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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 6 dicembre 2007 n. 4694
G. Cicciò Pres .B. Massari Est.
C. Lisi. (Avv. G. Fiesoli) contro Istituto Nazionale Assistenza Infortuni -INAIL (non costituito)e nei confronti di R. Arnone ed altri (non costituiti)


1. Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi – Istanza diretta all'acquisizione di informazioni che la stessa Amministrazione dovrebbe appositamente raccogliere, compilare ed esporre in atti e documenti esclusivamente formati allo scopo - Inaccoglibilità

 

2. Accesso ai documenti amministrativi – Interesse personale e concreto ricollegabile al soggetto istante da uno specifico nesso – Necessità - Diretta riferibilità della documentazione richiesta a tale interesse – Necessità – Presenza di una qualche utilità per il richiedente – Necessità - Difesa in sede di giudizio ordinario - Esperibilità dell’ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. nel caso in cui non sia stato riconosciuto il diritto di accesso di cui alla l. n. 241/1990 - Sussistenza

1. È inaccoglibile la domanda di accesso diretta non all'acquisizione di un documento amministrativo, inteso come forma del contenuto di atti amministrativi già formati, bensì all'acquisizione di informazioni che la stessa Amministrazione dovrebbe appositamente raccogliere, compilare ed esporre in atti e documenti esclusivamente formati allo scopo

 

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile. Tale affermazione comporta che, se non si vuole che il diritto di accesso trasmodi in mera soddisfazione di curiosità o in generica aspirazione alla legalità, deve essere finalizzato alla conoscenza di atti rispetto ai quali è sussiste o è connessa quantomeno una utilità per il richiedente. D’altro canto, deve rilevarsi che nel caso di esito negativo dell'istanza d'accesso, con riferimento a documenti necessari per la difesa in sede di giudizio ordinario, l'interessato può comunque sollecitare il potere di richiesta d'ufficio ex art. 213 c.p.c., visto che l'ordine di esibizione dei documenti amministrativi da parte del g.o. è ammissibile proprio nella sola ipotesi in cui al ricorrente non sia stato riconosciuto il diritto di accesso di cui alla l. n. 241/1990


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 4694 REG. SENT.
ANNO 2007
n. 841 Reg. Ric.
Anno 2007

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

nelle persone dei sig.ri: dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente; dott. Saverio ROMANO - Consigliere; dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, rel.

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 841/07 proposto da

 

LISI Carmela rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Fiesoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Frà D. Buonvicini n. 17,

 

c o n t r o

 

l’Istituto Nazionale Assistenza Infortuni – INAIL - in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio,

 

e nei confronti

 

di Arnone Rosanna, Calamaro Cesare, Gaeta Maria Grazia e Maruti Giuseppina, non costituiti in giudizio,

 

per la declaratoria di illegittimità
del parziale diniego tacito opposto dall’INAIL alla richiesta di accesso di documenti amministrativi e al rilascio di informazioni scritte, formulata ai sensi della legge n. 241/1990 in data dal 12 marzo 2007 dalla ricorrente, nell'ambito dell'accesso svoltosi in data 23 aprile 2007 in relazione agli atti delle due procedure comparative per il conferimento dell'incarico di vicario dei dirigenti di seconda fascia espletate dalla Direzione regionale INAIL della Toscana, in seconda fase di approvazione ed ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 C.I.E. 2002-05, concluse in data 13 settembre 2006 e 8 marzo 2007,
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata a rilasciare e/o esibire l'integrale documentazione e di fornire le informazioni scritte richieste nell'istanza del 12 marzo 2007 e non soddisfatte nell'ambito dell'accesso effettuato in data 23 aprile 2007, con particolare riferimento ai documenti descritti ai punti 2 e 4 della predetta istanza, nonché ad offrire in comunicazione le informazioni in forma scritta richieste ai punti 5 e 6 della stessa istanza.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla camera di consiglio dell’8 novembre 2007, il dott. Bernardo Massari;
Udito, altresì, il patrocinatore della parte ricorrente, come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Espone la ricorrente, funzionario in servizio dell’INAIL, di aver partecipato a due procedure comparative di selezione del personale appartenente alla posizione ordinamentale C4 per il conferimento dell'incarico di “vicario” del dirigente di seconda fascia, espletate dalla Direzione regionale dell'INAIL Toscana e concluse, rispettivamente, in data 13 settembre 2006 8 marzo 2007.
I predetti incarichi venivano affidati ad altri candidati per cui la ricorrente, avendo motivo di ritenere di essere stata illegittimamente pretermessa, presentava in data 12 marzo 2007 istanza per l'accesso agli atti amministrativi del relativo procedimento, nonché per l'acquisizione di informazioni in forma scritta in merito al medesimo oggetto. In relazione ad entrambe le procedure il Direttore regionale consegnava copia dei provvedimenti attraverso i quali, previa comparazione dei candidati, egli aveva proceduto alla scelta del vicario.
Rileva altresì rappresentare che la dott.sa Lisi, a tutela della propria posizione, promuoveva dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze un giudizio cautelare, peraltro concluso in sede di reclamo ex art. 669 ter decies, c.p.c., con un'ordinanza di mero rito, ossia con la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza cautelare avendo accertato il suddetto giudice che la ricorrente, nell'ambito della procedura cautelare, era titolare di “meri di interessi legittimi di diritto privato” e non di diritti.
Nel corso di tale giudizio, nonostante le richieste avanzate in tal senso, l’INAIL, pur costituendosi giudizio per resistere alle domande cautelari proposte, non aveva ritenuto di produrre spontaneamente alcuno dei documenti ritenuti rilevanti dalla ricorrente al fine di tutelare la propria posizione.
Con l'istanza di accesso presentata il 12 marzo 2007 veniva perciò domandato l’accesso, mediante estrazione di copia:
- di tutti i documenti afferenti ad entrambe le procedure comparative di cui sopra, con particolare riferimento alle domande di partecipazione dei rispettivi candidati contenenti le dichiarazioni di indicatori previsti dall'articolo 13 del C.I.E. 2002-05 ed a qualsiasi altro documento comunque utilizzato al Direttore regionale INAIL per la Toscana per giungere all'emanazione dei richiamati provvedimenti;
- di tutti gli atti consequenziali richiamati nei provvedimenti del 13 settembre 2006 e 8 marzo 2007, con particolare riferimento non solo ai conseguenti provvedimenti di nomina, ma anche all'espletamento delle prime fasi delle rispettive procedure, inerenti agli interpelli preliminarmente effettuati a livello regionale e nazionale;
- del provvedimento di conferma dell'incarico di vicario del dirigente di Pisa rilasciato per l'intero anno 2007 al dott. Luigi Coniglio, vincitore della selezione conclusa in data 13 settembre 2006;
- di tutti i dati inerenti all'interpello espletato a livello regionale nei confronti del personale destinatario dell'articolo 15 della legge n. 88/89 in relazione alla procedura di affidamento dell'incarico di vicario del dirigente dell'ufficio attività istituzionale della direzione regionale Toscana.
Con la medesima istanza la dott.sa Lisi chiedeva, altresì, di essere messa a conoscenza in forma scritta di ulteriori dati ritenuti significativi e strettamente connessi alle due procedure comparative sopra citate.
In particolare si richiedevano gli eventuali specifici provvedimenti sussistenti in favore dei candidati, appartenenti al livello C5, partecipanti alle due procedure in oggetto in merito all'attribuzione di incarichi di responsabilità previsti dalla lettera G del C.I del 2001 al fine della corresponsione della relativa indennità; il numero complessivo dei colleghi dipendenti C5 attualmente in servizio e il numero complessivo degli attuali percettori dell'indennità sopra citata a livello regionale e a livello nazionale previo, eventualmente, richiesta di informazioni alla Direzione centrale INAIL competente.
In data 23 aprile 2007 il Direttore regionale INAIL per la Toscana concedeva la possibilità di accesso che peraltro, ad avviso della ricorrente, avveniva in modo incompleto con particolare riferimento ai punti 2 e 4 dell’istanza d’accesso, nel mentre nessuna comunicazione in forma scritta veniva fornita in relazione alle richieste elencate ai punti 5 e 6 della medesima istanza.
Conseguentemente, al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione intimata e per la conseguente condanna della medesima a fornire i documenti e le informazioni richieste propone ricorso la sig.ra Lisi, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione dei principi desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990, nonché del DPR 12 aprile 2006.
3. Eccesso di potere.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

D I R I T T O

 

Con il ricorso in esame viene impugnato il diniego parziale implicito opposto dall’INAIL alla richiesta della ricorrente di accesso ai documenti amministrativi e di rilascio di informazioni scritte, formulata in data dal 12 marzo 2007 e relativa agli atti delle due procedure comparative per il conferimento dell'incarico di vicario dei dirigenti di seconda fascia espletate dalla Direzione regionale INAIL della Toscana, concluse in data 13 settembre 2006 e 8 marzo 2007.
Il ricorso non può essere accolto.
Rileva, in primo luogo, il Collegio che l’istanza della ricorrente, nella parte rimasta insoddisfatta, attiene alla richiesta in forma scritta di informazioni per le quali l’Amministrazione dovrebbe porre in essere una attività di ricognizione ed elaborazione di notizie in suo possesso.
Si osserva in proposito che l’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990 dispone che “é considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa”.
Tale norma è stata univocamente interpretata nel senso che va esclusa l'ammissibilità delle domande di accesso dirette non tanto ad acquisire documenti preesistenti ad esse, già formati e specificamente individuati, quanto piuttosto a promuovere una generica ricognizione da parte dell'Amministrazione o ad ottenere dalla stessa notizie ed informazioni, essendo l'istituto in questione piuttosto finalizzato a consentire a chi sia titolare di un apprezzabile interesse la conoscenza di documenti fisicamente individuati o individuabili ed esistenti presso l'Amministrazione che li ha formati o li detiene, e non ad imporre ad essa un'attività di elaborazione dati e documenti allo scopo di rispondere ad esigenze conoscitive del richiedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 giugno 1998, n. 718; TAR Lazio, sez. III, 18 giugno 2002, n. 5580)
Ne discende che deve ritenersi inaccoglibile la domanda di accesso diretta non all'acquisizione di un documento amministrativo, inteso come forma del contenuto di atti amministrativi già formati, bensì all'acquisizione di informazioni che la stessa Amministrazione dovrebbe appositamente raccogliere, compilare ed esporre in atti e documenti esclusivamente formati allo scopo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8 giugno 2006, n. 6801; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 25 maggio 2005, n. 1076).
La ricorrente chiede, altresì, che sia data piena soddisfazione all’istanza rivolta in data 12 marzo 2007 alla Direzione regionale dell’INAIL, nella parte in cui si domanda l’accesso a taluni documenti concernenti le due procedure comparative per il conferimento dell'incarico di vicario dei dirigenti di seconda fascia sopra precisate.
Anche tale capo della domanda risulta sprovvisto di fondatezza.
Si è infatti precisato che il concetto di interesse giuridicamente rilevante, sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi.
Infatti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (C.d.S. Sez. VI, 17 marzo 2000 n. 1414; id., 3 novembre 2000 n. 5930). T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579).
Tale affermazione comporta che, se non si vuole che il diritto di accesso trasmodi in mera soddisfazione di curiosità o in generica aspirazione alla legalità, deve essere finalizzato alla conoscenza di atti rispetto ai quali è sussiste o è connessa quantomeno una utilità per il richiedente.
Nella fattispecie deve rilevarsi che la pretermissione della ricorrente nella procedura di cui trattasi è stata determinata dal mancato possesso di un requisito sussistente, invece, in capo ai soggetti prescelti per l’incarico.
Infatti, come risulta dai bandi relativi alle procedure per il conferimento degli incarichi vicariali in questione il conferimento di tali incarichi è effettuato, in via prioritaria nei confronti dei soggetti destinatari dell’art. 15 della l. n. 88/1989 e successivamente al personale in posizione economica C4 e C5, come previsto dall’art. 11 del Contratto integrativo di Ente 2002/2005.
La ricorrente titolare di posizione ordinamentale C4 è per sua ammissione sprovvista di tale titolo.
Specificamente, nella nota del Direttore regionale del 13 settembre 2006 si precisa che, al fine di selezionare i soggetti meritevoli dell’incarico, “il primo indicatore in ordine di importanza si riferisce allo svolgimento di funzioni di integrazione delle linee di processo o di staff della dirigenza per le quali sia stata erogata specifica indennità e che detta indennità è stata corrisposta al personale che al tempo rivestiva la posizione ordinamentale C5”.
Sulla scorta di tale premessa non si vede quale sia l’interesse qualificato di cui la ricorrente si assume titolare e che la legittimerebbe ad accedere, oltre che agli atti già rilasciati dall’Amministrazione, agli ulteriori documenti specificati nella nota del 12 settembre 2007 indirizzata al Direttore regionale.
D’altro canto, deve rilevarsi che nel caso di esito negativo dell'istanza d'accesso, con riferimento a documenti necessari per la difesa in sede di giudizio ordinario, l'interessato può comunque sollecitare il potere di richiesta d'ufficio ex art. 213 c.p.c., visto che l'ordine di esibizione dei documenti amministrativi da parte del g.o. è ammissibile proprio nella sola ipotesi in cui al ricorrente non sia stato riconosciuto il diritto di accesso di cui alla l. n. 241/1990 (TAR lazio, Latina, 26 settembre 2005, n. 835).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2007.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 DICEMBRE 2007
Firenze, lì 6 DICEMBRE 2007



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