REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA – I^ SEZ.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2956/2000 proposto da
SIMI Annalisa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Corrado Maceri e Isetta Barsanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, Via Lamarmora n. 26;
contro
il Ministero della Pubblica Istruzione e il Provveditorato agli Studi di Siena, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano in Via degli Arazzieri n. 4;
PER L'ANNULLAMENTO
dei provvedimenti (DD.PP. del Provveditore agli Studi di Siena n. 4406 e n. 12512 del 30 agosto 2000) con i quali, rispettivamente:
- sono state annullate le prove d’esame sostenute dalla ricorrente nella sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado – indetta con O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 – per la classe di concorso AO49/Matematica e Fisica, con conseguente esclusione della medesima dall’elenco degli abilitati;
- è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria – indetta con O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000- per la classe di concorso AO59/Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali;
nonché dell’O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 in parte qua;
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 14 novembre 2000 e depositato il 4 dicembre successivo;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 2 novembre 2005 e depositato il 10 novembre successivo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 novembre 2006 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame vengono impugnati i provvedimenti del Provveditore agli Studi di Siena n. 4406 e n. 12512 del 30 agosto 2000 con i quali, rispettivamente:
- sono state annullate le prove d’esame sostenute dalla ricorrente nella sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado – indetta con O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 – per la classe di concorso AO49/Matematica e Fisica, con conseguente esclusione della medesima dall’elenco degli abilitati;
- è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria – indetta con O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000- per la classe di concorso AO59/Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.
La motivazione addotta a sostegno di entrambi i provvedimenti è la mancanza del requisito di ammissione di cui all’art. 2 – punto 1, lett. B – dell’O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, in quanto il servizio di effettivo insegnamento sarebbe stato prestato per un numero di giorni inferiore ai 360 prescritti, non potendo essere computato il servizio espletato dalla ricorrente nell’ambito degli Interventi didattici ed educativi, di seguito anche I.D.E.I., a beneficio dell’Istituto statale d’arte “Duccio di Buoninsegna”.
Questi i motivi dedotti a sostegno del gravame:
1) Violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 11 della legge 241 del 1990 con riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 dell’O.M. 15 giugno 1999 n. 153 con riferimento all’art. 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed illogicità;
3) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che l’O.M. 15 giugno 1999 n. 153 non possa essere interpretata nel senso auspicato dalla ricorrente, e che pertanto tale O.M. precluda la computabilità del servizio da quest’ultima prestato nell’ambito degli I.D.E.I. ai fini dell’ammissione alle sessioni riservate di esami per cui è causa, viene impugnata anche la citata O.M..
A seguito della presentazione del ricorso in esame, l’Amministrazione ha ritenuto la ricorrente abilitata con riserva relativamente alla classe di concorso AO49 e la ha conseguentemente inclusa con riserva nelle graduatorie permanenti.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 2 novembre 2005 e depositato il 10 novembre successivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 4, comma 2 bis, della legge 168 del 2005 (rectius: dell’art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30 giugno 2005 n. 115, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 168 del 2005), assumendo che in virtù della norma invocata l’abilitazione dalla stessa conseguita – e cioè quella relativa alla classe di concorso AO49, l’unica per la quale risulta aver sostenuto i relativi esami, secondo quanto asserito dall’Amministrazione resistente e non contestato dall’interessata (cfr. note del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale – Centro Servizi Amministrativi di Siena, prot. n. 10341/Uff.Leg. del 18 novembre 2005 e prot. n. 1022/Uff.Leg. del 17 febbraio 2006) – dovrebbe risultare valida ad ogni effetto.
* * *
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità, sollevata dall’Amministrazione resistente sull’assunto che i motivi posti a base del ricorso sono sostanzialmente volti a censurare il contenuto dell’O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 che, fissando determinati requisiti di partecipazione alla sessione riservata, era immediatamente lesiva, sicchè doveva essere impugnata formalmente e tempestivamente.
L’eccezione non ha pregio.
In realtà, come già precisato, la ricorrente muove dal presupposto che gli insegnamenti per gli I.D.E.I. debbano essere ritenuti, ai sensi dell’O.M. n. 153/99, validi ai fini dell’ammissione alle sessioni riservate de quibus e solo nella denegata ipotesi in cui non si acceda a tale tesi interpretativa l’impugnativa viene rivolta anche avverso l’O.M. in questione. Di conseguenza, poiché la non valutabilità del servizio in contestazione non è prevista dall’O.M. n. 153/99 in modo esplicito, il termine a quo per l’impugnativa della ripetuta O.M. decorre, come ha costantemente affermato la giurisprudenza, non dalla data della pubblicazione dell’O.M., ma dalla data in cui alla ricorrente è stato comunicata una interpretazione dell’O.M. diversa da quella ipotizzata.
Ciò premesso, il ricorso originario è fondato e va accolto.
L’art. 2 dell’O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 - così come integrato e modificato dall’O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000 – emanato in applicazione dell’art. 2 della legge n. 124 del 1999, ha definito i requisiti di servizio necessari per l’ammissione alle sessioni riservate per cui è causa ed ha, tra l’altro, precisato che è valida la “prestazione di un servizio di effettivo insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria … relativo a classi di concorso, col possesso del prescritto titolo di studio”, “per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995”.
Nel caso di specie, la contestazione tra l’Amministrazione e la ricorrente verte unicamente sulla valutazione del servizio espletato nell’ambito degli I.D.E.I. negli aa.ss. 1994/95 – 1995/96. Secondo l’Amministrazione tale servizio non può essere considerato ai fini del computo del periodo richiesto dall’O.M. n. 153/99 in quanto si tratta di servizio non corrispondente a classe di concorso, retribuito per i giorni e le ore di effettivo impegno e non per il periodo in cui viene espletato, dal momento che gli insegnamenti relativi agli I.D.E.A. non sono conferiti su posti vacanti né in sostituzione di personale assente. Pertanto, assumendo che la ricorrente ha documentato un servizio di insegnamento effettivamente prestato nelle scuole statali nel periodo richiesto e relativo a classi di concorso pari a 331 giorni (345 giorni qualora si consideri il periodo di interruzione della nomina di cui alla nota apposta nel certificato di servizio anno scolastico 1996/97 – S.M.S. “S. Bernardino” di Siena), ha ritenuto che non sussistesse il requisito di servizio richiesto.
Il Collegio innanzitutto osserva che sulla medesima questione la giurisprudenza amministrativa si è già pronunciata affermando in primo luogo che l’insegnamento prestato nei corsi I.D.E.I. “è sicuramente conforme e/o sussumibile in una classe … di concorso … ed è sicuramente riconducibile ad un insegnamento di tipo curriculare, considerate la natura, la finalità e la strutturazione assegnate per legge agli interventi didattici ed educativi introdotti con D.L. n. 523/1994 … e poi disciplinati dall’art. 193 bis del D.Lgvo n. 297 del 16.4.1994” (TAR Molise, sentenze nn. 906 del 15 novembre 2002 e 159 del 22 marzo 2004).
Il Giudice Amministrativo ha avuto ulteriormente ad osservare come “i periodi di servizio di effettivo insegnamento prestato dai docenti per incarichi inferiori a quello con orario di cattedra … siano considerati pienamente validi ed equipollenti … ai servizi svolti con orario di cattedra”, concludendo per la stretta affinità tra i contratti per i corsi I.D.E.I. e quelli relativi al conferimento di incarichi di supplenza e soprattutto per la riconducibilità di tali corsi ai servizi individuati dall’O.M. 153/99: “… gli Interventi Didattici Educativi ed Integrativi, introdotti a seguito dell’abolizione degli esami di riparazione (art. 2 del D.L. n. 523/1994), danno luogo a corsi integrativi obbligatori …[e] non sembra possa essere negato che gli interventi in questione, inclusi nel calendario scolastico, parificati all’attività didattica e disciplinati dal C.C.N.L. siano da equiparare alla ordinaria attività di insegnamento” (TAR Molise cit.).
Il Collegio ritiene condivisibile tale impostazione e non scorge ragioni per discostarsi da essa.
Ne consegue, per quanto riguarda le modalità di calcolo del servizio prestato dalla ricorrente nell’ambito degli I.D.E.I., che il periodo da valutare è quello risultante dal certificato dalla stessa prodotto (dal 15 febbraio 1995 al 19 aprile 1995, comprensivo anche del periodo 16 febbraio 1995 - 10 aprile 1995; dal 3 maggio 1995 al 30 maggio 1995; dal 12 febbraio 1996 al 21 febbraio 1996).
Il ricorso originario va, quindi, accolto – con assorbimento di ogni ulteriore profilo dedotto - con annullamento degli atti impugnati.
Va, invece, respinto il ricorso per motivi aggiunti, atteso che l’Amministrazione, prima che si fosse concluso favorevolmente per la ricorrente il presente giudizio, non poteva sciogliere la riserva a favore di quest’ultima. La normativa dalla medesima invocata, infatti, (art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30 giugno 2005 n. 115, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 168 del 2005, che così dispone: “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”), presuppone l’accertato “possesso” in capo al beneficiario “dei titoli per partecipare al concorso”, che era invece ancora sub iudice.
Quanto alle spese di giudizio sussistono equi motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, accoglie parzialmente, nei termini di cui in motivazione, il ricorso n. 2956/2000.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, in data 22 novembre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Andrea Migliozzi Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 DICEMBRE 2006