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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 6 ottobre 2008 n. 2787
Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.
Monteco s.r.l. (avv. P. Pagliara) c.
Consorzio ATO- Rifiuti del Bacino TA/3 (avv. I. Vaglia).


Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Requisiti ulteriori rispetto a quelli ex artt.40, 41 e 42, d.lg. n.163 del 2006 – Certificazione UNI EN ISO 14001 – Possesso – Può essere richiesto.

Ai fini della partecipazione a gare ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli menzionati, ad esempio, dagli artt. 40, 41 e 42, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, con l’unico limite dell’inerenza di tali requisiti all’oggetto dell’appalto; pertanto, anche il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 ben può essere richiesto ai concorrenti in assenza di una specifica previsione normativa.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE

TERZA SEZIONE



Registro Dec.: 2787/2008

Registro Generale: 1320/2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario , relatore

SILVIO LOMAZZI Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella camera di consiglio del 1° Ottobre 2008,
ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. n. 205/2000.

Visto il ricorso n. 1320/2008, proposto da:

MONTECO SRL



rappresentata e difesa dall’avvocato

PIERFAUSTO PAGLIARA



con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce,

VIA M. SCHIPA,8
contro

CONSORZIO ATO - RIFIUTI DEL BACINO TA/3
rappresentato e difeso dall’avvocato
IRENE VAGLIA
con domicilio eletto in LECCE
VIA TARANTO, 92
presso lo studio dell’avvocato SILVESTRO LAZZARI



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del bando di gara approvato dal Consorzio ATO – Rifiuti Bacino TA/3 con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 24.7.2008, pubblicato il 28.7.2008 sul supplemento alla GUCE, relativo all’appalto con procedura aperta del “Servizio del sistema integrato per la raccolta dei rifiuti organici (SIRIO)” da eseguirsi nei territori dei Comuni di Bacino e, in particolare, della Parte I, punto 2, 2° cpv-lett. d) del disciplinare di gara ove si richiede quale requisito di capacità tecnica il possesso, a pena di esclusione, della certificazione di qualità UNI ISO EN 14001; dell’avviso del 25.8.2008, a firma del Responsabile del Procedimento, nella parte in cui, in sede di interpretazione autentica della Parte I, punto 2, 2° cpv-lett. d) del disciplinare, dispone che “Il certificato di qualità UNI ISO EN 14001, la cui sussistenza non è resa obbligatoria dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, requisito richiesto nel disciplinare di gara di cui trattasi che costituisce “legge speciale”, dovrà essere posseduto dalla ditta concorrente ovvero, nel caso di ATI, sufficientemente da almeno una ditta, capofila o associata, nel raggruppamento stesso”;
 di ogni altro atto antecedente o presupposto, preparatorio, attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Visto il decreto presidenziale 9.9.2008, n. 760, recante il rigetto della misura cautelare inaudita altera parte;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CONSORZIO ATO - RIFIUTI DEL BACINO TA/3



Udito il relatore Primo Ref. Tommaso Capitanio e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Pagliara e Vaglia.

Considerato che:
 Il ricorso è manifestamente infondato, onde può essere deciso con sentenza resa in forma immediata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205;
 la società ricorrente censura il disciplinare di gara pubblicato dall’ATO TA/3 in data 28.7.2008, nella parte in cui, fra i requisiti di partecipazione alla gara per cui è causa, richiede il possesso della certificazione di qualità UNI ISO EN 14001 (la quale fa riferimento a standard internazionali relativi alla gestione ambientale);
 la predetta clausola viene censurata sotto tre distinti profili:
a) le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 48, par. 2, let. f), della Direttiva 18/2004/CE, possono certamente richiedere alle imprese che partecipano alle gare ad evidenza pubblica il possesso di certificazioni che fanno riferimento alle misure di gestione ambientale (quale è la certificazione ISO 14001), ma solo nei “casi appropriati”. Nel nostro sistema, tale disposizione (che secondo la ricorrente non può essere considerata auto-applicativa) è stata recepita dall’art. 42, comma 1, let. f), del D.Lgs. n. 163/2006, il quale, però, rimette all’emanando regolamento di esecuzione la individuazione dei “casi appropriati”. Pertanto, in mancanza del regolamento, il potere esercitato dall’ATO TA/3 è privo di base legale;
b) in relazione all’oggetto del presente appalto, il requisito in questione è comunque sproporzionato ed ha come unica conseguenza la riduzione della platea dei possibili concorrenti;
c) infine, la stazione appaltante, con la nota di chiarimenti del 25 agosto 2008, ha stabilito che, nel caso di partecipazione alla gara delle a.t.i., il requisito de quo può essere posseduto solo dalla capogruppo, il che è in contraddizione con l’asserita indispensabilità del requisito stesso (che va qualificato come requisito di idoneità soggettiva);
 l’ATO TA/3, costituitosi in giudizio, sostiene la correttezza del proprio operato, evidenziando le peculiarità dell’appalto in questione (il quale, avendo alla base un capitolato tecnico innovativo e di valenza sperimentale, richiede un gestore che, oltre all’ordinaria amministrazione, elabori anche soluzioni progettuali nuove, da recepire e porre a base dei futuri affidamenti);
 ciò premesso, il Collegio ritiene che le censure di Monteco non sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Rilievo dirimente ha l’esame del primo motivo di ricorso, in quanto, laddove il Tribunale ritenesse che la clausola censurata è priva di base legale, le altre censure potrebbero essere tranquillamente assorbite, non essendo necessario valutare la proporzionalità del requisito richiesto e/o la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione.
Al riguardo, si deve anzitutto evidenziare come la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermazione per cui le stazioni appaltanti possono richiedere, ai fini della partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, requisiti ulteriori rispetto a quelli menzionati, ad esempio, dagli artt. 40, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, con l’unico limite dell’inerenza di tali requisiti all’oggetto dell’appalto. Se così è, ne consegue che anche il possesso della certificazione ISO 14001 ben potrebbe essere richiesto ai concorrenti in assenza di una specifica previsione normativa.
Per inciso, sotto questo profilo è bene ricordare che l’art. 48 della Direttiva 18/2004/CE non ha fatto altro che “legificare” principi giurisprudenziali che erano pacifici nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, e lo stesso è a dirsi per le norme interne di recepimento.
Pertanto, il fatto che l’art. 42, comma 1, let. f), del D.Lgs. n. 163/2006 rimandi al regolamento l’individuazione dei “casi appropriati” non può avere l’effetto di impedire l’applicazione di tali principi, e ciò anche a non voler qualificare come self executing l’art. 48 della Direttiva 18/2004. Non si tratta, in effetti, di un’attribuzione ex novo alle amministrazioni aggiudicatrici di un potere in precedenza non esistente, ma solo della disciplina più puntuale delle ipotesi in cui tale potere può essere esercitato, per cui il potere può essere esercitato anche in assenza del regolamento.
Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
Analoga sorte merita il secondo motivo, con cui viene denunciata la sproporzionalità del requisito in questione. Premesso che non viene in discussione l’inerenza del possesso della certificazione ISO 14001 con l’oggetto dell’appalto (inerenza che pacificamente sussiste, non essendoci alcun dubbio sul fatto che la gestione del servizio di igiene urbana è attività che ha notevoli ricadute dal punto di vista ambientale, per cui sono da ricercare tutti gli accorgimenti utili a ridurre tale incidenza), per quanto concerne la proporzionalità il Tribunale ritiene che sul punto la difesa dell’ATO abbia chiarito in maniera sufficiente la natura particolare dell’appalto. In effetti, dalla lettura degli atti indittivi della gara emerge che la volontà della stazione appaltante è quella di individuare un gestore che ponga in essere misure migliorative rispetto al progetto-base. Oltre all’effettuazione delle normali prestazioni connesse con il ciclo dei rifiuti solidi urbani, il capitolato richiede infatti l’elaborazione di soluzioni progettuali innovative, che l’ATO porrà a base dei futuri affidamenti, il che vuol dire che il gestore deve essere un soggetto particolarmente qualificato (senza che ciò voglia significare che le imprese non in possesso della certificazione ISO 14001 non siano in grado di svolgere il normale servizio di igiene urbana).
La clausola del disciplinare di gara non pare quindi sproporzionata rispetto a tali finalità.
Né può dirsi, come fa la ricorrente, che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia fungibile con il requisito in parola; infatti, l’iscrizione all’Albo comprova il possesso di tutti gli altri requisiti generalmente richiesti ai fini dell’ammissione alle gare ad evidenza pubblica (moralità, capacità tecnico-finanziaria, etc.), ma non anche il rispetto degli standard che sono prescritti per il conseguimento della certificazione ISO (del resto, la stessa ricorrente, nel corso della discussione orale, ha ammesso che il conseguimento della certificazione ISO 14001 presuppone la messa in opera di accorgimenti e procedure di notevole costo per le imprese, il che dimostra che non basta l’iscrizione al suddetto Albo per dimostrare il possesso di una qualificazione professionale analoga a quella dei soggetti certificati ISO).
Per cui anche sotto questo profilo le doglianze di Monteco debbono essere rigettate.
Quanto all’ultimo motivo, da un lato va evidenziata l’inammissibilità della censura nella parte in cui la ricorrente lamenta di essere stata danneggiata dalla contraddittorietà della nota di chiarimenti rispetto al disciplinare di gara: nel ricorso non è spiegato, infatti, sotto quale profilo Monteco è stata lesa dall’asserito contrasto fra il disciplinare e l’avviso del 25 agosto 2008.
Se poi la censura dovesse essere qualificata solo come argomento dialettico a sostegno del secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene legittima la interpretazione che l’ATO ha inteso dare alla clausola di cui alla parte I, punto 2, 2° cpv-lett. d) del disciplinare di gara.
Infatti, tenuto conto del fatto che la capogruppo è responsabile nei confronti della stazione appaltante anche per l’operato delle mandanti, appare sufficiente che la certificazione ISO 14001 sia posseduta solo dalla mandataria, alla quale compete anche il compito di coordinare l’attività delle altre associate, nel caso di specie soprattutto per quanto concerne le prestazioni migliorative e aggiuntive.
Tra l’altro, se la certificazione ISO 14001 fosse richiesta a tutte le associate allora si avrebbe certamente quell’effetto restrittivo della concorrenzialità che viene denunciato nel ricorso di Monteco, nel mentre l’interpretazione estensiva del disciplinare di gara consente anche alle imprese non in possesso della certificazione ISO 14001 di concorrere, sia pure in a.t.i.;
 in ragione di quanto precede il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.


Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.


P.Q.M.





Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2008.

Dott. Antonio Cavallari – Presidente

Dott. Tommaso Capitanio – Estensore


Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 06.10.2008


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