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| n. 1-2007 - © copyright |
T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 dicembre 2006 n. 1571
Pres. Sammarco, Est. Manzi
Ric. Easy Life Group s.r.l. contro il Ministero della Difesa, nei confronti di I.T.O. s.r.l. – . |
Affidamento di appalto pubblico di servizi – Valutazione dell’anomalia dell’offerta – Modalità automatica ex Art. 25 D. Lgs. n° 157/1995 – Non esclude la possibilità di procedere comunque alla verifica dell’anomalia. |
Il criterio uniforme previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 157 del 1995 per la individuazione automatica delle offerte anomale, non esclude, ai fini della attivazione dei meccanismi di rifiuto da parte dell’Amministrazione, la possibilità per la stazione appaltante di procedere comunque al controllo della attendibilità del prezzo e delle condizioni proposte dalle ditte concorrenti, nell’ipotesi in cui, a prescindere da qualsiasi doverosità di tale riscontro, si ravvisi l’esistenza di elementi di dubbio in ordine alla loro serietà e congruità economica. |
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 357 del 2006, proposto
dalla
s.r.l EASY LIFE GROUP, con sede in Roma,
in persona del suo rappresentante legale, in proprio ed in
qualità di ditta mandataria del costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese - R.T.I. - composto dalla s.r.l. EASY
LIFE AZIENDE, la s.p.a. ISINET e la s.r.l. GRUPPO GESTIONE
SCUOLE, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Mario Luciano
Crea e Francesco Madeo, elettivamente domiciliato in Ancona,
alla Piazza del Plebiscito, n.55, presso l’avv. Maurizia
Sacchi;
contro
- il MINISTERO della DIFESA, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio
è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour, n.29;
nei confronti di
- s.r.l. I.T.O., con sede in Molfetta, in
persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fasano, con domicilio
eletto presso la Segreteria T.A.R. in Ancona, alla piazza
Cavour, 29;
per l'annullamento
- del verbale datato 30.3.2006 n. 147 di repertorio, con cui
l’apposita Commissione incaricata di esaminare le domande
delle ditte partecipanti alla licitazione privata indetta
per l’affidamento del servizio di insegnamento della
lingua inglese per le esigenze della Scuola di Perfezionamento
Sottufficiali dell’Aeronautica Militare di Loreto, ha
escluso dal procedimento di scelta del contraente il Raggruppamento
di imprese ricorrente, sul presupposto della ritenuta natura
anomala della relativa offerta economica;
- di ogni altro atto presupposto,connesso, collegato e consequenziale;
- nonché per la condanna dell’Amministrazione
intimata al risarcimento dei danni asseriti arrecati al Raggruppamento
di imprese ricorrente a causa della ritenuta illegittima esclusione
dalla gara di cui si controverte;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della
Difesa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del I.T.O. S.r.l.;
Visto il decreto presidenziale n. 319 del 10 maggio 2006,
con cui è stata respinta la domanda di sospensione
provvisoria dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista l’ordinanza n. 369 del 30 maggio 2006, con cui
è stata respinta la domanda di sospensione cautelare
dell’efficacia dei provvedimenti impugnati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/11/2006, il
dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori
come specificato nel relativa verbale;
Visto il dispositivo di sentenza n. 35 del 26 novembre 2006,
pubblicato ai sensi dell’art.23 /bis, 6° comma,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto il ricorso
in epigrafe ha ad oggetto l’impugnativa di provvedimenti
relativi a procedura di aggiudicazione di servizi pubblici;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 2.5.2006, depositato il successivo
6.5.2006, la società Easy Life Group, in proprio e
quale ditta mandataria del costituendo raggruppamento di imprese
indicato in epigrafe, ha impugnato i provvedimenti dell’Amministrazione
intimata con cui è stata disposta la sua esclusione
dalla gara ad evidenza pubblica indetta per l’aggiudicazione
del servizio avente ad oggetto l’espletamento di corsi
di lingua inglese e francese presso la Scuola di perfezionamento
sottufficiali dell’Aeronautica Militare di Loreto.
La estromissione del costituendo raggruppamento di imprese
ricorrente dalla suddetta licitazione privata ha trovato giustificazione
nella ritenuta inaffidabilità della relativa offerta
economica la quale, all’esito di una apposita verifica,
è stata qualificata anomala.
Avverso i suddetti provvedimenti oggetto di sindacato giurisdizionale
vengono dedotte censure di violazione dell’art.25 del
D.Lgs.17 marzo 1995, n. 157, dell’art.97 della Costituzione,
dell’art.3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché
vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili della manifesta
illogicità, dello sviamento, della errata applicazione
del capitolato tecnico dell’appalto di cui si controverte,
del travisamento dei fatti e della contraddittorietà.
Secondo il difensore di parte attrice, la stazione appaltante
ha illegittimamente assoggettato a verifica di anomalia l’offerta
economica proposta dall’associazione di imprese ricorrente,
dal momento che la stessa presentava una percentuale di ribasso
sul prezzo orario di insegnamento di riferimento inferiore
ad un quinto della media aritmetica dei ribassi delle altre
offerte ammesse alla gara, il cui superamento soltanto imponeva
in termini di doverosità la verifica della congruità
ed attendibilità dell’offerta, facendo di per
sé presumere ex lege un profilo di anomalia della stessa.
In ogni caso, indipendentemente da tale rilievo invalidatorio,
l’operato della stazione appaltante viene considerato
immotivato in ordine alle ragioni giustificatrici della ritenuta
inaffidabilità dell’offerta economica presentata
dal raggruppamento di imprese ricorrente, con riferimento
soprattutto alle controdeduzioni formulate dallo stesso, a
seguito della contestata natura anomala del prezzo offerto
per lo svolgimento delle attività di insegnamento da
aggiudicare all’esito della gara.
Il comportamento dell’Amministrazione resistente oggetto
di censura viene considerato anche basato su uno sviamento
di potere, poiché l’avvio del procedimento di
verifica della eventuale anomalia dell’offerta economica
dell’Associazione di imprese ricorrente, non ha trovato
motivo in un’autonoma iniziativa della stazione appaltante,
quanto piuttosto nell’acritico recepimento di sollecitazioni
in tal senso formulate dalla ditta controinteressata che di
fatto si è poi avvantaggiata della disposta esclusione
dalla gara del raggruppamento di imprese ricorrente.
Con il ricorso, oltre all’annullamento dei provvedimenti
impugnati, è stata avanzata anche domanda di condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni
asseriti sopportati dalla parte ricorrente per effetto della
sua illegittima estromissione dal procedimento di scelta del
contraente di cui si controverte.
Con decreto presidenziale n. 319 del 10 maggio 2006, è
stata negata la tutela cautelare provvisoria avverso gli atti
impugnati richiesta dalla parte attrice.
In data 22.5.2006, si è costituito in giudizio il Ministero
della Difesa con il patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato che ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti
con il ricorso, concludendo per la sua reiezione.
Con ordinanza n. 369 del 30 maggio 2006, il Tribunale ha respinto
la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione
dei provvedimenti impugnati.
In data 11.11.2006, si è costituita in giudizio la
controinteressata società Ito dichiarata aggiudicataria
della gara di cui è causa, concludendo a sua volta
per la infondatezza del gravame.
DIRITTO
Il ricorso è in fondato e come tale va respinto.
1) Con un primo ordine di censure la parte ricorrente fa dipendere
la dedotta illegittimità dell’impugnato provvedimento
con cui è stata formalizzata la sua esclusione dalla
gara di cui si controverte, dalla asserita insussistenza delle
condizioni richieste dall’art.25 del D.Lgs. n. 157 del
1995, per qualificare presuntivamente la propria offerta economica
come anomala e per far luogo, quindi, alla verifica della
attendibilità della medesima, in quanto la percentuale
di ribasso proposta non risultava superiore di un quinto alla
media aritmetica dei ribassi delle altre offerte ammesse,
come previsto dalla norma suddetta.
Tale assunto non può essere condiviso, in quanto ritiene
il Collegio che in tema di appalti pubblici di servizi, la
presenza di una modalità automatica di inviduazione
delle offerte anormalmente basse, in presenza della quale
deve procedersi obbligatoriamente alla loro verifica, non
esclude nel contempo la possibilità per la stazione
appaltante di procedere comunque al controllo della attendibilità
del prezzo e delle condizioni proposte dalle ditte concorrenti,
nell’ipotesi in cui, a prescindere da qualsiasi doverosità
di tale riscontro, si ravvisi l’esistenza di elementi
di dubbio in ordine alla loro serietà e congruità
economica, con riferimento soprattutto ad un corretto rapporto
tra prestazioni, ricavi e costi correnti (TAR Campania, Sez.
I, 30 maggio 2000, n.2854; TAR Marche 7 febbraio 2006, n.39).
Con riferimento a quanto precisato, corretto deve dunque essere
valutato nella vicenda di cui è causa l’operato
della Commissione di gara e della stazione appaltante che
ne ha recepito le relative decisioni, per quanto concerne
l’iniziativa di assoggettare a verifica di anomalia
l’offerta presentata dal raggruppamento di imprese ricorrente,
poiché tale riscontro non era affatto precluso, dal
momento che, come si è visto, il criterio uniforme
previsto dall’art. 25, del D.Lgs. n. 157 del 1995, per
la individuazione delle offerte anomale, non esclude, ai fini
della attivazione dei meccanismi di rifiuto da parte dell’Amministrazione,
di iniziative diverse che, nel rispetto dei principi generali
di diritto comunitario, tendano ad accertare aliunde la eventuale
natura anomala del contenuto di alcune offerte in rapporto
alle prestazione richieste dal bando di gara ed oggetto del
contratto da aggiudicare.
Per quanto riguarda più in particolare la vicenda di
cui si controverte, non deve inoltre essere trascurato che
tale accennata facoltà di verifica dell’apparente
anomalia delle offerte, indipendentemente dal criterio automatico
previsto dalla legge, era stata riconosciuta alla stazione
appaltante dallo stesso bando di gara che, al punto n. 3,
lett C), comma 4, aveva espressamente previsto la possibilità
per gli organi di gara di richiedere comunque le necessarie
giustificazioni alle ditte le cui offerte avessero presentato
un prezzo anormalmente basso rispetto alle prestazioni oggetto
di affidamento.
Donde, anche con riferimento a tale accennata disposizione
recata dalla lex specialis del procedimento di scelta del
contraente il cui contenuto prescrittivo non viene peraltro
messo in discussione con il ricorso e quindi non può
essere disapplicato in questa sede giurisdizionale, ritiene
il Collegio che gli assunti invalidatori di parte ricorrente
sono da valutare privi di rilevanza.
2) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche
l’esame delle residue censure di violazione di legge
e di eccesso di potere prospettate con il ricorso e preordinate
a confutare la logicità del giudizio di anomalia formulato
dalla commissione di gara e dagli organi decidenti dell’Amministrazione
resistente che ne hanno recepito le conclusioni.
A tale riguardo, va precisato che il giudizio di inattendibilità
espresso nei confronti dell’offerta economica formulata
dal raggruppamento di imprese ricorrente ha trovato giustificazione
nella ritenuta incongruità del prezzo orario di insegnamento
proposto dallo stesso rispetto a quello prefissato dalla stazione
appaltante quale base d’asta (€ 32,00).
L’Associazione di imprese ricorrente ha offerto infatti
un prezzo orario di insegnamento di € 23,98 con uno sconto
di circa il 25 per cento su quello di riferimento individuato
dalla stazione appaltante; a fronte dei chiarimenti richiesti
dalla Commissione di gara, il raggruppamento di imprese ricorrente
ha in sostanza giustificato l’attendibilità e
la serietà di tale costo orario con il dichiarato utilizzo
di particolari figure di docenti non assunti con normale contratto
di lavoro dipendente, le cui prestazioni lavorative risultavano
inquadrate nelle tipologie contrattuali del lavoro autonomo,
dei lavoratori in mobilità e del lavoro a progetto,
rispetto alle quali il datore di lavoro avrebbe sostenuto
minori oneri previdenziali e fiscali (vedi lettera in atti
di giustificazioni e chiarimenti della ricorrente società
Easy Life del 13.3.2006).
Alla luce delle richiamate circostanze di fatto, ritiene il
Collegio che le accennate giustificazioni addotte dal gruppo
di imprese ricorrente a comprova della affidabilità
della propria offerta economica, presentavano obiettivamente
elementi di inattendibilità, soprattutto con riferimento
a quanto stabilito dall’art.3 del capitolato speciale
di appalto che, per quanto riguarda in particolare le condizioni
retributive e normative degli insegnanti da utilizzare per
l’espletamento del servizio oggetto di affidamento,
da tenere presente in vista della formulazione della relativa
offerta economica costituita appunto dal prezzo orario di
insegnamento, precisava espressamente doversi fare riferimento
al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
docente degli istituti di educazione ed istruzione gestiti
da enti privati che , tuttavia, di norma esclude l’utilizzo
di docenti con rapporto di lavoro autonomo.
Donde, tenuto conto di quanto si è avuto modo di precisare
e delle dettagliate analisi comparative compiute dalla commissione
di gara nel verbale oggetto di gravame, ritiene il Collegio
che il pezzo orario proposto dal raggruppamento di imprese
ricorrente, presentava sicuramente alcune aspetti di inattendibilità
rispetto alla soglia di convenienza delle prestazioni individuata
dall’organo di gara (costo orario di € 27,43 non
considerando gli oneri fiscali ed € 28,77 considerando
gli oneri fiscali) soprattutto in considerazione delle particolari
tipologie contrattuali di lavoro che la società mandataria
Easy Life si proponeva di utilizzare per l’espletamento
del servizio, tenuto anche conto che alcune di esse, quale
l’utilizzo di collaboratori con rapporto di lavoro autonomo,
risultavano incompatibili sul piano normativo con la contrattazione
collettiva del relativo comparto lavorativo.
Per quanto riguarda infine la dedotta censura di difetto di
motivazione, l’assunto di parte attrice non può
essere condiviso, dal momento che la commissione di gara ha
fornito nel verbale oggetto di impugnazione una dettagliata
analisi dei costi del servizio, valutati sulla base delle
variabili organizzative ed economiche indicate dal raggruppamento
ricorrente le cui conclusioni, ad avviso del Collegio, oltre
che logiche, risultano anche sufficientemente chiare in ordine
alla esternazione delle ragioni che hanno giustificato il
conclusivo giudizio di inaffidabilità della relativa
offerta economica.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’operato dell’Amministrazione
resistente deve essere considerato immune dai vizi di violazione
di legge e di eccesso di potere denunciati con il ricorso
che deve dunque essere respinto perché infondato, come
pure la subordinata domanda di risarcimento danni, poiché
tale azione reintegratoria proposta davanti al giudice amministrativo
postula il previo accertamento dell’illegittimità
del provvedimento che avrebbe causato il pregiudizio (Cons.
St., Ad. Pl., 27 febbraio 2003, n.4).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nell’importo
fissato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge
il ricorso in epigrafe indicato e la domanda di risarcimento
danni con il medesimo avanzata.
Condanna la ricorrente società Easy Life Group al pagamento,
in favore dell’Amministrazione resistente e della parte
controinteressata, delle spese di giudizio, liquidate nel
complessivo importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
in favore di ciascuna parte creditrice.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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