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n. 12-2007 - © copyright

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2007 n. 3611
G. Calderoni Pres.ff S. Fina Est.
E Preda ed altra (Avv. V. Miniero) contro SAB-Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.a. (Avv. A. Carullo) e nei confronti di G.A.I.A. S.r.l. (non costituita)


Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi – Art. 22 L. 241/90 – L’istanza di accesso deve essere proposta dal diretto interessato o da altro soggetto che ne abbia la rappresentanza in forza di apposita procura speciale

A mente dell’art. 22 della L. n. 241/1990 il diritto di accesso è attribuito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d’interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una posizione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’esibizione. Discende dal contenuto della disposizione che l’istanza di accesso deve essere proposta dal diretto interessato o da altro soggetto che ne abbia la rappresentanza in forza di apposita procura speciale (fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il diniego in quanto la domanda di accesso era stata inoltrata dal difensore senza essere corredata da alcun mandato o lettera d’incarico professionale e senza essere neppure munita di sottoscrizione congiunta da parte delle interessate)


REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

Registro Sentenze: 3611/2007
Registro Generale: 1052/2007

 

nelle persone dei Signori: GIORGIO CALDERONI Presidente f.f.; GRAZIA BRINI Consigliere; SERGIO FINA Consigliere relatore est.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso 1052/2007 proposto da:

 

PREDA ELENA E PERDICARO KATIA rappresentato e difeso da:MINIERO AVV. VITTORIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CIAMICIAN N. 2 pressoMINIERO AVV. VITTORIO

 

contro

 

SAB-AEROPORTO G.MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. rappresentato e difeso da:CARULLO AVV. ANTONIO con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 47 presso la sua sede

 

e nei confronti di

 

G.A.I.A. S.R.L. n.c.

 

per l'annullamento
del provvedimento implicito di rigetto (silenzio-rifiuto ex art. 25 L. n. 241/90), con cui SAB ha illegittimamente negato alle ricorrenti l’accesso ai Contratti d’Appalto stipulati con G.A.I.A. Srl negli anni 2003/2006.
Nonché per la declaratoria del diritto delle ricorrenti a detto accesso e per il conseguente ordine a SAB di esibizione della documentazione predetta.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Sergio Fina;
Udito, nella Camera di Consiglio del 8.11.2007, gli avvocati delle parti presenti altresì come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Con il ricorso in epografe le ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art.25 della L. n. 241/1990, il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti costituiti dai contratti stipulati tra le parti: SAB spa - Società Areoposto di Bologna - e G.A.I.A.spa – subconcessionaria di servizi e dalla corrispondenza riguardante le predette convenzioni.
Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse, stante l’inidoneità dell’istanza di accesso, prodotta in via amministrativa, a conseguire gli effetti previsti dalla legge.
A mente dell’art.22 della L. n. 241/1990 il diritto di accesso è attribuito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d’interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una posizione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’esibizione.
Discende dal contenuto della disposizione che l’istanza di accesso deve essere proposta dal diretto interessato o da altro soggetto che ne abbia la rappresentanza in forza di apposita procura speciale.
Ora, nel caso in esame, la domanda di accesso è stata inoltrata dal difensore delle ricorrenti, senza essere corredata da alcun mandato o lettera d’incarico professionale e senza essere neppure munita di sottoscrizione congiunta da parte delle interessate, sicchè appare evidente la mancata dimostrazione, nei confronti dell’intimata SAB spa, della legittimazione ad ottenere l’esibizione della documentazione richiesta e in definitiva la legittimità del comportamento inattivo tenuto dalla predetta società.
Le spese possono compensarsi tra le parti.

 

P .Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 8 novembre 2007.

 

Depositata in Segreteria in data 29.11.2007
Bologna, lì 29.11.2007



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