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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 dicembre 2006 n. 1571
Pres. Sammarco, Est. Manzi
Ric. Easy Life Group s.r.l. contro il Ministero della Difesa, nei confronti di I.T.O. s.r.l. – .


Affidamento di appalto pubblico di servizi – Valutazione dell’anomalia dell’offerta – Modalità automatica ex Art. 25 D. Lgs. n° 157/1995 – Non esclude la possibilità di procedere comunque alla verifica dell’anomalia.

Il criterio uniforme previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 157 del 1995 per la individuazione automatica delle offerte anomale, non esclude, ai fini della attivazione dei meccanismi di rifiuto da parte dell’Amministrazione, la possibilità per la stazione appaltante di procedere comunque al controllo della attendibilità del prezzo e delle condizioni proposte dalle ditte concorrenti, nell’ipotesi in cui, a prescindere da qualsiasi doverosità di tale riscontro, si ravvisi l’esistenza di elementi di dubbio in ordine alla loro serietà e congruità economica.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 357 del 2006, proposto dalla
s.r.l EASY LIFE GROUP, con sede in Roma, in persona del suo rappresentante legale, in proprio ed in qualità di ditta mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I. - composto dalla s.r.l. EASY LIFE AZIENDE, la s.p.a. ISINET e la s.r.l. GRUPPO GESTIONE SCUOLE, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Mario Luciano Crea e Francesco Madeo, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza del Plebiscito, n.55, presso l’avv. Maurizia Sacchi;

contro



- il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour, n.29;


nei confronti di
- s.r.l. I.T.O., con sede in Molfetta, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fasano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Ancona, alla piazza Cavour, 29;


per l'annullamento
- del verbale datato 30.3.2006 n. 147 di repertorio, con cui l’apposita Commissione incaricata di esaminare le domande delle ditte partecipanti alla licitazione privata indetta per l’affidamento del servizio di insegnamento della lingua inglese per le esigenze della Scuola di Perfezionamento Sottufficiali dell’Aeronautica Militare di Loreto, ha escluso dal procedimento di scelta del contraente il Raggruppamento di imprese ricorrente, sul presupposto della ritenuta natura anomala della relativa offerta economica;
- di ogni altro atto presupposto,connesso, collegato e consequenziale;
- nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni asseriti arrecati al Raggruppamento di imprese ricorrente a causa della ritenuta illegittima esclusione dalla gara di cui si controverte;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del I.T.O. S.r.l.;
Visto il decreto presidenziale n. 319 del 10 maggio 2006, con cui è stata respinta la domanda di sospensione provvisoria dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista l’ordinanza n. 369 del 30 maggio 2006, con cui è stata respinta la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/11/2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativa verbale;
Visto il dispositivo di sentenza n. 35 del 26 novembre 2006, pubblicato ai sensi dell’art.23 /bis, 6° comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto il ricorso in epigrafe ha ad oggetto l’impugnativa di provvedimenti relativi a procedura di aggiudicazione di servizi pubblici;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con atto notificato il 2.5.2006, depositato il successivo 6.5.2006, la società Easy Life Group, in proprio e quale ditta mandataria del costituendo raggruppamento di imprese indicato in epigrafe, ha impugnato i provvedimenti dell’Amministrazione intimata con cui è stata disposta la sua esclusione dalla gara ad evidenza pubblica indetta per l’aggiudicazione del servizio avente ad oggetto l’espletamento di corsi di lingua inglese e francese presso la Scuola di perfezionamento sottufficiali dell’Aeronautica Militare di Loreto.
La estromissione del costituendo raggruppamento di imprese ricorrente dalla suddetta licitazione privata ha trovato giustificazione nella ritenuta inaffidabilità della relativa offerta economica la quale, all’esito di una apposita verifica, è stata qualificata anomala.
Avverso i suddetti provvedimenti oggetto di sindacato giurisdizionale vengono dedotte censure di violazione dell’art.25 del D.Lgs.17 marzo 1995, n. 157, dell’art.97 della Costituzione, dell’art.3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili della manifesta illogicità, dello sviamento, della errata applicazione del capitolato tecnico dell’appalto di cui si controverte, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà.
Secondo il difensore di parte attrice, la stazione appaltante ha illegittimamente assoggettato a verifica di anomalia l’offerta economica proposta dall’associazione di imprese ricorrente, dal momento che la stessa presentava una percentuale di ribasso sul prezzo orario di insegnamento di riferimento inferiore ad un quinto della media aritmetica dei ribassi delle altre offerte ammesse alla gara, il cui superamento soltanto imponeva in termini di doverosità la verifica della congruità ed attendibilità dell’offerta, facendo di per sé presumere ex lege un profilo di anomalia della stessa.
In ogni caso, indipendentemente da tale rilievo invalidatorio, l’operato della stazione appaltante viene considerato immotivato in ordine alle ragioni giustificatrici della ritenuta inaffidabilità dell’offerta economica presentata dal raggruppamento di imprese ricorrente, con riferimento soprattutto alle controdeduzioni formulate dallo stesso, a seguito della contestata natura anomala del prezzo offerto per lo svolgimento delle attività di insegnamento da aggiudicare all’esito della gara.
Il comportamento dell’Amministrazione resistente oggetto di censura viene considerato anche basato su uno sviamento di potere, poiché l’avvio del procedimento di verifica della eventuale anomalia dell’offerta economica dell’Associazione di imprese ricorrente, non ha trovato motivo in un’autonoma iniziativa della stazione appaltante, quanto piuttosto nell’acritico recepimento di sollecitazioni in tal senso formulate dalla ditta controinteressata che di fatto si è poi avvantaggiata della disposta esclusione dalla gara del raggruppamento di imprese ricorrente.
Con il ricorso, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, è stata avanzata anche domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni asseriti sopportati dalla parte ricorrente per effetto della sua illegittima estromissione dal procedimento di scelta del contraente di cui si controverte.
Con decreto presidenziale n. 319 del 10 maggio 2006, è stata negata la tutela cautelare provvisoria avverso gli atti impugnati richiesta dalla parte attrice.
In data 22.5.2006, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso, concludendo per la sua reiezione.
Con ordinanza n. 369 del 30 maggio 2006, il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
In data 11.11.2006, si è costituita in giudizio la controinteressata società Ito dichiarata aggiudicataria della gara di cui è causa, concludendo a sua volta per la infondatezza del gravame.

DIRITTO



Il ricorso è in fondato e come tale va respinto.
1) Con un primo ordine di censure la parte ricorrente fa dipendere la dedotta illegittimità dell’impugnato provvedimento con cui è stata formalizzata la sua esclusione dalla gara di cui si controverte, dalla asserita insussistenza delle condizioni richieste dall’art.25 del D.Lgs. n. 157 del 1995, per qualificare presuntivamente la propria offerta economica come anomala e per far luogo, quindi, alla verifica della attendibilità della medesima, in quanto la percentuale di ribasso proposta non risultava superiore di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle altre offerte ammesse, come previsto dalla norma suddetta.
Tale assunto non può essere condiviso, in quanto ritiene il Collegio che in tema di appalti pubblici di servizi, la presenza di una modalità automatica di inviduazione delle offerte anormalmente basse, in presenza della quale deve procedersi obbligatoriamente alla loro verifica, non esclude nel contempo la possibilità per la stazione appaltante di procedere comunque al controllo della attendibilità del prezzo e delle condizioni proposte dalle ditte concorrenti, nell’ipotesi in cui, a prescindere da qualsiasi doverosità di tale riscontro, si ravvisi l’esistenza di elementi di dubbio in ordine alla loro serietà e congruità economica, con riferimento soprattutto ad un corretto rapporto tra prestazioni, ricavi e costi correnti (TAR Campania, Sez. I, 30 maggio 2000, n.2854; TAR Marche 7 febbraio 2006, n.39).
Con riferimento a quanto precisato, corretto deve dunque essere valutato nella vicenda di cui è causa l’operato della Commissione di gara e della stazione appaltante che ne ha recepito le relative decisioni, per quanto concerne l’iniziativa di assoggettare a verifica di anomalia l’offerta presentata dal raggruppamento di imprese ricorrente, poiché tale riscontro non era affatto precluso, dal momento che, come si è visto, il criterio uniforme previsto dall’art. 25, del D.Lgs. n. 157 del 1995, per la individuazione delle offerte anomale, non esclude, ai fini della attivazione dei meccanismi di rifiuto da parte dell’Amministrazione, di iniziative diverse che, nel rispetto dei principi generali di diritto comunitario, tendano ad accertare aliunde la eventuale natura anomala del contenuto di alcune offerte in rapporto alle prestazione richieste dal bando di gara ed oggetto del contratto da aggiudicare.
Per quanto riguarda più in particolare la vicenda di cui si controverte, non deve inoltre essere trascurato che tale accennata facoltà di verifica dell’apparente anomalia delle offerte, indipendentemente dal criterio automatico previsto dalla legge, era stata riconosciuta alla stazione appaltante dallo stesso bando di gara che, al punto n. 3, lett C), comma 4, aveva espressamente previsto la possibilità per gli organi di gara di richiedere comunque le necessarie giustificazioni alle ditte le cui offerte avessero presentato un prezzo anormalmente basso rispetto alle prestazioni oggetto di affidamento.
Donde, anche con riferimento a tale accennata disposizione recata dalla lex specialis del procedimento di scelta del contraente il cui contenuto prescrittivo non viene peraltro messo in discussione con il ricorso e quindi non può essere disapplicato in questa sede giurisdizionale, ritiene il Collegio che gli assunti invalidatori di parte ricorrente sono da valutare privi di rilevanza.
2) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche l’esame delle residue censure di violazione di legge e di eccesso di potere prospettate con il ricorso e preordinate a confutare la logicità del giudizio di anomalia formulato dalla commissione di gara e dagli organi decidenti dell’Amministrazione resistente che ne hanno recepito le conclusioni.
A tale riguardo, va precisato che il giudizio di inattendibilità espresso nei confronti dell’offerta economica formulata dal raggruppamento di imprese ricorrente ha trovato giustificazione nella ritenuta incongruità del prezzo orario di insegnamento proposto dallo stesso rispetto a quello prefissato dalla stazione appaltante quale base d’asta (€ 32,00).
L’Associazione di imprese ricorrente ha offerto infatti un prezzo orario di insegnamento di € 23,98 con uno sconto di circa il 25 per cento su quello di riferimento individuato dalla stazione appaltante; a fronte dei chiarimenti richiesti dalla Commissione di gara, il raggruppamento di imprese ricorrente ha in sostanza giustificato l’attendibilità e la serietà di tale costo orario con il dichiarato utilizzo di particolari figure di docenti non assunti con normale contratto di lavoro dipendente, le cui prestazioni lavorative risultavano inquadrate nelle tipologie contrattuali del lavoro autonomo, dei lavoratori in mobilità e del lavoro a progetto, rispetto alle quali il datore di lavoro avrebbe sostenuto minori oneri previdenziali e fiscali (vedi lettera in atti di giustificazioni e chiarimenti della ricorrente società Easy Life del 13.3.2006).
Alla luce delle richiamate circostanze di fatto, ritiene il Collegio che le accennate giustificazioni addotte dal gruppo di imprese ricorrente a comprova della affidabilità della propria offerta economica, presentavano obiettivamente elementi di inattendibilità, soprattutto con riferimento a quanto stabilito dall’art.3 del capitolato speciale di appalto che, per quanto riguarda in particolare le condizioni retributive e normative degli insegnanti da utilizzare per l’espletamento del servizio oggetto di affidamento, da tenere presente in vista della formulazione della relativa offerta economica costituita appunto dal prezzo orario di insegnamento, precisava espressamente doversi fare riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale docente degli istituti di educazione ed istruzione gestiti da enti privati che , tuttavia, di norma esclude l’utilizzo di docenti con rapporto di lavoro autonomo.
Donde, tenuto conto di quanto si è avuto modo di precisare e delle dettagliate analisi comparative compiute dalla commissione di gara nel verbale oggetto di gravame, ritiene il Collegio che il pezzo orario proposto dal raggruppamento di imprese ricorrente, presentava sicuramente alcune aspetti di inattendibilità rispetto alla soglia di convenienza delle prestazioni individuata dall’organo di gara (costo orario di € 27,43 non considerando gli oneri fiscali ed € 28,77 considerando gli oneri fiscali) soprattutto in considerazione delle particolari tipologie contrattuali di lavoro che la società mandataria Easy Life si proponeva di utilizzare per l’espletamento del servizio, tenuto anche conto che alcune di esse, quale l’utilizzo di collaboratori con rapporto di lavoro autonomo, risultavano incompatibili sul piano normativo con la contrattazione collettiva del relativo comparto lavorativo.
Per quanto riguarda infine la dedotta censura di difetto di motivazione, l’assunto di parte attrice non può essere condiviso, dal momento che la commissione di gara ha fornito nel verbale oggetto di impugnazione una dettagliata analisi dei costi del servizio, valutati sulla base delle variabili organizzative ed economiche indicate dal raggruppamento ricorrente le cui conclusioni, ad avviso del Collegio, oltre che logiche, risultano anche sufficientemente chiare in ordine alla esternazione delle ragioni che hanno giustificato il conclusivo giudizio di inaffidabilità della relativa offerta economica.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’operato dell’Amministrazione resistente deve essere considerato immune dai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere denunciati con il ricorso che deve dunque essere respinto perché infondato, come pure la subordinata domanda di risarcimento danni, poiché tale azione reintegratoria proposta davanti al giudice amministrativo postula il previo accertamento dell’illegittimità del provvedimento che avrebbe causato il pregiudizio (Cons. St., Ad. Pl., 27 febbraio 2003, n.4).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nell’importo fissato in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato e la domanda di risarcimento danni con il medesimo avanzata.
Condanna la ricorrente società Easy Life Group al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente e della parte controinteressata, delle spese di giudizio, liquidate nel complessivo importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di ciascuna parte creditrice.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

 
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