T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 4 dicembre 2007 n. 3317
Pres. Monteleone Est. Palliggiano
Assifin Italia s.r.l. (Avv.ti G. Rubino, E. Daina, L. Cucchiara) c/ Gesip S.p.A. (Avv.ti S. Meli e G. Palazzolo), Banca Nuova s.p.a. (Avv. G. Cappellano Seminara). |
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1. Contratti della P.A. – Organismo di diritto pubblico – S.p.A. a totale partecipazione pubblica che svolge servizi per un ente pubblico – Configurabilità - Ragioni.
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2. Contratti della P.A. – Organismo di diritto pubblico - Convenzione – Servizio di finanziamento ai dipendenti – Procedura selettiva pubblica – Necessità – Sussiste.
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1. Sono organismi di diritto pubblico i soggetti giuridici che, pur dopo la loro trasformazione da enti pubblici a società private, continuano ad essere sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica, in quanto conservano la posizione di affidatari di rilevanti interessi pubblici. Nella specie una società per azioni a totale partecipazione pubblica che svolge servizi per un ente pubblico è da considerarsi organismo di diritto pubblico.
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2. La valenza negoziale di una convenzione per la fornitura di un servizio di finanziamento ai dipendenti non esclude la necessità dell’espletamento di una procedura selettiva pubblica, qualora il soggetto formalmente privato sia qualificabile come organismo di diritto pubblico.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3317/2007 R.S.
N. 6598 Reg. Gen.
Anno 2003
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sede di Palermo - Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6598/2003 R.G., proposto da
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Scichilone Michelangelo, nella qualità di legale rappresentante di ASSIFIN Italia s.r.l. (di seguito Assifin), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Girolamo Rubino, Ester Daina e Leonardo Cucchiara, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio del primo,
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contro
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- la GESIP S.p.A. (di seguito Gesip), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Meli e Giacomo Palazzolo, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via M. Stabile n. 43, presso lo studio del primo,
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e nei confronti
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- di BANCA NUOVA S.p.A. (di seguito Banca Nuova), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Cappellano Seminara, presso il cui studio in Palermo, via M. Stabile n. 43, è elettivamente domiciliato,
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per l’annullamento
- della nota prot. n. 1374/MLF/pc dell’11.11.2003, con la quale la Gesip ha riscontrato la nota inoltrata l’ 11.10.2003 da Assifin;
- nonché della convenzione sottoscritta fra Gesip e Banca Nuova, avente ad oggetto la concessione di finanziamenti da parte di quest’ultima ai dipendenti della Gesip, contro la cessione del quinto dello stipendio,
e per la condanna
della Gesip al risarcimento del danno ingiustamente cagionato al ricorrente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate e le relative difese.
Vista l’ordinanza cautelare n. 957 del 5 febbraio 2006.
Vista l’ordinanza cautelare n. 456 del 31 maggio 2004 del CGA.
Vista la memoria del ricorrente.
Visti gli atti tutti della causa.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2007, designato relatore il referendario Gianmario Palliggiano ed uditi i difensori delle parti come da verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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Fatto
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Con ricorso, notificato il 21 novembre 2003 e depositato il successivo 1° dicembre, Assifin - mandataria della "Futuro" S.p.A. di Milano, Gruppo Banca popolare di Intra - ha chiesto l’annullamento della convenzione stipulata, il 10 settembre 2003, fra Banca Nuova e Gesip, finalizzata alla concessione di finanziamenti ai dipendenti di quest’ultima contro la cessione del quinto dello stipendio.
La ricorrente chiarisce che, sin dal febbraio 2003, aveva proposto alla Gesip di stipulare convenzione analoga, non ricevendo però alcuna risposta se non la nota di riscontro negativo dell’11.10.2003.
Con unico articolato motivo di ricorso, l’Assifin ravvisa l’illegittimità della convenzione tra Gesip e Banca Nuova sia perché non sarebbero state rispettate le normative sui finanziamenti ai pubblici dipendenti (art. 24 d.p.r. 895/1950 e 54 d.p.r. 180/1950) e sul procedimento amministrativo (articoli 3 e 6 della legge 241/1990) sia perché, nella scelta del contraente, la Gesip avrebbe omesso di fare ricorso alle procedure concorsuali pubbliche.
La ricorrente chiede l’annullamento della convenzione, previa sospensione cautelare, e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Con memoria di costituzione la resistente Gesip eccepisce in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo: in merito alle questioni dedotte nel giudizio, esclude infatti la sua qualificazione come soggetto di diritto pubblico in quanto è società per azioni costituita in regime di diritto comune, con personalità giuridica privata. In via subordinata, deduce l’infondatezza nel merito non trovando applicazione nel caso di specie le disposizioni sui procedimenti amministrativi né comunque la normativa relativa ai finanziamenti dei dipendenti pubblici.
Anche Banca Nuova, costituitasi in giudizio, obietta per le medesime ragioni esposte dalla resistente Gesip il difetto di giurisdizione e, comunque, in via subordinata l’infondatezza nel merito.
La richiesta di sospensione è stata respinta sia da questo Tar, con ordinanza n. 957/2004, sia dal CGA, con ordinanza n. 456/2004 resa in sede di appello cautelare.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2007, su richiesta della parte ricorrente, la causa è stata rinviata a data da destinarsi.
La causa è stata quindi fissata per l’udienza pubblica del 24 ottobre 2007, data in cui è stata trattenuta per la decisione.
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Diritto
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1. Precede l’esame del merito della controversia, atteso che la sua soluzione è determinante anche ai fini della verifica del contestato profilo della giurisdizione di questo giudice.
Con unico ed articolato motivo di ricorso la ricorrente censura il mancato ossequio della normativa sul procedimento amministrativo, in particolare degli articoli 3 e 6 della legge 241/1990, l’inosservanza della legislazione sui finanziamenti ai pubblici dipendenti ed, infine, l’omesso ricorso nella scelta del contraente alle procedure pubbliche di selezione.
Res melius perpensa rispetto alla decisione cautelare di questo TAR, peraltro confermata dal CGA, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti né sussiste un problema di giurisdizione.
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2. La Gesip è una società per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata al 51% dal comune di Palermo e per il restante 49% da “Italia Lavoro” s.p.a., l’Agenzia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita ai sensi dell’art. 30 della L. n. 448/2001, le cui azioni sono totalmente possedute dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il suo oggetto sociale consiste nell’erogazione di servizi in favore del Comune di Palermo, svolgendo in particolare attività relativa alla manutenzione, custodia e pulizia degli immobili di proprietà comunale.
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2.1. Il problema che si pone ai fini della soluzione della controversia è se alla Gesip, società per azioni il cui capitale è interamente posseduto da enti pubblici con attività di servizi strumentali per conto del Comune, debba comunque applicarsi la nozione di organismo di diritto pubblico relativamente ad una convenzione stipulata a beneficio dei propri dipendenti con istituto finanziario privato.
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2.2. Ad avviso della resistente Gesip e della controinteressata Banca Nuova la fattispecie esulerebbe dall’ambito di applicazione delle procedure ad evidenza pubblica, atteso che la Gesip eroga un servizio consistente in prestazioni strumentali rese in favore del Comune di Palermo e non rientranti nella categoria dei “servizi pubblici” perché non dirette al soddisfacimento dei bisogni del pubblico degli utenti. Osservano peraltro che, nella specie, l’impugnazione si rivolge contro la convenzione che la Gesip ha stipulato con Banca Nuova per disciplinare in via generale il rapporto trilatero che s’instaura per effetto di eventuali rapporti di mutuo fra i suoi dipendenti e Banca Nuova. Tale convenzione, tuttavia, si limita a regolare le modalità di esecuzione delle ritenute sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori e del loro versamento in favore della banca mutuante. Le censure della ricorrente, ad avviso della resistente e della controinteressata, sono quindi rivolte nei confronti di un’attività che non costituisce espressione dell’oggetto sociale, delle finalità perseguite o dell’attività in concreto svolta dalla Gesip.
Resistente e controinteressata negano, pertanto, che la natura e gli effetti degli atti impugnati abbiano connotazione pubblicistica o comunque carattere che in qualche modo risulti idoneo a qualificarli come atti amministrativi tali da far risaltare l’invocata natura pubblica della Gesip (citano, al riguardo, Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478).
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2.3. A sostegno delle loro affermazioni entrambe richiamano pronunce della giurisprudenza amministrativa e delle Sezioni Unite in particolare:
- Cons. Stato, sez. V, 17.4.2003 n. 2024, secondo cui per servizio pubblico locale, secondo la disposizione dell'art. 22 l. 8 giugno 1990 n. 142, ribadita dall'art. 122 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, deve intendersi qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni e di servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche ai fini di promozione sociale;
- Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21.1.2003 n. 60, secondo cui difetta della giurisdizione il giudice amministrativo in merito alla controversia relativa alla fase esecutiva di un appalto avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia delle spiagge e delle acque marine costiere, strumentale rispetto alla gestione del pubblico servizio, ma estraneo alla clausola di cui alla lett. d) comma 2 dell'art. 33, d. lgs. n. 80 del 1998, imperniata in funzione delimitante sull'attinenza della controversia alla fase dell'affidamento;
- Cass. civ., Sez. un. 22.7.2002, n. 10276, secondo cui la materia dei pubblici servizi - le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 - concerne le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti, mentre non comprende le prestazioni effettuate a favore del gestore per consentirgli l'organizzazione del servizio (uguale orientamento espresso sempre dalle Sezioni unite con le sentenze 30 marzo 2000 n. 71; 12 novembre 2001 n. 14032). In tal senso, la materia dei pubblici servizi comprende i rapporti che s’instaurano tra il gestore del servizio e gli utenti in favore dei quali le prestazioni del servizio vengono effettuate, ma non può ampliarsi sino ad includere l'attività strumentale al servizio pubblico consistente nell'acquisizione dei beni e dei servizi necessari per l'espletamento del servizio pubblico.
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3. Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che le difese di Gesip e Banca Nuova, per quanto argomentate e puntellate da significativa giurisprudenza, non siano insuperabili.
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3.1. Occorre, al riguardo, ricondursi ai tre elementi che costruiscono la nozione comunitario di organismo di diritto pubblico, i primi due positivi ed il terzo negativo: il possesso della personalità giuridica, la sottoposizione ad un’influenza pubblica e l’istituzione in vista del soddisfacimento di “bisogni di interesse generale non avente carattere industriale o commerciale”.
Nel caso controverso non si pongono particolari dubbi sulla sussistenza dei primi due, se solo si consideri che la Gesip da un lato è società per azioni e dall’altro è partecipata totalmente da soggetti pubblici (precisamente, 51% dal comune di Palermo e per il restante 49% da “Italia Lavoro” s.p.a., l’Agenzia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Riguardo al terzo requisito, l’istituzione in vista del soddisfacimento di “bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale”, appare utile il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia europea 15 gennaio 1998 (causa C44/96: Mannesmann-Austria) che ha affrontato il problema dell’applicabilità delle procedure di gara comunitarie ai contratti d’appalto stipulati dalla Tipografia di Stato austriaca. In quell’occasione la Corte di giustizia, acclarate in quest’ultima la personalità giuridica e la sottoposizione all’influenza dominante dello Stato, ha accertato la sussistenza del terzo requisito valorizzando la circostanza che l’attività di produzione di documenti, istituzionalmente spettante alla Tipografia di Stato, era diretta a soddisfare bisogni strettamente connessi “all’ordine pubblico ed la funzionamento istituzionale dello Stato”.
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3.2. E’ ben chiaro al Collegio che nel caso controverso la Gesip non svolge attività che realizzano i fini istituzionali dell’ente pubblico di riferimento. Tuttavia il collegamento funzionale, per quanto indiretto, è pur sempre sussistente. Tant’è che anche in questo caso rimane valida e pertinente l’affermazione del giudice comunitario che riconosce importanza decisiva all’elemento per cui l’ente societario, ancorché dotato di un apparato imprenditoriale e tenuto al rispetto delle “norme che regolano il commercio”, non è istituzionalmente preposto al soddisfacimento di bisogni diffusi, atteso che, lungi dal prestare servizi in favore della collettività, ossia dei singoli e molteplici consumatori, fa fronte alle esigenze del singolo ente di riferimento.
Nell’argomentare, pertanto, non solo l’indole non commerciale o industriale ma anche la proiezione verso l’interesse generale dei bisogni da assolvere, la Corte europea ha accentuato il carattere servente dell’attività svolta dall’ente societario privato nei confronti dell’ente pubblico di riferimento.
In questo caso, l’interesse generale non viene meno perché il collegamento genetico e funzionale tra società per azioni privata ed ente pubblico di appartenenza comporta che la prima si pone quale promanazione organizzativa tramite cui l’ente pubblico concorre - benché indirettamente - a realizzare le funzioni che gli sono proprie.
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3.3. E’ utile al riguardo soffermarsi sulle conclusioni in materia prospettate dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la decisione 5 marzo 2002 n. 1303, secondo cui va riconosciuta natura pubblicistica anche ai soggetti i quali, pur rivestendo una forma tipicamente privatistica qual è quella societaria, sono sottoposti ad una disciplina legislativa in larga parte derogatoria rispetto a quella codicistica. Queste società per azioni, che possono a ragione definirsi di tipo speciale, si caratterizzano, da un lato, per un particolare ed a volte penetrante legame con il soggetto pubblico, dall’altro, per il contenuto strumentale dell’attività che svolgono, non sempre conciliabile con lo scopo lucrativo che di regola connota i soggetti societari tipici.
Secondo l’indicato indirizzo giurisprudenziale, alla luce anche della nozione allargata che del pubblico potere ha espresso l’ordinamento comunitario, tali società vanno concepite come articolazioni organicamente collegate dell’ente pubblico, pur senza diventarne enti strumentali, per lo svolgimento di compiti istituzionali allo stesso demandati.
In altri termini, le società a partecipazione pubblica appaiono meri strumenti organizzativi per lo svolgimento di servizi, se non addirittura di funzioni pubbliche, privi come tali del carattere della vera e propria imprenditorialità. Costituiscono pertanto società di diritto speciale o singolare caratterizzate sia dal fatto di essere proiettate verso obiettivi non sempre conciliabili con la causa sociale tipica sia dalla sottoposizione a discipline giuridiche comportanti una più o meno intensa compressione dell’autonomia negoziale e statutaria.
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3.4. Punto di partenza dell’analisi è l’affermazione del principio comunitario della cosiddetta “neutralità” delle forme giuridiche rispetto alle finalità in concreto s’intendono perseguire.
In questo senso, l’involucro societario con le sue forme tipicamente private non è altro che un mezzo tecnico-giuridico più idoneo rispetto ai modelli pubblici, tradizionali nell’ordinamento giuridico nazionale, a garantire il conseguimento di vantaggi; questo perché, rispetto a questi ultimi, si caratterizza per più ampie snellezza operativa e flessibilità organizzativa.
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3.5. Si è così ritenuto configurabile come organismi di diritto pubblico soggetti giuridici che, pur dopo la loro trasformazione da enti pubblici a società private, continuano ad essere sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica, in quanto conservano la posizione di affidatari di rilevanti interessi pubblici (cfr. Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2001 n. 1206).
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3.6. Il legislatore della legge quadro 109/1994, alla quale si è conformato di recente il codice sui contratti pubblici (d. lgs. 163/2006), li ha peraltro esplicitamente indicati tra gli enti aggiudicatori sia per evitare dubbi interpretativi in merito alla loro rilevanza pubblicistica sia, in considerazione della loro struttura privatistica, per differenziarne la disciplina rispetto alla categoria generale dell’organismo di diritto pubblico sottoposto all’integrale applicazione della normativa sull’evidenza pubblica.
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3.7. Non a caso sono poi escluse dall’elenco le società con partecipazione pubblica, maggioritaria o minoritaria, svolgenti attività d’impresa in senso proprio, in parificazione con gli altri soggetti operatori del mercato, le quali pertanto non rivestono la qualificazione di enti aggiudicatori o stazioni appaltanti.
In quest’ultima ipotesi, risulta del tutto irrilevante la partecipazione pubblica nella società privata che, al pari di qualunque soggetto privato, persegue l’esclusivo fine del profitto. A fronte di ciò, non ricorrono le condizioni per assoggettare la società privata di proprietà pubblica alla normativa sull’evidenza pubblica.
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4. Non può trascurarsi che, nella fattispecie in esame, l’oggetto sociale della Gesip non è inerente ad un’attività naturalmente indirizzata al libero mercato ma si rivolge ed esaurisce nello svolgimento di un servizio del tutto strumentale, quale la gestione, la cura e la pulizia del patrimonio immobiliare del Comune di Palermo, ente proprietario. E’ tuttavia proprio questa circostanza a svelare, tra il comune di Palermo e la Gesip, anziché smentirla, l’esistenza di un collegamento non solo genetico ma soprattutto funzionale, tale da indurre a considerare quest’ultima come una mera promanazione organizzativa dell’ente pubblico.
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4.1. Questo aspetto riverbera i suoi effetti sulle iniziative che la Gesip intende intraprendere le quali non possono considerarsi neutrali e scollegate dalle vicende dell’ente comunale proprietario. Corollario di queste considerazioni è che il collegamento condiziona inevitabilmente la disciplina giuridica dell’attività della Gesip.
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4.2. Non si dubita sul fatto che la convenzione tra Gesip e Banca nuova assuma una veste propriamente negoziale e che non produca per la prima alcun costo, in quanto prevede condizioni vantaggiose per il finanziamento con prestiti ai suoi dipendenti, che intendano beneficiarne, e la semplificazione delle procedure per la cessione del quinto dello stipendio.
Ciò nonostante questi atti, pur nella loro natura privatistica e tutta interna alla Gesip, producono effetti indiretti sotto il profilo economico nei confronti dei soggetti operanti nel settore finanziario che ne risultano esclusi. Questa circostanza è rilevante e non può essere trascurata, dovendo attribuirsi rilievo all’elemento del controllo strutturale e funzionale che il comune di Palermo ha nei confronti della Gesip.
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4.3. Con la convenzione in parola, la Gesip resistente s’ingerisce nell’economia influendo, ancorché per il limitato risvolto dei finanziamenti a dipendenti tramite convenzione, sulle vicende del settore bancario e finanziario.
Gli atti emessi da quest’ultima formalmente non sono atti amministrativi: ciò che si impugna è infatti una delibera assunta da una società privata con un consiglio di amministrazione i cui organi sono in definitiva lontani dalle tecnostrutture tipiche degli enti pubblici. La circostanza tuttavia non è di per sé decisiva per escludere la necessità del ricorso alle procedure selettive pubbliche, perché per le ragioni sopra più ampiamente esposte è ormai pacifico che l’ordinamento comunitario, rispetto alla nozione formale di amministrazione pubblica, ha preferito quella sostanziale, legata agli indici di collegamento con l’ente pubblico di riferimento che ne detiene il controllo.
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4.4. La necessità di far ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente e di garantire quindi un concreto confronto concorrenziale scaturisce dall’esistenza di una pluralità di imprese operanti nel settore e, dunque, dal principio generale in tema di attività negoziale della pubblica amministrazione che impone di procedere ad una adeguata valutazione comparativa per individuare il miglior possibile contraente alle migliori possibili condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, imparzialità e buon andamento” (CGA, sez. giurisd., 6 agosto 2002, n. 514).
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4.5. Nel caso specifico, l’attivazione di una procedura avrebbe offerto la possibilità di sottoscrivere una convenzione a condizioni più favorevoli per i dipendenti della Gesip, i quali avrebbero potuto accedere - ove si fosse attivata una procedura concorsuale - a finanziamenti con tassi d’interesse inferiori a quelli offerti da Banca Nuova.
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5. Si conviene invece con le osservazioni della resistente e della controinteressata circa l’inapplicabilità al caso di specie della normativa in tema di finanziamenti a pubblici dipendenti, in particolare degli articoli 24 del dpr 895/1950 e del dpr 180/1950. Tuttavia ad avviso del Collegio la circostanza è irrilevante.
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5.1. L’ambito soggettivo dei decreti sopra indicati, precedente le modifiche intervenute con il D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005 n. 80, è infatti rivolto ad amministrazioni ed enti pubblici secondo la nozione accolta e sedimentata dall’ordinamento nazionale. Deve riflettersi sul fatto che questa disciplina normativa è sorta in un contesto in cui il pubblico impiego era governato da regole e principi affatto diversi dal settore privato e che nel tempo, con la contrattualizzazione del rapporto d’impiego, si sono notevolmente attenuati fino a ridursi considerevolmente.
La stessa pertanto non può riferirsi alla Gesip, della quale non si discute la natura privata, atteso che le modifiche legislative che ne hanno esteso l’ambito di applicazione anche alle aziende private sono state introdotte solo con il D.L. 35/2005, convertito nella L. 80/2005, vale a dire successivamente agli atti per i quali si controverte.
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5.2. Ciò tuttavia non deve distrarre dalla conclusioni cui si è pervenuti perché la questione dell’applicabilità o meno dei DD.PP.RR. 895/1950 e 180/1950 risulta del tutto influente ai fini della presente controversia. Tali decreti infatti non incidono sulla diversa problematica della qualificazione dei soggetti privati quali organismi di diritto pubblico, rispondendo a logiche diverse. Essi infatti, in ossequio ai tradizionali principi della contabilità di Stato, introducono meccanismi protettivi nei confronti sia dei pubblici dipendenti (e del loro status) sia delle stesse pubbliche amministrazioni per eventuali conseguenze che, a vario titolo, possano a queste derivare quali enti erogatori di emolumenti per fatti dei propri dipendenti o pensionati.
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5.3. Significativa al riguardo la previsione che comprende, nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa, anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento appartenenti ad organi che, per principio, riguardo al proprio trattamento giuridico ed economico, sono sottoposti ad una disciplina domestica speciale.
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5.4. Queste preoccupazioni hanno indotto il legislatore - fino alle modifiche apportate dal D.L. 35/2005, convertito nella L. 80/2005 - a sottrarre i dipendenti pubblici dalla disciplina che, altrimenti, sarebbe stata quella di diritto comune, sottoposta ai principi dell’autonomia negoziale vigenti per il settore dell’impiego privato (temperati semmai dalla disciplina sui prestiti e sui mutui bancari, anch’essa protettiva ma nei confronti della categoria dei consumatori).
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6. Le ragioni sopra illustrate risolvono in senso negativo l’eccezione di giurisdizione di questo giudice. La valenza negoziale della convenzione stipulata da soggetti formalmente privati non vale a superare il problema della necessità dell’espletamento di una procedura selettiva pubblica, aspetto che trova la sua naturale tutela presso questo giudice.
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7. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della convenzione stipulata tra la Gesip e Banca nuova s.p.a.
Si ritiene invece di non poter accedere alla richiesta del risarcimento del danno asseritamente subiti dalla ricorrente.
L’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della convenzione, è già di per sé satisfattivo delle pretese di Assifin. In questo caso non può infatti parlarsi di perdita di chance - che la ricorrente invero limita ai soli contratti di finanziamento già perfezionati per effetto della convenzione tra Gesip e Banca Nuova - in quanto non vi è alcuna certezza che la Gesip, ove avesse attivato una procedura selettiva per individuare il soggetto con il quale stipulare la convenzione più favorevole, l’avrebbe aggiudicata alla ricorrente Assifin.
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8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia e dell’accoglimento limitato alla richiesta di annullamento della convenzione e non esteso al risarcimento del danni.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso n. 6598/2003 in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla la convenzione con esso impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2007, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Nicolò Monteleone - Presidente
- Giovanni Tulumello - Consigliere
- Gianmario Palliggiano - Referendario, estensore
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Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2007
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