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n. 12-2007 - © copyright

 

T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 13 dicembre 2007 n. 150
Pres. P.Turco; Est. M. Filippi
Ennio Marco Cimberio (avv. G. Coquillard) c. Comune di Saint-Christophe (avv. G. Santilli)


1. Igiene e sanità - Industrie pericolose o insalubri - Provvedimenti di controllo, conformativi e repressivi – Artt. 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie (T.U. 27 luglio 1934 n. 1265) -Provvedimenti repressivi - Carenza di una previa autorizzazione sanitaria – Non è di per sé sufficiente – Effettiva situazione di pericolo o danno per la salute pubblica - Necessità.

 

2. Igiene e sanità - Industrie pericolose o insalubri - Provvedimenti di controllo, conformativi e repressivi – Artt. 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie (T.U. 27 luglio 1934 n. 1265) -Provvedimenti repressivi - Previa richiesta di adeguamento alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente e di adozione di misure all’uopo necessarie – Necessità.

 

3. Igiene e sanità - Industrie pericolose o insalubri - Provvedimenti di controllo, conformativi e repressivi – Artt. 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie (T.U. 27 luglio 1934 n. 1265) -Provvedimenti conformativi – Fondamento - Elementi certi e concreti relativi alle verifiche in concreto espletate ed alla stretta correlazione fra attività industriale ritenuta insalubre o pericolosa ed il tipo di pericolosità individuata dalla classificazione normativa – Necessità.

1. Nel sistema delineato dagli artt. 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie (T.U. 27 luglio 1934 n. 1265), il preventivo conseguimento dell'autorizzazione sanitaria non è di per sé solo condizione di legittimità o di liceità dell'esercizio di un'attività classificata come insalubre; ne consegue che l'intervento repressivo dell’autorità comunale volto alla definitiva chiusura di industrie pericolose o insalubri non può basarsi sul mero dato formale del difetto di autorizzazione, ma deve dar contezza dell'esistenza di effettive situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica (nella specie, si verteva dell’ordine di chiusura definitiva di una stalla). (1)

 

2. Nel sistema delineato dagli artt. 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie (T.U. 27 luglio 1934 n. 1265) ed in applicazione del generale principio di buon andamento e di leale collaborazione, l’autorità comunale, prima di adottare la misura della definitiva chiusura di industrie pericolose o insalubri, deve in ogni caso invitare l’interessato ad adeguare l’attività (nella specie, la conduzione di una stalla) alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente - puntualmente indicando la disciplina di riferimento - e ad adottare tutte le misure ritenute necessarie. (2)

 

3. Nel sistema delineato dagli artt. 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie (T.U. 27 luglio 1934 n. 1265), i provvedimenti con i quali l'autorità comunale prescrive le norme da applicare per prevenire od impedire il danno o il pericolo derivante, per la salute pubblica, dall'attività di manifatture o fabbriche, devono fondarsi su elementi certi e concreti che diano conto delle indagini svolte, degli accertamenti condotti in concreto, nonché della stretta correlazione fra attività industriale ritenuta insalubre o pericolosa ed il tipo di pericolosità individuata nel provvedimento generale di classificazione delle industrie pericolose o insalubri. (3)

 

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(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 1° aprile 1996, n. 338
(2) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 19 aprile 2005, n. 1794
(3) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 5 settembre 1987, n. 532. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
Sezione Unica

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 53 del 2007, proposto da:

 

ENNIO MARCO CIMBERIO, rappresentato e difeso dall'avv. Gemma Coquillard, presso il cui studio, in Aosta, via Festaz, 66, ha eletto domicilio;

 

contro

 

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; Azienda Unità Sanitaria Locale Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio

 

per l'annullamento
a) del provvedimento n. 1280, del 22 marzo 2007, con cui il Sindaco di Saint-Christophe ha ordinato la chiusura definitiva della stalla di proprietà del ricorrente, sita in località Chaussod, e ha disposto la revoca delle precedenti ordinanze n. 1259 del 11 gennaio 2007 e n. 1263 del 5 febbraio 2007;
b) di tutti gli atti comunque connessi con quello impugnato, con particolare riferimento, in quanto occorra, alle anzidette ordinanze sindacali n. 1259 dell’11 gennaio 2007 e n. 1263 del 5 febbraio 2007 ed al verbale di sopralluogo 21 marzo 2007 della Polizia Giudiziaria;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Saint-Christophe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. – Il signor Cimberio - in qualità di proprietario della stalla sita nel Comune di Saint-Christophe, in località Chaussod – impugna il provvedimento n. 1280, del 22 marzo 2007, con cui il Sindaco di tale Comune ha ordinato la chiusura definitiva della stalla.
Si espone in fatto nel ricorso quanto segue:
- il signor Cimberio è titolare di un’azienda agricola - che, come risulta dalle certificazioni regionali, può produrre sino a 30.000 litri di latte - costituita da una unità principale situata in frazione Meysattaz, ove avviene la produzione di latte, e da due piccole stalle a volta, considerate unità accessorie, in frazione Chaussod;
- in data 5 dicembre 2006 alcuni abitanti di Chaussod presentavano un esposto all’Amministrazione comunale, alla USL, alla Procura della Repubblica, per lamentare il disturbo provocato da una delle stalle del signor Cimberio (esalazioni; imbrattamento del pubblico passaggio; diffusione di mosche e altri insetti; presenza di un cane pastore incustodito);
- in data 18 dicembre 2006 il Servizio Igiene, Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e l’ U.B. Igiene e Sanità Pubblica effettuavano un sopralluogo dal quale - come indicato nella nota della Polizia Municipale di Saint-Christophe prot. n. 3 del 4 gennaio 2007 - emergeva la necessità di eseguire i seguenti interventi migliorativi: “installazione di una ventola elettrica per migliorare le condizioni di aerazione ed umidità”; “installazione di rete antimosche alle finestre della stalla”; “asportazione quotidiana delle deiezioni animali”; “pulizia costante e protratta nel tempo, della stalla e delle pertinenze (strada di accesso soggetta al passaggio di animali) come al momento del sopralluogo”; “diminuzione di due capi di bestiame all’interno della stalla”;
- in data 11 gennaio 2007, con il provvedimento n. 1259, il Sindaco di Saint-Christophe ordinava al ricorrente di realizzare gli interventi indicati nella nota della Polizia Municipale;
- in data 23 gennaio 2007, a seguito di altro sopralluogo – effettuato dall’Ufficio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’Azienda USL – veniva redatta una seconda relazione; anche in questo caso veniva suggerita l’adozione di una serie di misure così individuate: “apertura di due finestre sul lato ovest della stalla di sinistra,”; “installazione di reti antimosche su tutte le finestre”; “asportazione quotidiana delle deiezioni”; “installazione d’impianto di abbeveramento alla posta”; “utilizzo d idonea lettiera in paglia, foglie, ecc.”; “pulizia costante e protratta nel tempo della stalla e delle pertinenze”;
- in data 5 febbraio 2007 il Sindaco emetteva l’ordinanza n. 1263 con la quale disponeva che si provvedesse, con urgenza, all’esecuzione degli interventi elencati nella relazione anzidetta;
- in data 21 marzo 2007 un ulteriore sopralluogo veniva eseguito dalla Polizia giudiziaria, su disposizione della Procura della Repubblica di Aosta;
- infine, in data 22 marzo 2007, il Sindaco – anche sulla scorta di quanto emerso da tale ultimo sopralluogo – emanava l’ordinanza di “chiusura definitiva” della stalla in questione, disponendo la revoca delle precedenti ordinanze n. 1259 dell’11 gennaio 2007 e n. 1263 del 5 febbraio 2007.
Avverso l’ordinanza di definitiva chiusura della stalla – impugnata dal ricorrente insieme alle ordinanze oggetto di revoca – si deduce illogicità e difetto di motivazione, violazione degli articoli 216, 217, 233 e 240 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Il Comune di Saint-Christophe si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza delle censure dedotte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 26 del 13 giugno 2007 questo Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

 

2. – Il ricorso merita accoglimento.
Come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, la definitiva chiusura della stalla di proprietà del ricorrente viene ordinata - in applicazione degli articoli 233 e seguenti del Testo unico delle leggi sanitarie, dell’articolo 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, nonché degli articoli 3 e seguenti del Regolamento regionale n. 6 del 9 agosto 1995 - perché, dal sopralluogo effettuato il 21 marzo 2007 su disposizione della Procura della Repubblica di Aosta, “emerge che la stalla in oggetto non ha i requisiti minimi per essere mantenuta in attività nella frazione Chaussod”.
In effetti, nel verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Giudiziaria (doc. 4 del ricorso) si rileva che - con nota in data 13 marzo 2007 - il Sindaco aveva dichiarato che “agli atti del comune non era presente autorizzazione o documentazione prevista dall’art. 216 del R.D. 1265/1934 per l’esercizio di attività insalubri in un contesto urbano”. Nel verbale si aggiungeva ancora che, “nella stessa nota il Sindaco dichiarava che la stalla non era dotata di idonea concimaia” come previsto “dall’art. 233 del R.D. 1265/1934 e dall’art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 09-08-1995”.

 

3. – I presupposti di diritto e di fatto su cui si fonda la motivazione del provvedimento non sono sufficienti a giustificare l’ordine di definitiva chiusura della stalla.

 

3.a – Quanto ai primi, va rilevato che il potere esercitato dal Sindaco non trova titolo nelle disposizioni richiamate nelle premesse del provvedimento.
Con riguardo agli articoli gli articoli 233-241 del Testo unico delle leggi sanitarie è da rilevare che – come sottolinea il ricorrente – si tratta di disposizioni concernenti le caratteristiche strutturali di stalle e concimaie (obbligo di concimaia e relativi esoneri, dimensioni minime, divieto di tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni, obbligo di utilizzo dei depositi comunali in caso di stalla sita negli agglomerati urbani, che non disponga di concimaia propria) la cui violazione comporta la sola applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (articoli 233, 236, 238).
Sicché un ordine di definitiva chiusura della stalla non può essere legittimamente emanato sul solo presupposto della violazione di tali disposizioni.
Altrettanto vale con riguardo all’art. 54 del DPR n. 303 del 1956 (“Norme generali per l’igiene del lavoro”), pure invocato nella motivazione dell’ordinanza impugnata.
Come si sottolinea nel ricorso questa norma – che detta disposizioni in ordine al divieto di comunicazione della stalla con i locali di abitazione, alla impermeabilizzazione dei pavimenti, alle aperture nelle stalle di nuova costruzione e alle distanze minime delle concimaie rispetto alle abitazioni e alle condutture dell'acqua potabile - riguarda la salubrità dei luoghi di lavoro e in particolare le condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda; tanto è vero che, come osserva il ricorrente, l’Autorità competente alla vigilanza ed al controllo circa il rispetto di tali disposizioni non è il Sindaco, ma l’Ispettorato del lavoro.
Dunque nemmeno su tale disposizione può trovare fondamento il potere nella specie esercitato dal Sindaco con l’ordine di chiusura della stalla.
E’ poi inconferente anche il richiamo al Regolamento regionale n. 6 del 9 agosto 1995 (“Norme tecniche per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione ed il riutilizzo dei reflui zootecnici”): si tratta di una disciplina che, oltre a dettare le definizioni (art. 3), introduce disposizioni sui piani di utilizzazione agronomica e sui carichi ammissibili (artt. 4 e 5), pone divieti (art. 6), stabilisce prescrizioni circa caratteristiche e modalità di costruzione degli impianti di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici (art. 7), fissa i tempi di adeguamento alla nuova normativa (art. 8), senza però prevedere alcuna sanzione, tantomeno in termini di chiusura dell’azienda.
Sicché nemmeno in tale disciplina può rintracciarsi la legittimazione del potere esercitato con l’adozione dell’ordinanza impugnata.

 

3.b – Con riguardo invece ai presupposti di fatto su cui si fonda l’ordinanza impugnata va osservato che nella motivazione non si fa cenno alcuno alla sussistenza di una effettiva situazione di pericolo per la salute pubblica che – ai sensi degli articoli 216 e 217 dello stesso Testo unico delle leggi sanitarie (articoli peraltro non richiamati dal provvedimento) - giustifica un immediato intervento sindacale (v. Cons. St., Sez. V, 7 aprile 2004 , n. 1964).
Come questo Tribunale ha rilevato in sede cautelare, il riferimento (attraverso il richiamo al verbale redatto dalla Polizia giudiziaria) alla mancanza di autorizzazione, così come alla mancata realizzazione della concimaia, non costituisce presupposto sufficiente a sorreggere l’ordine di cessazione dell’attività e a giustificare l’immediata e definitiva chiusura della stalla.
La giurisprudenza ha avuto occasione di sottolineare, proprio con riguardo alla mancanza di autorizzazione sanitaria, che nel sistema delineato dagli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie, il preventivo conseguimento dell'autorizzazione sanitaria non è di per sé solo condizione di legittimità o di liceità dell'esercizio di un'attività classificata come insalubre: pertanto l'intervento repressivo sindacale non può basarsi “sul mero dato formale del difetto di autorizzazione, ma deve dar contezza dell'esistenza di effettive situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica” (Cons. Stato, Sez. V, sent. 1° aprile 1996, n. 338).
Deve del resto ritenersi che – in applicazione del generale principio di buon andamento e di leale collaborazione – il Comune, prima di adottare la misura della definitiva chiusura, avrebbe dovuto in ogni caso invitare l’interessato ad adeguare la stalla alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, puntualmente indicando la disciplina di riferimento, e ad adottare tutte le misure ritenute necessarie (v., sempre con riferimento all’applicazione degli articoli 216 e 217 del R.D. 1265 del 1934, Cons. St., Sez. V, 19 aprile 2005, n. 1794).
Tale principio a maggior ragione doveva trovare applicazione nella specie, tenuto conto dell’esito dei primi sopralluoghi, eseguiti dal competente servizio dell’USL.
Infatti - come osserva il ricorrente – a seguito del sopralluogo effettuato il 18 dicembre 2006 l’ufficio si è limitato ad indicare una serie di interventi migliorativi.
Altrettanto si è verificato in esito al secondo sopralluogo: anzi, nella relazione in data 23 gennaio 2007 il veterinario della USL dichiara che “è emerso che l’allevamento risponde ai requisiti richiesti a norma di legge”.
Va ricordato del resto che la giurisprudenza ritiene che “i provvedimenti, con i quali l'autorità comunale, ai sensi degli art. 216 e 217 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, prescrive le norme da applicare per prevenire od impedire il danno o il pericolo derivante, per la salute pubblica, dall'attività di manifatture o fabbriche, devono fondarsi su elementi certi e concreti che diano conto delle indagini svolte, degli accertamenti condotti in concreto, nonché della stretta correlazione fra attività industriale ritenuta insalubre o pericolosa e il tipo di pericolosità individuata nel provvedimento generale di classificazione delle industrie pericolose o insalubri” (Cons. St., Sez. V, 5 settembre 1987, n. 532).

 

4. – Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo nella parte in cui ordina la chiusura definitiva della stalla.

 

5. - Quanto invece alla parte del provvedimento con cui si dispone la revoca delle precedenti ordinanze, va osservato che il ricorrente non ha interesse ad ottenerne l’annullamento: in questa parte infatti l’atto non è idoneo ad arrecare un danno in quanto rimuove provvedimenti che lo stesso ricorrente ha ritenuto lesivi, tanto che li ha impugnati con il ricorso all’esame, sia pure quali atti presupposti.
L’impugnazione contro tali atti è di conseguenza inammissibile e le ordinanze n. 1259 del 11 gennaio 2007 e n. 1263 del 5 febbraio 2007 restano revocate in virtù del capo del provvedimento non annullato.

 

6. - Il ricorso va dunque in parte accolto, in parte dichiarato inammissibile e, per l’effetto, l’impugnata ordinanza n. 1280 del 22 marzo 2007 va annullata nella parte in cui ordina la chiusura definitiva della stalla di proprietà del ricorrente.
La parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta in parte accoglie e in parte dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento n. 1280 del 22 marzo 2007 nella parte in cui ordina la chiusura definitiva della stalla di proprietà del ricorrente.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2007 con l'intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Rosaria Trizzino, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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