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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 11 dicembre 2006 n. 7229
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
Versipol s.c.a r.l. (Avv.ti G. Grammauta e G. Mercatali ) contro la Prefettura di Lucca (non costituita)


Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni di polizia - Vigilanza privata - Autorità preposta all’istruttoria - Valutazione del numero degli istituti operanti e dei loro addetti nonché degli aspetti di concorrenzialità in rapporto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica – Necessità - Riferimento al rapporto fra addetti alle forze dell’ordine e addetti alla vigilanza privata Legittimità

L’autorità preposta all’istruttoria e alla decisione sulle domande riguardanti l’esercizio di attività di vigilanza privata deve tener conto non tanto del numero degli istituti operanti e dei loro addetti nonché degli aspetti di concorrenzialità, quanto della consistenza di detti parametri in rapporto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. In tal senso, poiché l’organico delle forze di polizia in ambito locale è normalmente rapportato alle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica collegate all’allarme sociale derivante dalle attività criminali esistenti, è da ritenere corretto e adeguato il riferimento al rapporto fra addetti alle forze dell’ordine e addetti alla vigilanza privata.


N. 7229 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 554 Reg. Ric.
Anno 2005

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 554/05 proposto da
D’AGLIANO Uberto nella qualità di legale rappresentante della VERSIPOL s.c.a r.l., con sede in Pietrasanta (LU), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Grammauta e Gianna Mercatali ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Firenze, via Borgo Pinti n. 80,

contro



la Prefettura di Lucca, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio,

per l’annullamento
del decreto del Prefetto di Lucca prot. 127/16° Pol. Amm.va notificato il 31 gennaio 2005 con cui è stata negata al ricorrente l’autorizzazione ad attivare e gestire per conto della VERSIPOL s.c.a r.l. un istituto di vigilanza privata e trasporto valori ai sensi dell’art. 134 TULPS anche relativamente al solo settore dei locali da ballo limitata ai comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Serravezza.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, il dott. Bernardo Massari;
Udito, altresì, il patrocinatore della parte ricorrente, come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Riferisce il ricorrente di avere presentato, in data 12 marzo 2003, istanza al Prefetto di Lucca per l’autorizzazione all’esercizio, per conto della Versipol s.c.a r.l., un istituto di vigilanza privata e trasporto valori, ai sensi dell’art. 134 TULPS, oltre alla vigilanza nel settore dei locali da ballo, limitata ai comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Serravezza.
Con decreto prot. 127/16° Pol. Amm.va del 15 dicembre 2004 la Prefettura di Lucca ha respinto la domanda con la motivazione che “un'eventuale utilizzazione a gestire nella provincia un ulteriore Istituto di vigilanza privata, anche se finalizzato ad operare solo nei settori dei locali da ballo, in aggiunta a quelli già autorizzati, andrebbe a turbare l'equilibrio del rapporto tra forze di polizia e guardie particolari giurate che deve garantire in ogni caso, all'autorità di P.S. il governo del territorio con la irrinunciabile prevalenza delle prime sulle seconde in quanto preposta alla funzione di sicurezza e vigilanza nei confronti della generalità dei cittadini;
considerato che in provincia è stato raggiunto il numero massimo di guardie particolari giurate consentì in applicazione del parametro numerico del rapporto tra forze di polizia e guardie particolari individuato dalla Questura di Lucca con nota in data 4 maggio 1999
".
Contro tale atto ricorre il sig. D’Agliano chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
- Violazione dell'articolo 136 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Eccesso di potere.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO



Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Lucca ha negato al ricorrente l’autorizzazione ad attivare e gestire, per conto della VERSIPOL s.c.a r.l., un istituto di vigilanza privata e trasporto valori, ai sensi dell’art. 134 TULPS, anche relativamente al solo settore dei locali da ballo, limitatamente ai comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Serravezza.
Il ricorso non può essere accolto.
Lamenta il ricorrente che la motivazione del provvedimento di diniego utilizza una formula stereotipata, insufficiente ad illustrare l’iter logico seguito dall’Amministrazione e, in ogni caso, non viene tenuto in considerazione l’incremento della popolazione in ragione della presenza, durante il periodo estivo, nei comuni considerati, di un elevato numero di turisti, che renderebbe tutt’altro che inutile l’operato di un nuovo istituto di vigilanza.
Viene, altresì, censurata l’applicazione dell’articolo 136 del TULPS, come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, secondo la quale è illegittimo il diniego di autorizzazione in parola che faccia riferimento semplicemente al numero degli istituti di vigilanza già esistenti sul territorio, circostanza che, nella fattispecie, si palesa ulteriormente suscettibile di censura in relazione al fatto che buona parte degli istituti di vigilanza presenti nell’area hanno sede presso il Comune di Viareggio e fanno capo, direttamente o indirettamente, alla Securitas Vesuvio s.r.l., realizzando così una inammissibile concentrazione del mercato in capo lo stesso soggetto.
Questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi su questioni di analogo contenuto, esprimendo un avviso dal quale non si rinvengono motivi per discostarsi (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I., 12 gennaio 1999, n. 7; id. 24 novembre 1998, n. 697; id. 18 settembre 2001, n. 1378).
Si osserva, in proposito, che, in effetti, i provvedimenti di diniego dell’autorizzazione di polizia all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, ai sensi degli artt. 134 e segg. T.U. 18.6.1931 n. 773, non possono essere motivati solo in base al numero degli istituti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza esistenti, ma, anche a giustificazione del restringimento della sfera di libertà di iniziativa economica privata costituzionalmente garantita debbono dare ragione di come l’interesse pubblico sarebbe negativamente inciso dal rilascio di una nuova autorizzazione (cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1999, n. 1643).
D’altra parte, però, proprio il fatto che l’attività di vigilanza interagisce con l’organizzazione dello Stato preposta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e alla repressione dei reati, compresi quelli contro il patrimonio, impone una doverosa valutazione da parte dell’Autorità pubblica del giusto rapporto sul territorio tra forze di polizia e numero complessivo degli addetti alla vigilanza abilitati al porto e all’uso delle armi onde evitare un eccessivo peso dei secondi sulle prime, dovendo necessariamente l’amministrazione dell’interno mantenere sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica il controllo del territorio.
Poiché l’organico delle forze di polizia in ambito locale è normalmente rapportato alle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica collegate all’allarme sociale derivante dalle attività criminali esistenti, è da ritenere corretto e adeguato alle stesse esigenze il riferimento al rapporto fra addetti alle forze dell’ordine e addetti alla vigilanza privata.
In questo quadro, l’autorità preposta all’istruttoria e alla decisione sulle domande riguardanti l’esercizio di attività di vigilanza privata deve tener conto non tanto del numero degli istituti operanti e dei loro addetti nonché degli aspetti di concorrenzialità, quanto della consistenza di detti parametri in rapporto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica come sopra individuati”.
Sulla scorta di tali premesse, il provvedimento con il quale la Questura di Lucca ha negato al ricorrente l’autorizzazione in parola appare adeguatamente e ragionevolmente motivato, non potendo avere rilievo, ai fini di cui trattasi, la circostanza che le licenze in passato rilasciate dall’Autorità di polizia siano, di fatto riconducibili ad un medesimo centro direzionale.
Invero, si legge nel provvedimento impugnato che “un'eventuale utilizzazione a gestire nella provincia un ulteriore Istituto di vigilanza privata, anche se finalizzato ad operare solo nei settori dei locali da ballo, in aggiunta a quelli già autorizzati, andrebbe a turbare l'equilibrio del rapporto tra forze di polizia e guardie particolari giurate che deve garantire in ogni caso, all'autorità di P.S. il governo del territorio con la irrinunciabile prevalenza delle prime sulle seconde in quanto preposta alla funzione di sicurezza e vigilanza nei confronti della generalità dei cittadini; considerato che in provincia è stato raggiunto il numero massimo di guardie particolari giurate consentì in applicazione del parametro numerico del rapporto tra forze di polizia e guardie particolari individuato dalla Questura di Lucca con nota in data 4 maggio 1999".
Appare evidente che nella motivazione suddetta, sono state considerate ed esplicitate le ragioni di interesse pubblico e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici determinanti nel rilascio o nel diniego del provvedimento autorizzativo, con prevalente riferimento al rapporto tra le forze di polizia e gli addetti alla vigilanza abilitati al porto e all’uso delle armi, che deve in ogni garantire all’autorità di pubblica sicurezza il governo del territorio con la irrinunciabile prevalenza numerica delle prime sui secondi.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla per le spese.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 21 novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
F.to Giovanni Vacirca
F.to Bernardo Massari

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 DICEMBRE 2006


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