T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 19 novembre 2007 n. 890
A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore
I. E. (avv. E. Iezzi) c. Comune di Chieti (avv.ti M. Morgione, P. Tracanna e G. Trifone); Amministrazione Provinciale Chieti e nei confronti del Dirigente Ufficio Urbanistico Comune di Chieti.
I. E. (avv. E. Iezzi) c. Comune di Chieti (avv.ti M. Morgione, P. Tracanna, G. Trifone); Amministrazione Provinciale Chieti, Azienda Sanitaria Locale di Chieti e nei confronti del Dirigente Ufficio Urbanistico Comune di Chieti. |
|
1. Edilizia e Urbanistica – Reiterazione di vincolo preordinato a futuro esproprio – Motivazione – Necessità - Contenuto – Tipologia del vincolo - Fattispecie
|
| |
|
2. Edilizia e urbanistica – Reiterazione di vincolo preordinato a futuro esproprio – Mancata previsione di un indennizzo nel provvedimento reiterativo – Legittimità.
|
| |
|
3. Comune - Consigliere comunale - Conflitto di interessi – Conseguenze sulla delibera di approvazione di un piano urbanistico – Annullamento parziale – Ragioni.
|
| |
|
4. Edilizia ed urbanistica – Piano urbanistico - Impugnazione - Legittimazione attiva - Stabile collegamento con la zona interessata all’attività edilizia assentita – Non è sufficiente – Dimostrazione di un danno particolare – Necessità.
|
| |
|
5. Processo amministrativo - Domanda risarcitoria – Necessità della previa impugnazione dell’atto amministrativo lesivo – Sussiste.
|
|
1. In tema di reiterazione dei vincoli esproriativi, alla stregua dei principi oggi esplicitati dal D.P.R. 327/2001, ma già desumibili dal precedente complesso quadro normativo, l’Amministrazione è tenuta a compiere un’idonea istruttoria ed a fornire un’adeguata motivazione, onde escludere il contenuto vessatorio o, comunque, ingiusto dei relativi atti ed evidenziare l’attualità dell’interesse pubblico da soddisfare. In particolare, quanto ai criteri di valutazione dell’adeguatezza della motivazione, a fronte di una reiterazione “in blocco” dei vincoli insistenti su di una pluralità di aree, mentre la sussistenza di un attuale e specifico interesse pubblico si evince dalla perdurante constatata insufficienza delle aree destinate a standard, l’assenza di un intento vessatorio può dedursi dalla parità di trattamento che hanno tutti i destinatari dei precedenti vincoli decaduti. Diversamente, la circostanza che la reiterazione “de qua” riguardi solo una parte delle aree già incise da vincoli decaduti, avendo la p.a. individuato altre aree per soddisfare gli standard, integra di per sé un anomalo esercizio della funzione pubblica, in assenza di un’adeguata istruttoria o motivazione che dia conto delle relative ragioni di interesse pubblico; mentre, solo ove il vincolo sia decaduto una sola volta, può configurarsi quale adeguata motivazione della reiterazione il richiamo alle valutazioni originarie (1).
|
| |
|
2. La mancata previsione d’indennizzo non è causa di illegittimità del provvedimento reiterativo del vincolo poiché dai principi sul raccordo tra la pianificazione urbanistica e le previsioni del bilancio emerge che l’Amministrazione non può impegnare somme di cui non è certa la spettanza in ordine all’an ed al quantum. (2)
|
| |
|
3. L’art. 78 n. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha legislativamente tipicizzato le conseguenze della violazione dell’obbligo di astensione del consigliere comunale in sede di pianificazione urbanistica, individuandole non già nell’annullamento in toto dello strumento urbanistico, bensì nell’annullamento delle sole parti dello strumento urbanistico che costituiscono oggetto di correlazione con gli specifici interessi dei consiglieri comunali. Ne discende che ai fini dell’accoglimento della censura è onere del ricorrente dimostrare di trarre una qualche utilità dal richiesto annullamento, pena l’inammissibilità del motivo.
|
| |
|
4. In tema d’impugnativa di atti di pianificazione parziale del territorio, lo stabile collegamento dei ricorrenti con l’area oggetto dei provvedimenti pianificatori impugnati non è sufficiente a radicare il loro interesse, dovendosi dimostrare anche un danno particolare; laddove, pertanto, l’impugnativa di un atto di pianificazione venga ad incidere su aree non di proprietà dei ricorrenti, in tanto può ritenersi sussistente l’interesse al ricorso in quanto la nuova destinazione incida in qualche modo sul godimento o sul valore di mercato delle aree di proprietà dei ricorrenti o, comunque, sugli interessi di tali soggetti.
|
| |
|
5. In difetto di annullamento degli atti in ipotesi illegittimi, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta. (3)
|
| |
|
----------------
|
| |
|
(1) CONSIGLIO
DI STATO – ADUNANZA PLENARIA - Sentenza
24 maggio 2007, n. 7, in questa Rivista.
(2) CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 24 maggio 2007, n. 7, in questa Rivista.
(3) CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 22 ottobre 2007, n. 12, in questa Rivista.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di PESCARA
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
Sul ricorso numero di registro generale 484 del 2005, proposto da:
|
| |
|
I. E., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Iezzi, con domicilio eletto presso Emanuele Iezzi in Pescara, via V.Colonna, 31 C/ Cinanni Amalia;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
COMUNE DI CHIETI, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, Giuliano Trifone, con domicilio eletto presso Giuliano Trifone in Pescara, Segreteria Tar; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CHIETI;
|
| |
|
nei confronti di
|
| |
|
DIRIGENTE UFFICIO URBANISTICO COMUNE DI CHIETI;
|
| |
|
Sul ricorso numero di registro generale 170 del 2006, proposto da:
|
| |
|
I. E., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Iezzi, con domicilio eletto presso Emanuele Iezzi in Pescara, via V.Colonna, 31 C/ Cinanni Amalia;
|
| |
|
contro
|
| |
|
COMUNE DI CHIETI, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, Giuliano Trifone, con domicilio eletto presso Giuliano Trifone in Pescara, Segreteria Tar; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CHIETI, AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CHIETI;
|
| |
|
NEI CONFRONTI DI
|
| |
|
DIRIG.UFFICIO URBANISTICO COMUNE DI CHIETI;
|
| |
|
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 484/05:
della deliberazione 17 giugno 2005, n. 25, con la quale il Consiglio comunale di Chieti ha deciso di procedere alla redazione di un “Piano dei Servizi” in variante al vigente P.R.G. ed ha adottato un atto normativo (allegato A), contenente “gli indirizzi generali di pianificazione e di modalità di riclassificazione urbanistica delle aree sottoposte a vincoli decaduti ed inattuati di P.R.G., nonché di fissazione dei termini di inizio e di conclusione del procedimento”;
quanto al ricorso n. 170/06:
delle deliberazioni del Consiglio comunale di Chieti 12 dicembre 2005, n. 157 e 12 maggio 2006, n. 220, rispettivamente di adozione e di approvazione della variante specifica (Macrozona Uno) di ridisciplina urbanistica delle aree sottoposte a vincolo decaduto; nonché degli atti presupposti e connessi.
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
|
| |
|
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/11/2007 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Il sig. Eugenio Iezzi è proprietario di un terreno sito nel Comune di Chieti, individuato in catasto al fgl. 26, partt. n. 117, 556 e 4258 della superficie di mq. 9.130, che nel P.R.G. del 1970 aveva la seguente destinazione: “Attrezzature civili e militari, categoria VI. Attrezzature metropolitane (ospedali, università, ecc.)”.
Essendo decaduto tale vincolo preordinato all’espropriazione, l’istante aveva diffidato il Comune dapprima il 29 luglio 2003 e poi il 1° ottobre 2004 a provvedere alla rideterminazione urbanistica di tale area.
Con deliberazione 17 giugno 2005, n. 25, il Consiglio comunale di Chieti ha deciso di procedere alla redazione di un “Piano dei Servizi” in variante al vigente P.R.G. ed ha adottato un atto normativo (allegato A), contenente “gli indirizzi generali di pianificazione e di modalità di riclassificazione urbanistica delle aree sottoposte a vincoli decaduti ed inattuati di P.R.G., nonché di fissazione dei termini di inizio e di conclusione del procedimento”. Con tale atto, nella sostanza, il Comune, “al fine di evitare una disordinata ed estesa edificazione del territorio comunale senza il rispetto degli standard minimi di legge”, ha deciso di sospendere l’esame delle varianti approvate dal Commissario ad acta su istanza di alcuni proprietari di rideterminazione urbanistica delle aree sottoposte a vincoli decaduti e di procedere alla redazione di un “Piano dei Servizi” in variante al vigente strumento urbanistico.
Avverso tale atto è insorto il sig. Iezzi dinanzi questo Tribunale con il ricorso n. 484/05, deducendo, nella sostanza, che il Comune non avrebbe potuto sospendere sine die i poteri sostitutivi attribuiti al Commissario ad acta, continuando a sottrarsi all’obbligo di procedere alla rideterminazione urbanistica delle aree sottoposte a vincoli decaduti, in quanto, assumendo tale atto soprassessorio, si era, in definitiva, reiterato il vincolo senza motivazione e senza un adeguato indennizzo. Ha chiesto, inoltre, la dichiarazione dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento e procedere alla rideterminazione della disciplina urbanistica, con condanna al risarcimento dei danni.
Nelle more di tale giudizio il Consiglio comunale di Chieti con deliberazioni 12 dicembre 2005, n. 157 e 12 maggio 2006, n. 220, ha rispettivamente prima adottato e poi approvato una variante specifica (Macrozona Uno) di ridisciplina urbanistica delle aree sottoposte a vincolo decaduto, comprendente anche i terreni del ricorrente, che sono stati inseriti nell’area 9, classificata come zona omogenea F di cui al D.M. n. 1444/68, avente la seguente destinazione: “Area destinata all’insediamento di attività e servizi pubblici, correlati all’esistente ospedale clinicizzato, la cui specificazione è rimandata ad una successiva fase attuativa mediante strumento urbanistico preventivo, ad iniziativa pubblica o privata o strumento equivalente. Stante la dimensione del comparto e l’esistenza di vincoli (cono di atterraggio dell’eliporto, torre dell’acquedotto) l’area risulta non pienamente utilizzabile per quanto riguarda la capacità insediativa prevista dalla norma generale e, pertanto, questa può essere integralmente trasferita fuori comparto mediante cessione gratuita al Comune di tutta l’area”; è stato previsto, in merito, un indice territoriale di mc/mq. 1,45 (il 35% destinato ad insediamenti di tipo residenziale ed il 65% a servizi di interesse pubblico).
Con il ricorso n. 170/06 è stata impugnata la deliberazione di adozione di tale piano e con motivi aggiunti è stata, poi, impugnata la successiva deliberazione di approvazione del piano.
Avverso tali atti deliberativi sono state dedotte le censure di illegittimità derivata in relazione ai vizi che inficiano la presupposta deliberazione 17 giugno 2005, n. 25, di violazione di legge e di eccesso di potere per carenza e contraddittorietà di motivazione, per violazione dei principi di correttezza e buona fede e per illogicità.
Dopo aver ricordato che con tale atto impugnato era stato nella sostanza reiterato il vincolo pubblicistico a favore dell’Ospedale Clinicizzato (in quanto il teorico indice territoriale di tipo residenziale del 35% avrebbe dovuto essere trasferito fuori del comparto, mediante cessione gratuita di tutta l’area al Comune), il ricorrente ha rilevato che non sussistevano quei validi presupposti richiesti per la reiterazione del vincolo, quali la persistenza e l’attualità dell’interesse pubblico, la specificazione dei motivi del ritardo che avevano determinato la decadenza del vincolo, la mancanza di soluzioni alternative, la perequazione tra i proprietari espropriabili e quindi la ineluttabilità della scelta dell’area, la serietà e l’affidabilità della realizzazione nel quinquennio delle opere ed, infine, la ragionevole dimostrazione che la rinnovazione del vincolo era necessaria per realizzare l’opera o l’intervento pubblico. Tra l’altro, ha ricordato che nel mentre il rappresentante della Azienda S.L. nella Conferenza dei Servizi nulla aveva precisato in ordine alla necessità dell’area per realizzare nuove strutture al servizio del polo ospedaliero, era stato, al contrario, espressamente previsto che sarebbero state destinate anche ad uffici della A.S.L. ed a servizio dell’Ospedale le strutture realizzate su altre aree della Macrozona, destinate alla costruzione del Villaggio Olimpico a servizio dei Giochi del Mediterraneo 2009; ed identiche previsioni erano contenute nella deliberazione 12 dicembre 2005, n. 158, contenente una variante specifica per localizzare all’interno di tale Macrozona il predetto villaggio olimpico. Inoltre, ha dedotto che erano state disattese le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999 e quanto statuito nella decisione del Consiglio di Stato, IV, n. 2015/03, resa in relazione ad un terreno adiacente.
Con motivi aggiunti ha impugnato, infine, la deliberazione di approvazione definitiva della variante, nel confronti della quale sono state dedotte censure analoghe a quelle sopra indicate; in aggiunta, ha dedotto che l’assessore Febbo, pur non avendo partecipato alla votazione per avere un’opzione di acquisto di alcuni terreni, aveva in realtà curato la predisposizione del progetto.
Infine, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Tali censure la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 28 dicembre 2005 ed il 27 ottobre 2007.
Il Comune di Chieti si è costituito in entrambi i giudizi e con memorie depositate l’11 gennaio 2006 ed il 9 marzo 2007 (quanto al primo ricorso) ed il 3 maggio ed il luglio 2006 ed il 9 marzo ed il 27 ottobre 2007 (quanto al secondo ricorso) ha in via pregiudiziale eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse del primo ricorso. Nel merito ha, infine, diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
L’Amministrazione provinciale di Chieti e l’Azienda Sanitaria Locale di Chieti, cui i ricorsi sono stati notificati, non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 le cause sono state introitate a decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. - I due ricorsi in esame, per evidenti ragioni di connessione, debbono pregiudizialmente essere riuniti al fine di essere decisi con un’unica sentenza.
Con tali ricorsi, invero, l’attuale ricorrente, proprietario di un terreno sito nel Comune di Chieti sottoposto a un vincolo preordinato all’espropriazione decaduto, ha impugnato gli atti deliberativi del Consiglio comunale di Chieti con i quali è stata dettata una nuova disciplina urbanistica delle aree in questione.
Con il primo dei ricorsi in parola è stata impugnata la deliberazione 17 giugno 2005, n. 25, con la quale il Consiglio comunale di Chieti ha deciso di procedere alla redazione di un “Piano dei Servizi” in variante al vigente P.R.G. ed ha adottato un atto normativo (allegato A), contenente “gli indirizzi generali di pianificazione e di modalità di riclassificazione urbanistica delle aree sottoposte a vincoli decaduti ed inattuati di P.R.G., nonché di fissazione dei termini di inizio e di conclusione del procedimento”;
Con il secondo ricorso sono state impugnate le deliberazioni del Consiglio comunale di Chieti 12 dicembre 2005, n. 157 e 12 maggio 2006, n. 220, rispettivamente di adozione e di approvazione della variante specifica (Macrozona Uno) di ridisciplina urbanistica delle aree (tra cui quelle del ricorrente) sottoposte a vincolo decaduto.
Il ricorrente ha, inoltre, chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.
|
| |
|
2. - Vanno al riguardo premesse alcune circostanze di fatto.
L’istante, come sopra esposto, è proprietario di un terreno sito nel Comune di Chieti, individuato in catasto al fgl. 26, partt. n. 117, 556 e 4258 della superficie di mq. 9.130, che nel P.R.G. del 1970 aveva la seguente destinazione: “Attrezzature civili e militari, categoria VI. Attrezzature metropolitane (ospedali, università, ecc.)”; tale terreno - va inoltre precisato - è posto nelle immediate vicinanze dell’Ospedale clinicizzato di Chieti, e più precisamente nel cono di atterraggio dell’eliporto posto a servizio della struttura.
Essendo decaduto tale vincolo preordinato all’espropriazione, il ricorrente aveva diffidato il Comune dapprima il 29 luglio 2003 e poi il 1° ottobre 2004 a provvedere alla rideterminazione urbanistica di tale area. Altri proprietari di aree adiacenti avevano, al contrario, alcuni adito questo Tribunale (che aveva dichiarato l’obbligo per il Comune di riprovvedere) ed altri avevano attivato i poteri sostituti dell’Amministrazione provinciale, che aveva, a sua volta, nominato dei Commissari ad acta con il compito di procedere alla ridisciplina urbanistica di tali aree.
Con deliberazione 17 giugno 2005, n. 25 (impugnata con il primo ricorso) il Consiglio comunale di Chieti, al dichiarato fine “di evitare una disordinata ed estesa edificazione del territorio comunale senza il rispetto degli standard minimi di legge”, ha sospeso l’esame delle varianti approvate dai predetti Commissari ad acta ed ha deciso di procedere alla redazione di un “Piano dei Servizi” in variante al vigente strumento urbanistico; tra tali varianti approvate non era, però, compresa anche quella relativa all’area del ricorrente, dal momento che questi non aveva attivato la relativa procedura.
Nel frattempo con l’art. 1, comma 2, della L.R. Abruzzo 17 ottobre 2005, n. 31, è stato introdotto l’art. 1-quinquies all’art. 44 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, in virtù del quale il procedimento di definizione della disciplina urbanistica delle aree per le quali erano scaduti i vincoli urbanistici promosso dai proprietari delle aree “a seguito di diffida ad adempiere” avrebbero dovuto essere conclusi entro un termine più lungo di quello originariamente previsto dalla legge, cioè “entro il termine perentorio di un anno”.
Tale procedimento di definizione della disciplina urbanistica delle aree in questione è stato in seguito puntualmente svolto dal Comune e si è concluso con l’atto deliberativo (impugnato con il secondo ricorso), con il quale è stata approvata una variante specifica (Macrozona Uno) di ridisciplina urbanistica delle aree sottoposte a vincolo decaduto. Con tale variante, in particolare, i terreni del ricorrente sono stati inseriti nell’area 9, classificata come zona omogenea F di cui al D.M. n. 1444/68, avente la seguente destinazione: “Area destinata all’insediamento di attività e servizi pubblici, correlati all’esistente ospedale clinicizzato, la cui specificazione è rimandata ad una successiva fase attuativa mediante strumento urbanistico preventivo, ad iniziativa pubblica o privata o strumento equivalente. Stante la dimensione del comparto e l’esistenza di vincoli (cono di atterraggio dell’eliporto, torre dell’acquedotto) l’area risulta non pienamente utilizzabile per quanto riguarda la capacità insediativa prevista dalla norma generale e, pertanto, questa può essere integralmente trasferita fuori comparto mediante cessione gratuita al Comune di tutta l’area”; è stato previsto, in merito, un indice territoriale di mc/mq. 1,45 (il 35% destinato ad insediamenti di tipo residenziale ed il 65% a servizi di interesse pubblico).
In estrema sintesi con la nuova pianificazione l’area è stata nuovamente vincolata e destinata “all’insediamento di attività e servizi pubblici, correlati all’esistente ospedale clinicizzato”; mentre, per realizzare eventi fini perequativi, è stato previsto che i proprietari di tali aree avrebbero potuto trasferire altrove la volumetria realizzabile su tale terreni nuovamente vincolati. Tale facoltà, come dichiarato alla pubblica udienza dal difensore del Comune, è stata in effetti esercitata dal confinate del ricorrente (Barra Caracciolo) , che aveva ottenuto una pronuncia favorevole in relazione alla necessità di ridisciplinare tale area dal Consiglio di Stato (decisione della IV Sezione n. 2015/03).
|
| |
|
3. - Fatte tali premesse in punto di fatto e così meglio puntualizzate le vicende che hanno portato all’adozione degli atti impugnati, va subito precisato che il primo dei ricorsi in esame (cioè il ricorso n. 484/05), così come puntualmente eccepito dall’Amministrazione comunale resistente, appare allo stato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Va, invero, in merito osservato che l’atto deliberativo impugnato con tale ricorso è stato ormai superato dall’approvazione della variante specifica (Macrozona Uno) di ridisciplina urbanistica delle aree sottoposte a vincolo decaduto, impugnata con il secondo ricorso.
Con il primo ricorso, invero, l’istante, nell’insorgere avverso la predetta della deliberazione 17 giugno 2005, n. 25, con la quale il Consiglio comunale di Chieti aveva deciso di procedere alla redazione di un “Piano dei Servizi” in variante al vigente P.R.G., aveva chiesto per un verso l’annullamento di tale atto deliberativo che aveva sospeso l’esame delle varianti approvate dai Commissario ad acta su istanza di alcuni proprietari di rideterminazione urbanistica delle aree sottoposte a vincoli decaduti e per altro verso la dichiarazione dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento e di procedere alla rideterminazione della disciplina urbanistica dei terreni di sua proprietà.
Ora quanto al primo aspetto va rilevato che l’istante non aveva e non ha allo stato alcun interesse, in quanto il ricorrente non aveva mai attivato – come già detto – la nomina di Commissari ad acta, che avevano adottato nuovi atti di pianificazione; mentre, quanto al secondo aspetto, va osservato che, essendosi oggi concluso tale procedimento ed avendo l’interessato anche impugnato l’atto conclusivo di tale procedimento, sembra evidente che il soddisfacimento dell’interesse sostanziale agitato con il contenzioso in parola possa conseguirsi solo dall’annullamento degli atti impugnati con il secondo ricorso.
Per cui tale primo ricorso appare allo stato improcedibile.
|
| |
|
4. - Con il ricorso n. 170/06 è stato, per l’appunto, impugnato l’atto di sostanziale reiterazione del vincolo espropriativo sui terreni in questione e nei confronti di tale atto il ricorrente si è lamentato, in estrema sintesi, delle seguenti circostanze:
a) che non sussistevano quei validi presupposti richiesti per la reiterazione del vincolo, quali la persistenza e l’attualità dell’interesse pubblico, la specificazione dei motivi del ritardo che avevano determinato la decadenza del vincolo, la mancanza di soluzioni alternative, la perequazione tra i proprietari espropriabili e quindi la ineluttabilità della scelta dell’area, la serietà e l’affidabilità della realizzazione nel quinquennio delle opere ed, infine, la ragionevole dimostrazione che la rinnovazione del vincolo era necessaria per realizzare un’opera o un intervento pubblico;
b) che erano state nella sostanza disattese le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999 (che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l’art. 42 cost. - il combinato disposto degli art. 7, n. 2, 3 e 4, e 40, della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell’art. 2, della L. 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consentiva all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione, senza la previsione di un indennizzo) e quanto statuito dal Consiglio di Stato con decisione della IV Sezione n. 2015/03, resa in relazione ad un terreno adiacente;
c) che l’assessore Febbo, pur non avendo partecipato alla votazione per avere un’opzione di acquisto di alcuni terreni, aveva in realtà curato la predisposizione del progetto.
Tali censure, va subito precisato, sono tutte prive di pregio.
Quanto alla prima sopra indicata alla lettera a), va osservato che della questione della reiterazione dei vincoli preordinati alla espropriazione ha recentemente avuto modo di occuparsi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con decisione 24 maggio 2007, n. 7, ha avuto modo di chiarire che in sede di reiterazione dei vincoli decaduti preordinati all’esproprio, alla stregua dei principi oggi esplicitati dal D.P.R. 327/2001, ma già desumibili dal precedente complesso quadro normativo, l’Amministrazione è tenuta a compiere un’idonea istruttoria ed a fornire un’adeguata motivazione, onde escludere il contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti ed evidenziare l’attualità dell’interesse pubblico da soddisfare.
In particolare, quanto ai criteri di valutazione dell’adeguatezza della motivazione, a fronte di una reiterazione “in blocco” dei vincoli insistenti su di una pluralità di aree, mentre la sussistenza di un attuale e specifico interesse pubblico si evince dalla perdurante constatata insufficienza delle aree destinate a standard, l’assenza di un intento vessatorio può dedursi dalla parità di trattamento che hanno tutti i destinatari dei precedenti vincoli decaduti. Diversamente, la circostanza che la reiterazione “de qua” riguardi solo una parte delle aree già incise da vincoli decaduti, avendo la p.a. individuato altre aree per soddisfare gli standard, integra di per sé un anomalo esercizio della funzione pubblica, in assenza di un’adeguata istruttoria o motivazione che dia conto delle relative ragioni di interesse pubblico; mentre, solo ove il vincolo sia decaduto una sola volta, può configurarsi quale adeguata motivazione della reiterazione il richiamo alle valutazioni originarie.
Da tale autorevole e recente pronuncia del massimo organo della Giustizia amministrativa il Collegio non rinviene motivi per discostarsi.
Ciò posto, deve osservarsi che nel caso di specie relativamente alle aree poste a monte dell’ospedale (cioè quelle del ricorrente e del confinante sig. Barra Caracciolo) l’Amministrazione comunale ha certamente reiterato “in blocco” e per la prima volta i vincoli decaduti; dagli atti impugnati si rileva, inoltre, che è stata assunta, in aggiunta, una motivazione specifica a giustificare tale reiterazione lì ove si fa riferimento all’esistenza di vincoli in realtà conformativi, quali il “cono di atterraggio dell’eliporto” (per i terreni del ricorrente) e la “torre dell’acquedotto” (per i terreni del predetto confinante).
Con riferimento a tali considerazioni ritiene la Sezione che l’impugnato atto di reiterazione dei vincoli espropriativi sia immune dalle doglianze dedotte sopra indicate alla lettera a).
Quanto, poi, alla mancata previsione di un indennizzo al proprietario dell’area - denunciata con la doglianza sopra indicata alla lettera b) - va osservato che la predetta decisione dell’Adunanza plenaria, dopo aver chiarito che la previsione di tale indennizzo è stato introdotto nell’ordinamento con la sentenza della Corte Costituzionale 179/99 ed ora esplicitato dall’art. 39, co. 1, del D.P.R. 327/2001, ha anche precisato che tale mancata previsione non è causa di illegittimità del provvedimento reiterativo del vincolo poiché dai principi sul raccordo tra la pianificazione urbanistica e le previsioni del bilancio emerge che l’Amministrazione non può impegnare somme di cui non è certa la spettanza in ordine all’an ed al quantum.
Anche a tale autorevole insegnamento il Collegio ritiene di aderire, per cui il motivo, così come dedotto, non può determinare l’illegittimità dell’atto impugnato.
Va, peraltro, in aggiunta anche rilevato che il Comune ha nel caso di specie previsto quello specifico strumento perequativo (cui sopra si è fatto cenno) a favore dei proprietari delle aree in questione, di cui ha già fatto uso il confinante, a favore del quale era stata assunta la predetta decisione del Consiglio di Stato n. 2015/03.
Rimane per concludere da esaminare la censura sopra indicata alla lettera c), con la quale è stato dedotto che l’assessore Febbo, pur non avendo partecipato alla votazione per avere un’opzione di acquisto di alcuni terreni situati nella vasta area ridisciplinata con l’atto impugnato, aveva in realtà curato la predisposizione del progetto.
Anche tale censura non può determinare l’annullamento del vincolo relativamente all’area del ricorrente.
Sul punto deve evidenziarsi che sulla questione relativa all’obbligo di astensione in sede di pianificazione urbanistica l’art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha oggi legislativamente tipicizzato al n. 4 le conseguenze della violazione di tale obbligo di astensione nell’ipotesi di provvedimenti di carattere generale quali i piani urbanistici, individuandole non nell’annullamento in toto dello strumento urbanistico, ma nell’annullamento delle sole parti dello strumento urbanistico che costituiscono oggetto di correlazione con gli specifici interessi dei consiglieri comunali.
In altri termini, la norma in questione viene oggi nella sostanza a limitare il potere di annullamento questo Tribunale in relazione alla violazione dell’obbligo di astensione, nel senso cioè che il vizio in parola incide solo parzialmente sull’atto assunto in violazione di tale obbligo, per cui, ove la censura dedotta fosse in realtà fondata, potrebbe eventualmente disporsi l’annullamento solo parziale del piano, relativo cioè alle sole parti dello strumento urbanistico oggetto di correlazione con gli interessi del predetto assessore comunale.
Se tale è la conseguenza nell’ipotesi in cui il vizio dedotto sia fondato, sembra alla Sezione che, con riferimento a tale possibile effetto, il ricorrente avrebbe necessariamente dovuto dimostrare di trarre una qualche utilità da tale annullamento, pena l’inammissibilità del motivo.
Giova, invero, sul punto ricordare che questa Sezione, esaminando recentemente un gravame proposto avverso un atto di pianificazione urbanistica relativo solo a parte del territorio comunale, ha già precisato che non è sufficiente lo stabile collegamento dei ricorrenti con l’area in questione a radicare il loro interesse senza necessità di dimostrare alcun danno particolare, e ciò in quanto l’insegnamento del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. (a partire dalla nota decisione del “chiunque”) si riferisce alla impugnativa delle sole concessioni edilizie, mentre relativamente all’impugnativa di atti di pianificazione parziale del territorio è sempre richiesta la necessità da parte dei ricorrenti di rappresentare in quale guisa la nuova pianificazione incida sull’assetto urbanistico della loro proprietà, rispetto ai parametri già definiti con gli strumenti vigenti; non ritenendosi possibile attribuire in capo a qualsiasi componente di una comunità, una sorta di interesse generalizzato all’impugnativa.
In definitiva, ove l’impugnativa di un atto di pianificazione venga ad incidere su aree non di proprietà dei ricorrenti, può ritenersi sussistente l’intesse al ricorso solo ove la nuova destinazione incida in qualche modo sul godimento o sul valore di mercato delle aree di proprietà dei ricorrenti o comunque sugli interessi di tali soggetti.
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie dagli atti di causa non si rileva quale utilità il ricorrente possa trarre dall’eventuale annullamento in parte qua dello strumento urbanistico in questione.
|
| |
|
5. - Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi in esame debbono, conseguentemente, essere respinti per la parte diretta alla reiterazione del vincolo espropriativo.
Ed una volta giunti a tale conclusione sembra evidente che non possa condannarsi il Comune al risarcimento dei danni che l’istante assume di aver subito, atteso che tale condanna presuppone l’annullamento degli atti in ipotesi illegittimi (Cons. St.. Ad. pl., 22 ottobre 2007, n. 12).
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge - previa riunione - i ricorsi specificati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 con l'intervento dei signori:
Antonio Catoni, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
|
|