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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 2 luglio 2007 n. 6416
Pres. A. Guida, est. P. Severini
GIELLE (Avv. Anna Lillo) c. A.S.L NAPOLI 1, (avv. Massimo Gentile) e FIRE CONTROLL s. r. l., (avv. Salvatore Della Corte)


1. Contratti della P.A. – Impugnazione degli atti di gara – Termine – Presenza dei rappresentanti delle ditte alle sedute di gara - Non integra gli estremi della piena conoscenza degli atti adottati durante le sedute medesime – Termine per proporre il ricorso – Decorrenza dall’aggiudicazione definitiva.

 

2. Contratti della P.A. – Puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di bando per la valutazione delle offerte - Avvenuta in un momento posteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche – Illegittimità.

 

3. Contratti della P.A. – Annullamento della gara in sede giurisdizionale – Risarcimento del danno – Non sussiste.

1. La presenza di rappresentanti delle ditte concorrenti alle sedute di gara non integra gli estremi della piena conoscenza degli atti adottati durante le sedute medesime ai fini della decorrenza del termine di decadenza stabilito dalla legge per l’impugnazione delle relative determinazioni assunte dall’organo di gara e dell’atto finale del subprocedimento di valutazione delle offerte dei concorrenti, tenuto anche conto che, in materia di aggiudicazione di un contratto della p. a., il termine per ricorrere non decorre dall’aggiudicazione provvisoria, ma dall’aggiudicazione definitiva, dal momento che la prima comporta soltanto effetti prodromici, per cui ne consegue che in occasione dell’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva possono essere fatti valere anche vizi propri di quella provvisoria (1).

 

2. L’introduzione di elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di bando non può ritenersi corretta ove avvenuta in un momento posteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. La loro conoscenza costituisce, infatti, elemento potenzialmente deviante in quanto mette in condizione la Commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese. (2)

 

3. Ove a seguito dell’impugnazione degli atti di gara e contestuale domanda di risarcimento del danno subito, venga disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, con conseguente rinnovazione della gara, l’annullamento dell’aggiudicazione ha in sé il connotato del risarcimento in forma specifica, considerato che l’interesse strumentale è volto ad ottenere la ripetizione della procedura

 

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(1) Cfr. T. A. R. Marche Ancona, 15 marzo 2005, n. 241; T. A. R. Campania Napoli, sez. I, 07 febbraio 2005, n. 838.

 

(2) Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005, n. 575; Consiglio Stato, sez. V, 4 febbraio 2003, n. 533; T.A.R. Molise, 12 marzo 2002, n. 184; C. di S., V, 19.04.05, n. 1791.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA – NAPOLI
PRIMA SEZIONE




nelle persone dei Signori:
dott. ANTONIO GUIDA - Presidente
dott. FABIO DONADONO - Consigliere
dott. PAOLO SEVERINI - Primo Ref., rel. ed est.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 981/2007 R. G., proposto da:

- GIELLE di LUIGI GALANTUCCI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Lillo, con domicilio eletto in Napoli alla via Camaldolilli n. 120, presso l’avv. Maurizio Migiarra;


contro



- A.S.L NAPOLI 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto in Napoli alla via Andrea d’Isernia n. 8, presso lo studio del difensore;


e nei confronti di



- FIRE CONTROLL s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Della Corte, con domicilio eletto in Napoli alla via Vittorio Veneto n. 288/A, presso lo studio del difensore;


per l’annullamento



- delle operazioni di gara poste in essere in esecuzione della procedura aperta nei modi del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d. l.vo n. 157/1995, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, indetta dall’A. S. L. Napoli 1 con deliberazione del Direttore Generale n. 2720 del 20 novembre 2003, non conosciuta, e del bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 28 aprile 2004, n. 71113, per l’appalto triennale del servizio di verifica, controllo e manutenzione degli impianti antincendio ed idranti, sprinklers, gas, di rilevazione incendi e di estinzione mobile, smaltimento halons, consulenza tecnica, corsi di formazione e addestramento del personale addetto all’emergenza squadre antincendio delle strutture ospedaliere e distrettuali della A. S. L. Napoli 1;
- delle deliberazioni del Direttore Generale n. 825 del 22 giugno 2004 e n. 1111 del 15 dicembre 2005, recanti rispettivamente la nomina della Commissione esaminatrice e la sostituzione del Presidente della Commissione Esaminatrice, non conosciute;
- in parte qua, e nei limiti dell’interesse, del primo verbale redatto dalla Commissione di gara nella seduta del 6 febbraio 2006, durante la quale s’è insediata la Commissione esaminatrice per l’affidamento dell’appalto ed ha ammesso a partecipare la ditta Fire Controll s.a.s. e la Gielle di Luigi Galantucci, sono stati aperti i plichi contenenti rispettivamente per ciascuna partecipante i documenti (plico n. 1 – Documentazione Amministrativa) e l’offerta tecnica (plico n. 2 – Progetto Tecnico);
- in parte qua, e nei limiti dell’interesse, del secondo verbale redatto dalla Commissione di gara, nella seduta del 15 marzo 2006, nel corso della quale è stata esaminata l’offerta tecnica della Gielle di Luigi Galantucci;
- del terzo verbale redatto nella seduta del 16 marzo 2006, durante la quale la Commissione esaminatrice ha esaminato l’offerta tecnica della Fire Controll s.a.s.;
- in parte qua, e nei limiti dell’interesse, del quarto verbale redatto nell’ultima seduta del 29 maggio 2006, durante la quale la Commissione esaminatrice ha proceduto: - a stabilire i parametri di valutazione e l’operazione matematica per l’attribuzione del punteggio (50 punti previsti in capitolato speciale) alle offerte tecniche in precedenza esaminate; - a valutare, facendo applicazione dei criteri individuati, le offerte tecniche delle due concorrenti, riconoscendo alla Fire Controll il punteggio di 50 punti ed alla Gielle un punteggio proporzionalmente inferiore, pari a 17 punti; - alla apertura dei plichi contenenti le offerte economiche ed valutarle facendo applicazione dei criteri, già individuati nel capitolato speciale, riconoscendo il punteggio di 21,62 alla Fire Controll, per aver offerto il prezzo complessivo di 1.368.500 oltre IVA, ed il punteggio di 50 punti alla Gielle, per aver offerto il prezzo complessivo di 591.500, oltre IVA; - a redigere la graduatoria, proponendo l’aggiudicazione in favore della Fire Controll;
- in via derivata ed autonoma, della deliberazione n. 1011 del 7 novembre 2006, adottata dal Direttore Generale dell’A. S. L. Napoli 1, conosciuta per estremi a seguito della pubblicazione avvenuta il 9 dicembre 2006, sul “Sole 24 Ore” e poi ricevuta in copia - fax il 31 gennaio 2007, con cui si dà atto che la predetta gara è stata aggiudicata alla Fire Controll, con sede in Casoria (NA) alla via Bonito lotto n. 1, con il punteggio di 71,62 e per un importo di € 1.368.500 oltre IVA, ed eventualmente, ove esistente, del contratto, sottoscritto tra le parti in esecuzione dei citati atti;
- in via derivata e nei limiti dell’interesse, della deliberazione del Direttore Generale dell’A. S. L. Napoli 1, n. 1034 del 24 novembre 2006, nella parte in cui dispone l’affidamento dei lavori urgenti nelle strutture sanitarie individuate;
- d’ogni altro atto della procedura della gara d’appalto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica della società ricorrente, ancorché non conosciuto;


nonché per l’accertamento



- del diritto, in capo alla società ricorrente, seconda classificata, ad ottenere l’aggiudicazione della gara de qua, tenuto conto che l’aggiudicataria dev’essere esclusa in quanto nelle more della gara ha subito modificazioni soggettive che rilevano e comunque del diritto della ricorrente alla rinnovazione della gara e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o per la caducazione del contratto, eventualmente stipulato tra l’A. S. L. Napoli 1 e l’attuale società aggiudicataria, ovvero in subordine per l’annullamento del medesimo;

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visto il ricorso incidentale della Fire Controll s.a.s.;
Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito, all’udienza del 6 giugno 2007, il relatore, Primo Ref. Paolo Severini;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO




Con il ricorso in esame, la ditta Gielle di Luigi Galantucci, premesso d’aver presentato offerta per partecipare alla gara specificata in epigrafe, indetta dall’A. S. L. Napoli 1, unitamente all’altra concorrente, Fire Controll s.a.s.; che la gara aveva avuto una “interminabile fase di gestazione” (indetta nel 2003 – bando pubblicato nel 2004 – aggiudicata nel novembre 2006, in favore della Fire Controll s.r.l.), durante la quale il servizio era stato espletato, in regime di proroga, dalla stessa Fire Controll, in qualità di affidataria del precedente servizio; che la Commissione di gara, poiché, a fronte di un punteggio massimo di 50 punti previsto, nel capitolato speciale, per l’offerta tecnica, faceva difetto l’individuazione di parametri di valutazione per la sua attribuzione, aveva proceduto a determinarli in corso di gara; che, all’esito delle valutazioni svolte per le componenti tecnica ed economica dell’offerta, era risultata aggiudicataria la controinteressata Fire Controll; che era rimasta senza esito una richiesta, rivolta alla stazione appaltante, perché riesaminasse gli esiti di gara; tanto premesso, ha impugnato gli atti, specificati in epigrafe, avverso cui ha articolato le seguenti censure in diritto:
- 1) Violazione e falsa applicazione delle norme di gara e del principio della par condicio; violazione e falsa applicazione del d. l.vo 157/95; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione: l’aggiudicataria Fire Controll aveva presentato domanda di partecipazione alla gara in argomento, nella forma di una società in accomandita semplice; s’era, poi, trasformata in una società di capitali (s.r.l.) con la nomina di un nuovo amministratore e rappresentante legale, senza peraltro comunicare l’intervenuta modifica societaria alla stazione appaltante;
- 2) Violazione delle disposizioni contenute nel d. l.vo 157/95, nelle Direttive Comunitarie, nel bando di gara e nel capitolato speciale; violazione del principio della continuità, della concentrazione e della celerità delle operazioni concorsuali; eccesso di potere per irrazionalità, carenza di motivazione, sviamento; violazione dell’art. 12 co. 1 R. D. 2440/1923 e dell’art. 23 co. 1 della l. 62/2005, che vieta il rinnovo tacito dei contratti: era censurata l’eccessiva durata del procedimento di gara, svoltasi – dal bando di gara all’aggiudicazione – in un arco temporale di oltre due anni e mezzo, durante i quali la controinteressata aveva continuato a gestire, quale precedente affidataria, il servizio oggetto d’appalto;
- 3) Violazione e malgoverno delle disposizioni contenute nel d. l.vo 157/95 e nelle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi; violazione e malgoverno delle regole imposte dal bando di gara; violazione e malgoverno degli artt. 9 e 10 l. 241/90; violazione del principio di ragionevolezza; eccesso di potere per sviamento, travisamento, errore evidente, manifesta irrazionalità dell’azione amministrativa, difetto assoluto di motivazione e d’istruttoria, disparità di trattamento: i progetti tecnici delle due ditte concorrenti erano stati esaminati dalla Commissione, ancor prima della fissazione dei parametri e dei criteri per la loro valutazione e per l’attribuzione dei punteggi; inoltre la Commissione aveva anche commesso, nell’attribuzione dei punteggi alle due ditte in questione, dei “gravissimi errori di calcolo”, che, se emendati, avrebbero completamente cambiato le risultanze della gara.
Dopo l’esposizione delle censure, la ricorrente ha chiesto anche d’essere risarcita del danno, subito per il ritardo nell’affidamento del servizio in suo favore.
L’A. S. L. Napoli 1 s’è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso, per tardiva impugnazione degli atti di gara da parte della Gielle, due dei cui rappresentanti erano presenti alla seduta della Commissione del 29.05.06, nel corso della quale era deliberata l’aggiudicazione provvisoria; nel merito, ha concluso per l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Fire Controll, producendo memoria difensiva e depositando ricorso incidentale; nella memoria, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, atteso il valore pregiudiziale delle censure, sollevate con il ricorso incidentale e, inoltre, l’irricevibilità del ricorso per tardività, in considerazione della stessa circostanza, esposta dalla difesa dell’Amministrazione (presenza dei rappresentati della Gielle alla seduta della Commissione del 29.05.06); quanto al merito, del pari ha concluso per l’infondatezza dell’avverso gravame; nel ricorso incidentale, ha invece dedotto “l’illegittima ammissione della Gielle alla procedura di gara”, in considerazione delle seguenti ragioni di diritto:
- 1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; violazione del principio della par condicio competitorum; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea ponderazione della fattispecie concreta; contraddittorietà; ingiustizia manifesta: la stazione appaltante non aveva disposto l’esclusione dalla procedura di gara della Gielle, “pur avendo riscontrato la non rispondenza dell’offerta tecnica prodotta dalla medesima rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto” (come si poteva ricavare dall’esame del verbale, relativo alla seduta del 15.03.06);
- 2) Violazione della lex specialis; violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed errata ponderazione della fattispecie concreta: la Gielle doveva inoltre essere esclusa dalla gara, per il mancato possesso del requisito di cui al punto 8, n. 4, del bando di gara;
- 3) Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed errata ponderazione della fattispecie concreta; illogicità: era censurata, infine, l’assoluta inattendibilità dell’offerta economica prodotta dalla ricorrente, che presentava un ribasso del 56,56% sull’importo stimato per la manutenzione ordinaria e del 65% sugli importi stimati per la manutenzione straordinaria e per i listini delle forniture; anche tale circostanza avrebbe dovuto condurre, secondo la controinteressata, all’esclusione della Gielle dalla procedura concorsuale.
In data 21.03.07 la ricorrente ha depositato memoria, in cui ha eccepito l’irricevibilità del ricorso incidentale di controparte, per mancato deposito del medesimo nel termine dimezzato di giorni cinque; ha evidenziato inoltre come, essendo Gielle e Fire Controll le uniche partecipanti alla gara, il ricorso principale dovesse essere esaminato con priorità rispetto a quello incidentale; quanto al merito, ha sostenuto, in ogni caso, l’infondatezza del gravame incidentale in questione.
Con ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 21 marzo 2007, la Sezione, ritenuta l’opportunità di decidere il ricorso nel merito, ha fissato, per la relativa trattazione, l’udienza pubblica del 6 giugno 2007.
Ha fatto seguito la produzione di memorie difensive riepilogative, sia da parte della ricorrente, che ha controdedotto rispetto all’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalle controparti, sia della controinteressata (che ha replicato all’analoga eccezione svolta dalla Gielle), sia infine della stazione appaltante; all’udienza del 6 giugno 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO




Preliminarmente s’osserva che, nella specie, le ditte concorrenti all’aggiudicazione dell’appalto erano soltanto due; ne consegue che va esaminato per primo il ricorso proposto dalla ditta Gielle, anziché il gravame incidentale di controparte.
Tanto, sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza, da ultimo espresso nella seguente massima: “L’esame del ricorso incidentale non ha priorità logico – giuridica rispetto all’esame del ricorso principale nel caso in cui alla gara abbiano partecipato solo due concorrenti; in tal caso, infatti, ove il ricorso incidentale risultasse fondato, residuerebbe comunque l’interesse (strumentale) della ricorrente alla declaratoria della illegittimità della ammissione e/o dell’offerta della controinteressata, con la conseguenza che il risultato dell’eventuale accoglimento sia del ricorso principale che del ricorso incidentale sarebbe comunque, in difetto di un terzo graduato cui affidare il servizio, la rinnovazione della procedura” (T. A. R. Lazio Latina, 19 gennaio 2007, n. 45); in senso analogo, si legga anche T. A. R. Sicilia Palermo, sez. III, 18 gennaio 2006, n. 132: “Nel caso in cui alla gara per l’affidamento di un appalto pubblico partecipino due soli concorrenti ovvero, dopo l’esclusione degli altri partecipanti, rimangano in gara due sole imprese, non v'è alcuna necessità che il Tribunale esamini per primo il ricorso incidentale, giacché, quand'anche quest'ultimo fosse accolto, residuerebbe comunque l’interesse strumentale, da parte del ricorrente principale, a vedere esaminati, ed eventualmente accolti, i propri motivi di ricorso, onde ottenere l’esclusione dalla gara dell'aggiudicatario – ricorrente incidentale e, quindi, l’annullamento dell'aggiudicazione pronunziata in favore del medesimo, in vista della ripetizione della stessa gara da parte dell’amministrazione, alla quale entrambi i ricorrenti potrebbero nuovamente partecipare”.
Ciò posto, prima di passare all’esame del ricorso principale, occorre delibare l’eccezione di tardività del ricorso medesimo, sollevata dalla difesa sia dell’Amministrazione, sia della controinteressata Fire Controll.
La stessa, peraltro, non merita accoglimento, in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza in materia: “La presenza di rappresentanti delle ditte concorrenti alle sedute di gara non integra gli estremi della piena conoscenza degli atti adottati durante le sedute medesime ai fini della decorrenza del termine di decadenza stabilito dalla legge per l’impugnazione delle relative determinazioni assunte dall’organo di gara e dell’atto finale del subprocedimento di valutazione delle offerte dei concorrenti, tenuto anche conto che, in materia di aggiudicazione di un contratto della p. a., il termine per ricorrere non decorre dall’aggiudicazione provvisoria, ma dall’aggiudicazione definitiva, dal momento che la prima comporta soltanto effetti prodromici, per cui ne consegue che in occasione dell’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva possono essere fatti valere anche vizi propri di quella provvisoria” (T. A. R. Marche Ancona, 15 marzo 2005, n. 241); in argomento, vedasi anche l’ulteriore massima della Sezione: “L’impugnativa dell’aggiudicazione provvisoria costituisce facoltà della parte incisa, sebbene in via non definitiva, fermo l’onere di impugnativa in presenza dell’aggiudicazione definitiva ed avverso la stessa” (T. A. R. Campania Napoli, sez. I, 07 febbraio 2005, n. 838).
Durante la seduta del 29.05.06 la Commissione giudicatrice, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, s’è limitata a proporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Fire Controll; ne consegue, giusta quanto appena rilevato, che dalla presenza dei signori Galantucci Vincenzo e Berloco Giovanni, rappresentanti della Gielle, a tale seduta, nessuna decadenza poteva maturare ai danni della ricorrente.
Passando, quindi, alla disamina del ricorso principale, il Collegio ritiene che sia fondato ed assorbente il terzo motivo di diritto, impingente nella violazione dei principi generali sugli appalti di servizi, ed in particolare di quello della predeterminazione dei criteri generali per la valutazione delle offerte tecniche, prima dell’apertura delle relative buste da parte della Commissione (laddove non viene proprio in esame, giusta le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, la seconda parte della censura in oggetto, volta a censurare paventati errori di calcolo nell’attribuzione dei relativi punteggi).
In particolare, dall’analisi dei verbali della Commissione risulta che le offerte tecniche, rispettivamente presentate dalla Gielle Impianti e dalla Fire Controll, sono state analizzate, dalla Commissione, nelle sedute del 15 e del 16 marzo 2006; mentre nella successiva seduta del 29 maggio 2006 la Commissione medesima, “premesso che il capitolato non stabilisce i parametri di valutazione ma fissa all’art. 13 unicamente il limite massimo di 50 punti da attribuire all’offerta tecnicamente più valida, specificandosi per valore tecnico della stessa unicamente le eventuali proposte migliorative del servizio rispetto alle prestazioni minime previste dal capitolato medesimo all’art. 6” decideva “di attribuire alle ditte concorrenti un punteggio complessivo basato sul numero delle proposte considerate come migliorie, rapportando quello di valore più elevato al punteggio massimo di 50, attribuendo conseguentemente all’altra ditta un punteggio in proporzione”; procedeva, quindi, all’assegnazione dei relativi punteggi, distinguendo ulteriormente tra “proposte migliorative pienamente valutabili” e “proposte migliorative sufficientemente apprezzabili” ed attribuiva 50 punti alla ditta Fire Controll e 17 punti alla ditta Gielle Impianti.
Orbene, il Collegio ritiene che, in tal modo, la Commissione abbia modificato i criteri per l’attribuzione dei punteggi, fissati dal C. S. A., dopo aver acquisito conoscenza delle offerte tecniche, presentate dalle due ditte concorrenti.
In tal modo, la stessa ha violato uno dei principi fondamentali della materia delle gare pubbliche, quello che vuole che eventuali modifiche ai parametri di valutazione delle offerte debbano precedere, e non seguire, la fase in cui la Commissione giudicatrice acquisisce piena contezza del contenuto delle buste, contenenti le specifiche caratteristiche tecniche proposte dai concorrenti; tanto, a garanzia della trasparenza dell’agire della medesima Commissione, dell’imparzialità della P. A. e del principio della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara.
E’ stato affermato, al riguardo, dalla Sezione, che: “L’introduzione di elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di bando non può ritenersi corretta ove avvenuta in un momento posteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. La loro conoscenza costituisce, infatti, elemento potenzialmente deviante in quanto mette in condizione la Commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese. Di conseguenza, l’esigenza di evitare il rischio di una predeterminazione premiale dei criteri impone l’anticipazione di ogni operazione di loro manipolazione rispetto alla conoscenza delle offerte ed al giudizio successivo sulle stesse” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005, n. 575).
E’ stato osservato, analogamente, che: “Nel caso in cui, nell’ambito di una gara per l’affidamento di un servizio, la commissione di esperti, incaricata della valutazione delle offerte tecniche, proceda a specificare ed integrare i criteri di massima stabiliti dal bando, dopo l’apertura delle buste contenenti la documentazione illustrativa delle predette offerte, risultano violati i principi di segretezza e di imparzialità che devono informare le gare pubbliche” (Consiglio Stato, sez. V, 4 febbraio 2003, n. 533); ed ancora che: “Il principio della tutela della par condicio dei partecipanti e le esigenze di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa esigono, in una gara pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, che l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara sia preceduta dalla completa determinazione dei criteri o sottocriteri di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione stessa, con conseguente illegittimità della procedura nella quale i parametri valutativi e la relativa griglia di punteggi, con i quali la p.a. autolimita la propria discrezionalità, siano stati fissati, anche solo in parte, dopo l’esame degli elaborati progettuali e la conoscenza della loro paternità” (T.A.R. Molise, 12 marzo 2002, n. 184).
S’è anzi specificato, addirittura, che non interessa stabilire se i componenti della commissione abbiano concretamente preso cognizione delle offerte contenute nelle buste, alla cui apertura s’è proceduto, restando fermo il principio fondamentale che eventuali specificazioni od integrazioni dei criteri indicati dal bando di gara debbono precedere la fase in questione (cfr. C. di S., V, 19.04.05, n. 1791).
Né può ritenersi, con la difesa dell’A. S. L., che la determinazione assunta dalla Commissione, lungi dal costituire l’introduzione di un nuovo parametro, successivo alla cognizione dell’offerta, si sia risolta in una semplice applicazione del criterio, già previsto dal C. S. A., “senza neppure un’integrazione od una specificazione”; giacché era lo stesso C. S. A. a prevedere che, per valore tecnico del servizio, dovevano intendersi le eventuali proposte migliorative del medesimo, rispetto alle prestazioni minime stabilite dalla lex specialis di gara.
Viceversa, ritiene il Collegio che l’operazione consistita: a) nel parametrare il valore tecnico delle offerte al “numero” delle proposte migliorative del servizio, enucleate rispettivamente nelle offerte tecniche delle due ditte concorrenti, offerte, del resto, già dettagliatamente analizzate nel corso delle precedenti sedute della Commissione; b) nell’ulteriormente sottodistinguere, ai fini dell’attribuzione del punteggio, tra “proposte migliorative pienamente valutabili” e “proposte migliorative sufficientemente apprezzabili”, senza il conforto di alcuna previsione in tal senso, ricavabile dalla disciplina di gara, e senza, per di più, stabilire una chiara linea di demarcazione tra le due ipotesi, rappresenti un’illegittima innovazione dei criteri generali di valutazione fissati dalla lex specialis di gara, sia perché effettuata dopo l’intervenuta conoscenza delle specifiche caratteristiche tecniche delle offerte, sia perché, in sé, neppure perspicua.
Lo dimostra, ex post, la circostanza che – sulla base dei criteri, in tal modo illegittimamente modificati – venivano assegnati, per le caratteristiche tecniche dell’offerta, 50 punti alla Fire Controll e 17 punti alla Gielle Impianti, vale a dire un punteggio, il cui criterio di calcolo, evidentemente proporzionale, non è però assolutamente dato comprendere (né, del resto, tale criterio è stato illustrato, nel verbale, dalla Commissione, la quale s’è limitata a riportare, in maniera apodittica, l’assegnazione dei punteggi di cui sopra).
Ritiene cioè il Collegio che tale operazione, sia perché successiva all’acquisita conoscenza, da parte della Commissione, del contenuto delle offerte tecniche delle due ditte partecipanti alla gara, sia perché intrinsecamente illogica, non si sottrae alla censura d’indebita violazione dei principi di ragionevolezza e d’imparzialità, che devono connotare l’operato della P. A., a tutela della par condicio tra i partecipanti medesimi.
Detti principi sarebbero, infatti, esposti ad un intollerabile vulnus, se si consentisse l’ingresso ad innovazioni dei criteri valutativi fissati dalla lex specialis, posti in essere quando le offerte tecniche da porre a confronto non sono più coperte dal segreto.
La terza doglianza è, quindi, pienamente fondata: dall’illegittimità, concernente l’integrazione e la modifica dei criteri di valutazione delle offerte, discende l’invalidità dell'intera procedura concorsuale.
Il rilievo ha carattere assorbente e determina l’accoglimento del ricorso, senza la necessità di esaminare gli altri motivi di impugnazione.
Neppure v’è necessità, a questo punto, d’analizzare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, atteso che le censure, in esso articolate, miravano unicamente all’esclusione della ricorrente Gielle dalla competizione in esame; poiché, peraltro, l’accoglimento della doglianza di controparte ha determinato il travolgimento, ab imis, dell’operazione valutativa posta in essere dalla Commissione e, di conseguenza, dell’intera procedura di gara, ne discende che è venuto meno, di necessità, ogni interesse a veder esaminate le medesime (tanto meno v’è più necessità di vagliare l’eccezione di tardivo deposito del gravame incidentale, sollevata dalla difesa della Gielle Impianti).
Il ricorso incidentale in questione dev’essere, pertanto, dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno, avanzata dalla Gielle Impianti nell’atto introduttivo del presente giudizio, la stessa, in disparte la sua genericità, non può essere accolta, in conformità al principio, espresso nella seguente massima della Sezione: “Ove a seguito dell’impugnazione degli atti di gara e contestuale domanda di risarcimento del danno subito, venga disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, con conseguente rinnovazione della gara, l’annullamento dell’aggiudicazione ha in sé il connotato del risarcimento in forma specifica, considerato che l’interesse strumentale è volto ad ottenere la ripetizione della procedura” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29 novembre 2006, n. 10298).
In base al principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico dell’A. S. L. Napoli 1, e vanno complessivamente liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); laddove riguardo alla controinteressata sussistono validi motivi per disporne la compensazione.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe (n. 981/2007), e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Respinge la domanda di risarcimento del danno, avanzata dalla società ricorrente.
Dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
Condanna l’A. S. L. Napoli 1 al pagamento delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Compensa ogni altra spesa di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2007.



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