T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 10 dicembre 2007 n. 6574
D. Giordano Pres. R. Giani Est.
Ricorsi riuniti proposti dalla Carrozzeria Bottari di Domenico e Rocco Bottari s.n.c. (Avv. F. Besostri) contro il Comune di Bollate (Avv. G. Brambilla Pisoni) e nei confronti della Regione Lombardia (Avv.ti P. Pujatti e A. Forloni) e dell’USSL n. 67 (non costituita) |
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1. Giustizia amministrativa - Subentro di un nuovo Comune nella titolarità sostanziale dei rapporti già facenti capo in parte qua al Comune d’origine - Art. 92 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 - Integrazione del contraddittorio nei riguardi dell’ente subentrante – Non è necessaria
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2. Atto amministrativo – Atto qualificato come “parere” - Diversa qualificazione in sede interpretativa – È consentita
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3. Atto amministrativo – Natura dell’atto - Conferma di un precedente diniego senza alcuna nuova attività istruttoria e sulla base degli stessi profili motivazionali – Natura meramente confermativa - Sussistenza
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1. In caso di subentro di un nuovo Comune nella titolarità sostanziale dei rapporti già facenti capo in parte qua al Comune d’origine viene in considerazione il disposto dell’art. 92 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 recante “regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale” applicabile anche ai giudizi dinanzi ai Tribunali Amministrativi di primo grado ex art. 19, comma 1, legge n. 1034 del 1971 il quale statuisce che “la morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura”. Ne consegue che è esclusa, in tali ipotesi di subentro di un ente pubblico nei rapporti già facenti capo ad altro ente, la necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi dell’ente subentrante, proseguendo il giudizio tra le parti originarie ed essendo solo consentito l’intervento spontaneo in causa del subentrante
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2. È certamente da escludere che l’aver definito “parere” un atto emanato dal Sindaco precluda una diversa qualificazione dell’atto in sede interpretativa. L’interprete, tanto più in sede giurisdizionale, è difatti chiamato ad esaminare l’atto nel suo rapporto con la norma della quale l’atto costituisce applicazione, e in tal senso l’eventuale autoqualificazione che l’atto compia è solo un possibile indice rispetto al suo apprezzamento ontologico, certamente recessivo a fronte di una diversa configurazione giuridica scaturente dalla disposizione normativa (fattispecie in cui ad un atto sindacale recante “parere negativo al rilascio del nulla-osta attività” è stata riconosciuta natura di provvedimento conclusivo, di segno negativo, dell’avviato procedimento autorizzatorio)
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3. Ha natura il meramente confermativa il provvedimento con cui l’Amministrazione conferma un precedente diniego senza svolgere alcuna nuova attività istruttoria e sulla base degli stessi profili motivazionali già posti a fondamento del precedente provvedimento
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 6574 /07 Reg. Sent.
N. 4463/1993 e 445/1994 Reg. Ric.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Sezione III
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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A) sul ricorso n. 4463 del 1993 proposto da
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Carrozzeria Bottari di Domenico e Rocco Bottari s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Besostri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, piazza G. Grandi, n. 5;
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contro
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Comune di Bollate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Brambilla Pisoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, n. 6;
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e nei confronti di
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- Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
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- USSL n. 67, non costituita in giudizio;
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per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 1186 Ecol./AB/1f del 10.8.1993 avente ad oggetto “istanza di riesame ed accesso e di partecipazione al procedimento”;
- degli atti conseguenti e comunque riconnessi tra cui l’atto prot. n. 1490 del giorno 8.10.1993 e n. 1500 del giorno 11.10.1993;
- dell’art. 13 delle NTA del PRG;
- del Regolamento di igiene tipo adottato dalla USSL n. 67.
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B) sul ricorso n. 445 del 1994 proposto da
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Carrozzeria Bottari di Domenico e Rocco Bottari s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Besostri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, piazza G. Grandi, n. 5;
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contro
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Comune di Bollate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Brambilla Pisoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, n. 6;
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e nei confronti di
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- Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Piera Pujatti e Antonella Forloni ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Milano, via F. Filzi, n. 22;
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- USSL n. 67, non costituita in giudizio;
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per l'annullamento
della ordinanza n. 279 prot. n. 1811/AS del 2.12.1993 di cessazione della attività di carrozzeria entro 90 giorni nonché degli atti conseguenti e comunque connessi ivi compresi l’art. 13 e 32 delle NTA del PRG vigente e per quanto occorrer possa del Regolamento locale d’Igiene adottato dalla USSL n. 67 previa declaratoria di incostituzionalità della L.R. 26.10.1981, n. 64 nella parte in cui prevede la diretta applicazione ai Comuni del Regolamento locale d’Igiene tipo senza atti di ricezione comunale e/o diffida ad adempiere e/o forme di pubblicazione e pubblicità del regolamento stesso che ne assicurino la conoscibilità nell’ambito locale di applicazione;
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VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bollate, nel ricorso r.g. 4463/93 e del Comune di Bollate e della Regione Lombardia nel ricorso r.g. n. 445/94;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del giorno 15.11.07 il dr. Riccardo Giani;
Udito l’avv. F. Besostri per la società ricorrente, l’avv. B. Alessandro, in sostituzione dell’avv. G. Brambilla Pisoni, per il Comune di Bollate e l’avv. A. Forloni per la Regione Lombardia;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società ricorrente, dopo aver acquisito in Comune di Bollate un immobile già destinato ad attività artigianale, e nelle more dello svolgimento di una serie di procedimenti amministrativi avviati per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni, provvedeva ad installarvi l’attività di carrozzeria oggetto dell’impresa svolta dalla società medesima.
In particolare con istanza in data 30 luglio 1990 (all. 2 della produzione comunale in data 25.10.07) la società ricorrente richiedeva il rilascio del nulla-osta attività previsto dall’art. 2.7.1 del Regolamento d’Igiene approvato con deliberazione della USSL n. 67 della Regione Lombardia n. 399/90/C del 26 marzo 1990 (cfr. all. 6 al ricorso r.g. 4463/93). Nell’ambito dell’avviato procedimento, in data 10 agosto 1990, il Sindaco del Comune di Bollate richiedeva alla ricorrente la produzione di una serie di documenti, tra cui il certificato di agibilità dell’immobile, la richiesta di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti ecc. (cfr. all. 7 al ricorso r.g. 4463/93) ed all’esito della produzione documentale, con atto del 14 febbraio 1991 prot. n. 346/DV/rp (all. 8 produzione comunale cit.) esprimeva “parere negativo al rilascio del nulla osta attività per le lavorazioni della Ditta Carrozzeria Bottari nello stabile di via Asiago, 14 per incompatibilità tra la destinazione urbanistica della zona ove è sito la stabile di via Asiago, 14 e la attività di carrozzeria”.
Avverso il citato atto la Carrozzeria Bottari s.n.c. proponeva ricorso giurisdizionale dinanzi a questo stesso Tribunale, rubricato sub r.g. 1286 del 1992. Questa Sezione, con ordinanza n. 384 del 1992, respingeva la proposta domanda di sospensione cautelare, avanzata nell’ambito del richiamato ricorso, sul rilievo che parte ricorrente era edotta della destinazione urbanistica dell’area e che l’art. 13 delle NTA del vigente PRG risultavano preclusive all’insediamento produttivo richiesto. Il ricorso r.g. 1286 del 1992 è stato poi dichiarato perento, ex art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000, con decreto presidenziale n. 8042 del 2003.
Il Comune, oltre al richiamato “parere negativo” del 14 febbraio 1992, con ordinanza-ingiunzione n. 96 del 2 giugno 1993 irrogava alla Carrozzeria Bottari una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 2.7.1. del Regolamento d’Igiene (cfr. atto di opposizione all. 9 ricorso).
Con atto datato 10 maggio 1993 la società ricorrente, premessa l’avvenuta impugnazione del “parere negativo” del Sindaco, espressamente qualificato “arresto procedimentale”, chiedeva al Comune di Bollate il riesame della domanda a seguito di rinnovato procedimento amministrativo (doc. 10 ricorso).
Il Comune di Bollate, con atto prot. n. 1186 del 10 agosto 1993, rispondeva all’istanza di riesame, rilevando che “si conferma il diniego al rilascio di nulla osta attività”.
Avverso il suddetto provvedimento, e gli atti allo stesso connessi, parte ricorrente ha radicato il ricorso rubricato sub r.g. 4463 del 1993, formulando una serie di complesse ed articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bollate per resistere al ricorso.
La vicenda fattuale è quindi proseguita con l’emanazione da parte del Comune di Bollate dell’ordinanza n. 279 del 2 dicembre 1993, prot. n. 1811/AS, con la quale si ingiungeva alla società ricorrente la cessazione di ogni attività entro 90 giorni.
La società ricorrente gravava la citata ordinanza con il ricorso sub r.g. n. 445 del 1994, articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Bollate e la Regione Lombardia.
In prossimità dell’udienza di discussione la ricorrente e il Comune di Bollate hanno depositato memorie. Entrambe rilevano l’avvenuta costituzione, ad opera della L.R. Lombardia n. 13 del 2004, del Comune di Baranzate, nel quale rientra la via Asiago già appartenente al Comune di Bollate, ove è ubicata la carrozzeria ricorrente e rimettono al Collegio la valutazione della sopravvenuta disciplina normativa. Il Comune di Bollate eccepisce altresì la inammissibilità dell’impugnazione sotto molteplici profili e cioè sia per la natura meramente confermativa dell’atto gravato, rispetto alla precedente ordinanza sindacale, sia per la mancata impugnazione di altri atti rilevanti, quali il certificato di destinazione urbanistica e la qualificazione come insalubre dell’attività svolta dall’azienda ricorrente.
Entrambi i ricorsi sono stati chiamati alla udienza pubblica del giorno 15 novembre 2007, relatore il dr. Riccardo Giani, sono stati sentiti i difensori comparsi, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni, e quindi la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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1. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi sopra epigrafati, e specificamente riunisce al ricorso rubricato sub r.g. 4463/1993 il ricorso rubricato sub r.g. 445/1994, sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, trattandosi di ricorsi sia soggettivamente che oggettivamente connessi. Si tratta infatti di ricorsi proposti entrambi dalla stessa società nei confronti del Comune di Bollate, oltre che della Regione Lombardia e della USSL n. 67, e aventi ad oggetto due atti fra loro connessi, cioè l’atto di diniego di nulla-osta allo svolgimento dell’attività produttiva propria della società ricorrente e la conseguente ordinanza comunale che dispone la cessazione dell’attività produttiva medesima, oltre ad ulteriori atti agli stessi correlati.
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2. Sempre in via preliminare il Collegio è chiamato a valutare gli effetti scaturenti, nell’ambito del presente giudizio, dalla istituzione del nuovo Comune di Baranzate, essendo pacifico tra le parti che la strada ove è ubicata la carrozzeria della società ricorrente (via Asiago n. 14), originariamente situata in Comune di Bollate, rientra adesso nel perimetro territoriale del nuovo Comune di Baranzate.
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2.1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, Cost. “La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”.
La Regione Lombardia, in applicazione della norma costituzionale, ha istituito il nuovo Comune di Baranzate con legge regionale 22 maggio 2004, n. 13, mediante distacco della omonima frazione dal Comune di Bollate (art. 1). Nella legge regionale, oltre a rimettere alla Provincia di Milano il regolamento dei rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione territoriale del Comune di Bollate e alla istituzione del nuovo Comune (art. 2), si stabilisce la salvezza dei provvedimenti amministrativi e degli strumenti urbanistici adottati dal Comune di Bollate, sino a quando non provvederà in modo diverso il Comune di Baranzate (art. 3).
L’art. 12, comma 2, della L.R. Lombardia 7 settembre 1992, n. 28 stabiliva peraltro che il Comune di nuova istituzione “subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengano al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine” e disposizioni dello stesso tenore contiene adesso l’art. 11, comma 2, della L.R Lombardia 15 dicembre 2006, n. 29 portante il “Testo Unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali”.
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2.2. Il subentro nel nuovo Comune nella titolarità sostanziale dei rapporti già facenti capo in parte qua al Comune d’origine, non fornisce tuttavia una risposta in termini necessitati in punto di effetti dell’intervenuta modifica sul giudizio in corso, dovendo a tal uopo essere infatti esaminate le norme processuali applicabili alla fattispecie.
In termini processual-civilistici risulterebbe applicabile l’art. 110 c.p.c., a mente del quale “quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”, con l’effetto di subentro quale legittimato passivo nel giudizio del successore.
Tuttavia il richiamo alle norme processuali civili è giustificato solo in assenza di una specifica disciplina rinvenibile nelle specifiche disposizioni dettate per il processo amministrativo. E con riferimento alla fattispecie in esame viene invece in considerazione il disposto dell’art. 92 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642. La richiamata disposizione del “regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale” – invero applicabile anche ai giudizi dinanzi ai Tribunali Amministrativi di primo grado ex art. 19, comma 1, legge n. 1034 del 1971 – statuisce che “la morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura”. Tale previsione è stata letta dalla giurisprudenza, non solo nel senso di escludere l’applicabilità alle vicende che abbiano riguardo alle parti pubbliche dell’istituto dell’interruzione del processo – applicabile invece alle parti private in forza della previsione di cui all’art. 24 della legge n. 1034/1971 – (in termini, da ultimo, TAR Reggio Calabria, 25 ottobre 2007, n. 1090), ma altresì nell’ulteriore prospettiva di escludere, in ipotesi di subentro di un ente pubblico nei rapporti già facenti capo ad altro ente, la necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi dell’ente subentrante, proseguendo il giudizio tra le parti originarie ed essendo solo consentito l’intervento spontaneo in causa del subentrante (Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 1997, n. 21; TAR Latina, 13 luglio 1999, n. 549; TAR Reggio Calabria, 25 ottobre 2007, n. 1090).
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2.3. Alla luce dei rilievi che precedono ritiene il Collegio che il giudizio debba proseguire tra le parti originarie, nonostante l’intervenuta costituzione del nuovo Comune di Baranzate, il quale era piuttosto facoltizzato all’intervento in causa, che non ha tuttavia ritenuto di esperire.
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3. Venendo al merito del ricorso, l’esame delle specifiche censure articolate nei confronti degli atti gravati deve essere preceduta dallo scrutinio in ordine alla ammissibilità delle proposte impugnazioni, tenuto altresì conto delle eccezioni preliminari formulate dal Comune di Bollate.
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3.1. Con il ricorso rubricato sub r.g. 4463/1993 viene impugnato, in uno con atti presupposti, il provvedimento comunale prot. n. 1186 del 10 agosto 1993 avente ad oggetto “istanza di riesame” del diniego di rilascio del nulla-osta all’attività produttiva presentata dalla società ricorrente. Si tratta di risposta dell’Amministrazione comunale all’istanza di riesame presentata dalla Carrozzeria Bottari poiché, come esposto nella narrativa in fatto, l’originaria domanda di nulla-osta presentata dalla società in data 30 luglio 1990 era già stato oggetto di un precedente atto del Comune di Bollate, prot. n. 346/DV/rp assunto in data 14 febbraio 1992. Come già ricordato, quest’ultimo atto era stato pur esso gravato con ricorso r.g. 1286/1992, dichiarato poi perento con decreto presidenziale n. 8042/2003.
Parte ricorrente, per sostenere la ammissibilità della proposta impugnazione, afferma, da un lato, che il primo atto (prot. n. 346 del 14 febbraio 1992) non sarebbe un vero e proprio provvedimento definitivo, come risulta dal suo espresso riferirsi ad un “parere negativo”, e, dall’altro, che l’atto impugnato con il ricorso in esame (prot. n. 1186 del 10 agosto 1993) sarebbe comunque da qualificare non come atto meramente confermativo, come tale non autonomamente impugnabile, ma invero come reale conferma, scaturente da nuovo ed autonomo procedimento e fondata su motivazioni nuove.
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3.2. L’assunto di parte ricorrente, volto a negare la natura provvedimentale del primo atto adottato dal Comune, non appare, ad un attento esame, meritevole di accoglimento.
In data 30 luglio 1990 la società ricorrente presentava al Comune di Bollate “richiesta di nulla-osta per insediamenti produttivi” (all. 2 del Comune), cioè domanda di rilascio del provvedimento avente natura autorizzatoria disciplinato dall’art 2.7.1. del Regolamento d’Igiene di cui alla deliberazione della USSL n. 67 n. 399/90/C del 26 marzo 1990 (all. 5 ricorrente). L’esame della citata norma regolamentare evidenzia con chiarezza come l’organo cui l’istanza deve essere rivolta, e che ha competenza a decidere sulla stessa, è il Sindaco, il quale deve pronunciarsi sulla richiesta di nulla-osta entro 90 giorni.
Il Sindaco di Bollate, in esito all’istanza del 30.7.1990, in data 10 agosto 1990 richiedeva alla società istante la presentazione di ulteriore documentazione, così come prevista dal Regolamento d’Igiene al citato articolo (all. 7 ricorrente). Quindi, ricevuta l’integrazione documentale, con l’atto prot. n. 346 del 14 febbraio 1992 respingeva la domanda.
E’ vero che l’atto in esame si esprime in termini di “parere negativo al rilascio del nulla-osta attività”, ma non possono esservi dubbi che, ad un attento esame, lo stesso sia da qualificare non già come atto infraprocedimentale, bensì come vero e proprio provvedimento conclusivo, di segno negativo, dell’avviato procedimento autorizzatorio.
Ciò risulta da una pluralità di considerazioni.
In primo luogo è certamente da escludere che l’aver definito “parere” l’atto emanato dal Sindaco precluda una diversa qualificazione dell’atto in sede interpretativa. L’interprete, tanto più in sede giurisdizionale, è chiamato ad esaminare l’atto nel suo rapporto con la norma della quale l’atto costituisce applicazione, e in tal senso l’eventuale autoqualificazione che l’atto compia è solo un possibile indice rispetto al suo apprezzamento ontologico, certamente recessivo a fronte di una diversa configurazione giuridica scaturente dalla disposizione normativa.
Nel caso di specie l’art. 2.7.1. del Regolamento d’Igiene è esplicito nell’attribuire al Sindaco, all’esito dell’acquisizione degli elementi indicati nella norma stessa, la competenza all’emanazione del provvedimento finale, cioè del nulla-osta all’esercizio dell’attività produttiva. Il Sindaco, quindi, non ha da rilasciare un parere, inteso come espressione di una funzione di tipo consulenziale, bensì è l’organo competente all’adozione del provvedimento finale, negando il nulla-osta ovvero assentendo lo stesso. E questo è ciò che è avvenuto, in concreto, nell’ipotesi che qui rileva. Il Sindaco ha ricevuto l’istanza, ha condotto il relativo procedimento, ha chiesto una integrazione documentale a carico dell’istante ed ha altresì acquisito “pareri” in senso tecnico di altri organi, ad esempio del Servizio n. 1 della USSL n. 67. Quindi, all’esito dell’espletata attività procedimentale, ha adottato l’atto n. 346 cit. che è il vero e proprio provvedimento finale nel quale culmina il procedimento.
Forse l’errore terminologico nel quale è incorso il Comune – qualificare l’atto emanato quale “parere negativo” come se dovesse poi seguire un diverso e definitivo provvedimento finale – è da ascrivere proprio al nomen iuris utilizzato dalla norma. In senso proprio, infatti, il nulla-osta è un atto endoprocedimentale emanato da un soggetto pubblico diverso dall’Amministrazione procedente, con il quale si dichiara che non sussistono ostacoli all’adozione di un provvedimento finale e che quindi attiene al rapporto tra diverse Amministrazioni. E’ tuttavia assai frequente che, come nella specie, si utilizzi invece da parte della legge il termine nulla-osta per indicare direttamente il provvedimento finale, di stampo autorizzatorio, direttamente rivolto ai privati.
Che quello adottato dal Comune sia il provvedimento finale, e non un mero parere, risulta d’altra parte dalla sequenza procedimentale narrata dalla stessa società ricorrente, se è vero che a fronte del “parere negativo” – recte rigetto del nulla osta - il Comune di Bollate ha subito provveduto ad adottare ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 2.7.1. del Regolamento d’Igiene, come esposto in fatto. E la stessa società ricorrente è d’altra parte consapevole della natura almeno sostanzialmente finale dell’atto adottato, se è vero che nell’istanza di riesame del 12 maggio 2003 (doc. 10 ricorrente) afferma che l’atto comunale pur non configurando “un provvedimento definitivo di diniego” ha tuttavia l’effetto di produrre un “arresto procedimentale”, evocando quindi una categoria che serve proprio a designare gli atti che, pur infraprocedimentali, assumono però un connotato concretamente lesivo e devono quindi essere fatti oggetto di immediata impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3640).
Concludendo sul punto, l’atto prot. n. 346 del 14 febbraio 1992 è da qualificare come vero e proprio provvedimento negativo di rigetto dell’istanza di nulla-osta avanzata dalla società. Trattasi peraltro di atto divenuto inoppugnabile, stante la perenzione del ricorso giurisdizionale con il quale lo stesso era stato in un primo tempo gravato.
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3.3. La società ricorrente afferma che il successivo atto prot. n. 1186 del 10 agosto 1993, emanato a seguito della richiesta di riesame dalla stessa presentata in data 10 maggio 1993, avrebbe natura di conferma, e non di atto meramente confermativo, essendo quindi autonomamente impugnabile.
E’ infatti noto che, mentre con l’atto meramente confermativo l’Amministrazione si limita a ribadire una propria precedente statuizione, così che lo stesso non ha natura provvedimentale e non è autonomamente impugnabile, al contrario con la conferma la P.A. procede ad una nuova valutazione della situazione fattuale, ripercorre la sequenza procedimentale e giunge al risultato confermativo questa volta per mezzo di un atto realmente frutto di esercizio di potere, avente effetti novativi rispetto all’atto confermato e quindi autonomamente impugnabile. Dunque nell’un caso (atto meramente confermativo o conferma impropria) l’Amministrazione si limita a ribadire la propria precedente statuizione, al contrario nell’altra ipotesi (conferma propria) l’Amministrazione entra di nuovo nel merito dell’istanza del privato e giunge ad un risultato che è confermativo del precedente ma sulla base di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione (Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2315).
La società ricorrente sostiene che l’atto prot. n. 1186 sarebbe una conferma propria, soprattutto perché in esso il Comune di Bollate indica in motivazione elementi “mai prima addotti”.
La prospettazione non appare convincente.
Con l’atto prot. n. 1186 cit. il Comune di Bollate, nell’esaminare l’istanza di riesame della società ricorrente, afferma di confermare il precedente diniego (“si conferma il diniego al rilascio del nulla-osta attività”) e fa ciò senza aver svolto alcuna nuova attività istruttoria e sulla base degli stessi profili motivazionali già posti a fondamento del precedente provvedimento prot. n. 346 cit.
Nel nuovo atto (prot. n. 1186) si motiva la conferma di diniego con riferimento alla circostanza che l’immobile di proprietà della Carrozzeria Bottari è situato in una zona (denominata Be) che, in base al vigente PRG, ha carattere prevalentemente residenziale e non consente l’insediamento di nuove attività produttive neppure a seguito di trasferimento. A tal fine richiama l’art. 13 delle NTA, che tale disciplina detta e l’art. 32 delle NTA che indica le sole attività compatibili.
Si tratta a ben vedere della mera riproposizione dei profili motivazionali già posti a fondamento del rigetto di cui al provvedimento prot. n. 346 del 14 febbraio 1992. Infatti anche tale ultimo atto afferma espressamente che il diniego è giustificato dalla “incompatibilità tra la destinazione urbanistica della zona ove è sito lo stabile di via Asiago, 14 e la attività di carrozzeria”. Peraltro la motivazione dello stesso provvedimento è ulteriormente esplicitata, con la tecnica della motivazione per relationem, attraverso il richiamo di due ulteriori atti, al contenuto dei quali è necessario far riferimento. Il primo di essi, il certificato dell’Assessorato all’Urbanistica del 14.11.90 prot. n. 21758/2456/EP (doc. 7 Comune), afferma che l’immobile della società odierna ricorrente rientra nella zona Be del PRG, avente carattere prevalentemente residenziale e che la destinazione d’uso compatibile di tale zona prevede l’insediamento di attività di cui all’art. 32 NTA. Il secondo atto richiamato è poi il parere della USSL prot. n. 13165/p del 2 ottobre 1991, il quale pure ribadisce la incompatibilità urbanistica tra la destinazione prevista dalle NTA del PRG e l’attività svolta dall’azienda istante.
Appare, dunque, di tutta evidenza che l’atto prot. 1186 del 10 agosto 1993 ha la medesima portata motivazionale del precedente atto prot. n. 346 del 14 febbraio 1992, e che dunque il primo ha natura meramente confermativa del precedente diniego.
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3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso r.g. 4463 del 1993 deve essere dichiarato inammissibile in quanto avente ad oggetto un atto meramente confermativo di precedente diniego di nulla-osta, ormai divenuto inoppugnabile a seguito della perenzione del ricorso giurisdizionale che avverso lo stesso era stato proposto.
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4. Con il successivo ricorso rubricato sub r.g. 445/1994 la società ricorrente impugna l’ordinanza n. 279 del 2 dicembre 1993 (doc. 1 ricorrente) con la quale il Comune di Bollate, richiamate le precedenti determinazioni, ha ordinato alla Carrozzeria Bottari s.n.c. la cessazione dell’attività svolta entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.
Avverso il suddetto atto la società ricorrente ripropone le censure di merito già articolate nei confronti degli atti di diniego al rilascio di nulla-osta allo svolgimento di attività produttiva, mentre non sono rinvenibili vizi propri dell’ordinanza in quanto tale.
Alla luce della svolta considerazione appare evidente l’inammissibilità anche del presente gravame, non potendo attraverso la impugnazione di un atto esecutivo rimettere in discussione l’assetto di interessi così come determinato dagli atti portati ad esecuzione, nella specie il diniego di nulla-osta inoppugnabile. Avverso l’atto esecutivo è ammissibile solo una impugnazione per vizi suoi propri, ma come detto ciò non risulta nel caso in esame.
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5. Conclusivamente entrambi i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili. Il Collegio stima comunque equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, dispone la riunione al ricorso rubricato sub r.g. 4463 del 1993 del ricorso rubricato sub r.g. 445 del 1994.
Dichiara inammissibili le impugnazioni proposte con entrambi i ricorsi
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2007, con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano - Presidente
Riccardo Giani - Referendario est.
Vincenzo Blanda - Referendario
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DEP. 10 DICEMBRE 2007
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