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n. 12-2007 - © copyright

 

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 12 dicembre 2007 n. 781
S. Balba - Presidente, R. Potenza - Estensore
Santangelo Alessandra (avv. D. Di Bartolo e P. Pupatti) c/ Ministero dell'Interno (Avv. Dist. St.)


Militare e militarizzato – Agente della Polizia di Stato –– Revoca dell’assegnazione provvisoria per espletamento di mandato consiliare e riassegnazione alla sede originaria – Valutazione comparativa degli interessi - Motivazione - Necessità.

Il provvedimento di revoca dell’assegnazione provvisoria ex artt. 78, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 53 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, per esaurimento del mandato politico è illegittimo per carenza di motivazione, in rapporto all’ affidamento posto dalla ricorrente sulla stabilità del provvedimento di espansione della sua sfera giuridica, in difetto del richiamo alle esigenze del servizio che giustificano il ritorno alla sede originaria (1) e, vertendosi di provvedimento di trasferimento, di una valutazione comparativa tra l’interesse del servizio ed il sacrificio della sfera privata del dipendente. (2)

 

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(1) Cfr. in motivazione, TAR LOMBARDIA - MILANO n. 702/1998.
(2) Cfr., in motivazione, sull’art. 32 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3; ex multis,TAR SICILIA – PALERMO - Sentenza 22 gennaio 2004 n. 169 e TAR LIGURIA - Sentenza n. 270/1985. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 404 del 2005, proposto da:

 

SANTANGELO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Di Bartolo, con domicilio eletto presso Patrizio Avv. Pupatti in L'Aquila, v.le De Gasperi;

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 333.D/18268 del 16 maggio 2005 con cui viene disposta la revoca del decreto 18268 del 20.01.2003 e per l’effetto, viene disposto il trasferimento alla Questura di Torino.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/06/2007 il dott. Raffaele Potenza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in esame la sig.ra Alessandra Santangelo, agente della Polizia di Stato, ha esposto di aver avuto, nel corso del servizio dalla stessa espletato presso la questura di Torino , l’assegnazione provvisoria presso il Commissariato di Avezzano, in ragione del conseguito status di consigliere comunale di viciniore amministrazione comunale (Comune di Raiano), a seguito delle elezioni amministrative del 2001, otteneva il trasferimento presso detta sede (provv. in data 20 1 03). Nel 2004, tuttavia, a seguito di scioglimento del consiglio comunale, l’Amministrazione dell’interno comunicava il venir meno dei presupposti del trasferimento, avviando poi un procedimento (nota 20 12 04) di rassegnazione della Santangelo alla sede originaria (Torino), che quindi disponeva, previa contestuale revoca della precedente assegnazione al Commissariato di Avezzano .
Avverso tale provvedimento l’interessata ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi e considerazioni a sostegno che si intendono qui richiamate.
Si è costituita in giudizio l’ Amministrazione intimata , resistendo al gravame.
Con ordinanza (n. 5295/2005) il Consiglio di Stato accolto l’istanza cautelare altresì proposta dalla ricorrente in ordine al censurato trasferimento.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.

 

DIRITTO

 

1- Nel primo ordine di censure sostiene parte ricorrente la nullità dell’impugnato trasferimento per violazione del termine di 30 giorni previsto dalla legge n.241/1990 (seppur non dal dm 284/93) per la conclusione del procedimento amministrativo avviato; il motivo è infondato.
Né nel decreto ministeriale né nella legge 241/1990 si ravvisano disposizioni che permettano di configurare una decadenza del potere (e non di un dovere-diritto come si ipotizza nel ricorso) di trasferire, come di revocare i trasferimenti del personale per decorso del termine invocato. Non è pertanto configurabile sul punto alcuna carenza di potere in capo al Ministero, con conseguente nullità degli atti posti in essere in tale situazione. (la quale, peraltro, comporterebbe l’attrazione della fattispecie contenziosa de qua nell’ambito giurisdizione ordinaria ).
Per la stessa ragione non sono condivisibili le argomentazioni che insistono sulla nullità del decreto di revoca del trasferimento iniziale (accordato ex artt. 78 del decreto leg.vo 267/2000 e 53 del dpr n.335/1982) in quanto disposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notizia della conclusione del mandato politico-amministrativo al quale il trasferimento era stato in origine collegato; anche nella richiamata normativa infatti non si ravvisa traccia di termini decadenziali.

 

2- Non ha parimenti fondamento il secondo mezzo, che sostiene l’illegittimità della revoca poiché il trasferimento nella specie avrebbe carattere definitivo, non venendo in rilievo, secondo la tesi in esame, le ragioni per le quali esso sia stato inizialmente disposto; l’art. 78, invero consente il trasferimento in stretta connessione con l’esigenza di adempiere al mandato politico ma non impedisce, in linea di principio, che il medesimo possa essere rimosso al venir meno delle ragioni che lo avevano giustificato, salva la sindacabilità del provvedimento sotto il profilo che passiamo a trattare.

 

3- Differenti considerazioni debbono essere svolte con riguardo alla censura di eccesso di potere per carenza di motivazione (censure 4 e 5) in rapporto all’ affidamento posto dall’interessata sulla stabilità del provvedimento di assegnazione alla sede di Avezzano. Sul punto occorre premettere che il decreto impugnato, muovendo dal venir meno dello speciale presupposto su cui poggiava e rappresentando perciò una compressione della sfera del dipendente espansasi per effetto del provvedimento iniziale, concretizza una particolare figura provvedimentale in tema di gestione del personale di polizia , al quale non è quindi applicabile la copiosa giurisprudenza che nega la necessità di una diffusa motivazione sulle esigenze di servizio, anche in caso di revoca di quelle assegnazioni con carattere di provvisorietà. Ad avviso del Collegio, viene perciò in rilievo quell’orientamento (v. ad es TAR Lombardia,Milano, n,702/1998) che richiede quanto meno un richiamo nel provvedimento alle esigenze del servizio che nel caso di specie giustificano il ritorno alla sede originaria.
Dall’esame degli atti (e segnatamente dalla relazione della polizia) la revoca del trasferimento ed il conseguente ritorno della Santangelo alla sede di Torino, appaiono in effetti motivati unicamente dall’esigenza di ripristinare la situazione anteriore al conferimento del mandato politico, senza tenere dunque conto dell’eventuale modificazioni nel frattempo intervenute in ordine agli interessi sia del servizio come di quelli familiari del dipendente. Qui soccorrono però i presupposti necessari in tema di revoca che, a bilanciamento del condivisibile principio di prevalenza delle esigenze di servizio (interesse pubblico) su quelle del pubblico dipendente, postulavano in effetti una comparazione tra le due necessità e da adeguatamente trasfondersi nella motivazione, esigenza rafforzata dal trattarsi di un provvedimento di revoca e peraltro nettamente sottolineata nella stessa ordinanza cautelare (n.5295/05) resa inter partes dal giudice d’appello sulla vicenda.
Del resto, in carenza di una norma che esplicitamente preveda il ri-trasferimento de quo al solo esaurimento del mandato , ritiene il Collegio che alla situazione in esame tornino ad essere applicabili i principi più volte espressi dalla giurisprudenza amministrativa sull’onere di motivazione dei trasferimenti dei pubblici dipendenti; così è già stata affermata l’illegittimità dei trasferimenti disposti senza comunque una valutazione comparativa tra l’interesse del servizio ed il sacrificio della sfera privata del dipendente affermato dalla giurisprudenza (sull’ art. 32 Tu n.3/1957 v., ex multis,TAR Sicilia, PA,n.169/2004 e TAR Liguria, n.270/1985).
In sintesi deve ritenersi contrasto con tali pacifici orientamenti giurisprudenziali, nonchè con quelli che specificamente presiedono alla revoca degli atti amministrativi, una motivazione del trasferimento alla sede di origine in cui risulta assente ogni ponderazione sull’interesse pubblico a revocare quanto a suo tempo disposto, e fondata unicamente sul dato oggettivo della cessazione del mandato politico preso in considerazione dal citato art. 78.

 

4- Conclusivamente e per tali ragioni il ricorso deve essere accolto risultando fondata la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, nei termini sopra evidenziati.
- In ordine alle spese del giudizio, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, ravvisate nella sufficiente complessità della questione trattata ed anche considerata l’oggettiva incompletezza della normativa sul punto.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, definitivamente pronunziando in ordine al ricorso in epigrafe,lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 27/06/2007 con l'intervento dei signori:
Santo Balba, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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