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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre 2007 n. 2056
L. Tosti – Presidente, F. Scano – Estensore
T. F. (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) c. il Comune di Marrubiu (n.c.)


1. Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Diniego – In carenza di piano di lottizzazione – Area adeguatamente urbanizzata – Illegittimità del diniego.

 

2. Pubblica amministrazione - Atto e procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Finalità – Mancata indicazione nel preavviso di rigetto del motivo di diniego – Illegittimità del provvedimento finale.

1. E’illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato esclusivamente sulla carenza di un piano di lottizzazione, pur richiesto dal piano regolatore, ove l’area su cui ricade la costruzione sia già adeguatamente urbanizzata, in virtù della presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti, e non necessiti quindi di ulteriori opere di urbanizzazione per far fronte all’ulteriore carico urbanistico derivante dalla nuova costruzione di civile abitazione. (1)

 

2. La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto, disciplinata dall’art. 10 bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241 ha la funzione, in un rapporto collaborativo con l’Amministrazione, di consentire al soggetto destinatario del provvedimento negativo di presentare delle controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell’atto finale in via di formazione, profili che dovranno poi essere valutati dall'amministrazione ed esternati con la motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento, e di consentire all’Amministrazione di acquisire ulteriori elementi per l’adozione di una legittima determinazione finale, con gli evidenti effetti deflazionistici sul contenzioso. Ne consegue che non può ritenersi legittimo il provvedimento di diniego di concessione edilizia che si regge su un motivo di diniego non indicato nel cd. preavviso di diniego e sul quale, quindi, l’interessata non ha potuto interloquire secondo il procedimento disciplinato dall’art. 10 bis.

 

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(1) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 21 dicembre 2006, n. 7769; id. 22 maggio 2006, n. 3001.
Il Collegio osserva che nella specie la ricorrente non doveva porre in essere un nuovo intervento edilizio, ma soltanto eseguire delle opere minori per il cambio di destinazione d’uso, da locale di sgombero a locale abitabile, dell’ultimo piano di un fabbricato a suo tempo realizzato in un lotto di terreno avente una dimensione sufficiente per supportare l’aumento della superficie abitabile. (A. Fac.).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.623/06 proposto dalla

 

signora T. F., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Porcu e Mauro Barberio presso il cui studio in Cagliari, via Garibaldi n.105, è elettivamente domiciliata;

 

contro

 

il COMUNE DI MARRUBIU, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

 

per l'annullamento
1) del provvedimento 28.4.2006 prot. 5030/2655, con il quale il direttore del settore tecnico del Comune di Marrubiu ha respinto la domanda di accertamento di conformità presentata in data 3.3.2006, integrata in data 4.4.2006;
2) la nota del Dirigente dell’Ufficio tecnico 14.3.2006 prot. 3096/2655 e l’allegata istruttoria 13.3.2006;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 3 ottobre 2007 il consigliere Francesco Scano;
Udito l’avv.to Porcu per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

La ricorrente, signora Tuveri Filomena, riferisce di essere proprietaria di un fabbricato ad uso abitativo in Marrubiu, via Napoli n. 280, già oggetto di condono edilizio assentito con concessione n. 147 del 16.12.2004.
Con istanza in data 3.3.2006 la signora Tuveri aveva richiesto l’accertamento di conformità per lavori di modifica interna e cambio di destinazione d’uso del primo piano del fabbricato, da locale accessorio a civile abitazione, nonché per una scala esterna realizzata per accedere al primo piano.
Con il provvedimento impugnato il Direttore del Settore tecnico del Comune di Marrubiu ha respinto la richiesta perché: in contrasto con l’art. 58 del regolamento edilizio (mancato rispetto delle altezza minime dei locali abitabili); in contrasto con l’art. 55 R.E. (mancato rispetto del rapporto minimo tra superficie finestrata apribile e superficie di pavimento); in contrasto con l’art. 14 R.E. (mancanza di piano attuativo).
Avverso di esso la signora Tuveri fa valere le seguenti censure:
1) violazione ed errata applicazione dell’art. 14 del Regolamento edilizio e dell’art. 3 della L.R. 1.7.1991 n. 20 per illegittima richiesta della preventiva adozione del piano attuativo; eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione all’omessa verifica dello stato di urbanizzazione dell’area; violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per omessa indicazione delle ulteriori opere di urbanizzazione eventualmente necessarie per l’intervento richiesto;
2) violazione del combinato disposto dagli artt. 48 e 51 del Regolamento edilizio del Comune: errato calcolo dell’altezza minima dei sottotetti; violazione ed errata applicazione dell’art. 48 del regolamento edilizio comunale;
3) violazione dell’art. 10 bis della L. 7.8.1990 n. 241: omessa preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in relazione alla contestata violazione del rapporto superficie finestrata / superficie di pavimento;
4) violazione ed errata applicazione degli artt. 54 e 55 del regolamento edilizio del comune; illegittimo ed errato calcolo della superficie delle pareti finestrate; errore di fatto e travisamento dei presupposti; omessa considerazione della porta di ingresso;
5) violazione ed errata applicazione dell’art. 16 della L.R. 11.10.1985 n. 23; omessa considerazione e pronunciamento sulla sanabilità della scala; difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Comune di Marrubiu non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

 

D I R I T T O

 

Con il ricorso in esame la signora Tuveri Filomena impugna il provvedimento, descritto in epigrafe, con il quale il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Marrubiu ha respinto la sua domanda di accertamento di conformità delle seguenti opere realizzate senza la preventiva concessione edilizia: modifica interna e cambio di destinazione d’uso, da locale accessorio a nuova unità abitativa, del primo piano del fabbricato urbano posto in via Napoli n. 280; costruzione di una scala esterna per accedere al primo piano.
Il provvedimento impugnato si regge su tre autonomi motivi di diniego: 1) mancato rispetto dell’art. 58 del R.E. in ordine all’altezza minima dei piani sottotetti da adibire ad abitazione; 2) violazione dell’art. 55 del R.E. circa il mancato rispetto del rapporto tra superfici finestrate apribili e superficie del pavimento; 3) violazione dell’art. 14 del Regolamento edilizio e dell’art. 3 della L.R. 1.7.1991 n. 20 per mancanza di piano attuativo.
Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza delle censure proposte con i primi tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente, con riferimento al terzo motivo di diniego, deduce la falsa applicazione dell’art. 14 del regolamento edilizio comunale e dell’art. 3 della legge regionale 1 luglio 1991 n. 20. Sostiene al riguardo che sebbene l’area ove insiste la costruzione sia ubicata in zona C di espansione, tuttavia non è necessario alcun piano attuativo essendo la zona completamente urbanizzata.
La censura è fondata.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che è illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato esclusivamente sulla carenza di un piano di lottizzazione, pur richiesto dal piano regolatore, ove l’area su cui ricade la costruzione sia già adeguatamente urbanizzata, in virtù della presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti, e non necessiti quindi di ulteriori opere di urbanizzazione per far fronte all’ulteriore carico urbanistico derivante dalla nuova costruzione di civile abitazione (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7769).
La giurisprudenza ha altresì precisato che l'esigenza di un piano esecutivo (di lottizzazione o particolareggiato) quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia si pone allorché si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad insediamento edilizio residenziale o produttivo mediante la costruzione di uno o più fabbricati che obiettivamente esigano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3001).
Peraltro la ricorrente non doveva porre in essere un nuovo intervento edilizio, ma soltanto eseguire delle opere minori per il cambio di destinazione d’uso, da locale di sgombero a locale abitabile, dell’ultimo piano di un fabbricato a suo tempo realizzato in un lotto di terreno avente una dimensione sufficiente per supportare l’aumento della superficie abitabile. Il Comune con il provvedimento impugnato non contesta che l’area ove è ubicata la costruzione della ricorrente sia completamente urbanizzata, né che l’aumento della superficie abitabile comporti il superamento della volumetria massima assentibile in base alle dimensioni del lotto.
La disposizione dettata al primo comma dell’art. 3 della legge regionale 1 luglio 1991 n. 20, circa la necessità del piano attuativo per l’edificazione nella zona omogenea C di espansione, letta con razionalità, non può che riferirsi alle aree che, formalmente ubicate in zone C, siano sprovviste delle opere di urbanizzazione. Lo strumento attuativo, piano di lottizzazione, piano particolareggiato o piano di recupero, è proprio finalizzato allo studio di un comparto al fine di realizzarvi le opere di urbanizzazione necessarie per le costruzioni edilizie che si prevede di realizzare. Ove le opere di urbanizzazione siano già presenti, non ha alcun senso imporre la predisposizione di un piano attuativo finalizzato alla realizzazione di ulteriori opere non necessarie.
Il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune non contesta l’affermazione contenuta nella relazione allegata alla domanda di concessione, circa la presenza delle opere di urbanizzazione, ma, con il provvedimento impugnato, si è limitato a rilevare, a fondamento del diniego, l’assenza del piano attuativo.
Con il secondo motivo la ricorrente censura l’atto impugnato con riferimento all’altro motivo di diniego, che si fonda sul mancato rispetto dell’altezza minima richiesta dall’art. 58 del Regolamento edilizio per i locali abitabili.
Sostiene la ricorrente che non è stata considerata la disposizione dettata dall’art. 51 del regolamento edilizio secondo cui “l’altezza interna dei sottotetti abitabili può essere, per parte del locale, inferiore a m. 2,10, purchè l’altezza media non sia inferiore a m. 2,00”. Comunque, afferma ancora la ricorrente, l’altezza minima è stata portata a mt. 2,20 a seguito dell’integrazione del 4.4.2006.
La censura è fondata. Come si riconosce nella relazione allegata al provvedimento impugnato, l’altezza minima verso gronda è stata portata a mt. 2,20 con le integrazioni al progetto originario.
Ciò comporta il rispetto della disposizione anche dell’art. 48 del R.E. che richiede un’altezza minima di mt. 2,20, senza che vi sia la necessità di soffermarsi sull’ambito di applicabilità del richiamato art. 51 che consente altezze inferiori a mt 2,10 su parti limitate dei locali.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in relazione alla contestata violazione del rapporto tra superficie finestrata e superficie di pavimento.
La censura è fondata.
Con la comunicazione del 14.3.2006 prot. 3096, recante preavviso di diniego, il Responsabile dell’ufficio tecnico si è limitato ad indicare, tra i motivi ostativi al rilascio di concessione edilizia, il mancato rispetto dell’altezza minima verso gronda di mt 2,20 e la necessità della preventiva predisposizione di un piano attuativo, senza alcun riferimento alle superfici finestrate di cui si fa menzione, per la prima volta, nell’impugnato provvedimento di diniego.
La mancata indicazione, nel preavviso di diniego, di detta ragione ostativa, ha impedito all’interessata di partecipare al procedimento facendo valere le proprie ragioni.
La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto, disciplinata dall’art. 10 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha la funzione, in un rapporto collaborativo con l’Amministrazione, di consentire al soggetto destinatario del provvedimento negativo di presentare delle controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell’atto finale in via di formazione, profili che dovranno poi essere valutati dall'amministrazione ed esternati con la motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento, e di consentire all’Amministrazione di acquisire ulteriori elementi per l’adozione di una legittima determinazione finale, con gli evidenti effetti deflazionistici sul contenzioso.
L’atto impugnato risulta pertanto illegittimo perché si regge su un motivo di diniego sul quale l’interessata non ha potuto interloquire secondo il procedimento disciplinato dall’art. 10 bis.
Come rilevato in ricorso, la mancata comunicazione ha impedito all’interessata di evidenziare che, nel calcolo delle superfici finestrate, non era stata considerata la porta di ingresso, nonché di apportare, eventualmente, dei limitati interventi di riduzione delle superfici calpestabili al fine di rientrare nel parametri previsti dal citato art. 55 del R.E..
La fondatezza delle censure, avverso i motivi di diniego su cui si regge il provvedimento impugnato, conducono all’accoglimento del ricorso, senza che vi sia la necessità di esaminare le ulteriori censure proposte dalla ricorrente, che restano assorbite.
Il ricorso va pertanto accolto ed annullato l’impugnato provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3000,00 (tremila), oltre IVA e CPA come per legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 3 ottobre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l' intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente,
Rosa Panunzio, Consigliere,
Francesco Scano, Consigliere, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 19/11/2007



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