Registro Decis.: 4266/07
Registro Gen.: 1988/2006
900/2007
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
- SECONDA SEZIONE -
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:
Giulio CASTRIOTA SCANDERBEG Presidente
Tommaso CAPITANIO Referendario, relatore
Silvana BINI Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A) sul ricorso n. 1988/2006, proposto da
EDINFORM S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’a.t.i. con Engineering S.E.L. S.p.A. e Telecom S.p.A., nonché da Engineering S.E.L. S.p.A. e Telecom S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Pietro Quinto, Luigi Quinto e Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Lecce, Via Imperatore Adriano, 9,
contro
AZIENDA USL LE/1, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria, 1,
e nei confronti di
ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A. (quale società incorporante FINSIEL S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’a.t.i. con ITALNOEMA S.r.l., SERVIZI INFORMATICI S.r.l. e SINCON S.c.a.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via 95° Rgt Fanteria, 9,
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del verbale del 27.12.2006 di aggiudicazione del pubblico incanto per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informativo automatizzato dell’AUSL LE/1;
- del provvedimento di estremi ignoti di approvazione del verbale di aggiudicazione, della nota prot. n. 8459 del 5.12.2006 relativa alla graduatoria finale per la valutazione del progetto tecnico, nonché dei relativi verbali della Commissione di gara, e di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, in particolare della nota prot. n. 8761 del 18.12.2006, della deliberazione del D.G. n. 1689 del 13.6.2006 di nomina della Commissione di gara, ove occorra della nota prot. n. 4352 del 6.6.2006 e degli artt. 22 del Capitolato Speciale e 6 e 10 del Capitolato Tecnico;
B) sui motivi aggiunti al predetto ricorso, notificati, rispettivamente, in data 5.2.2007, 7.2.2007, 22-23.2.2007 e 20-21.4.2007,
per l’annullamento, previa sospensiva
(motivi aggiunti del 5.2.2007) della deliberazione del D.G. dell’AUSL LE/1 n. 4349 del 29.12.2006, recante l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’a.t.i. controinteressata; del contratto di estremi ignoti eventualmente stipulato medio tempore; dei verbali di gara n. 26 del 27.12.2006 e n. 24 del 13.12.2006; della nota prot. n. 8459 del 5.12.2006; dei verbali di gara dal n. 6 al n. 26; della deliberazione del D.G. n. 1689 del 13.6.2006 di nomina della Commissione di gara, ove occorra della nota prot. n. 4352 del 6.6.2006 e degli artt. 22 del Capitolato Speciale e 5.4 e 6 del Capitolato Tecnico;
(motivi aggiunti del 7.2.2007) degli atti già impugnati in precedenza, nonché della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Lecce n. 97 del 30.1.2007, recante la presa d’atto dell’avvenuta incorporazione di FINSIEL S.p.A. da parte di ALMAVIVA S.p.A.;
(motivi aggiunti del 22-23.2.2007) degli atti già impugnati in precedenza, nella parte in cui l’a.t.i. aggiudicataria non è stata esclusa dalla gara per non aver specificato, in sede di offerta, le parti del servizio di competenza di ciascuna delle associate, e/o per non essere in possesso tutte le associate della certificazione ISO 9001 nel settore EA35;
(motivi aggiunti del 20-21.4.2007) degli atti già impugnati in precedenza, nella parte in cui l’a.t.i. ricorrente è stata ammessa alla gara, nonostante una delle mandanti, avente la veste giuridica del consorzio, non ha indicato per quale delle consorziate concorre alla presente licitazione;
C) sul ricorso incidentale, proposto da
ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A., rappresentata e difesa come sopra,
contro
AUSL LE/1, rappresentata e difesa come sopra,
e nei confronti di
EDINFORM, rappresentata e difesa come sopra,
per l’annullamento, previa sospensiva,
dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui la stazione appaltante ha ammesso l’offerta dell’a.t.i. capeggiata da EDINFORM alla valutazione tecnico-economica, nonostante l’offerta stessa fosse difforme da quanto previsto dal capitolato d’appalto;
D) sul ricorso n. 900/2007, da
Engineering S.E.L. S.p.A. e Telecom S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t., quali mandanti dell’a.t.i. costituenda capeggiata da EDINFORM S.p.A., rappresentate e difese dagli avv. Pietro Quinto, Luigi Quinto e Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Lecce, Via Imperatore Adriano, 9,
contro
AZIENDA USL LE/1, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria, 1,
e nei confronti di
ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A. (quale società incorporante FINSIEL S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’a.t.i. con ITALNOEMA S.r.l., SERVIZI INFORMATICI S.r.l. e SINCON S.c.a.r.l. (nonché nei confronti di queste ultime, quali mandanti dell’a.t.i.), rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via 95° Rgt Fanteria, 9,
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della deliberazione del D.G. dell’AUSL LE/1 n. 4349 del 29.12.2006, recante l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’a.t.i. controinteressata;
- del verbale di gara n. 26 del 27.12.2006 di aggiudicazione del pubblico incanto per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informativo automatizzato dell’AUSL LE/1;
- del verbale di gara n. 24 del 13.12.2006 e di tutti gli altri verbali, a partire dal verbale n. 6 del 20.7.2006;
- della deliberazione del D.G. n. 1689 del 13.6.2006 di nomina della Commissione di gara, ove occorra della nota prot. n. 4352 del 6.6.2006 e degli artt. 22 del Capitolato Speciale e 5.4 e 6 del Capitolato Tecnico;
- della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Lecce n. 97 del 30.1.2007, recante la presa d’atto dell’avvenuta incorporazione di FINSIEL S.p.A. da parte di ALMAVIVA S.p.A.
Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AUSL LE/1 e di ALMAVIVA S.p.A.;
Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 1988/2006;
Visto il decreto presidenziale 30.12.2006, n. 1312, con cui è stata accolta, nell’ambito del ricorso n. 1988/2006, la domanda di concessione di misure cautelari inaudita altera parte;
Vista l’ordinanza collegiale 20.1.2007, n. 51, con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso n. 1988/2006;
Visto il ricorso incidentale e la domanda cautelare con esso proposta nell’ambito del ricorso n. 1988/2006;
Viste le ordinanze presidenziali 15.2.2007, n. 309, e 15.3.2007, n. 371, con cui è stata disposta istruttoria;
Viste le ordinanze 21.5.2007, n. 440; 3.7.2007, n. 620; 3.7.2007, n. 621;
Uditi nella pubblica udienza del 14 novembre 2007 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Luigi Quinto (anche in sostituzione di Pietro Quinto), Baldassarre, Francesco Flascassovitti e Sticchi Damiani.
Visto il dispositivo di sentenza 16.11.2007, n. 35;
FATTO
1. Con ricorso iscritto al n. 1988/2006 R.G. di questo Tribunale, Edinform S.p.A., nella spiegata veste di capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. con Engineering S.E.L. S.p.A. e Telecom S.p.A., ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’a.t.i. capeggiata da Almaviva S.p.A. della gara indetta dall’AUSL LE/1 per l’affidamento dell’appalto relativo alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informativo automatizzato aziendale, da aggiudicarsi, ai sensi del D.Lgs. n. 157/1995, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con successivi motivi aggiunti, Edinform ha impugnato:
- dapprima, in parte per gli stessi e in parte per ulteriori profili, i medesimi atti di gara già impugnati con il ricorso introduttivo, e ciò a seguito dell’accesso agli atti della procedura;
- successivamente, la deliberazione del D.G. con cui l’AUSL ha preso atto dell’avvenuta incorporazione di Finsiel in Almaviva (Finsiel era la capogruppo designata dell’a.t.i. aggiudicataria al momento della presentazione delle offerte e dell’aggiudicazione);
- infine, con i motivi aggiunti del 6.3.2007 e del 21.4.2007, gli atti di gara, nella parte in cui l’a.t.i. aggiudicataria non è stata esclusa per violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995 e del disciplinare di gara.
Nel frattempo, in data 5.2.2007, Almaviva ha proposto ricorso incidentale, in cui sostiene che l’a.t.i. capeggiata da Edinform avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per incompletezza dell’offerta tecnica.
2. Dopo che con ordinanza n. 51/2007 era stata rigettata la domanda cautelare proposta dalla ricorrente principale (di talché era stato stipulato il contratto con l’a.t.i. capeggiata da Almaviva ed avviata l’esecuzione dell’appalto), in vista dell’udienza di trattazione del merito, fissata per il 16 maggio 2007, le parti hanno ulteriormente dedotto a sostegno delle proprie ragioni (depositando anche due perizie di parte); Almaviva, in particolare, con memoria del 10.5.2007, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto proposto dalla sola mandataria, chiedendo, in via subordinata, che il TAR disponesse la sospensione del giudizio per pregiudizialità comunitaria, e ciò in relazione al fatto che, con ordinanza della sez. V del Consiglio di Stato n. 6677/2006, la Corte di Giustizia CE era stata investita della questione relativa al se l’art. 1 della direttiva 89/665 CEE del 21 dicembre 1989 debba essere interpretato nel senso che lo stesso osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un’associazione temporanea non costituita, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto. Con ordinanza n. 440/2007 la Sezione disponeva la sospensione del giudizio, in attesa della pronuncia del Giudice comunitario.
In data 15.5.2007 le mandanti di Edinform (ossia S.E.L. Engineering e Telecom) avevano proposto atto di intervento ad adiuvandum, da valere anche quale ratifica del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (in sostanza, come ritenuto dal TAR nella citata ordinanza n. 440/2007, le mandanti hanno inteso impugnare anch’esse gli atti già impugnati dalla mandataria, e ciò al fine di far riprendere al processo il suo corso normale, senza dover attendere la pronuncia della Corte di Giustizia), chiedendo in tale sede il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile.
Successivamente, in data 6.6.2007 S.E.L. Engineering e Telecom proponevano autonomo ricorso – depositato il 15.6.2007 ed iscritto al n. 900/2007 R.G. - avverso gli stessi atti impugnati da Edinform, e anche questa iniziativa aveva il dichiarato fine di realizzare la condizione processuale per cui l’impugnativa degli atti della gara in questione doveva ritenersi proposta da tutte le imprese associate nell’a.t.i. costituenda (in questo modo anche un’eventuale pronuncia della Corte di Giustizia che affermasse l’obbligo per tutte le imprese dell’a.t.i. di proporre ricorso sarebbe ininfluente nel presente giudizio).
Sulla base di questo nuovo scenario processuale, in data 20.6.2007 Edinform proponeva istanza di revoca dell’ordinanza n. 440/2007, mentre nell’ambito del ricorso n. 900/2007 S.E.L. e Telecom chiedevano la rimessione in termini per errore scusabile.
Con ordinanze datate 3.7.2007, n. 620 e 621, il Tribunale:
- accoglieva l’istanza di Edinform e, revocata l’ordinanza di sospensione, rinviava la trattazione del ricorso n. 1988/2006 all’udienza del 14.11.2007;
- accoglieva l’istanza di S.E.L. e Telecom e fissava la camera di consiglio del 12.7.2007 per la trattazione della domanda cautelare. Peraltro, in sede cautelare veniva deciso l’abbinamento al merito, ed anche in questo caso la trattazione veniva fissata per l’udienza del 14.11.2007.
3. Le citate ordinanze n. 620 e 621 sono state confermate dalla sez. V del Consiglio di Stato (ordinanze n. 5103 e 5104 del 2007), nel mentre, con ordinanza 4.10.2007, in causa C-492/06, la Corte di Giustizia ha deciso la questione pregiudiziale rimessale dal Consiglio di Stato con la citata ordinanza n. 6677/2006.
4. Ciò premesso, le censure formulate dall’a.t.i. capeggiata da Edinform concernono i profili di seguito riepilogati.
4.1. Espone in punto di fatto Edinform che:
- essa ricorrente, fino all’aggiudicazione del presente appalto ed alla conseguente consegna dei lavori ad Almaviva, gestiva il servizio informatizzato dell’ex Azienda Ospedaliera “Fazzi” di Lecce (confluita nell’AUSL LE/1 nel 2003) nonché il servizio prenotazioni della stessa AUSL, mentre Engineering S.E.L. S.p.A. aveva in essere con la stessa Amministrazione un contratto per l’informatizzazione globale ed integrata;
- tali contratti sono stati prorogati nelle more dell’espletamento della presente gara;
- prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte nella gara per cui è causa, l’AUSL aveva invitato le predette imprese a comunicare l’elenco del personale impiegato negli appalti (specificandone numero e qualifiche), in quanto tali dati erano stati richiesti da altre imprese interessate alla partecipazione;
- a seguito della conclusione delle operazioni di gara, risultava aggiudicatario il costituendo r.t.i. fra Finsiel S.p.A. (mandataria) e Italnoema, Servizi Informatici e Sincon (mandanti), mentre l’a.t.i. ricorrente si classificava al secondo posto della graduatoria.
L’aggiudicazione sarebbe però illegittima, in quanto:
- Finsiel avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara (e con essa ovviamente le imprese mandanti), avendo commesso un errore professionale grave (debitamente accertato) nell’esecuzione di un precedente appalto, avente oggetto analogo, a suo tempo stipulato con l’A.O. “Fazzi”. Ciò risulterebbe per tabulas dalla documentazione allegata al ricorso;
- in secondo luogo, l’a.t.i. aggiudicataria non ha osservato l’art. 22 del Capitolato d’appalto, che imponeva ai partecipanti di conservare le medesime unità lavorative già addette al servizio;
- in terzo luogo, l’offerta dell’a.t.i. aggiudicataria è anomala, essendo stato indicato un costo per il personale nettamente inferiore a quello desumibile dall’applicazione del vigente CCNL di categoria e non essendo al riguardo soddisfacenti le giustificazioni rese dall’aggiudicatario;
- la Commissione di gara è stata illegittimamente nominata, sia perché essa si compone di un numero pari di membri aventi diritto di voto (sei), sia perché alcuni dei commissari non sono in possesso di competenza tecnica adeguata rispetto al contenuto dei progetti da esaminare;
- in via subordinata, è illegittimo l’art. 22 del CSA, laddove tale norma non si dovesse interpretare nel senso che l’aggiudicatario è tenuto a conservare in servizio le stesse unità lavorative già addette all’appalto.
Con successivi motivi aggiunti, notificati, rispettivamente, in data 5.2.2007 (depositati il 6.2.2007), 7.2.2007 (depositati il 12.2.2007), 22-23.2.2007 (depositati il 6.3.2007) e 20-21.4.2007 (depositati il 4.5.2007), la ricorrente principale ha impugnato:
- (motivi aggiunti del 5.2.2007) gli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo, deducendo ulteriori motivi di doglianza, alla luce delle risultanze dell’accesso agli atti di gara (ultimato in data 22.1.2007 – cfr. pagina 2 dei motivi aggiunti depositati il 6.2.2007). In particolare, oltre a reiterare le doglianze già formulate con il ricorso introduttivo, Edinform evidenzia che, nelle more della gara, Finsiel è stata incorporata da Almaviva. Quest’ultima, nel comunicare tale variazione alla stazione appaltante, non ha esibito tutta la documentazione prevista dal bando di gara ai fini della dimostrazione del possesso di adeguata capacità finanziaria e tecnica (non sono state esibite referenze bancarie), per cui, pur dovendosi ammettere la possibilità che in corso di gara si venga a modificare la composizione sociale di un’impresa, nel caso di specie la stazione appaltante non è stata messa in condizione di verificare, in capo all’impresa risultante dalla fusione, il possesso dei requisiti di ammissione, dal che discendeva l’obbligo dell’AUSL di escludere Almaviva. Inoltre, è stata dedotta la violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995, poiché, in sede di offerta, l’a.t.i. aggiudicataria non ha specificato le parti del servizio che sarebbero state svolte da ciascuna delle associate in caso di esito favorevole della licitazione. Infine, sono stati contestati sia il modus procedendi a cui la commissione di gara si è attenuta nella valutazione dei progetti tecnici (i quali sono stati valutati per parti separate, corrispondenti ad ognuno dei sottosistemi in cui è diviso il sistema informatico da realizzare, con attribuzione, ad ogni impresa/a.t.i., del punteggio riferito al singolo sottosistema, nel mentre ciascun progetto tecnico andava valutato nel suo complesso), sia i punteggi assegnati all’aggiudicatario per alcune voci dell’offerta tecnica (al riguardo, le ricorrenti principali evidenziano l’ingiustificato favor che la commissione ha mostrato per il progetto di Almaviva, nonostante si trattasse di offerta inferiore dal punto di vista tecnico rispetto a quella dell’a.t.i. Edinform);
- (motivi aggiunti del 7.2.2007) la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Lecce (ente che, nelle more del procedimento, ha incorporato l’AUSL LE/1, ai sensi della L.R. n. 39/2006), nella parte in cui la stazione appaltante ha preso atto dell’avvenuta incorporazione di Finsiel da parte di Almaviva, senza richiedere a quest’ultima (società incorporante) la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti per l’ammissione alla gara, non essendo alcuni di tali requisiti trasmissibili automaticamente dall’incorporata all’incorporante (si trattava, come detto, delle referenze bancarie, non esibite da Almaviva unitamente alla nota con cui si comunicava all’AUSL l’avvenuta incorporazione di Finsiel);
- (motivi aggiunti del 22-23.2.2007) gli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, nella parte in cui la stazione appaltante non ha escluso l’a.t.i. Almaviva per violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995 (la censura, già formulata con i precedenti mezzi, viene ulteriormente ribadita, alla luce del fatto che, in sede di costituzione dell’associazione temporanea, Almaviva e le sue mandanti hanno avuto cura di specificare le parti del servizio di rispettiva competenza, il che significa che tale onere avrebbe dovuto essere assolto anche in sede di gara);
- (motivi aggiunti del 20-21.4.2007) gli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, nella parte in cui la stazione appaltante non ha escluso l’impresa Sincon S.r.l. (e quindi l’a.t.i. capeggiata da Almaviva) per violazione delle norme sulla partecipazione alle gare dei consorzi. Infatti, essendo Sincon una società consortile, in sede di offerta avrebbe dovuto specificare per quale delle consorziate intendeva partecipare, il che non è accaduto.
5. Con il ricorso incidentale, invece, Almaviva chiede l’annullamento degli atti di gara, nella parte in cui l’a.t.i. capeggiata da Edinform è stata ammessa alla fase di valutazione tecnico-economica, nonostante l’offerta da essa presentata fosse gravemente lacunosa nella descrizione dei prodotti informatici proposti, tanto da essere qualificabile come offerta incompleta e, come tale, da escludere obbligatoriamente, ai sensi degli artt 10, 12 e 13 del capitolato d’appalto.
6. L’AUSL Lecce, dal canto suo, oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso n. 900/2007 per violazione del ne bis in idem, chiede il rigetto di tutte le censure formulate dall’a.t.i. capeggiata da Edinform, sostenendo la piena legittimità del proprio operato.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2007 le cause sono state infine trattenute per la decisione di merito.
DIRITTO
1. Va in primo luogo disposta la riunione dei ricorsi n. 1988/2006 e n. 900/2007, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva. Peraltro, nella presente vicenda va spesa qualche parola in più a proposito dell’utilizzo di uno strumento processuale che, per consolidata giurisprudenza, appare abbastanza negletto nel rito processuale amministrativo. In effetti, non sono molte le decisioni del G.A. in cui è stata approfondita la ratio dell’istituto della riunione dei ricorsi per connessione, per cui è diventata massima consolidata quella in base alla quale la riunione dei ricorsi è disposta dal giudice in via del tutto discrezionale, non esistendo ipotesi di riunione obbligatoria.
Il Tribunale, però, ritiene che in casi quale quello in esame la riunione, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 273, comma 1, c.p.c., vada disposta obbligatoriamente, non essendo in dubbio che nella presente vicenda giudiziaria sono pendenti davanti allo stesso giudice due procedimenti relativi alla stessa causa (intesa come vicenda sostanziale).
Al riguardo, poi, si deve evidenziare l’inconferenza della tesi dell’AUSL secondo cui uno dei due ricorsi proposti da S.E.L. e Telecom è inammissibile per violazione del ne bis in idem. In realtà, la regola da ultimo citata opera solo in campo penale (cfr. artt 649, 669 e 739 c.p.p.), mentre nel processo amministrativo, ed in particolare nel giudizio impugnatorio, non vige alcuna regola sulla “consumazione” dell’azione, essendo invece vero che, alla luce del breve termine decadenziale, è molto difficile che un soggetto riesca ad impugnare con due o più ricorsi il medesimo atto; se però ciò accade, non si vede perché il secondo ricorso debba essere dichiarato inammissibile, potendo la questione essere risolta in base al principio di cui al citato art. 273 c.p.c.
2. Ciò detto, va ora esaminata l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile proposta da S.E.L. e Telecom, le quali hanno impugnato, indubbiamente oltre il termine decadenziale, gli stessi provvedimenti a suo tempo censurati dalla capogruppo designata Edinform.
2.1. Infatti, il Tribunale, preso atto della citata ordinanza 4.10.2007 della Corte di Giustizia CE (in cui il Giudice comunitario ha affermato che “L’art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico possa essere proposto a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica la quale abbia partecipato in quanto tale alla procedura di aggiudicazione dell'appalto suddetto e non se lo sia visto attribuire”. Da questa pronuncia del Giudice comunitario, la quale deve essere necessariamente letta in combinato disposto con la precedente decisione 8.9.2005, in causa C-129/04, Espace Trianon e Sofibail, si desume il principio secondo cui i legislatori o, in assenza di norme espresse, i giudici nazionali, sono liberi di richiedere, a pena di inammissibilità del ricorso, che l’azione venga proposta da tutte le imprese che si erano associate in vista della gara da cui è poi scaturito il contenzioso o, viceversa, di ammettere anche i ricorsi proposti solo da alcune delle associate, purché queste dimostrino di avere interesse alla decisione. Questo perché la tutela offerta dalla direttiva 89/665/CE - la quale, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Espace Trianon, non osta ad una normativa nazionale che richieda, a pena di inammissibilità, che l’azione venga proposta da tutte le associate - è da considerare “minimale”, per cui gli Stati membri possono anche riconoscere in misura più ampia la legittimazione ad agire), ritiene che i ricorsi avverso i provvedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici debbono essere proposti dagli stessi soggetti che hanno presentato l’offerta, il che vuol dire che, nel caso delle a.t.i. costituende, il ricorso deve essere proposto da tutte le associate. Questo perché, dovendo in ogni stato e grado del processo sussistere l’interesse ad agire, nessuna utilità può arrecare l’accoglimento del ricorso laddove l’impugnativa non sia proposta da tutte le imprese che, in caso di esito positivo del giudizio, dovranno eseguire l’appalto. La prova del persistente interesse all’aggiudicazione non può che essere fornita attraverso l’esercizio dell’azione giurisdizionale da parte di tutte le associate (se infatti il ricorso viene accolto e l’a.t.i. subentra all’originario aggiudicatario, essa deve avere mantenuto, per tutta la durata del processo, la medesima composizione, ossia i medesimi requisiti tecnici e finanziari, senza di che non sarebbe possibile il subentro nell’appalto). Peraltro, come sostenuto dal Tribunale nella citata ordinanza n. 620/2007, ciò non significa che deve essere proposto necessariamente un ricorso collettivo, essendo sufficiente che la mandataria e le mandanti propongano autonomi ricorsi, i quali vanno poi riuniti dal giudice adito.
Tenuto conto della consolidata giurisprudenza in tema di interesse ad agire, la regola appena enunciata soffre di un’eccezione unicamente nel caso in cui il ricorso (che non sia stato proposto da tutte le associate) miri al travolgimento di tutta la gara e non già all’aggiudicazione dell’appalto (oppure nel caso in cui il ricorso sia funzionale solo alla proposizione, contestuale o differita, di un’azione risarcitoria), perché in questo caso la singola impresa si vede restituita la chance di conseguire il bene della vita, potendo ad esempio partecipare alla nuova gara da sola o unitamente ad imprese diverse da quelle con le quali aveva preso parte alla gara annullata, oppure chiedere il risarcimento del danno nei limiti dell’interesse individuale leso.
2.2. Pertanto, va esaminata l’istanza di rimessione in termini, la quale, come ritenuto dal TAR nell’ordinanza n. 621/2007, merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
A giudizio del Tribunale non c’ alcun dubbio circa la scusabilità dell’errore in cui sono incorse le mandanti di Edinform, tenuto conto in primo luogo del fatto che il diritto vivente nazionale è da lungo tempo pacificamente orientato nel senso dell’ammissibilità del ricorso proposto solo da alcune delle imprese associate in una costituenda a.t.i., per cui i dubbi di recente emersi in giurisprudenza, anche a seguito della sentenza del 2005 della Corte di Giustizia (cfr. le pronunce richiamate dall’AUSL nella memoria di costituzione depositata nell’ambito del ricorso n. 900/2007), non hanno ancora avuto l’effetto di ribaltare, in maniera chiara e definitiva, il precedente orientamento. Tra l’altro, l’orientamento consolidato poggia su basi costituzionali salde, essendo vigente nel nostro ordinamento le norme di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e essendo inoltre assolutamente prevalente in dottrina la tesi secondo cui, come detto in precedenza, le garanzie apprestate dalla c.d. direttiva ricorsi (n. 89/665/CEE) sono da intendersi “minime”, per cui ogni Stato membro è libero di attribuire ai cittadini forme più incisive di tutela. Pertanto, non è revocabile in dubbio che l’atteggiamento processuale inizialmente tenuto da Edinform e dalle mandanti fosse ampiamente giustificabile alla luce della giurisprudenza imperante e che quindi il beneficio della rimessione in termini deve essere concesso a S.E.L. Engineering e a Telecom, le quali, a differenza di ciò che accade di solito in presenza di eccezioni analoghe (vedasi ad esempio il caso deciso dal TAR Salerno, I, 26.3.2007, n. 290, in cui il ricorso proposto da sola mandataria è stato dichiarato inammissibile), hanno utilizzato uno strumento processuale previsto dalle vigente legislazione per “recuperare”, in ogni caso, l’ammissibilità del ricorso.
Poiché alla data della notifica del ricorso n. 1988/2006 non poteva dirsi venuto ad esistenza un orientamento sufficientemente consolidato di segno contrario a quello prevalente fino a quel momento, questo è già di per sé un motivo sufficiente per la concessione dell’errore scusabile.
Peraltro, la difesa di Almaviva contesta tale assunto, sostenendo che l’errore scusabile non sussiste allorquando il ricorrente nutra un dubbio in relazione ad un‘eccezione e non alla regola generale. In sostanza, Almaviva sostiene che, alla data della notifica del primo ricorso, la regola generale (di facile interpretazione e quasi universalmente condivisa) era quella per cui le mandanti di un’a.t.i. non ancora costituita possono proporre ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto, unitamente alla mandante o singulatim. Pertanto, S.E.L. e Telecom non hanno proposto a suo tempo il ricorso non già perché sussisteva un’oggettiva situazione di dubbio circa la proponibilità del ricorso da parte delle singole mandanti, il dubbio essendo invece afferente esclusivamente alla sfera soggettiva delle suddette imprese. La tesi, sicuramente degna di considerazione dal punto di vista dialettico, non tiene però conto di una dato inconfutabile: S.E.L. e Telecom, confidando nell’orientamento giurisprudenziale prevalente, ab initio ritenevano sufficiente che ad agire fosse la capogruppo designata, mentre, quando ha iniziato a svilupparsi il dibattito circa le possibili soluzioni che la Corte di Giustizia avrebbe dato al quesito sottopostole dal Consiglio di Stato e, soprattutto, nel momento in cui Almaviva (con memoria depositata in vista dell’udienza del 16 maggio 2007) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di Edinform e, in subordine, chiesto la sospensione del giudizio per pregiudizialità comunitaria, hanno ritenuto di dover agire anch’esse, onde evitare di incappare nella declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
3. Ciò premesso, l’esame del Collegio deve prendere le mosse dall’esame del ricorso incidentale, in quanto, non avendo le ricorrenti principali dedotto censure finalizzate al travolgimento dell’intera procedura (se non quella, palesemente infondata - come ritenuto dal TAR nell’ordinanza cautelare n. 51/2007, alla quale si rinvia per lo specifico profilo - afferente l’illegittima composizione della commissione di gara, la quale ben poteva essere composta da un numero pari di membri, non essendo ancora vigente al momento della nomina della commissione l’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006), l’eventuale accoglimento delle censure formulate da Almaviva implicherebbe l’inammissibilità dei ricorsi principali per difetto di interesse, dovendo l’a.t.i. Edinform essere esclusa dalla procedura per incompletezza dell’offerta tecnica.
3.1. Almaviva sostiene che, in chiara violazione delle norme del capitolato speciale d’appalto, Edinform (oltre a proporre un sistema informatico che costituisce la mera “prosecuzione” di quello a suo tempo installato dalla stessa ditta e come tale privo dei requisiti minimi previsti dal nuovo capitolato) non ha specificato in maniera chiara e dettagliata alcuni elementi, evidentemente fondamentali, del proprio progetto tecnico, proponendo, altresì, alcune apparecchiature che non possiedono i requisiti minimi prestazionali indicati nel capitolato. In particolare:
- non sarebbero specificate le versioni dei softwares proposti, i quali, in base al capitolato tecnico, debbono essere forniti nella versione più aggiornata disponibile in commercio;
- la capacità prestazionale, espressa secondo un indice misurato in base ad un determinato benchmark, dei c.d. tablet pc è dichiaratamente inferiore a quella minima prevista dal CSA, mentre non è indicata l’autonomia oraria delle relative batterie;
- ugualmente inferiore al requisito minimo previsto dal capitolato è la capacità (espressa in pagine/minuto) degli scanner e dei lettori di codici a barre offerti da Edinform;
- non è comprovata da apposita documentazione la dichiarazione relativa alla capacità prestazionale dei personal computer offerti dall’a.t.i. ricorrente principale;
- probabilmente a causa di un errore materiale, non è indicato con precisione il modello di stampante di etichette bar-code offerto da Edinform;
- il sistema di archiviazione dei dati proposto (per il quale, fra l’altro, non sono state indicate le caratteristiche principali) prevede la fornitura di un’apparecchiatura non più in commercio.
3.2. Nelle memoria di replica del 12.2.2007, Edinform eccepisce:
- l’irrilevanza delle censure afferenti la pretesa vetustà del sistema proposto, il quale, invece, costituisce sì un’implementazione del sistema che Edinform aveva a suo tempo progettato ed utilizzato, ma offre nel contempo funzionalità nuove ed in linea con quanto richiesto dalla stazione appaltante. In ogni caso, la commissione, con tipica valutazione discrezionale, ha ritenuto soddisfacente nel suo complesso il progetto di Edinform;
- di aver indicato la versione dei softwares offerti e, in ogni caso, di essersi impegnata in sede di offerta (come del resto imponeva il bando) ad installare, per ciascun software, la versione più aggiornata disponibile in commercio al momento in cui la fornitura avrà esecuzione;
- di aver errato nell’allegazione di alcuni depliant illustrativi delle apparecchiature offerte, il che, però, non inficia nel suo complesso l’elaborato, essendo rilevante l’impegno assunto in sede di offerta tecnica, mentre ai depliant va riconosciuto un valore meramente descrittivo. Fra l’altro, in caso di dubbi, la commissione avrebbe potuto al più chiedere chiarimenti, ma non certo escludere l’offerta per indeterminatezza;
- che non risponde al vero l’affermazione di Almaviva secondo cui Edinform non avrebbe indicato le caratteristiche del sistema di archiviazione dei dati a lungo termine, il che è facilmente verificabile dall’esame della tabella 7 a pagina 57 del progetto tecnico;
- la commissione di gara, nell’esercizio di discrezionalità tecnica insindacabile, ha evidentemente ritenuto, ad onta delle irregolarità summenzionate, che non sussistessero i presupposti per l’esclusione di Edinform, essendo sufficiente una penalizzazione nel punteggio.
3.3. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che il ricorso incidentale non meriti accoglimento.
In effetti, Almaviva, nel comprensibile sforzo di accreditare la tesi per cui l’offerta tecnica di Edinform non rispondeva ai requisiti minimi di valutabilità, isola le norme del capitolato che disciplinano le modalità di redazione dei progetti tecnici dal contesto generale, così come estrapola dall’offerta (invero ponderosa) delle ricorrenti principali alcune parti, onde dimostrare che l’offerta nel suo complesso non rispettava i requisiti minimi previsti dalla lex specialis.
Il capitolato speciale d’appalto, all’art. 9, stabiliva le modalità di compilazione del progetto tecnico, rimandando all’art. 10 del capitolato tecnico, il quale prescriveva l’obbligo per le imprese partecipanti di specificare, per ogni apparecchiatura, marca, modello, configurazione, etc.; l’art. 12 del capitolato speciale stabiliva che la commissione, in caso di mancata, scarsa o incompleta presentazione del progetto tecnico, avrebbe potuto adottare i provvedimenti del caso, ossia, l’esclusione dell’offerta o la penalizzazione nel punteggio. Infine, al successivo art. 13 (intitolato Offerte nulle o non valide), il capitolato speciale prevedeva fra l’altro la nullità delle offerte “…condizionate, o sottoposte a condizioni contrattuali o tecniche non compatibili con quanto previsto nel Bando e relativi allegati …” (let. f) nonché di quelle “…i cui elaborati tecnici illustrino in modo inadeguato le caratteristiche tecniche del progetto…” (let. h). Si deve in primo luogo precisare che la disposizione di cui alla lettera f) attiene a problematiche diverse da quelle che Almaviva ritiene di dovervi riconnettere: infatti, premesso che l’offerta di Edinform non era condizionata, per il resto la norma vuole evitare che le ditte partecipanti propongano apparecchiature e softwares soggetti (da parte del fabbricante o del licenziatario) a condizioni contrattuali difformi rispetto a quelle che l’AUSL ha inteso accettare in sede di indizione (si pensi, ad esempio, all’obbligo di acquistare gli aggiornamenti oppure ad altre condizioni similari). Poiché Almaviva non ha evidenziato la sussistenza di tali ipotesi a proposito dell’offerta di Edinform, la disposizione non trova applicazione nel caso di specie. Per quanto concerne, invece, la previsione di cui alla lettera h), si deve anzitutto evidenziare che, a proposito delle questioni afferenti l’incompletezza del progetto tecnico, la lex specialis non ha indicato, secondo un metodo casistico, le fattispecie di esclusione obbligatoria, rimettendo invece alla discrezionalità della commissione il compito di stabilire la “sanzione” a carico dei concorrenti che non avessero esplicitato in maniera sufficientemente chiara i termini dell’offerta tecnica. Seppure è vero che il capitolato indicava alcuni requisiti minimi, ad esempio per quanto concerne la capacità prestazionale dei personal computer e di altre apparecchiature, è altrettanto vero che in una gara da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed in presenza di un appalto come quello in esame - il quale consentiva alle imprese partecipanti di proporre progetti notevolmente diversificati fra loro, purché rispondenti alle esigenze operative della stazione appaltante e compatibili con norme cogenti, quali ad esempio il D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati sensibili - la commissione di gara deve necessariamente disporre di un margine più ampio di valutazione, specie in relazione ad aspetti non fondamentali nell’economia del singolo progetto tecnico.
Ed allora, considerato che, dal punto di vista processuale, Edinform ha chiarito in maniera che il Collegio ritiene sufficiente i profili evidenziati dalla ricorrente incidentale (vedasi al riguardo la citata memoria di replica del 12.2.2007, da leggere in relazione al progetto tecnico presentato dalle ricorrenti principali, il quale fornisce un riscontro positivo alle asserzioni di Edinform – cfr. le pagine 4, 21, 22, 23, 24 e 26 dell’allegato C al progetto stesso, denominato DATASHEET) e che, dal punto di vista, sostanziale, la commissione, con valutazione insindacabile nel merito dal Tribunale, ha evidentemente ritenuto che le eventuali incompletezze dell’offerta tecnica di Edinform non impedissero comunque una valutazione del progetto (e che le stesse fossero adeguatamente sanzionabili con l’attribuzione di un punteggio deteriore, come in effetti è stato), ne consegue l’infondatezza del ricorso incidentale.
4. I ricorsi proposti da Edinform e dalle sue mandanti sono invece fondati, come si va ad esporre.
4.1. Risulta in particolare fondato il motivo con cui si deduce la violazione, da parte dell’a.t.i. aggiudicataria (e quindi della stazione appaltante) dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995, nella parte in cui la norma – attualmente trasfusa nell’art. 37, comma 4, del D.Lgs .n. 163/2006, a dimostrazione della persistente vigenza del principio – stabilisce che “1. Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo…”.
Dal punto di vista fattuale non è in discussione la circostanza che l’a.t.i. aggiudicataria ha violato il disposto dell’art. 11, comma 2, in quanto nell’offerta del raggruppamento capeggiato da Almaviva non sono indicate le parti del servizio che saranno svolte dalle singole associate (vedasi offerta depositata in giudizio da Almaviva in data 16.1.2007, doc. n. 10 del foliario), mentre tale specificazione è riportata nell’atto di costituzione dell’associazione temporanea, redatto in funzione della stipula del contratto (cfr. documentazione depositata in giudizio da Almaviva in data 13.2.2007, n. 13 del foliario).
Almaviva sostiene però l’irrilevanza di tale omissione, in quanto:
- il bando non richiedeva l’assolvimento dell’incombente di cui all’art. 11, comma 2. In effetti, il richiamo all’art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995, contenuto a pagina 1 del disciplinare amministrativo e poi nel successivo punto 1.19., n. 8 (pagina 5 del disciplinare), si deve intendere limitato al richiamo delle modalità di partecipazione che le imprese potevano utilizzare (da sole o, appunto, in a.t.i. ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995) e non anche esteso all’indicazione del contenuto dell’offerta, aspetto questo disciplinato in altra parte della lex specialis (precisamente, all’art. 10 del capitolato speciale), in cui non è menzionato, come detto, l’obbligo di specificare le parti del servizio;
- la giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene che l’obbligo di specificazione delle parti del servizio di competenza delle associate sussiste solo per le a.t.i. c.d. verticali, e ciò in quanto nelle a.t.i. orizzontali ogni associata può svolgere tutte le parti del servizio e tutte le imprese rispondono in solido fra loro dell’esatto adempimento del contratto;
- nel caso di specie, si era proprio in presenza di un’a.t.i. orizzontale, per cui la specificazione ben poteva essere fatta solo al momento della costituzione dell’associazione temporanea.
4.2. Tali argomentazioni non possono trovare accoglimento, in quanto:
- l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 157/1995, il quale ha un omologo nell’art. 10 del D.Lgs. n. 358/1992 (applicabile agli appalti sopra soglia di forniture ed anch’esso trasfuso nell’art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) presenta una formulazione talmente chiara e indiscutibile da non far insorgere alcun dubbio interpretativo;
- la norma non distingue fra a.t.i. verticali ed a.t.i. orizzontali, per cui ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus;
- né si può accedere alla tesi di Almaviva secondo cui il richiamo operato dal bando all’art. 11 doveva intendersi “selettivo”. In effetti, volendo per un attimo immedesimarsi nell’imprenditore che prende visione del bando della presente gara, non c’è dubbio che un operatore del settore (peraltro sicuramente assistito, per gare di questo importo e di questa rilevanza tecnica, da esperti legali e/o amministrativi) che si trovi di fronte ad una clausola del bando che fa rimando, per quanto concerne le modalità di partecipazione delle a.t.i., ad un articolo di legge, si preoccupi immediatamente di andare a verificare che cosa dispone quella certa norma. Nel caso di specie, la norma richiamata (senza alcun distinguo) dal bando impone alle a.t.i. l’assolvimento di un onere assolutamente agevole, ossia quello di specificare le parti del servizio che ciascuna delle associate svolgerà in caso di aggiudicazione. Pertanto, sotto questo profilo, non si vede come si possa non tenere conto del disposto dell’art. 11 e, per rimando, della lex specialis. La tesi di Almaviva avrebbe al limite potuto trovare accoglimento nel caso in cui il bando non avesse in alcun modo richiamato l’art. 11, di talché il concorrente avrebbe legittimamente redatto l’offerta attenendosi unicamente allo schema allegato alla lex specialis, il quale non indica espressamente l’obbligo di specificare le parti del servizio di competenza di ciascuna associata. Nel caso di specie, al contrario, proprio nell’incipit (citata pagina 1), il disciplinare di gara richiamava l’art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995, per cui era onere del concorrente verificare che cosa disponeva la norma in questione e regolarsi di conseguenza;
- ad onta della tesi della controinteressata, la giurisprudenza amministrativa non è affatto univoca nell’affermazione per cui l’obbligo di specificazione delle parti del servizio nel caso di partecipazione delle a.t.i. vige solo per i raggruppamenti verticali, registrandosi, anche di recente, sentenze in cui si è affermato che “…L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 dispone: […]. Le prescrizioni contenute nella disposizione discendono direttamente dalla fonte primaria e non è necessario che i bandi di gara le ripetano, ché anzi la disposizione presuppone che i concorrenti prendano conoscenza dello stesso articolo 11. In particolare la disposizione .… richiede in modo indefettibile che venga specificato in sede di gara l’apporto di ciascuna impresa associata allo svolgimento del servizio; né tale impegno, sottoscritto da tutti gl’imprenditori che concorrono insieme, può essere sostituito dall’analisi dell’offerta tecnica, da cui possa ricavarsi la parte di ciascuna impresa nell’esecuzione dell’appalto…..” (così Cons. Stato, V, 28.9.2007, n. 5005, relativa proprio ad un appalto di servizi; idem, per una vicenda relativa ad un appalto di LL.PP., Cons. Stato, VI, 11.5.2007, n. 2310);
- laddove, poi, si volesse ritenere che la stazione appaltante abbia implicitamente ritenuto di condividere la giurisprudenza richiamata da Almaviva, l’operato della commissione sarebbe ugualmente illegittimo, visto che l’art. 11 va interpretato nel senso patrocinato da Edinform;
- fra l’altro, in considerazione del fatto che il bando della presente gara (punto VI.3) prescrive che l’impresa incaricata di svolgere, nell’ambito del servizio, la funzione denominata “supporto operativo” deve essere necessariamente in possesso di certificazione di qualità per il settore EA35 e che, nell’ambito dell’a.t.i. Almaviva, la mandante Servizi Informatici non è in possesso di tale certificazione (e dunque non può svolgere compiti di supporto operativo), si deve dubitare che il raggruppamento aggiudicatario sia qualificabile come a.t.i. orizzontale, visto che non tutte le imprese che ne fanno parte sono abilitate a svolgere indifferentemente tutte le parti del servizio.
5. L’accoglimento del predetto motivo di ricorso ha rilievo assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dalle ricorrenti principali, dal cui esame il Collegio si può quindi astenere.
6. Per quanto precede, i ricorsi proposti dall’a.t.i. costituenda capeggiata da Edinform vanno accolti, mentre va respinto il ricorso incidentale proposto da Almaviva.
In ragione della complessità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, mentre, in base al disposto dell’art. 13, comma 6-bis, del DPR n. 115/2002, il contributo unificato va posto a carico, in solido fra loro, dell’AUSL LE/1 e della controinteressata Almaviva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce:
– riunisce i ricorsi n. 1988/2006 e n. 900/2007;
– accoglie i predetti ricorsi;
– rigetta il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico, in solido fra loro, dell’ASL Lecce e dell’a.t.i. capeggiata da Almaviva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 novembre 2007.
Dott. Giulio Castriota Scanderbeg - Presidente
Dott. Tommaso Capitanio - Estensore
Pubblicata il 18 dicembre 2007