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| n. 12-2007 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 17 dicembre 2007 n. 4256
Pres. Aldo Ravalli –Est. Enrico d’Arpe.
DO.GRE. s.r.l. (avv.ti P. di Benedetto e G. Dicuonzo) c.
Comune di Taranto (avv.ti A. De Tommaso e R. D’Innella),
Poste Italiane s.p.a. (avv.ti M. Filippetto, D. Pallottino e L. Curto). |
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1. Processo – Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Proposizione – Mandato conferito per il ricorso originario – Ammissibilità – Condizioni.
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2. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Servizio di gestione delle contravvenzioni alle violazioni del Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative – Gestione diretta “in economia” – Opzione organizzativa da privilegiare sempre e comunque – Esclusione.
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1. Nel giudizio amministrativo, la proposizione di motivi aggiunti può effettuarsi sulla scorta del mandato conferito per il ricorso originario (senza necessità di una nuova procura alle liti), allorquando vengano impugnati atti organicamente collegati a quelli già gravati, dato che il mandato originario deve ritenersi comprensivo di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita dal ricorrente.
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2. Alla stregua della normativa vigente, la gestione diretta “in economia” del servizio pubblico di gestione delle contravvenzioni alle violazioni del Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative non costituisce l’opzione organizzativa da privilegiare sempre e comunque, nemmeno nell’ipotesi di avvenuta dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’Ente Locale.
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N. 4256/2007 Reg.Dec
N. 1949 Reg.Ric.
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce
Prima Sezione
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Massimiliano Balloriani Componente
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 1949/2006 presentato dalla
DO.GRE. S.r.l., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione Sig. Cosimo Taurino, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro di Benedetto e Giuseppe Dicuonzo ed elettivamente domiciliata in Lecce, Via Zanardelli n° 7, presso lo Studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato,
contro
il Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Annalisa De Tommaso e Raffaele D’Innella,
e nei confronti di
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Filippetto, Davide Pallottino e Luigi Curto;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n° 241 del 27 Ottobre 2006, con la quale sono state fissate le regole di “indirizzo per le procedure connesse all’esecuzione del servizio di gestione delle contravvenzioni alle violazioni al Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative, con relativo contenzioso”;
- della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n° 264 del 16 Novembre 2006, riguardante la “indizione gara d’appalto per la gestione complessiva del servizio per le violazioni al Codice della Strada ed alle altre norme amministrative statali e locali e del relativo contenzioso giurisdizionale”;
- del “capitolato speciale d’appalto del servizio per le violazioni al Codice della Strada ed alle altre norme amministrative statali e locali e del relativo contenzioso giurisdizionale”, approvato con delibera del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n° 264 del 16 Novembre 2006;
- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 30 Dicembre 2006;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 6 Giugno 2007;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 6-10 Luglio 2007;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Poste Italiane S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 5 Dicembre 2007 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Giuseppe Dicuonzo per la Società ricorrente, l’Avv. Raffaele D’Innella per l'Amministrazione Comunale resistente e gli Avvocati Marco Filippetto e Davide Pallottino per le Poste Italiane S.p.A..
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La DO.GRE. S.r.l. – società iscritta all’albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti Locali – espone:
- di essere concessionaria nel Comune di Taranto del “servizio di gestione delle contravvenzioni alle violazioni del Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative”, come da contratto rep. n° 7790 del 23 Ottobre 2002, e di aver presentato (in data 31 Gennaio e 20 Marzo 2006) un’istanza di proroga, richiamando espressamente l’art. 3 comma 25° della Legge 2 Dicembre 2005 n° 248, con offerta di ulteriori prestazioni finalizzate al miglioramento del servizio;
- che, dopo alcuni incontri interlocutori (nei quali sarebbero state fornite assicurazioni alla Società ricorrente in ordine all’accoglimento della predetta richiesta di proroga), è stata invece assunta dal Commissario Straordinario del Comune di Taranto la deliberazione n° 241 del 27 Ottobre 2006, con la quale si è stabilito “di procedere all’avvio ed alla definizione entro il 31 Dicembre 2006 delle procedure connesse all’adozione dell’affidamento del servizio di gestione delle contravvenzioni alle violazioni al Codice della Strada”, disponendo altresì “il mantenimento del servizio di che trattasi di cui al contratto n° 7790/2002 con la società DO.GRE., ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 dello stesso, alle medesime condizioni e sino al 31 Dicembre 2006, intendendosi concluso a tale data il rapporto senza alcuna altra formalità”;
- che tale decisione ha destato sconcerto anche perché, dopo la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Taranto, la gara per l’affidamento del servizio in questione non rientrava tra quelle per le quali il Commissario Straordinario, con delibera n° 258 del 10 Novembre 2006, aveva dato indirizzo alle competenti Direzioni “per la prosecuzione ed il perfezionamento delle procedure di appalto relative”;
- che, con deliberazione n° 264 del 16 Novembre 2006, il Commissario Straordinario del Comune di Taranto ha approvato il capitolato speciale di appalto del servizio de quo (predisposto dalla Direzione Polizia Municipale), dando mandato al Servizio Staff Amministrativo Gare e Contratti per i provvedimenti connessi all’espletamento dell’appalto, mediante indizione di procedimento di gara aperta ed aggiudicazione della stessa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “in base agli elementi tecnici ed economici di valutazione della stessa, riportati nell’art. 18 del capitolato”;
- che (a dire della Società ricorrente) la disciplina dettata dal capitolato speciale d’appalto e dal bando della gara imporrebbe (irrazionalmente) ai concorrenti oneri talmente rigorosi, sotto il profilo sia tecnico che economico-finanziario, da precludere ingiustificatamente la partecipazione alla gara a quelle imprese (come la DO.GRE. S.r.l.) che pur sarebbero in possesso della capacità (tecnica, economica e finanziaria) idonea a garantire l’efficace ed efficiente svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
La S.r.l. DO.GRE., ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati (con il ricorso introduttivo del giudizio) dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 25°, della Legge 2 Dicembre 2005 n° 248 – Violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede e correttezza – Eccesso di potere per omessa istruttoria e sviamento.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 53 del Decreto Lgs. 15 Dicembre 1997 n° 446 – Eccesso di potere per travisamento.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 41 e 42 del Decreto Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 5° n° 2, del Decreto Lgs. 15 Dicembre 1997 n° 446 – Violazione e falsa applicazione dei principi di concorsualità, proporzionalità e trasparenza delle pubbliche gare – Violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere per sviamento.
4) Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di contratti pubblici – Violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 86 del Decreto Lgs. n° 163/2006 – Eccesso di potere per sviamento.
Con atto notificato alla controparte in data 30 Dicembre 2006, la Società ricorrente ha, altresì, impugnato (ex art. 1 Legge n° 205/2000) la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n° 394 del 27 Dicembre 2006 (statuente la revoca in autotutela della precedente deliberazione commissariale n° 264 del 16 Novembre 2006 e di procedere alla internalizzazione del servizio di che trattasi a partire dall’1 Gennaio 2007, a titolo sperimentale per la durata di quattro mesi) e le note del Dirigente della Polizia Municipale del Comune di Taranto prot. n° 6551 del 18 Dicembre 2006 e n° 6606 del 27 Dicembre 2006 (recanti diffida alla Società ricorrente di consegna, entro il 30 Dicembre 2006, degli archivi informatici e cartacei relativi al servizio contravvenzioni, nonché dei locali comunali nella disponibilità della stessa e dei fascicoli di causa), formulando i seguenti motivi aggiunti.
A) Violazione e falsa applicazione dei doveri di lealtà, imparzialità e buona fede nell’azione della P.A. – Contraddittorietà manifesta – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 25°, della Legge 2 Dicembre 2005 n° 248 – Violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede e correttezza – Eccesso di potere per omessa istruttoria e sviamento.
Con atto notificato alla controparte in data 6 Giugno 2007, la Società ricorrente impugna (ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 205/2000), inoltre, la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n° 680 del 12 Aprile 2007 (con la quale è stato disposto “di procedere alla definitiva internalizzazione con l’assunzione diretta del servizio di gestione complessiva delle violazioni al Codice della Strada e alle norme amministrative statali e locali e del relativo contenzioso giurisdizionale”) e la nota del Comandante del Corpo di P.M. di Taranto prot. n° 10 del 5 Aprile 2007 (recante proposta di adozione del provvedimeno di assunzione diretta del servizio in questione), proponendo ulteriori articolati motivi aggiunti (non rubricati).
Con atto notificato alle controparti in data 6-10 Luglio 2007, la Società ricorrente impugna (ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 205/2000) la deliberazione n° 725 del 27 Aprile 2007 (con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Taranto ha approvato “la proposta tecnica-economica presentata dalle Poste Italiane inerente la postalizzazione e notifica dei verbali di violazione al Codice della Strada, così come in premessa descritta; demandando alla Direzione Polizia Municipale l’espletamento degli atti necessari alla stipula del contratto”) formulando i seguenti motivi aggiunti.
AA) Violazione e falsa applicazione dei principi generali che regolano le modalità di affidamento dei pubblici contratti – Violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. n° 163/2006 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 52, commi 5° e 7°, del D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n° 446 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 del D. Lgs. n° 267/2000.
BB) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 86 e 90 del Trattato C.E. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Disparità di trattamento – Illegittimità costituzionale dell’art. 7 del D. Lgs. n° 419/1999.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, la DO.GRE. S.r.l. concludeva chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del processo e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, depositando memorie difensive con le quali ha, ampiamente e puntualmente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Si è cosituita in giudizio la S.p.A. Poste Italiane, depositando una memoria difensiva con la quale ha replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di irricevibilità/inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione dell’impugnativa interposta dalla DO.GRE. S.r.l. con i motivi aggiunti del 6-10 Luglio 2007.
La Società ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanze di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa, che sono state (rispettivamente) accolta da questa Sezione con ordinanza n° 11 del 10 Gennaio 2007 (riformata in appello dalla V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n° 1242/2007) ed abbinate al merito nelle Camere di Consiglio dell’11 Luglio e del 5 Settembre 2007.
Alla pubblica udienza del 5 Dicembre 2007, dopo ampia discussione orale e su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come illustrato in narrativa, la DO.GRE. S.r.l. – che (a partire dal 2002) ha gestito in concessione per conto del Comune di Taranto (in virtù di proroga, sino al 31 Dicembre 2006) il servizio di gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative (compreso il relativo contenzioso) – con il ricorso introduttivo del giudizio impugna: 1) la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n° 241 del 27 Ottobre 2006, con cui vengono fissate le regole di “indirizzo per le procedure connesse all’esecuzione del servizio di gestione delle contravvenzioni alle violazioni al Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative, con relativo contenzioso” (di procedere all’avvio ed alla definizione entro il 31 Dicembre 2006 delle procedure connesse all’adozione dell’affidamento del servizio in questione tramite gara di appalto; di disporre il mantenimento del servizio di che trattasi di cui al contratto n° 7790/2002 con la Società DO.GRE., ai sensi di quanto prescritto dall’art. 20 dello stesso, solo sino al 31 Dicembre 2006); 2) la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n° 264 del 16 Novembre 2006, riguardante la “indizione di gara d’appalto (sulla base dell’allegato capitolato speciale d’appalto) per (la esternalizzazione) della gestione complessiva del servizio per le violazioni al Codice della Strada ed alle norme amministrative statali e locali e del relativo contenzioso giurisdizionale”; 3) il capitolato speciale d’appalto del servizio di che trattasi approvato con la predetta deliberazione commissariale n° 264 del 16 Novembre 2006.
Con motivi aggiunti (ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati il 30 Dicembre 2006, impugna altresì: 4) la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n° 394 del 27 Dicembre 2006, statuente la revoca in autotutela della precedente deliberazione commissariale n° 264 del 16 Novembre 2006 e di procedere alla internalizzazione (gestione diretta a cura del Comando della Polizia Municipale) del servizio di che trattasi a partire dall’1 Gennaio 2007, a titolo sperimentale per la durata di quattro mesi (riservando agli esiti della sperimentazione ogni ulteriore decisione sulle modalità di gestione del servizio stesso); 5) le note del Dirigente della Polizia Municipale del Comune di Taranto prot. n° 6551 del 18 Dicembre 2006 e n° 6606 del 27 Dicembre 2006, recanti diffida alla Società ricorrente di consegna (entro il 30 Dicembre 2006) degli archivi informatici e cartacei relativi al servizio contravvenzioni, nonché dei locali comunali nella disponibilità della stessa e dei fascicoli di causa (le cui prime udienze sono state fissate nel 2007).
Con ulteriori motivi aggiunti (ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati il 6 Giugno 2007, impugna inoltre: 6) la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n° 680 del 12 Aprile 2007, con la quale è stato disposto “di procedere alla definitiva internalizzazione con l’assunzione diretta del servizio di gestione complessiva delle violazioni al Codice della Strada e alle norme amministrative statali e locali e del relativo contenzioso giurisdizionale”; 7) la nota del Comandante del Corpo di P.M. di Taranto prot. n° 10 del 5 Aprile 2007, recante proposta di adozione del provvedimeno di assunzione diretta del servizio in questione.
Infine, con motivi aggiunti (ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati in data 6-10 Luglio 2007, la Società ricorrente impugna la deliberazione n° 725 del 27 Aprile 2007, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Taranto ha approvato “la proposta tecnica-economica presentata dalle Poste Italiane inerente la postalizzazione e notifica dei verbali di violazione al Codice della Strada, così come in premessa descritta; demandando alla Direzione Polizia Municipale l’espletamento degli atti necessari alla stipula del contratto”, nonché ogni altro atto connesso.
In via preliminare, osserva il Collegio che l’impugnazione interposta dalla S.r.l. DO.GRE. con il ricorso introduttivo del giudizio è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, tutti gli atti gravati con il ricorso (con i quali era stato stabilito di indire un pubblico incanto – alle particolari condizioni e requisiti di ammissione fissati nel capitolato speciale d’appalto approvato, che impedivano la partecipazione alla gara della S.r.l. DO.GRE. – ai fini dell’esternalizzazione del servizio in questione) sono stati, nelle more del processo, ritirati (definitivamente) in autotutela dal Comune di Taranto, che ha deciso (in data 27 Dicembre 2006, con la deliberazione commissariale n° 394, sul rilievo dell’omesso esame di indicatori e parametri idonei a dimostrare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione esterna del servizio e della carenza di un correlato dettagliato piano finanziario dei costi e dei ricavi) di procedere all’internalizzazione del servizio di gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative (compreso il relativo contenzioso), a titolo sperimentale per la durata di quattro mesi (a partire dall’1 Gennaio 2007), riservandosi – agli esiti della sperimentazione – ogni ulteriore decisione sulle modalità di gestione del servizio stesso.
Per quanto concerne l’impugnazione dei successivi provvedimenti adottati dal Comune di Taranto nel Dicembre 2006, interposta dalla Società ricorrente (ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 205/2000) con i motivi aggiunti del 30 Dicembre 2006, devono essere – innanzitutto – disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune resistente.
E’ agevole rilevare in proposito – da un lato – che, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, la proposizione di motivi aggiunti può effettuarsi sulla scorta del mandato conferito per il ricorso originario (senza necessità di una nuova procura alle liti), allorquando, come nel caso di specie, vengano impugnati atti organicamente collegati a quelli già gravati, dato che il mandato originario deve ritenersi comprensivo di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita dal ricorrente (ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, III Sezione 4 Aprile 2006 n° 2331; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 8 Agosto 2005 n° 233); e – dall’altro – che la Società ricorrente, in qualità di precedente concessionaria (sino alla data del 31 Dicembre 2006), ha sicuramente una posizione differenziata e qualificata che le conferisce interesse e legittimazione a censurare la scelta del Comune di Taranto di un modello organizzativo che di per sé – sia pure temporaneamente ed a titolo sperimentale – esclude l’affidamento ai privati dell’espletamento dell’attività oggetto del servizio, specie in presenza di un’esplicita istanza di proroga della gestione del servizio stesso (confronta: T.A.R. Veneto, III Sezione, 15 Ottobre 2003 n° 5321).
E’ appena il caso, poi, di segnalare che l’intervenuta scadenza del periodo (quadrimestrale) di sperimentazione della “internalizzazione” del servizio pubblico, non influisce sulla procedibilità dell’impugnazione azionata con i motivi aggiunti del 30 Dicembre 2006, tenuto conto – quanto meno – delle possibili implicazioni di carattere risarcitorio della controversia.
Nel merito, appaiono fondate le principali censure formulate dalla S.r.l. DO.GRE. a sostegno dell’impugnazione interposta (ex art. 1 Legge n° 205/2000) con i motivi aggiunti notificati in data 30 Dicembre 2006.
Il Tribunale è dell’avviso meditato che la condotta complessivamente serbata, nella vicenda de qua, dal Comune di Taranto (caratterizzata dalla rapida successione di provvedimenti amministrativi di segno opposto) sia inficiata dal vizio di eccesso di potere sotto i concomitanti denunciati profili della contraddittorietà manifesta, della carenza di un approfondimento istruttorio e di un supporto motivazionale adeguati a giustificare la praticabilità e la convenienza – e, quindi, la rispondenza all’interesse pubblico – dell’improvvisa ed innovativa decisione di procedere all’internalizzazione (peraltro, per la durata di soli quattro mesi) del servizio di gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative (compreso il relativo contenzioso), pur nell’apparente persistenza delle condizioni di grave inadeguatezza del personale di Polizia Municipale e della strumentazione tecnica a tal fine necessari.
Infatti, non può essere obliterato il fatto che, nella recente analitica relazione prot. n° 8126 del 7 Novembre 2006 a firma del Capoufficio del I° Servizio Contravvenzioni e Contenzioso del Corpo di P.M. del Comune di Taranto (redatta a seguito di specifica richiesta del Segretario Generale dell’Ente Locale ed inerente le “previsioni di risorse umane e materiali occorrenti per la internalizzazione delle attività concesse alla DO.GRE. S.r.l. o per l’affidamento delle stesse con gara di appalto”), si afferma testualmente che: “Delle unità operative facenti parte del I° Servizio di P.M. e delle attività attualmente svolte è stato già relazionato nella stessa ipotesi; sono stati evidenziati i motivi per i quali, con l’attuale dotazione di risorse umane e materiali, non è possibile assumere nuovamente alla Direzione P.M. le attività oggi concesse con contratto alla Società DO.GRE. S.r.l.”.
La predetta relazione della Polizia Municipale di Taranto, dopo aver sottolineato che “l’attività di difesa nel contenzioso giurisdizionale non può in alcun modo essere svolta da questa Direzione (con circa 1.500 giudizi annui, sarebbero necessari almeno due avvocati a curare quotidianamente tale attività)”, precisa – poi – dettagliatamente le (notevoli) risorse umane e materiali occorrenti per l’espletamento del servizio pubblico di che trattasi (soprattutto per l’ipotesi di reinternalizzazione del servizio stesso) ed i relativi costi: tra l’altro, si indica come necessario il numero di 12 operatori interni; n° 8 postazioni informatiche; n° 8 scrivanie/cassettiere/sedie; n° 1 stampante idonea per la stampa di atti contravvenzionali; l’acquisto di circa 2.800 blocchi di verbali/annotazioni; rilevanti somme di denaro da anticipare alle Poste Italiane; eccetera.
Orbene, a fronte delle segnalate difficoltà organizzative (mancanza di risorse minime) ostacolanti l’internalizzazione del servizio pubblico in questione, l’impugnata delibera commissariale n° 394 del 27 Dicembre 2006 appare completamente priva di riferimenti motivazionali ed accertamenti istruttori idonei a dimostrare sia l’avvenuto propedeutico approntamento di adeguate risorse materiali ed umane (anche abilitate al patrocinio legale), sufficienti a garantire la possibilità pratica di gestire direttamente – con standards qualitativi accettabili – l’importante servizio di che trattasi, sia la convenienza economica della soluzione prescelta (rispetto all’ipotesi alternativa di esternalizzazione del servizio stesso, tramite gara di appalto basata su un nuovo capitolato speciale), con specifico riferimento alla breve durata (quadrimestrale) dell’opzione gestoria “sperimentale” privilegiata.
Né appare sufficiente supporto (istruttorio e motivazionale) il richiamo allo stato di dissesto finanziario dell’Ente ovvero quello che – a dire della difesa del Comune resistente – sarebbe stato operato alle “osservazioni” del Collegio dei Revisori dei Conti espresse con la nota del 29 Novembre 2006, dal momento che se può convenirsi che quest’ultima nota dà ragione delle rilevanti carenze dei contenuti del capitolato speciale d’appalto approvato dal Comune (e delle correlate delibere di indizione del pubblico incanto), la stessa non permette di ritenere superate le sopraevidenziate gravissime difficoltà materiali ed organizzative ostative alla scelta di internalizzazione del servizio comunale di gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative (compreso il relativo contenzioso), in difetto del dimostrato preliminare approntamento delle indispensabili risorse umane e materiali, a tal fine necessarie.
Non è possibile, infatti, ritenere che – alla stregua della normativa vigente in materia – la gestione diretta “in economia” del servizio pubblico di che trattasi sia l’opzione organizzativa da privilegiare sempre e comunque (indipendentemente dalle dimensioni del servizio e dalle condizioni operative delle competenti strutture interne del Comune), nemmeno nell’ipotesi di avvenuta dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’Ente Locale (dal momento che l’art. 250 del Decreto Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 si limita a prevedere che, nelle more della procedura di risanamento nella gestione del bilancio, l’Ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria).
Inoltre, appare fondata anche la censura con cui la Società ricorrente lamenta la radicale mancanza di una motivazione esplicita, idonea a giustificare la (implicita) decisione del Comune di Taranto di non accogliere (nemmeno per un breve periodo temporale) – nella particolare contingente situazione di difficoltà operativa – l’istanza di proroga avanzata dalla DO.GRE. S.r.l., ai sensi dell’art. 3 comma 25° della Legge 2 Dicembre 2005 n° 248 (prescindendo il Collegio da ogni questione sostanziale sulla applicabilità o meno, nel caso di specie, di tale norma che, per il vero, sembra riferirsi propriamente all’ipotesi di riscossione mediante ruolo).
Dispone, infatti, l’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 che la motivazione del provvedimento amministrativo deve necessariamente indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.
Infine, sono fondate anche le doglianze di eccesso di potere formulate dalla Società ricorrente con i motivi aggiunti notificati in data 6 Giugno 2007, indirizzati (ex art. 1 Legge n° 205/2000) avverso la deliberazione commissariale n° 680 del 12 Aprile 2007, che ha stabilito di procedere alla definitiva internalizzazione del servizio pubblico in questione.
Rammentato quanto sopra evidenziato circa la necessità per l’Ente Locale (pur se in stato di dissesto finanziario) di giustificare congruamente anche l’opzione organizzativa di gestione diretta in economia del servizio pubblico, appare sufficiente rilevare che la predetta deliberazione commissariale n° 680/2007 è viziata per difetto di adeguato presidio istruttorio e motivazionale e per evidente contraddittorietà dell’azione amministrativa, nella misura in cui – affrettatamente (senza nemmeno attendere la scadenza del periodo quadrimestrale di sperimentazione) e superficialmente – presceglie definitivamente la modalità di gestione diretta internalizzata dell’importante servizio di che trattasi, da un lato, omettendo ogni effettiva analisi e comparazione (che pure era stata preannunciata nell’ambito della delibera sulla “sperimentazione”) riferita ai costi ed ai ricavi preventivabili inerenti l’ipotesi alternativa dell’affidamento esterno del servizio rispetto a quelli propri della gestione diretta (che avrebbero dovuto essere desunti dai dati del periodo di sperimentazione) e, dall’altro, nonostante la persistenza delle gravi difficoltà organizzative interne segnalate dal Dirigente del Corpo di P.M. (concernenti, in particolare, l’attività di tempestiva notificazione dei verbali contravvenzionali).
Infatti, non può essere trascurata la circostanza che il predetto Dirigente della P.M. riferisce in proposito solo di aver preso contatti con le Poste Italiane allo scopo di stipulare un contratto comprendente anche “particolari procedure per la notificazione dei verbali contravvenzionali”, ma è certo che tale contratto non era stato ancora perfezionato al momento dell’emanazione della deliberazione commissariale impugnata.
Peraltro, in quest’ultima deliberazione manca ogni valutazione sul fatto che l’attività di difesa del Comune di Taranto nel contenzioso giurisdizionale (caratterizzato da circa 1.500 giudizi annui) venga svolta unicamente (dal Gennaio 2007) da soggetti appartenenti al Corpo di P.M., privi di jus postulandi, nel mentre nella articolata precedente relazione prot. n° 8126 del 7 Novembre 2006 era stata ritenuta indispensabile per far fronte a tale contenzioso l’attività quotidiana di “almeno due avvocati”.
Più in generale, nel provvedimento impugnato del 12 Aprile 2007, in presenza di una relazione (datata 5 Aprile 2007) che parla di “fasi del procedimento avviate quasi a regime”, difetta la dovuta attenzione sulla reale adeguatezza delle risorse interne (materiali e umane) effettivamente disponibili e sulla correlata possibilità di assicurare una gestione del servizio pubblico de quo rispondente ad un livello qualitativo soddisfacente, senza compromissione degli altri compiti istituzionali degli operatori del Corpo della Polizia Municipale di Taranto.
La rilevata fondatezza dell’impugnazione interposta con i motivi aggiunti del 6 Giugno 2007 comporta l’automatica caducazione della consequenziale deliberazione commissariale n° 725 del 27 Aprile 2007 concernente l’affidamento alle Poste Italiane S.p.A. del servizio di c.d. postalizzazione dei verbali – comprensivo delle attività di “fornitura software ed hardware”, “stampa ed imbustamento degli atti” e “archiviazione elettronica e visualizzazione delle immagini relative agli atti” – (che ha quale unico presupposto il precedente provvedimento n° 680 del 12 Aprile 2007 di internalizzazione definitiva del servizio contravvenzioni al Codice della Strada), impugnata dalla S.r.l. DO.GRE. con gli ulteriori motivi aggiunti notificati in data 6-10 Luglio 2007.
Solo per scrupolo espositivo, si rileva in proposito che va disattesa l’eccezione (sollevata dalla controinteressata Poste Italiane S.p.A.) di tardività del gravame proposto con tali motivi aggiunti, considerato che l’impugnata deliberazione commissariale n° 725/2007 risulta essere stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Taranto sino al giorno 14 Maggio 2007, nel mentre è noto che il termine per ricorrere al G.A. (ai sensi dell’art. 21 Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034 e ss.mm.) decorre dall’ultimo giorno dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento amministrativo.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile e per la restante parte va accolto, nei sensi sopra precisati.
Sussistono giusti motivi (la novità e la complessità delle questioni oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e per la restante parte lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione, e per l’effetto annulla tutti i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 5 Dicembre 2007.
Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 17 dicembre 2007
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