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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 22 novembre 2007 n. 4176
Cicciò Pres .B. Massari Est.
D. Mbaye (Avv. B. Crecchi) contro il Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato)


Stranieri - Diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Motivazione - Applicazione dell’art. 28 D.Lgs. 286/98 - Pregiudizio penale rilevato in capo al richiedente in relazione ad un decreto penale di condanna – Norma applicabile solo ai permessi per lavoro autonomo - Illegittimità

È illegittimo il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato in relazione al pregiudizio penale rilevato in capo al richiedente e consistente in un decreto penale di condanna, emesso in relazione ai reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni contraffatti, per la falsa applicazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 286 del 1998. Tale tale norma, infatti può trovare applicazione, per ragioni letterali e sistematiche, esclusivamente nella fattispecie di “ingresso e soggiorno per lavoro autonomo”


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 4176 REG. SENT.
ANNO 2007
n. 1698 Reg. Ric.
Anno 2007

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

nelle persone dei sigg.ri:Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente; Dott. Saverio ROMANO - Consigliere; Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere rel.

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 21 Novembre 2007
Visto il ricorso 1698/2007 proposto da:

 

DIOP MBAYE rappresentato e difeso da: CRECCHI BRUNELLA con domicilio eletto in FIRENZE PIAZZA INDIPENDENZA 10 presso TORTORELLI RAFFAELE

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Pisa il 01/10/07, notificato in data 15/10/07.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 21 Novembre 2007, il Consigliere dott. Bernardo Massari;
Uditi per le parti gli avv.ti Crecchi Brunella e G. Onano (Avv. dello Stato);
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 nono comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
considerato che:
- viene impugnato il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato in relazione al pregiudizio penale rilevato in capo al ricorrente e consistente in un decreto penale di condanna, emesso in data 4 maggio 2004 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca, in relazione ai reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi;
ritenuto che:
- assorbente considerazione deve attribuirsi al primo mezzo di gravame con il quale il ricorrente contesta la falsa applicazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 286 del 1998;
- tale norma, infatti, che nella formulazione introdotta dall’art. 21 della legge n. 189 del 2002, dispone che "la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica", può trovare applicazione, per ragioni letterali e sistematiche, esclusivamente nella fattispecie di «ingresso e soggiorno per lavoro autonomo» (T.A.R. Lazio, Sez. I, 13 febbraio 2007 n. 1276; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 7 marzo 2007, n. 58);
- conseguentemente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato, salve restando le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione competente;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, secondo la liquidazione fattane in dispositivo;

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 21 novembre 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Gaetano Cicciò - Presidente
Bernardo Massari - Consigliere, rel.est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 NOVEMBRE 2007
Firenze, lì 22 NOVEMBRE 2007



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