T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 19 novembre 2007 n. 893
A. Catoni - Presidente, M. Eliantonio - Estensore
D'O. A. ed altri (avv. C. Di Tonno) c. COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE e nei confronti dei C.F. ed altri (avv. G. Cerceo, S. Della Rocca), la COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, SEZIONE DISTACCATA DI SAN VALENTINO (Avv. Dist. St.) il MINISTERO DELL'INTERNO (n.c.) |
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1. Elezioni amministrative – Presentazione delle liste – Formalità – Documentazione ex art. 2 D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132 - Carenza – Nullità della lista.
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2. Processo amministrativo – Rito elettorale – Motivi di ricorso deducibili - Principio dispositivo – Applicabilità.
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3. Processo amministrativo – Rito elettorale – Principio di specificità dei motivi – Applicabilità - Conseguenza.
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4. Elezioni amministrative - Espressione del voto – Interpretazione – Criterio oggettivo – Applicabilità.
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1. L’art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, nella parte in cui prevede che le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere “a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso”, esige la presentazione della suddetta documentazione a pena di nullità.
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2. Nel giudizio elettorale non possono essere dedotti motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso, derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie, disposte in relazione alle originarie censure dedotte.(2) L’attuale giudizio elettorale è, infatti, governato dal principio dispositivo, che impone al giudice di decidere nei soli limiti dei vizi prospettati tempestivamente dalle parti, sia con il ricorso principale, che con il ricorso incidentale. (3)
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3. Nel giudizio elettorale, il principio della specificità dei motivi richiede sempre che nell’atto introduttivo sia indicata la natura del vizio denunziato (4), non potendo genericamente richiedersi il riesame delle schede dichiarate nulle (5) trasformando il giudizio elettorale in una pressoché generale ripetizione “ope iudicis” delle operazioni di scrutinio.
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4. In base al principio del c.d. “favor voti” il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dalla legge (nella specie, voto sul contrassegno), si può ritenere valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le concrete sue modalità d'espressione, esso non sia riconoscibile (6). L'art. 64, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - nella parte in cui dispone la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni idonei a rendere nota in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto - deve essere, infatti, interpretato in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso.
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(1) Così, in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 25 maggio 1998, n. 688; in passato si opinava diversamente: TAR PUGLIA – BARI – SEZIONE II - Sentenza 26 ottobre 1995, n. 1025, citata in motivazione.
(2) Cfr. da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 11 maggio 2007, n. 2357.
(3) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 12 aprile 2007, n. 1715.
(4) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 23 gennaio 2007, n. 197.
(5) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 16 ottobre 2006, n. 6135 e 3 aprile 2006 n. 1726.
(6) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 16 ottobre 2006 n. 6135. (A. Fac.) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di PESCARA
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 234 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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D'O. A. e altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Di Tonno, con domicilio eletto in Pescara, c/o Tar ;
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contro
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COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
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nei confronti di
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- di C. F. e altri, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Cerceo, Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
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- della COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, SEZIONE DISTACCATA DI SAN VALENTINO, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso cui domicilia;
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- del MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
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per l'annullamento
dell’atto di proclamazione a Sindaco del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore del sig. Giannino Ammirati ed a consigliere comunale dei sig.ri Ceccomancini Franco, Antonio Agostinello, Diego Salvitti, Dino D'Alessandro, Marco Mastrodicasa, Pasquale Di Fazio, Lino Sciambra e Rossella Primavera a seguito delle elezioni svoltesi i giorni 27 e 28 maggio 2007.
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Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio ed i ricorsi incidentali di Ceccomancini Franco, Antonio Agostinello, Diego Salvitti, Dino D'Alessandro, Marco Mastrodicasa, Pasquale Di Fazio, Lino Sciambra, Rossella Primavera, Anna Maria D'Alimonte, Antonio Ricco, Donato Di Tommaso, Ezio Sborgia e Giannino Ammirati;
Viste l’ordinanza collegiale istruttoria 27 luglio 2007, n. 734, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;
Viste memorie con motivi aggiunti prodotte dalle parti;
Visti gli artt. 6 e 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l’art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/11/2007 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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In data 27 e 28 maggio 2007 hanno avuto luogo nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore le operazioni di voto per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.
Hanno partecipato a tali elezioni tre liste, che hanno riportato rispettivamente voti 606 la lista n. 1, voti 609 la lista n. 2 e voti 144 la lista n. 3. Conseguentemente, è stato proclamato Sindaco del Comune il sig. Giannino Ammirati, candidato a sindaco della lista n. 2, e sono stati, inoltre, proclamati eletti a consigliere comunale i sig.ri Ceccomancini Franco, Antonio Agostinello, Diego Salvitti, Dino D'Alessandro, Marco Mastrodicasa, Pasquale Di Fazio, Lino Sciambra e Rossella Primavera della lista n. 2.
Con il ricorso in esame il candidato a Sindaco della lista n. 1 ed i candidati compresi in tale lista hanno impugnato il predetto atto di proclamazione degli eletti, unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi.
Hanno dedotto a tal fine le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, e dell’art. 33, lett. B, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e per difetto di istruttoria. Violazione dei principi in materia di ammissione delle liste.
La lista n. 2, che utilizza i simboli di quattro partititi politici (Democratici di sinistra, Partito di Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti italiani e Partito della Margherita), è stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale, in quanto carente delle dichiarazioni sottoscritte dai rispettivi presidenti o segretari dei predetti partiti che le candidature erano presentate nell’interesse, in nome e per conto dei predetti gruppi politici; inoltre, non era possibile individuare a quale partito appartenevano i candidati inclusi in tale lista.
2) Violazione degli artt. 57, 64 e 69 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Eccesso di potere per violazione dei principi di salvaguardia del voto connesso a difetto assoluto di motivazione.
Nella sezione elettorale n. 1 è stato erroneamente attribuita alla lista n. 2, una scheda nella quale l’elettore aveva vergato sia nel riquadro della lista n. 2, che in quello della lista n. 3 il nome del candidato Lino Sciambra della lista n. 2; sempre nella stessa sezione sono state dichiarate nulle tre schede con indicazioni voto alla lista n. 1, nelle quali in una era stato apposto il n. 6, in altra era stata espressa preferenza a “Carmela” o Cesarina”, in altra ancora la preferenza a favore di “Lelio Mastrodicasa” era stata scritta nello spazio riservato alla lista n. 3.
Nella sezione elettorale n. 2 non sono stati attribuiti due voti alla lista n. 1, pur avendo in una scheda l’elettore votato tale lista, ma indicato la preferenza a favore di tal “Montepara Elisa”, pur essendo candidata per tale lista “Montepara Maria Concetta”, ed in altra scheda è stata indicata la preferenza a favore di “Toppi Agostino” (candidato nella lista n. 1) nello spazio riservato alla lista n. 2. Inoltre, è stato attribuito alla lista n. 2, un voto nel quale l’elettore aveva cancellato il voto a sindaco di tale lista.
Nella sezione n. 3 è stato attribuito alla lista n. 2, un voto nel quale l’elettore aveva scritto nel riquadro di tale lista il nome di “Mancini Franco”, non candidato, mentre era stato tenuto un diverso metro di giudizio in altri casi analoghi. E’ stato, infine, chiesto il riesame delle schede dichiarate nulle, in quanto dall’esame del verbale non sarebbe possibile comprendere quali voti contestati siano stati attribuiti alla lista n. 1 e quanti non lo siano stati.
Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Si sono, invece, costituiti in giudizio, il Sindaco ed i candidati eletti della lista n. 2 che con memoria ritualmente notificata e depositata il 6 luglio 2007 hanno diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte. Inoltre, hanno proposto ricorso incidentale, denunciando le seguenti irregolarità che sarebbe state commesse a loro danno nella sezione n. 1, nella quale sono state dichiarate nulle quattro schede nelle quali l’elettore aveva votato la lista n. 2, ma in una aveva espresso preferenza a favore di “Carmela Marzulli” non candidata, in altra il nominativo di candidato di altra lista, in altra il nominativo di candidato della lista n. 2, ma contemporaneamente barrato il riquadro di altra lista, ed in altra, infine, un nome indecifrabile. Hanno, per concludere, evidenziato che nella sezione n. 2 è stata annullata un scheda nella quale il nominativo di Mancini Franco era stato fatto precedere dal prefisso “Ce”.
Si è, inoltre, costituita in giudizio la Commissione Elettorale Circondariale, Sezione distaccata di San Valentino, che con memoria depositata il 5 luglio 2007 ha eccepito l’improponibilità della richiesta di proclamazione di una lista per preteso vizio della presentazione di altra lista, nonché l’incompatibilità delle domande proposte. Nel merito ha difeso la legittimità degli atti impugnati.
Con ordinanza collegiale istruttoria 27 luglio 2007, n. 734, è stata disposta una verificazione delle schede scrutinate nelle predette Sezioni elettorali nn. 1, 2 e 3 al fine di accertare la sussistenza o meno dei vizi denunciati con il presente gravame e con il ricorso incidentale. Tale incombente è stato puntualmente adempiuto.
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno dedotto che lo svolgimento dell’attività di verifica aveva evidenziato ulteriori vizi, che sono stati puntualmente denunciati. Anche i controinteressati hanno proposto ulteriori motivi aggiunti.
I ricorrenti ed i controinteressati hanno da ultimo illustrato le proprie ragioni con memorie depositate dai primi il 30 ottobre 2007 e dai secondi il 25 ottobre 2007.
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007, dopo che il difensore dei controinteressati ha, in aggiunta, eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto un ricorso collettivo, con conflitto di interesse tra i vari ricorrenti, la causa è stata introitata a decisione.
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DIRITTO
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1. - Con il ricorso in esame - come sopra esposto - il candidato a Sindaco della lista n. 1 ed i candidati compresi in tale lista hanno impugnato di proclamazione a Sindaco del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore del sig. Giannino Ammirati ed a consigliere comunale dei candidati della lista n. 2.
Nei confronti di tale atto di proclamazione degli eletti si sono lamentati per un verso del fatto che la lista n. 2 era stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale (primo motivo) e per altro verso del fatto che erano state erroneamente valutate, a loro danno, alcune schede elettorali scrutinate (secondo motivo e motivi aggiunti).
Il ricorso, deve subito precisarsi, è privo di pregio e tale circostanza può dispensare il Collegio dall’esaminare le eccezioni di rito proposte sia dalla Commissione Elettorale Circondariale, che dai controinteressati.
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2. - Con il primo motivo di gravame i ricorrenti, dopo aver premesso che la lista n. 2 aveva utilizzato i simboli di quattro partititi politici (Democratici di sinistra, Partito di Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti italiani e Partito della Margherita), hanno dedotto che tale lista era stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale per due ordini di ragioni:
a) in quanto carente - in violazione dell’art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, e dell’art. 33, lett. B, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - delle dichiarazioni sottoscritte dai rispettivi presidenti o segretari dei predetti partiti che le candidature erano presentate nell’interesse, in nome e per conto dei predetti gruppi politici;
b) perché non era possibile individuare a quale partito appartenevano i candidati inclusi in tale lista.
Tale doglianze sono entrambe prive di pregio.
Quanto alla prima, va osservato che il predetto art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, dispone effettivamente, per la parte che qui interessa, che le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere “a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso”. Tale documentazione, come sembra oggi pacifico (Cons. St., sez. V, 25 maggio 1998, n. 688), contrariamente a quanto da in precedenza sostenuto (TAR Puglia, sede Bari, sez. II, 26 ottobre 1995, n. 1025), deve essere, in effetti, presentata a pena di nullità.
Ciò posto, va osservato che nel caso di specie la presentazione della lista in parola, che utilizzava i simboli di ben quattro partititi politici, è stata in effetti corredata anche della dichiarazione prevista dalla predetta norma.
Dall’esame degli atti di causa si rileva, invero, che la presentazione della lista n. 2 è stata ritualmente corredata anche delle dichiarazioni dei presidenti o dei segretari dei predetti partito, nella quali sostanzialmente, sia pur utilizzando formule in parte diverse, si attestava che le liste o le candidature erano presentate in nome e per conto dei predetti partiti.
Né sembra - contrariamente a quanto ipotizzato dai ricorrenti con la censura sopra indicata alla lettera b) - che la predetta normativa imponesse anche di indicare espressamente nella lista in parola a quali partiti fossero in ipotesi iscritti i singoli candidati inclusi in tale lista n. 2; trattasi, invero, di un onere che non risulta imposto da alcuna norma e la cui inosservanza non può, pertanto, inficiare l’ammissione della lista in parola alla competizione elettorale.
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3. - Una volta giunti a tale conclusione, una volta cioè ritenuto privo di pregio il primo motivo di gravame, può utilmente passarsi all’esame degli ulteriori motivi di ricorso, con i quali è stata contestata la corretta assegnazione dei voti relativamente ad alcune schede elettorali.
Sul punto, va ricordato che con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto alcuni specifici errori che sarebbero stati commessi nella valutazione di alcune schede nelle tre sezioni elettorali. Con ordinanza collegiale istruttoria 27 luglio 2007, n. 734, è stata disposta una verificazione delle schede scrutinate nelle predette Sezioni elettorali nn. 1, 2 e 3 al fine di accertare la sussistenza o meno dei vizi denunciati con il presente gravame e con il ricorso incidentale; ma, essendo emersi da tale verifica ulteriori vizi, sia i ricorrenti, che i controinteressati hanno dedotto dei motivi aggiunti con i quali hanno contestato l’assegnazione dei voti contenute in altre schede elettorali.
Tali motivi aggiunti sono inammissibili.
Come sembra, invero, pacifico in giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. V, 11 maggio 2007, n. 2357), nel giudizio elettorale non possono essere dedotti motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso, derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie, disposte in relazione alle originarie censure dedotte. L’attuale giudizio elettorale è, infatti, governato dal principio dispositivo, che impone al giudice di decidere nei soli limiti dei vizi prospettati tempestivamente dalle parti, sia con il ricorso principale, che con il ricorso incidentale (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2007, n. 1715).
Con riferimento a tale considerazione l’indagine di questo Giudice deve limitarsi alla valutazione dei seguenti vizi prospettati con il ricorso introduttivo, che possono così riassumersi:
1) nella sezione elettorale n. 1 è stata erroneamente attribuita alla lista n. 2, una scheda nella quale l’elettore aveva vergato sia nel riquadro della lista n. 2, che in quello della lista n. 3 il nome del candidato Lino Sciambra della lista n. 2;
2) sempre nella stessa sezione è stata dichiarata nulla una scheda con indicazioni voto alla lista n. 1, nella quale era stato apposto il n. 6;
3) sempre nella stessa sezione è stata dichiarata nulla una scheda con indicazioni voto alla lista n. 1, nella quale era stata espressa preferenza a “Carmela” o Cesarina”;
4) sempre nella stessa sezione è stata dichiarata nulla una scheda con indicazioni voto alla lista n. 1, nella quale la preferenza a favore di “Lelio Mastrodicasa” era stata scritta nello spazio riservato alla lista n. 3;
5) nella sezione elettorale n. 2 non è stato attribuito un voto alla lista n. 1, pur avendo in una scheda l’elettore votato tale lista, ma indicato la preferenza a favore di tal “Montepara Elisa”, pur essendo candidata per tale lista “Montepara Maria Concetta”;
6) nella sezione elettorale n. 2 non è stato attribuito il voto alla lista n. 1, per una scheda in cui è stata indicata la preferenza a favore di “Toppi Agostino” (candidato nella lista n. 1) nello spazio riservato alla lista n. 2;
7) sempre nella stessa sezione è stato attribuito alla lista n. 2 un voto nel quale l’elettore aveva cancellato il voto a sindaco di tale lista;
8) nella sezione n. 3 è stato attribuito alla lista n. 2, un voto nel quale l’elettore aveva scritto nel riquadro di tale lista il nome di “Mancini Franco”, non candidato, mentre era stato tenuto un diverso metro di giudizio in altri casi analoghi;
9) è stato, infine, chiesto il riesame delle schede dichiarate nulle nella sezione n. 3, in quanto dall’esame del verbale non sarebbe possibile comprendere quali voti contestati siano stati attribuiti alla lista n. 1 e quanti non lo siano stati.
Così delimitato il thema decidendi, va subito precisato che l’espletamento dell’attività istruttoria ha permesso di acclarare che in punto di fatto non sono state votate delle schede aventi i vizi di cui ai predetti nn. 3, 4, 5, 6 e 8.
Quanto, poi, alla censura sopra indicata al predetto n. 9, va evidenziato che tale doglianza, in quanto generica, è inammissibile. Nel giudizio elettorale, infatti, il principio della specificità dei motivi richiede sempre che nell’atto introduttivo sia indicata la natura del vizio denunziato (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2007, n. 197), non potendo genericamente richiedersi il riesame delle schede dichiarate nulle (Cons. St., sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6135, e 3 aprile 2006 n. 1726) trasformando il giudizio elettorale in una pressoché generale ripetizione “ope iudicis” delle operazioni di scrutinio.
Conseguentemente, con riferimento a quanto sopra esposto, l’attuale contenzioso deve ritenersi limitato all’esame solamente di tre schede elettorali, cioè quelle sopra indicate ai nn. 1, 2 e 7. Va, inoltre, evidenziato che, avendo le due liste ottenuto rispettivamente 609 e 606 voti, la modifica del risultato elettorale potrebbe derivare solo dall’accoglimento di tutte e tre le predette doglianze.
Ciò posto, deve subito evidenziarsi che la censura sopra indicata con il n. 1 non appare fondata.
Con tale censura si è dedotto che nella sezione elettorale n. 1 era stato erroneamente attribuita alla lista n. 2, una scheda nella quale l’elettore aveva vergato sia nel riquadro della lista n. 2, che in quello della lista n. 3 il nome del candidato Lino Sciambra della lista n. 2. Secondo i ricorrenti tale scheda sarebbe nulla, in quanto non sarebbe possibile individuare la volontà dell’elettore.
Va, però, sul punto ricordato che in base al principio del c.d. “favor voti” il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dalla legge (nella specie, voto sul contrassegno), si può ritenere valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le concrete sue modalità d'espressione, esso non sia riconoscibile (Cons. St., sez. V, 16 ottobre 2006 n. 6135).
L'art. 64, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - nella parte in cui dispone la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni idonei a rendere nota in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto - deve essere, infatti, interpretato in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso. Inoltre, l’art. 57 dello stesso D.P.R. precisa testualmente che “sono efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato” e che “se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti”.
Con riferimento a tali rilievi ritiene, in definitiva, in Collegio che dall’esame della scheda in questione risulta chiaro l’intento dell’elettore di votare il candidato Lino Sciambra della lista n. 2; né dalle modalità di espressione di tale voto risulta in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.
Una volta giunti a tale conclusione, un volta cioè ritenuto priva di pregio tale doglianza, può prescindersi all’esaminare le ulteriori censure dedotte, dal momento che, quand’anche tali censure fossero fondate, non potrebbe mai sovvertirsi il risultato della competizione elettorale.
Tale circostanza, impedisce, inoltre, di esaminare il ricorso incidentale, dal momento che l’esame di tale ricorso incidentale è subordinato alla fondatezza dei motivi dedotti con il ricorso principale.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
Vanno, tuttavia, poste a carico dei ricorrenti le spese per la disposta verificazione, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 510 a favore del Collaboratore di segreteria sig. Bruno La Monaca e di € 381 a favore dell’Operatore esperto sig. Giuseppe Paduano.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della disposta verifica del materiale elettorale nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa e che, a norma dell'art. 83/11, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo introdotto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1986, n. 1147, sia trasmessa in copia dalla Segreteria di questa Sezione al Prefetto della Provincia di Pescara, al Presidente dell'Amministrazione provinciale di Pescara ed al Sindaco del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, tenuto a provvedere a mezzo del Segretario comunale alla pubblicazione della sua parte dispositiva nell'Albo pretorio del Comune per la durata di 15 (quindici giorni) consecutivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 con l'intervento dei signori:
Antonio Catoni, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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