T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 4 dicembre 2007 n. 920
Pres.M. Eliantonio -Est.L. Rasola
N. A. M. (Avv. G. Cerceo) c. Azienda Sanitaria Locale di Chieti
(Avv. A. Boschetti); Universita' "G. D'Annunzio" Chieti; Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e Ricerca (Avv. Dist. St.) |
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Pubblico impiego – Sanitari – Sanitari universitari - Stipendi, assegni ed indennità – Trattamento economico aggiuntivo ex art. 6, comma 1, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 – Portata - Condizioni - Stipula di protocolli Regione-Università – Necessità – D.P.C.M. 24 maggio 2001 – Insufficienza.
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L’art. 6 comma 1, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, nel disporre che ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, oltre al trattamento economico erogato dall’università, compete un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (indennità di posizione) ed un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti ( indennità di risultato), non ha inteso prevedere detti emolumenti in sostituzione dell’indennità di equiparazione, bensì in aggiunta ad essa; peraltro, la concreta operatività del nuovo trattamento economico aggiuntivo è subordinata alla conclusione di specifici protocolli d’intesa stipulati dalla regione con le università ubicate in ciascun territorio di riferimento, alla cui carenza non può sopperire il D.P.C.M. 24 maggio 2001, il quale si è limitato a definire criteri e parametri delle attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia (1), senza dettare disposizioni immediatamente precettive. (2)(3)
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(1) TAR ABRUZZO – PESCARA - Sentenza 5 luglio 2007, n. 686.
(2) TAR LAZIO – ROMA – SEZIONE III - Sentenza 29 settembre 2003 n. 7823
(3) Non constano precedenti in termini in questa Rivista. (A. Fac.) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 85 del 2005, proposto da:
N. A. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Chieti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Boschetti, con domicilio eletto presso Antonio Boschetti in Pescara, via Candeloro 34; Universita' "G. D'Annunzio" Chieti; Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le L'Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
Sul ricorso numero di registro generale 405 del 2004, proposto da: N. A. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
contro
Azienda Usl Chieti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Boschetti, con domicilio eletto presso Antonio Boschetti in Pescara, via Candeloro 34; Universita' "G. D'Annunzio" Chieti, Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le L'Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 85 del 2005:
ANN. PROVV. N.1847 DELL'11.02.2005 - DINIEGO RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO E DI POSIZIONE.
quanto al ricorso n. 405 del 2004:
ACCERTAMENTO AL847 DELL'11.02.2005 - DINIEGO RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO E DI POSIZIONE.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Azienda Sanitaria Locale di Chieti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e Ricerca;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Azienda Usl Chieti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Universita' "G. D'Annunzio" Chieti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/11/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
RIC. 405/2004.
Riferisce il ricorrente, già docente ordinario presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, nonché primario dell’U.O. di Chirurgia generale-Patologia Chirurgica-presso il P.O. clinicizzato “SS.Annunziata” di Chieti, di essere stato nominato quale Coordinatore del Dipartimento chirurgico dei due Presidi Ospedalieri della suddetta A.U.S.L., vale a dire quello di Chieti-Guardiagrele e quello di Ortona, a far data dall’8.1.2000 fino al 2.3.2004, giorno del suo collocamento a riposo.
Lamenta che a seguito del conferimento di detto incarico non gli sarebbe stato mai corrisposto l’incremento della retribuzione di posizione nella sua componente variabile, previsto dall’art. 39.9 del CCNL 8.6.2000 e al quale avrebbe diritto.
L’Amministrazione sostiene che detta indennità è stata transitoriamente erogata nella misura minima contrattuale delle sue due componenti, fissa e variabile, non avendo provveduto al conferimento degli incarichi e non essendo possibile incrementarla nella sua componente variabile, così come previsto dalla contrattazione collettiva.
Il riferimento ad una tale condizione, già prevista dalla precedente contrattazione, è stato soppresso dall’art. 39 richiamato, per cui si sostiene che non vi sarebbe più alcun ostacolo alla corresponsione di quanto si richiede.
In considerazione del conferimento del peculiare incarico di Coordinatore, al ricorrente dovevasi erogare l’ulteriore maggiorazione di cui al comma 9 del menzionato art. 39.
Fissata al 4.5.2006 l’udienza di trattazione di detto ricorso, il ricorrente, con istanza dell’11.4.2006, ha chiesto un rinvio per la trattazione congiunta con altro gravame successivamente prodotto.
Con memoria depositata il 26.4.2006, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica, che chiede l’estromissione dal giudizio, perché non legittimato passivo.
Con memoria del 25.10.2006 il ricorrente insiste nelle richieste avanzate.
RIC. 85/2005.
Con istanza del 3.1.2005 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, a decorrere dal 1.1.2000, anche della c.d. indennità di rapporto esclusivo di cui all’art. 5 del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria.
A tale istanza ha opposto diniego l’ente sanitario con il provvedimento che viene impugnato con il presente ricorso, provvedimento con cui si afferma che detta indennità sarebbe stata regolarmente considerata ai fini della determinazione della differenza stipendiale versata dalla ASL di Chieti all’Università “G. D’Annunzio”, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione stipulata tra i due enti.
Sostiene di contro l’esponente che dai fogli della retribuzione percepita non si evincerebbe la voce “indennità di rapporto esclusivo”, per cui o l’ente sanitario non ha erogato all’Ateneo quanto a tale titolo spettante al ricorrente o l’ente universitario non ha riconosciuto la cennata componente stipendiale.
Per il resto l’interessato insiste nella richiesta di cui al precedente ricorso.
Con atto depositato il 27.6.2006 si è costituito l’ente sanitario, che ha di poi depositato memoria difensiva per entrambi i ricorsi in data 27.9.2006, con cui eccepisce l’improcedibilità del ricorso n. 85/2005 e l’infondatezza nel merito degli stessi.
All’udienza del 9.11.2006 le cause sono state introitate per la decisione, che il Collegio ha ritenuto di assumere in forma interlocutoria per disporre l’acquisizione di documenti.
Poiché non sono stati trasmessi tutti i documenti richiesti l’interessato ha prodotto istanza per la corretta ottemperanza della sentenza istruttoria (n. 730/2006).
A seguito di tale istanza è stata emessa l’ordinanza presidenziale n. 3/2007, riscontrata dall’Azienda sanitaria con la nota n. 222 del 6.3.2007, con cui sono state trasmesse le copie delle deliberazioni n. 920/2004 e n. 565/2005 e si è relazionato esplicativamente in ordine al contenuto di tali atti.
Con memoria depositata il 27.9.2007 relativa ad entrambi i ricorsi il sanitario insiste nelle richieste avanzate.
Le cause sono state trattenute per la decisione nell’udienza pubblica del 22 novembre 2007.
DIRITTO
I due ricorsi possono essere riuniti e trattati congiuntamente per la loro evidente connessione.
Occorre preliminarmente precisare che il ricorrente, quale docente ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, ha svolto servizio dal 1°.1.1981 presso l’Azienda USL n. 2 di Chieti, quale Primario dell’U.O. di Chirurgia Generale-Patologia Chirurgica, del P.O. clinicizzato “S.S.Annunziata” di Chieti, rimanendo in servizio fino al 2.3.2004, data del suo collocamento a riposo.
In tale posizione il ricorrente, ancorché abbia svolto la doppia attività assistenziale e didattica, ha intrattenuto un rapporto d’impiego con l’Università, da cui ha percepito il relativo trattamento economico, per cui il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Azienda sanitaria, non doveva essere notificato alla Regione, sia perchè questa cura solo la provvista dei mezzi finanziari necessari alla gestione delle aziende sanitarie, sia perchè non viene in contestazione alcun atto della Regione, che è da ritenersi pertanto estranea al contenzioso attivato dal ricorrente (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 26.1.2006, n. 101).
Parimenti estraneo a detto contenzioso è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che va estromesso dal presente giudizio.
Venendo all’esame del primo dei ricorsi proposti (ric. 405/2004), lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento da parte dell’ente sanitario dell’incremento della retribuzione di posizione nella sua componente variabile al quale aveva diritto a seguito dell’incarico di Coordinatore del Dipartimento chirurgico dei due P.O. di Chieti-Guardiagrele e di Ortona, incarico svolto dall’8.1.2000 al 2.3.2004.
Giova in proposito precisare che, in forza del principio perequativo generale stabilito dall’art. 31 del DPR 20.12.1979, n. 761, il trattamento economico del docente universitario è stato integrato dall’Azienda sanitaria onde non risultasse inferiore la posizione economica maturata presso l’Università rispetto a quella dei corrispondenti medici della AUSL.
Ciò è quanto risulta dal provvedimento impugnato in cui si afferma che i rapporti tra AUSL e Università sono disciplinati da apposita convenzione del 1997, il cui art. 12 attua il principio sopra esposto, prevedendo la corresponsione, tramite l’Amministrazione dell’Ateneo, al personale universitario che presta servizio presso l’azienda sanitaria chietina di una indennità che computa per intero le componenti stipendiali fisse previste per il personale medico ospedaliero di pari funzione e anzianità (stipendio tabellare, I.I.S., retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, indennità di specificità medica, retribuzione di posizione nelle componenti fissa, variabile e variabile aziendale, quest’ultima a partire dal conferimento degli incarichi aziendali, indennità di rapporto di lavoro esclusivo, dal 1.1.2000, nelle misure fissate dall’art. 5 del CCNL 8.6.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria).
Tale indennità viene adeguata in base agli incrementi previsti dai CCNL per il personale medico del S.S.N., nonché a seguito di variazioni della retribuzione universitaria.
Aggiunge l’ente sanitario nell’atto impugnato che “ sia l’indennità di rapporto esclusivo che la retribuzione di posizione sono state sempre considerate ai fini della determinazione della differenza stipendiale che questa Azienda corrisponde all’Università”, il che “può essere verificato dall’esame dei prospetti predisposti dal competente ufficio dello scrivente Dipartimento”, specificando, per quel che attiene alla retribuzione di posizione “che il competente ufficio…sta provvedendo a rideterminare la differenza stipendiale spettante dal 1°.1.2003, dal 1°.1.2004, dal 1°.1.2005 per effetto di variazioni della retribuzione universitaria”. Si aggiunge poi che “l’intera retribuzione di posizione così rideterminata ricomprende sia le componenti fissa e variabile, negli importi contrattualmente previsti e già valutati in precedenza ai fini della determinazione della differenza stipendiale a tutt’oggi corrisposta, nonché la quota relativa alla variabile aziendale”.
Da quanto esposto da parte dell’Amministrazione sanitaria si comprende che l’indennità di equiparazione abbia ricompreso la retribuzione di posizione, oltre l’indennità di rapporto esclusivo, rivendicata con il successivo ricorso n. 85/2005.
Se così stanno le cose, i ricorsi sono da respingere in quanto infondati.
A fronte delle esposte precisazioni, il ricorso proposto si basa su affermazioni del tutto generiche, prive di qualsiasi dimostrazione dell’assunto sostenuto, secondo cui “al prof. Dott. Napolitano, a seguito del conferimento del suddetto incarico non è stato mai riconosciuto dalla A.U.S.L. di Chieti l’incremento della retribuzione di posizione nella sua componente variabile”.
Secondo un principio di carattere generale spetta a chi agisce in giudizio fornire la prova della pretesa avanzata, non potendosi il ricorrente limitare ad affermazioni sfornite di qualsiasi concreto elemento probante.
Le precisazioni dell’ente sanitario trovano ulteriore conferma nella nota esplicativa del 6.3.2007, n. 222, con cui tra l’altro, si specificano le misure, in base al CCNL 8.6.2000, della componente fissa, variabile e aziendale della retribuzione di posizione, di cui alla deliberazione n. 920/2004, che peraltro non risulta impugnata, nonché le misure di tali voci stabilite con deliberazione n. 565/2005, anche questa non impugnata, con effetto dal 1°.1.2002 e dal 1°.1.2003, in attuazione degli artt. 41 e 42 del CCNL 3.11.2005, relativo al biennio economico 2002/2003.
Si aggiunge inoltre che con l’atto 565/2005 e con decorrenza dal 31.12.2003 una quota della retribuzione di posizione fissa e variabile è stata conglobata nello stipendio tabellare, sicchè dal 1°.1.2004 tali due componenti sono state riunificate in un’unica voce negli importi stabiliti dai citati artt. 41.1 e 42 del CCNL 3.11.2005 e precisamente in € 8.196, 51.
Il ricorrente non resta convinto delle “contorte, farraginose, contraddittorie e confuse giustificazioni addotte dalla A.U.S.L. d Chieti”, ma a sua volta non adduce argomenti convincenti a scalfire quanto precisato dall’amministrazione.
In ordine al ricorso n. 85/2005, relativo all’impugnativa del provvedimento 1847 dell’11.2.2005 di diniego, tra l’altro, secondo il ricorrente, dell’indennità di rapporto esclusivo, l’Amministrazione con detto provvedimento ha precisato che l’indennità di rapporto esclusivo è stata sempre considerata “ai fini della determinazione della differenza stipendiale che questa Azienda corrisponde all’Università”.
Al riguardo il ricorrente si limita ad affermare che la voce “indennità di rapporto esclusivo” non compare affatto all’interno dei fogli specificativi della retribuzione percepita dal ricorrente, il che non vuol dire che tale indennità non sia stata corrisposta, in quanto è stata considerata ai fini della determinazione della differenza stipendiale versata dalla AUSL di Chieti all’Università, onde garantire la perequazione, ex art. 31 DPR 761/1979, tra i trattamenti dei sanitari del SSN e quelli dei docenti universitari che prestano la loro opera all’interno dei presidi ospedalieri.
Né in soccorso delle pretese avanzate può essere invocato l’art. 6 del D.Lvo n. 517 del 21.12.1999, che, al 1° comma, dispone che ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, oltre al trattamento economico erogato dall’università, compete un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (indennità di posizione) e un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti ( indennità di risultato).
Con tale norma, che va letta alla luce del consolidato principio di equiparazione tra il personale universitario che svolge attività assistenziale e il personale medico ospedaliero, (Corte Cost. n. 126/1981), si è inteso ridefinire il trattamento economico del personale universitario che svolge attività assistenziale per la necessità di definire l’equipollenza tra i due livelli (I° e II°) della Dirigenza medica del Comparto Sanità, introdotti innovativamente dall’art.15.1 del D.Lvo 502/1992 (che fa fatto venir meno le tre qualifiche sanitarie di Assistente, Aiuto e Primario), e i quattro livelli del personale medico dipendente dalle Università, convenzionato con le Aziende sanitarie, non essendo più attuali le corrispondenze funzionali stabilite dall’art. 102.3 del DPR 382/1980, nonché per la necessità di determinare le modalità di applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dal CCNL per i medici ospedalieri anche ai medici universitari (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11.7.2006, n.1156).
A detta esigenza ha provveduto l’art. 6 citato che non ha abolito il trattamento economico di equiparazione, ma introducendo i trattamenti aggiuntivi di cui al primo comma, ha inteso di personalizzare il trattamento di ciascun sanitario universitario in ragione delle funzioni assistenziali svolte, della posizione e degli incarichi ricevuti e dei risultati conseguiti, alla stessa stregua del personale medico ospedaliero, il cui trattamento economico è costituito dallo stipendio tabellare fisso previsto dal CCNL e da una serie di indennità con lo scopo di riconoscere lo specifico impegno profuso nell’attività e il livello di responsabilità.
Che l’indennità di equiparazione sia stata mantenuta è confermato dal fatto che i trattamenti aggiuntivi di cui al 1° comma della norma sono riconosciuti “oltre al trattamento economico erogato dall’Università”, trattamento che comprende pur sempre l’indennità di equiparazione, che dunque viene conservata.
Da ciò consegue che le indennità di posizione e di risultato previste dal 1°comma dell’art. 6 del D.Lvo 517/1999 non sono attribuite in sostituzione dell’indennità di equiparazione, ma in aggiunta alla stessa. Dette voci aggiuntive, in altri termini, non concorrono a determinare l’indennità di equiparazione, ma sono tese a riconoscere l’attività complessiva svolta dai docenti e ricercatori universitari e di cui il SSN usufruisce ( TAR Sicilia, Catania, n. 1156/2006, già citata).
La retribuzione, insomma, del personale universitario non deriva più dal raffronto a fini perequativi tra i trattamenti economici universitari e del SSN, ma si compone di un trattamento economico complesso integrato dai trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL del Servizio sanitario nazionale che prescinde da una siffatta perequazione (TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 30.9.2005, 1931).
In tal senso è stata letta la norma in questione nel Protocollo di intesa tra la Regione Liguria e l’Università di Genova (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1156/2006), protocollo d’intesa cui è subordinata l’operatività del menzionato art. 6 del D.Lvo 517/1999.
A specifici protocolli d’intesa stipulati dalla regione con le università ubicate in ciascun territorio fa riferimento l’art. 1 del menzionato D.Lvo per determinare l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università.
E’ in siffatto protocollo che, in base all’art. 3 2 del D.P.C.M. 24.5.2001, deve essere previsto il trattamento economico di cui all’art. 6 dello stesso decreto, quale riconoscimento dovuto ai professori ed ai ricercatori universitari per lo svolgimento dell’attività assistenziale, trattamento che deve essere composto dalla voce aggiuntiva graduata in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e dalla voce aggiuntiva graduata in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri, concordati fra il direttore generale e il rettore.
Per l’entrata a regime, dunque, del più volte citato art. 6 occorre che sia intervenuta un’intesa tra regione e università e, a tal fine, onde siano perseguiti obiettivi comuni dai singoli protocolli locali, è stato emanato il ricordato D.P.C.M. 24.5.2001, recante linee guida per la formazione di dette intese, che, per sua natura, non contiene disposizioni immediatamente precettive (TAR Lazio, Roma, sez.III, n. 7823/29.9.2003), essendosi limitato a definire criteri e parametri delle attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia (TAR Abruzzo, PE, 5.7.2007, n. 686).
L’ultimo periodo del comma IV^ del citato art. 3 riafferma il criterio del persistente sistema perequativo “per i primi cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto”, in cui “ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all’atto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999”.
In base a quanto riferito dall’ente sanitario, il ricorrente ha continuato a percepire il trattamento economico in godimento, comprensivo dell’indennità di equiparazione in cui sono state ricomprese le voci relative alle indennità di posizione e di risultato esclusivo e ogni altro elemento retributivo teso a realizzare il principio di equiparazione, ma, non essendo ancora operativo il menzionato art. 6, non può trovare accoglimento la pretesa del nuovo trattamento economico aggiuntivo.
La conservazione dell’indennità di perequazione comporta che anche la richiesta in ordine alla maggiorazione di cui al comma 9 dell’art. 39 del CCNL 8.6.2000, non può trovare accoglimento, atteso che, in base a quanto esposto, l’unica doglianza prospettabile da parte del ricorrente poteva riguardare l’attribuzione di un trattamento economico inferiore a quello perequato, il che nella specie non si è verificato.
Attesa la novità e complessità della questione, si ravvisano ragioni per compensare le spese dei due giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, previa riunione dei ricorsi in epigrafe ed estromissione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, li rigetta.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 con l'intervento dei signori:
Michele Eliantonio, Presidente FF
Dino Nazzaro, Consigliere Luciano Rasola, Consigliere, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2007
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