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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 dicembre 2006 n. 1556
Pres. Sammarco, Est. Ranalli.
Ric. Micheli Glauco contro Comune di Civitanova Marche –


Domanda di sanatoria per opere realizzate in assenza di permesso di costruire – Sospensione del procedimento per le sanzioni amministrative – Illegittimità dell’ordine di demolizione medio tempore adottato.

La sanzione della demolizione non può essere ordinata senza che prima sia stata respinta la domanda di sanatoria, essendo del tutto illogico far demolire ciò che può essere, eventualmente, sanato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



sul ricorso n.800 del 2005 proposto da
MICHELI GLAUCO, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Ponzelli ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Stamira n.40, presso lo studio dell’Avv. Raffaele Villani;

contro



- il COMUNE di CIVITANOVA MARCHE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;
- il Dirigente del Settore IX (Edilizia privata) del Comune di Civitanova Marche, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
dell’ordinanza 8.7.2005, di demolizione con ripristino delle opere abusive realizzate sul foglio 17, particelle nn.374 e 377 del Comune di Civitanova Marche, relativamente alla proprietà ex Damen.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



I- Con ordinanza dell’8.7.2005 n.139, il Dirigente del IX Settore del Comune di Civitanova Marche - previa comunicazione dell’avvio del procedimento, effettuata con nota del 31.5.2005 - ha ingiunto ai comproprietari ivi indicati, tra cui il sig. Micheli Glauco, la demolizione, con ripristino dell’uso e dello stato dei luoghi, delle opere edilizie realizzate senza titolo abilitativo sul foglio n.17, particelle n.374 e n.377 del Comune, relativamente alla proprietà denominata “Ex Damen”.
Il Micheli Glauco, con il ricorso in esame, notificato il 3.10.2005 e depositato il 6 successivo dopo aver premesso:
- che si tratta di un fondo acquisito pro-indiviso nel 1990 con tre distinti atti pubblici;
- che mediante accordo scritto è stato attribuito a ciascun comproprietario il godimento separato del fondo, frazionandolo con apposite recinzioni;
- che sull’area assegnata al suo godimento esclusivo vi ha realizzato un manufatto precario da utilizzare per il ricovero di attrezzi agricoli;
- che per le opere abusive così realizzate ha inoltrato due domande di sanatoria;
ha impugnato il suindicato provvedimento di demolizione, deducendo:
1) la violazione dell’art.8 della legge n.241/1990, perché nella comunicazione di avvio del procedimento non sono stato indicati i termini per la sua conclusione ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;
2) la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto l’ordinanza di demolizione è immotivata sull’interesse pubblico, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e dell’affidamento ingenerato;
3) la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n.380, perché non è stata identificata l’area che, in caso di inottemperanza a quanto ingiunto, dovrà essere acquisita per legge al patrimonio comunale, né sono state identificate le opere abusive che dovranno essere demolite, identificazione necessaria trattandosi di più manufatti;
4) violazione dell’art. 10 del menzionato d.P.R. n.380/2001, perché si tratta di opere con uso prettamente agricolo;
5) eccesso di potere per contraddittorietà tra più procedimenti tra loro inconciliabili, in quanto per le opere da demolire il ricorrente ha inoltrato il 9.12.2004 due domande di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n.326/2003, ed ai sensi della L.R. n.23/2004, ancora in fase di istruttoria, e tanto comporta la perdita di efficacia della successiva demolizione, se adotta prima che si concluda il procedimento della sanatoria.
II- La difesa del Comune di Civitanova Marche:
a) con la memoria di costituzione in giudizio ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, evidenziando, in particolare, che nella fattispecie si tratta di una lottizzazione “di fatto” e, quindi, correttamente l’orine di demolizione è stato inviato a tutti i comproprietari del fondo, con conseguente impossibilità di una concessione in sanatoria a favore di uno solo di essi;
b) con successiva memoria depositata il 21.11.2006, ha evidenziato:
- l’irrilevanza dell’intervenuta assoluzione del ricorrente in sede penale per il reato di lottizzazione abusiva, perché questa decisione non vincola il Giudice amministrativo, né il Comune era parte civile in quel processo;
- che si tratta comunque di costruzioni ad uso agricolo realizzate senza concessione;
- che a nulla rileva l’avvenuta presentazione delle domande di sanatoria, sia perché non è stato impugnato l’eventuale silenzio del Comune sia perché il loro inoltro non determina di per sé l’illegittimità della sanzione, ma solo la sua sospensione;
- che, nel frattempo, le opere restano abusive sino a quando non saranno eventualmente condonate;
- che neppure è stata chiesta dal ricorrente la sospensione del presente giudizio.
III- Questo Tribunale, con ordinanza 19 ottobre 2005 n.651, ha accolto l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971, n.1034.
IV- Alla pubblica udienza del 6.12.2006 il difensore del ricorrente ha depositato, con l’opposizione del difensore del Comune resistente, una memoria di “note d’udienza”: la stessa è stata acquisita agli atti di causa con riserva di decisione da parte del Collegio.

DIRITTO



Rileva, preliminarmente, il Collegio che l’impugnato ordine di demolizione, con ripristino, emesso dal Comune di Civitanova Marche l’8.7.2005, sebbene contestualmente rivolto a più soggetti, quali responsabili degli abusi edilizi riscontrati e comproprietari del suolo (tra cui il ricorrente Micheli Glauco), non menziona affatto la presenza di una lottizzazione abusiva, sebbene tanto fosse stato evidenziato nella relazione del 19.5.2005 inviata dal Comune alla Procura della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica della Repubblica, anzi, nelle premesse dell’ordinanza di demolizione e ripristino l’abusività delle opere è riscontrata unicamente per “assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6/6/2001 n.380 nonché (per) l’uso improprio dell’area agricola”, anche se quali siano, in concreto, le opere edilizie abusive e quale sia il menzionato uso improprio non risultano affatto specificati nell’ordinanza.
Il provvedimento impugnato non può, quindi, ritenersi neppure per implicito come sanzionatorio di una lottizzazione abusiva, ma, appunto, di opere realizzate senza permesso di costruire.
Inoltre, poiché il ricorrente afferma di essere responsabile solo delle opere realizzate sulla parte di area assegnata al suo esclusivo godimento, l’impugnazione proposta deve intendersi riferita solo alla demolizione di queste opere.
Orbene, ai sensi del comma 25 dell’art.32 del D.L.30 settembre 2003 n.269 convertito dalla legge 24 novembre 2003 n.326, anche per le domande di condono edilizio presentate ai sensi di questo decreto legge, “si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, come ulteriormente modificate dall’art.39 della legge 23 dicembre 1994 n.724 e successive modificazioni e integrazioni”.
L’art.38, I comma, inserito nel capo IV della legge n.47/1985, ha previsto che la presentazione della domanda di sanatoria entro i termini stabiliti con l’attestazione del pagamento della quota dell’oblazione dovuta, “sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”: tanto è ben differente dall’ipotesi prevista dall’art. 44 della legge n.47/1985, relativa alla sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali sino a quando non sia scaduto il termine fissato per la presentazione della domanda di sanatoria.
Nel caso specifico, il ricorrente aveva già inoltrato il 9.12.2003 due domande di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del D.L. n.269/2003: di conseguenza, il successivo 8.7.2005, come fondatamente dedotto nel quinto motivo di gravame, la sanzione della demolizione non poteva essere ordinata senza che prima fosse respinta (se, ovviamente, ne sussistevano i presupposti) le due domande di sanatoria ed, essendo, di contro, del tutto illogico far demolire ciò che può essere, eventualmente, sanato.
Il ricorso va, dunque, accolto, restando assorbito l’esame degli altri motivi di gravame e l’esame della memoria depositata il 6.12.2006.
Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’ordinanza 8.7.2005 n.139 nella parte in cui dispone la demolizione, con ripristino dell’originario stato dei luoghi, delle opere edilizie realizzate dal ricorrente Micheli Glauco senza permesso di costruire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.



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