizio di pulizia della Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e di quelle istituzionalmente collegate per il periodo 1° luglio 2006 – 30 giugno 2009, per un prezzo base di € 2.586.754,29.
In sede di esame della domanda presentata dal Consorzio ricorrente, l’Amministrazione procedente chiedeva a quest’ultimo giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta, segnatamente sotto il profilo della determinazione del costo orario medio della manodopera, che si sarebbe notevolmente discostato dalla tabella FISE del dicembre 2005 per la Regione Campania, dell’analisi del costo medio annuo della manodopera, nonché in relazione all’omessa indicazione delle ore annue lavorate e mediamente lavorate.
A fronte delle giustificazioni addotte dal Consorzio Hiram, la Stazione appaltante ne disponeva l’esclusione dalla procedura di selezione, ritenendo le relative argomentazioni non accettabili.
Questi i dedotti argomenti di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 157/1995 e successive modificazioni. Violazione e falsa applicazione del diritto comunitario ed in particolar modo delle direttive 92/50 e 93737. Violazione e falsa applicazione del principio della precettività delle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri. Violazione e falsa applicazione della legge 109/1994. Violazione del principio della par condicio dei partecipanti: difetto assoluto dei presupposti. violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che regolano i criteri e le modalità di valutazione delle offerte economiche. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione dell’art. 41 e dell’art. 97 della Costituzione. Illogicità ed irrazionalità del provvedimento. Violazione del principio di trasparenza e di conoscenza del procedimento e delle motivazioni ad esso inerenti. Eccesso di potere ed abuso di potere discrezionale della Pubblica Amministrazione.
Nel ribadire come l’esclusione dalla gara di che trattasi sia stata disposta in quanto, ad avviso dell’Amministrazione procedente, il costo orario offerto dal Consorzio Hiram, relativamente alla manodopera, si porrebbe al di sotto del minimo gabellare, esclude quest’ultimo che tale argomentazione si presti ad essere condivisa.
Osserva in primo luogo parte ricorrente che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 4, della legge 327/2000, possono essere considerate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 157/1995, le sole offerte che si discostino in modo evidente dai parametri previste dalle apposite tabelle, periodicamente approvate dal Ministero del Lavoro.
Sotto tale profilo, il costo medio annuo di un operaio di II livello – come si evince dalla Tabella FISE aggiornata al mese di dicembre 2005 – è pari ad € 21.162,04, per un monte ore teorico di 2.088 ore (comprensivo sia delle ore mediamente lavorate, pari a 1.581, sia a quelle non lavorate in ragione di assenze per ferie, malattie, permessi, maternità, diritto allo studio, ecc., per n. 507 ore).
Nell’osservare come il costo medio delle ore non destinate alla produzione sia già compreso nel costo medio annuo, dal rapporto fra quest’ultimo ed il monte ore annuo teorico (pari a 2.088 ore) si perviene ad un costo medio orario di € 10,57 (comprensivo delle incidenze IRAP e IRES), corrispondente a quello presentato dal Consorzio Hiram.
Esclude dunque parte ricorrente, sulla base delle indicazioni sopra fornite, che il costo medio orario indicato dalla Commissione di gara quale parametro di riferimento (pari ad € 13,49) sia stato correttamente computato e consegua ad un’errata interpretazione delle Tabelle FISE.
Tale errore, in particolare, proverrebbe dalla sola considerazione dal seggio di gara riservata alle ore destinate alla produzione (1.581), con esclusione di quelle teoricamente previste per assenza (507).
Che tale metodologia di computo sia errata, è ulteriormente dimostrata dal fatto che l’impresa, quand’anche venissero unicamente considerate le ore destinate alla produzione, si troverebbe comunque nell’esigenza di sostituire il lavoratore assente, assumendone, conseguentemente, i relativi costi aggiuntivi (che verrebbero, per l’effetto, ad incidere sul costo orario globalmente considerato).
Quanto sopra ribadito, soggiunge il Consorzio ricorrente come, in linea di principio, abbiano rilevanza ai fini della valutazione dell’offerta in termini di anomalia i soli scostamenti dalle Tabelle FISE avente carattere di rilevante ed evidente significatività.
2) Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione in merito alla mancata analiticità del provvedimento di esclusione e di non aggiudicazione della gara. Ulteriore violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 24 della Costituzione.
La sola verifica della presenza di uno scostamento dell’offerta rispetto alle indicazioni di cui alle ripetute Tabelle FISE non giustificherebbe inoltre, in assenza di congruo apparato motivazionale, l’esclusione dalla gara; escludendosi che, sotto tale profilo, possano trovare legittimo ingresso determinazioni di esclusione dettate da un carattere di “automaticità”.
Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
Sollecita ulteriormente la parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione dell'atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell'Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Si è inoltre costituita in giudizio la s.n.c. SPLENDOR, parimenti contestando la fondatezza delle argomentazioni esplicitate con l’atto introduttivo del giudizio e sollecitando, conclusivamente, la reiezione del proposto mezzo di tutela.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006, alla quale è stata differita – con ordinanza n. 6281 del 15 novembre 2006 – la trattazione del merito della presente controversia, ai sensi del comma 3 dell’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

DIRITTO



1.
Va innanzi tutto precisato – ad integrazione di quanto esposto in narrativa – che la Commissione di gara, nell’ambito della II seduta di valutazione dell’analisi dei costi per la gara d’appalto in questione (tenutasi il 12 giugno 2006), ha rilevato, a carico del Consorzio Hiram:
- che “la determinazione del costo orario medio della manodopera si discosta notevolmente dalla Tabella FISE del dicembre 2005 per la Regione Campania”;
- che “dall’analisi del costo medio annuo della manodopera risulta che lo steso è di € 21.162,04; pertanto non si comprende come sia possibile che il costo orario medio sia pari ad € 10,70”;
- e, da ultimo, che “non risultano … indicate le ore annue mediamente lavorate e quelle mediamente non lavorate”.
Invitato a fornire chiarimenti con nota del successivo 19 giugno, il Consorzio odierno ricorrente evidenziava:
- che “lo scostamento che emerge … con la Tabella FISE è dovuto esclusivamente al fatto che, nel costo tabellare della FISE, i costi per le sostituzioni per ore non disponibili alla produzione sono compresi nello stesso, mentre nella nostra tabella tali costi sono stati valorizzati a parte … Il costo orario che viene determinato nella Tabella FISE non è altro che il risultato di un’operazione matematica che identifica in 1.581 ore le ore effettivamente lavorate, non considerando 507 ore annuali non disponibili alla produzione in quanto riconducibili a periodi di assenza da sostituire”;
- precisando, ulteriormente, che le ore da ultimo indicate “debbano essere sostituite con l’assunzione di personale ex novo assunto con i benefici derivanti dalla legge 407/90 e quindi abbiamo calcolato, sulla base dei dati di assenteismo indicati dalla Tabella FISE (24,28% delle ore teoriche) il valore delle ore non disponibili alla produzione e quindi da sostituire”.
Il 26 giugno 2006 la Commissione di gara, nuovamente riunitasi per esaminare le osservazioni presentate dalle Ditte invitate a chiarire profili dell’offerta giudicati non congrui, riteneva “inaccettabili” le giustificazioni esplicitate dal Consorzio Hiram, conseguentemente disponendone l’esclusione dalla procedura di selezione di che trattasi.
Il seggio di gara, in tale circostanza, rappresentava che la FISE “ha ribadito che, per quanto riguarda le ore non disponibili alla produzione, il calcolo è fondato su elementi certi da disposizioni legislative e da contratto (ferie, festività soppresse, riduzione orario contrattuale, ecc.): le ore non disponibili alla produzione previste per il diritto allo studio, malattia, infortuni, maternità, assemblee e permessi sindacali, pur essendo previste da disposizioni legislative e contrattuali, possono subire oscillazioni in un appalto, ma queste variazioni possono essere verificate. In aumento o in diminuzione, solo “a posteriori”: pertanto, costituiscono riferimento necessario e non derogabile”.
Sempre ad avviso della Commissione, “l’assunzione di personale per sopperire alle ore non lavorate, beneficiando della legge 407/90, non comporta certo una riduzione del costo orario medio della manodopera”.
2. Quanto sopra preliminarmente posto – al fine di precisare i termini della presente controversia, in ragione delle considerazioni che hanno condotto all’adozione dell’avversata determinazione di esclusione dell’odierna ricorrente dalla gara de qua – va innanzi tutto osservato, in linea di principio, come l’eventuale scostamento dai minimi tabellari relativi ai costi della manodopera indicati nelle tabelle FISE non costituisca, ex se riguardato, motivo di automatica esclusione dell’offerta.
A tale riguardo, si rammenta che l’art. 1 della legge 327/2000 richiede (comma 1), che le condizioni economiche poste a base di gara risultino adeguate rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
La stessa norma dispone, al comma 4, che solo uno scostamento evidente dai parametri stabiliti nelle tabelle FISE possa determinare l’inaccettabilità dell’offerta che proponga valori ad essi inferiori.
Consegue a quanto sopra riportato che i dati risultanti dalle tabelle FISE non costituiscono misure inderogabili, ma si configurano quali indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, cui la stazione appaltante è tenuta a procedere in contraddittorio con l’impresa interessata.
Deve pertanto ritenersi, in adesione all’orientamento formatosi sul punto, che non possa disporsi l’esclusione di un’offerta sul presupposto dell’inderogabilità dei minimi tabellari di cui trattasi, dovendosi consentire all’impresa di rendere giustificazioni in ordine ai costi della manodopera inferiori ai minimi retributivi tabellari, rimettendo al giudizio della commissione la stima della congruità di tali giustificazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2002 n. 5497).
Anche il D.M. 5 luglio 2004 è, del resto, chiaro nel precisare che il costo del lavoro risultante dalle tabelle è “suscettibile di oscillazioni” in relazione a benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire, ovvero a specifici benefici o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva: per l’effetto dovendosi individuare nelle particolari agevolazioni accordate all’impresa dalla normativa di settore o dalla contrattazione collettiva legittima efficienza al fine di ingenerare oscillazioni suscettibili di ridurre i minimi tabellari fissati dalle tabelle FISE, per i quali va ribadito l’escluso carattere di inderogabilità.
Se, quindi, la difformità del costo del lavoro esposto nell’offerta, rispetto ai valori riportati nella tabella FISE non può comportare l’esclusione automatica dell’offerta della controinteressata dalla gara – piuttosto imponendosi l’attivazione della verifica di congruità in contraddittorio – va ulteriormente ribadita l’illegittimità dell’esclusione di un’offerta per la sola ragione che la stessa preveda dei servizi a costi inferiori a quelli minimi fissati in “atti ufficiali”: in proposito puntualizzandosi come i valori minimi riportati nelle tabelle FISE, lungi dal rivestire incidenza diretta nella gara, possano venire in rilievo unicamente quale parametro di congruità del ribasso, ai fini della valutazione circa l’affidabilità e la congruenza dell’offerta all’esame.
3. Ciò posto, si osserva come, nella fattispecie all’esame, il “rilevante” scostamento dalle Tabelle FISE individuato dalla Commissione di gara quale presupposto dell’esclusione comminata nei confronti dell’impresa ricorrente, sia, invero, insussistente.
3.1 La Tabella FISE per la Campania rilevante ai fini della gara in questione, invero, riporta un costo totale annuo per unità di manodopera (operaio di II livello) pari ad € 21.293,23; a fronte del quale il costo orario medio viene a ragguagliarsi ad € 13,47, mentre il costo orario medio totale (comprensivo di incidenza IRAP ed IRES) è pari ad € 14,21.
Va tuttavia posto in luce che nella stessa Tabella vengono, separatamente, evidenziate le ore annue mediamente non lavorate (per ferie, festività, festività soppresse, riduzione orario contrattuale, assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio, malattia, infermità, formazione, ecc.) in misura pari ad ore 507.
A fronte di tale ragguaglio, l’ammontare delle ore annue mediamente lavorate risulta pari a 1.581 ore (2.088 ore annue teoriche – 571 ore annue mediamente non lavorate = 1.581 ore annue mediamente lavorate).
Tale separata individuazione delle ore – lavorate e non lavorate – riverbera intuitive, quanto sensibili, differenze in ordine alla determinazione del costo orario medio.
In particolare, il valore del costo orario medio – pari, come si è detto, ad € 13,47 – risulta dalla divisione del costo totale annuo per il (solo) numero di ore annue mediamente lavorate (pari a 1581; infatti, € 21.293,23 (costo totale annuo) / 1581 (ore annue mediamente lavorate) = € 13,4682, arrotondato alla seconda unità decimale = € 13,47).
Se, invece, il suddetto costo totale annuo viene diviso per il complesso delle ore annue teoriche (pari ad ore 2.088, comprensive delle 1581 ore annue mediamente lavorate e delle 507 ore non lavorate), il risultato che si ottiene in termini di costo orario medio totale è pari ad € 10,20 (21.293,23 / 2.088 = 10,1979).
3.2 Che anche le ore non lavorate rappresentino un onere per l’impresa – e che, quindi, il relativo costo sia suscettibile di considerazione al fine della individuazione del costo orario medio effettivo della retribuzione da corrispondere ai lavoratori – non è invero revocabile in dubbio; altrimenti venendo in considerazione un calcolo che, tenendo conto unicamente delle ore annue mediamente lavorate (pari nella fattispecie a 1.581), e non anche delle ore annue teoriche (ragguagliate a 2.088) determina una stima dei relativi costi avente valenza intuitivamente distorsiva.
Come dalla stessa parte controinteressata argomentato nella memoria depositata in giudizio il 2 dicembre 2006, infatti, anche nel caso di assenza del lavoratore (e, quindi, relativamente alle indicate n. 507 ore annue mediamente non lavorate) “allo stesso spetta comunque la propria retribuzione”; con la conseguenza che “il datore di lavoro deve sostenere, oltre a tale costo, quello della sostituzione”.
Se è vero – convenendosi sul punto su quanto sostenuto da SPLENDOR nella citata memoria – che “il costo complessivo del lavoratore per l’azienda non è altro che la somma del costo orario per le ore effettive di lavoro e del costo orario per le necessari sostituzioni”, allora a tale considerazione necessariamente accede la conclusione che siffatto costo orario non possa atteggiarsi quale risultante del rapporto fra il costo medio annuo e le (sole) ore effettivamente lavorate: ma che, piuttosto, esso debba risultare dal rapporto fra il costo annuo anzidetto ed il complesso delle ore annue teoriche (ore annue mediamente lavorate + ore non lavorate).
Altrimenti, verrebbe a determinarsi una insanabile contraddizione logica, atteso che:
- se, da un lato, il costo medio orario viene ad indicare l’ammontare dell’onere sopportato dal datore di lavoro con riferimento alla retribuzione da corrispondere a ciascuna unità di manodopera impiegata;
- dall’altro, tale costo, ove commisurato alle sole ore effettivamente lavorate, non potrebbe in alcun modo tenere conto anche delle ore non lavorate, pur in presenza di un identico obbligo, facente capo al datore di lavoro relativamente a queste ultime, di corrispondere la retribuzione.
3.3 Non si ha quindi motivo di condividere le argomentazioni che hanno condotto il seggio di gara all’esclusione dalla procedura di selezione de qua del Consorzio Hiram, atteso che quest’ultimo risulta aver presentato un’offerta correttamente commisurata all’incidenza, sul costo totale annuo, del complesso delle ore teoriche (lavorate e non lavorate).
In particolare, il complessivo costo annuo di un operaio di II livello (stimato pari ad € 21.162,04) è stato dalla ricorrente suddiviso per le n. 2.088 ore annue teoriche, pervenendosi ad costo orario medio di € 10,13: tale valore, incrementato degli importi dovuti per IRAP (€ 0,42) e per IRES (€ 0,14) ragguagliandosi ad € 10,70.
Che, del resto, il costo medio orario determinato all’interno della Tabella FISE rilevante ai fini della delibazione della presente controversia sia stato determinato con riferimento alle sole “ore disponibili alla produzione” viene evidenziato dalla stessa FISE con nota del 10 dicembre 2004 (indirizzata alla resistente Amministrazione e da quest’ultima prodotta in giudizio in una con la documentazione depositata il 13 novembre 2006).
Né potrebbe fondatamente sostenersi che la determinazione dell’indicato costo medio orario – effettuata dalla ricorrente assumendo come divisore l’intero ammontare delle ore teoriche (comprensivo, quindi, anche delle ore non lavorate) – abbia determinato un’alterazione del parametro di calcolo, atteso che:
- fermo restando che le ore non disponibili alla produzione (come precisato dalla FISE nella nota precedentemente indicata), “comunque derivanti da disposizioni legislative e di contratto, sono definite in base a parametri, concordati e sottoscritti da tutte le parti firmatarie del C.C.N.L. in relazione … al fatto … che le oscillazioni rispetto a tali parametri … possono essere verificate solo a posteriori” e comunque “costituiscono, per effetto del formale recepimento nel decreto, riferimento necessario e non derogabile”;
- il relativo ammontare è inevitabilmente suscettibile di assumere incidenza nel computo del costo medio orario, atteso che gli oneri per le sostituzioni dei lavoratori al titolo di cui sopra giustificatamente assenti vengono pur sempre ad incidere sul datore di lavoro (appaltatore) e, conseguentemente, determinano un valore incrementale del costo medio orario stesso: il quale, ove computato con riferimento alle sole ore effettivamente lavorate, si ragguaglierebbe ad un valore comunque sottostimato rispetto all’incidenza reale del costo della manodopera impiegata nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto.
4. Le considerazioni sopra esposte inducono a rilevare la fondatezza delle censure dedotte con il presente gravame.
La Stazione appaltante, infatti, pur tenendo nella necessaria considerazione il valore del costo orario medio indicato nella pertinente Tabella FISE (il quale, ragguagliato ad € 13,47, è la risultante del rapporto fra il costo totale annuo e le sole ore annue mediamente lavorate, pari, come si è avuto modo di rilevare, a n. 1.581), non avrebbe infatti potuto esimersi dal considerare, all’interno della valutazione dell’offerta proposta dal ricorrente Consorzio, la correttezza (o meno) dell’incidenza sul costo della manodopera assunta dagli oneri (per le sostituzioni) dei lavoratori con riferimento alle ore annue mediamente non lavorate (pari a n. 507).
Nella determinazione degli oneri necessari per fronteggiare il costo della manodopera relativamente al monte-ore da ultimo indicato, in particolare, l’affermazione esplicitata dalla Commissione di gara (secondo cui “l’assunzione di personale per sopperire alle ore non lavorate, beneficiando della legge 407/90, non comporta certo una riduzione del costo orario medio della manodopera”) si dimostra non condivisibile sotto un duplice ordine di considerazioni:
- in primo luogo, perché, laddove tale costo orario, per effetto delle sostituzioni, fosse effettivamente venuto a ragguagliarsi ad un importo non inferiore al costo orario medio della manodopera, allora nello scostamento dell’offerta del Consorzio Hiram rispetto al relativo valore desumibile dalla Tabella FISE (costo tale annuo per € 21.293,23 / ore annue teoriche pari a n. 2.888 = costo orario medio € 10,20) non potrebbe identificarsi quel carattere di evidente “scostamento” dai parametri FISE che, ex se riguardato (ed in ragione delle considerazioni riportate al precedente punto 2.) può giustificare una valutazione dell’offerta stessa in termini di insanabile “inaccettabilità;
- ovvero, laddove il ricorso ad assunzioni di personale per sopperire alle assenze refluenti nell’ammontare complessivo delle n. 507 ore annue mediamente non lavorate (peraltro consentito, come ammesso dalla stessa FISE con nota esplicativa da quest’ultima indirizzata in data 23 febbraio 2006 al Consorzio ricorrente) fosse stato suscettibile di determinare una diversa (ed inferiore) determinazione del costo orario della manodopera rispetto a quello del personale direttamente impiegato ed assunto come lavoratore dipendente, allora la verifica della congruità dell’offerta non avrebbe potuto non transitare attraverso la valutazione degli elementi giustificativi in proposito addotti dal Consorzio Hiram.
5. Nel dare quindi atto, alla stregua delle condotte considerazioni, dell’illegittimità dell’esclusione di quest’ultimo dalla gara in esame – e, quindi, della non condivisibile valutazione di non congruità dell’offerta da Consorzio ricorrente presentata, relativamente al profilo in precedenza esaminato – dispone il Collegio, in accoglimento del proposto gravame, l’annullamento in parte qua degli atti impugnati, limitatamente alla determinazione di esclusione della ricorrente dalla gara in esame.
Non riveste valenza ostativa, a tale riguardo, l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controinteressata SPLENDOR s,n,c, con memoria depositata in giudizio il 2 dicembre 2006: nella quale si sostiene- che il ricorso sarebbe inammissibile:
- in ragione della mancata impugnazione del provvedimento di conclusiva aggiudicazione della gara;
- e, comunque, della mancata dimostrazione della sussistenza del necessario interesse all’impugnazione, con riferimento alla posizione dei soggetti utilmente graduatisi in esito allo svolgimento della selezione.
Per quanto concerne il secondo dei censurati profili, l’ammontare dell’offerta economica proposta dal Consorzio Hiram, raffrontata con le offerte presentate dalle imprese utilmente graduatesi (di cui al verbale della Commissione di gara in data 26 giugno 2006) ampiamente illustra la sussistenza del necessario interesse all’impugnazione (trattandosi, nella fattispecie, di gara da aggiudicare al prezzo più basso).
Relativamente al primo degli indicati profili, ben è consapevole il Collegio del noto insegnamento giurisprudenziale (per il quale cfr. ex multis, Cons. Stato , sez. V, 2 settembre 2005 n. 4472) per cui, in tema di impugnazione dell’esclusione dalla gara d’appalto, vi è dichiarazione giurisdizionale di improcedibilità dei ricorso nei casi in cui l’impresa ricorrente, dopo aver impugnato in via autonoma il provvedimento di esclusione dalla gara e gli ulteriori atti fino all’aggiudicazione provvisoria, non estenda poi l’impugnazione, mediante la proposizione di motivi aggiunti, al successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Va tuttavia osservato che l’atto introduttivo del presente giudizio è espressamente rivolto avverso il provvedimento in data 30 giugno 2006, recante comunicazione dell’aggiudicazione della gara nei confronti della controinteressata SPLENDOR.
Non è, quindi, controvertibile che il dedotto petitum sia esteso nei confronti (oltre che della determinazione di esclusione di Hiram dalla procedura di selezione, anche) della determinazione di aggiudicazione: come è ulteriormente – ed inequivocamente – comprovato dall’estensione del contraddittorio processuale (intervenuta mediante notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) nei riguardi dell’anzidetta aggiudicataria.
6. Alla ribadita accoglibilità dell’impugnativa consegue – in virtù della valenza conformativa conseguente al carattere demolitorio insito nella pronunzia resa a fronte di una domanda impugnatoria (ove, come nel caso di specie, la pubblica potestà sia suscettibile di rinnovazione) – la riammissione della ricorrente alla gara in discorso; e, conseguentemente, la piena valutabilità dell’offerta da essa presentata.
Siffatta considerazione, avente attitudine pienamente satisfattiva per l’interesse sostanziale dalla parte ricorrente dedotto in giudizio, esclude con ogni evidenza che possa essere ammissibilmente delibata la domanda risarcitoria dalla parte stessa accessivamente proposta.
Quanto alle spese del presente giudizio, dispone conclusivamente il Collegio di esse vadano poste – alla stregua della liquidazione di cui in dispositivo – a carico delle parti soccombenti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua gli atti con esso impugnati, giusta quanto indicato in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione della Difesa (nella persona del Ministro p.t.) e la controinteressata s.n.c. SPLENDOR (in persona del legale rappresentante) al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Consorzio Hiram, in ragione, rispettivamente, di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ciascuna delle anzidette parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2006, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Elia ORCIUOLO – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Donatella SCALA – Consigliere


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