T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 26 novembre 2007 n. 3357
C Piscitello Pres,.S. Fina Est.
Società Cooperativa Ballarò (Avv. M. Masi) contro il Comune Ferrara - Settore Sviluppo organizzativo (Avv.ti C. Balli, E. Nannetti ed M. Indelli) e nei confronti di Impresa Grandi Stefano ed altre (Avv.ti A. Cinti e P.L. Morara) |
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Contratti della P.A. – Bando e disciplinare di un pubblico incanto per l’affidamento della gestione di una struttura pubblica – Punteggio - Attestazioni di esperienza e di gestione – Carica di amministratore unico rivestita dal titolare di una delle imprese del raggruppamento presso altre società operanti nel settore turistico – Inidoneità
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Laddove le disposizioni del bando e del disciplinare di un pubblico incanto, per l’affidamento della gestione di una struttura pubblica, prevedano l’attribuzione di un determinato punteggio, sia per l’esistenza documentata di esperienze pregresse nel settore che per la gestione di strutture analoghe espressa in volume d’affari, è illegittima l’attribuzione di tale punteggio ad un raggruppamento temporaneo di imprese laddove le uniche attestazioni di esperienza e di gestione riguardino la carica di amministratore unico rivestita dal titolare di una delle imprese presso altre società operanti nel settore turistico. Difatti l’aver svolto tale carica non poteva costituire presupposto, né logico né giuridico per attribuire al medesimo, sia pure in qualità d’imprenditore, il patrimonio di esperienze e di capacità sviluppato dalle suindicate strutture societarie.
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REPUBBLICA ITALIANA
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Registro Sentenze: 3357/2007
Registro Generale: 647/2007
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO Presidente; CARLO TESTORI Cons.; SERGIO FINA Cons., relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso 647/2007 proposto da:
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SOCIETA’ COOPERATIVA BALLARO’ rappresentato e difeso da: MASI AVV. MARCO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA SAN VITALE 40/3 presso MASI AVV. MARCO
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contro
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COMUNE FERRARA-SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO rappresentato e difeso da: BALLI AVV. CRISTINA NANNETTI AVV. EDOARDO INDELLI AVV. MATILDE MONTINI AVV. BARBARA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA ALTABELLA 3 presso BALLI AVV. CRISTINA
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e nei confronti di
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IMPRESA GRANDI STEFANO, IMPRESA EURO TECH SRL, SOC. IMPIANTI TERMOSANITARI Rappresentati e difesi da: CINTI AVV. ALESSANDRO MORARA AVV. PIER LUIGI con domicilio eletto in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 19 Presso CINTI AVV. ALESSANDRO
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per l'annullamento
dei verbali di gara redatti sotto le date 28.3.2007, 4/5/6.4.2007 relativi al pubblico incanto indetto dal Comune di Ferrara per l’affidamento della gestione della struttura denominata “Ostello Estense” nella parte in cui la Commissione di gara ha ammesso all’incanto in questione l’odierna controinteressata e, con riferimento a talune voci dell’offerta, ha attribuito alla stessa un punteggio superiore a quello attribuito all’odierna ricorrente;
dei medesimi verbali di gara, e segnatamente del verbale del 6.4.2007, nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata;
della determina n. 9/2007 del 13.4.2007 con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’odierna controinteressata;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti interessate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. dott. Sergio Fina;
Udito alla pubblica udienza del 11.10.2007 i difensori delle parti come da verbale;
Considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Sono impugnati: i verbali della gara indetta per l’affidamento della gestione della struttura denominata “Ostello Estense” e la relativa determinazione n 7/2007 del 13.4.2007 di aggiudicazione del servizio alla controiteressata Associazione Temporanea d’Impresa.
Occorre anzitutto sgombrare il campo dal preliminare rilievo prospettante la violazione del punto 11 del bando e quindi la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara da parte dell’ATI controinteressata.
Le argomentazioni della ricorrente appaiono prive di sostanza in quanto, anzitutto, non risulta inosservato l’art.37 del D.lgs. n. 163/2006 stante la considerazione che in mancanza d’indicazione specifica delle parti del servizio eseguite dalle singole imprese del raggruppamento, le prestazioni devono intendersi rese indifferentemente da tutti i soggetti associati.
Del tutto improprio appare poi il richiamo all’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 poiché nella specie il bando non prevedeva soglie di qualificazione tecnica e quindi non ricorreva l’obbligo da parte dell’impresa mandataria di possedere i requisiti di capacità tecnica in misura maggioritaria rispetto agli altri soggetti associati.
Il ricorso è invece fondato in relazione alla dedotta violazione del bando di gara e in particolare delle prescrizioni riguardanti la capacità economica espressa in volume d’affari e l’esperienza tecnico amministrativa nell’attività di gestione.
Occorre preliminarmente considerare che il disciplinare di gara prevedeva tra i diversi parametri di valutazione dell’offerta e dunque non quali requisiti di partecipazione: la capacità economica espressa in volume d’affari per la gestione di strutture analoghe a quelle da assegnare ( massimo 10 punti) e inoltre l’esperienza tecnico organizzativa nell’attività di gestione, esperienza da valutare a seconda degli anni di gestione effettuati in strutture ricettive, documentati da dichiarazioni di enti pubblici, attestazioni di licenze, riconoscimenti internazionali ( massimo 20 punti ).
Inoltre con riferimento alla predisposizione dei sottocriteri relativi alla voce: “proposta ideativa di gestione” – massimo 70 punti - la commissione stabiliva di attribuire al parametro “iniziative di promozione già realizzate per strutture analoghe” il punteggio di 20 punti
Sostiene in sintesi la ricorrente Cooperativa che il punteggio assegnato ai suddetti elementi dell’offerta presentata dall’aggiudicataria: punti 20 in relazione al sottocriterio appena ricordato; - punti 20 per la voce c) e punti 4 per la voce b) dei criteri di massima dettati dal disciplinare - appare oltremodo inadeguato rispetto ai requisiti in concreto posseduti da quest’ultima. Ciò in quanto nessuna delle imprese facenti parte del raggruppamento ha documentato: tanto l’esistenza di esperienze pregresse nel settore, quanto la gestione di strutture analoghe espressa in volume d’affari.
Le uniche attestazioni di esperienza e di gestione, rileva sempre l’interessata, riguardano, nell’ambito del citato raggruppamento, l’impresa individuale “Grandi Stefano” non come imprenditore, ma come amministratore unico di società estranee all’ATI partecipante alla gara.
L’assunto della ricorrente è da condividere.
Nell’individuare gli indici di valutazione delle offerte, il disciplinare di gara ha inteso inequivocabilmente riferirli alle imprese concorrenti, singolarmente oppure in veste di componenti di associazione temporanea d’imprese e non a soggetti che pur avendo un qualche collegamento con le prime siano del tutto estranei al procedimento.
In sostanza la carica di amministratore unico rivestita dal sig. Grandi presso altre società operanti nel settore turistico non poteva costituire presupposto, né logico né giuridico per attribuire al medesimo, sia pure in qualità d’imprenditore, il patrimonio di esperienze e di capacità sviluppato dalle suindicate strutture societarie.
Invero la persona fisica amministratore è soggetto distinto dalla società amministrata e inoltre la capacità e l’esperienza imprenditoriale maturata dalla società è diretta espressione dell’attività svolta dall’intero complesso aziendale, cioè le persone e i beni che ne costituiscono l’organizzazione e quindi non può in alcun modo appartenere ad un singolo componente di tale struttura, sia pure, come nel caso del Grandi, collocato in posizione di preminenza.
Alla stregua delle considerazioni appena formulate perdono di qualsiasi consistenza le deduzioni operate dall’intimato Comune di Ferrara e dalle imprese controinteressate che tendono ad accreditare l’idea secondo la quale sarebbe inscindile la posizione di Grandi Stefano, titolare d’impresa individuale iscritta alla Camera di Commercio di Ferrara, rispetto a quella di amministratore unico di altre società ai fini del riconoscimento dei requisiti di capacità economica e di esperienza tecnico organizzativa nell’attività di gestione, previsti dal bando.
Consegue da quanto detto che in relazione ai precitati elementi di valutazione dell’offerta nessun punteggio poteva essere attribuito alla controinteressata associazione temporanea d’impresa e ciò con l’ulteriore effetto che quest’ultima in assenza dei 44 punti illegittimamente assegnati non poteva essere dichiarata aggiudicataria del sevizio.
Le spese possono compensarsi tra le parti in considerazione della natura interpretativa delle questioni poste.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciandosi accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 11 ottobre 2007.
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Depositata in Segreteria in data 26.11.2007
Bologna, lì 26.11.2007
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