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| n. 12-2007 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 10 dicembre 2007 n. 2215
P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore
S. C. (avv.ti P. Loi e M. Fois) c. il COMUNE DI BAUNEI (avv. P. Pittalis e M. Calia),
la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv.ti G. Campus e G. P. Contu),
il COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO (n.c.) |
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1. Pubblico impiego – CCNL comparto Regioni-Autonomie locali 6 luglio 1995 – Istituti normativi ed economici – Decorrenza – Trenta giorni dalla acquisita conoscenza della stipulazione da parte dell’amministrazione - Onere della prova della decorrenza – Spetta al ricorrente – Criterio residuale per stabilire la decorrenza – Pubblicazione nella G.U.R.I..
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2. Pubblico impiego – Vicende del rapporto - Decadenza dall’impiego per assenza arbitraria – Natura sanzionatoria – Non sussiste - Conseguenza – Inapplicabilità delle garanzie relative ai procedimenti disciplinari.
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1. Poiché l’art. 2, comma 3, del CCNL comparto Regioni - Autonomie locali, stipulato in data 6 luglio 1995, prevede che le amministrazioni destinatarie del contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo ivi previsti con carattere vincolato ed automatico entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza a seguito delle misure di pubblicità adottate dall’ARAN, è onere del ricorrente, che invoca l’applicazione di tali istituti, fornire la dimostrazione che, a seguito dell’attività dell’ARAN, la Regione ha acquisito la piena conoscenza del CCNL ed è in condizione di applicarne gli istituti; in mancanza di detta prova, si deve fare riferimento, come dies a quo del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 2 comma 3, CCNL, alla data di pubblicazione del CCNL in Gazzetta Ufficiale. (1)
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2. Il provvedimento di decadenza dall'impiego per assenza arbitraria non ha natura sanzionatoria e, pertanto, non va adottato con le garanzie proprie dei procedimenti disciplinari. (2)
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(1) Non constano precedenti in termini in questa Rivista. Nella specie, peraltro, il ricorrente aveva offerto un principio di prova della conoscenza del CCNL da parte della Regione, evidenziando in memoria che la delibera recante la destituzione menzionava il nuovo CCNL stipulato il 6 luglio 1995.
Il Collegio ha ritenuto tale argomentazione non decisiva, ”in quanto non consente di determinare quando la detta conoscenza sia intervenuta e, quindi, se al momento di adozione dell’avversata delibera n°289/1995 (29 settembre 1995, n.d.r), fosse già spirato il termine di 30 giorni di cui al sopra citato art. 2, comma 3 (…)”.
(2) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 1 ottobre 1999 n. 1238; SEZIONE SESTA – Sentenza 20 giugno 1994 n. 1029; cui adde SEZIONE QUINTA - Sentenza 7 aprile 2003, n. 1833 L’enunciazione del consolidato principio di cui in massima avrebbe potuto condurre il Collegio a ritenere de plano infondato il primo profilo di censura, tutto incentrato sull’applicabilità delle garanzie contrattuali recettive dell’ex art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.
La giurisprudenza esclude pacificamente la necessità della previa diffida ai fini dell’emanazione del provvedimento di decadenza per assenza arbitraria: ex multis, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA - Sentenza 2 marzo 2001 n. 1160, in questa Rivista. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n°2896/1995 proposto dal
sig. S. C. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Piergiorgio Loi e Mario Fois e, da ultimo, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Cagliari, piazza del Carmine n°22;
contro
il COMUNE DI BAUNEI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Pittalis, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maddalena Calia, in Cagliari, via Fadda n°5;
la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore della Regione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziano Campus e Gian Piero Contu, dell’ufficio legale dell’ente, presso la cui sede, in Cagliari, viale Trento n°69, è elettivamente domiciliata;
il COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione 29/9/1995 n°289 con cui la Giunta Municipale di Baunei ha disposto la decadenza del sig. Chillotti dal rapporto di pubblico impiego;
della nota sindacale 5/10/1995 n°4953 con cui la decadenza è stata comunicata;
della nota 7/11/1995 n°5570 con la quale sono stati comunicati all’interessato il provvedimento positivo del Co.Re.Co., nonché l’avvenuta pubblicazione, da parte del comune, del codice disciplinare di cui al CCNL stipulato nel luglio 1995;
del provvedimento assunto nella seduta del 26/10/1995 con cui l’organo di controllo ha dichiarato, la citata delibera di Giunta, esente da vizi a condizione che non fosse stato ancora pubblicato il suddetto codice disciplinare.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 21/11/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avv. M. Fois, per il ricorrente, l’avv. A. Rossi, in sostituzione dell’avv. P. Pittalis, per il comune di Baunei e l’avv. R. Murroni per l’amministrazione regionale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. Salvatore Chillotti, dipendente del comune di Baunei, ha chiesto ed ottenuto di assentarsi dal lavoro, per malattia, sino al 16/8/1995.
Scaduto tale termine senza che il medesimo si fosse ripresentato in servizio, il comune lo ha, per due volte, invitato a riprendere l’attività lavorativa, ma l’interessato, per tutta risposta, ha comunicato la propria intenzione di non voler aderire all’invito e di volersi dimettere.
Considerato che il sig. Chillotti risultava arbitrariamente assente dal servizio da oltre 10 giorni, la Giunta Municipale, con deliberazione 29/9/1995 n°289 - dichiarata, condizionatamente, esente da vizi, in sede di controllo - lo ha dichiarato decaduto dall’impiego.
Ritenendo la citata delibera e tutti gli atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, il sig. Chillotti li ha impugnati, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo.
La legittimità degli atti impugnati deve essere valutata alla luce delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. stipulato in data 6/7/1995, che l’intimata amministrazione ha espressamente menzionato nella delibera di Giunta impugnata.
L’art. 3 del menzionato contratto prevede, infatti, che le amministrazioni diano applicazione ai vari istituti contrattuali entro 30 giorni da quando le stesse ne abbiano avuto conoscenza.
Se così è appaiono evidenti i vizi che inficiano l’avversato provvedimento di decadenza (rectius licenziamento).
Quest’ultima, in contrasto con quanto previsto dall’art. 25 del CCNL, è stata dichiarata senza che fosse stato previamente pubblicato il codice disciplinare.
In violazione dell’art. 24, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, il licenziamento è stato disposto senza previa contestazione scritta dell’addebito (che deve intervenire tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando l’organo competente è tenuto a formulare la contestazione) e senza aver sentito l’interessato a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un rappresentante sindacale.
Il rispetto di queste ultime formalità risulterebbe essenziale, ai fini della legittimità del licenziamento, anche laddove non fosse applicabile il menzionato CCNL.
Le stesse sono, infatti, imposte dall’art. 59 del D.Lgs. 3/2/1993 n°29.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate depositando separate memorie con cui si sono opposte all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 21/11/2007 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con le prime tre censure dell’articolato motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 25 e 24, commi 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali, stipulato in data 6/7/1995.
Ciò in quanto la deliberazione di Giunta impugnata sarebbe stata adottata: a) senza che fosse stato prima pubblicato il codice disciplinare; b) in mancanza della previa contestazione scritta dell’addebito; c) omettendo di sentire l’interessato a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un rappresentante sindacale.
Al fine di verificare il fondamento delle riportate doglianze, occorre, quindi, preliminarmente stabilire se l’intimata amministrazione fosse tenuta ad applicare l’invocato CCNL.
Quest’ultimo all’art. 2, comma 2, prevede che, “Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell'A.RA.N”.
Il successivo comma dispone, poi, che “Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2”.
Nel caso di specie, il comune di Baunei, non smentito dal ricorrente, ha affermato di non aver ricevuto, prima della data di adozione della delibera di Giunta 29/9/1995 n°289, alcuna comunicazione, da parte dell’A.R.A.N., in ordine all’esistenza del contratto.
Sul punto il ricorrente replica (memoria difensiva depositata in data 10/11/2007) che l’amministrazione comunale non poteva non conoscere il contratto avendolo citato nell’anzidetta deliberazione. Ma l’argomentazione non è decisiva, in quanto non consente di determinare quando la detta conoscenza sia intervenuta e, quindi, se al momento di adozione dell’avversata delibera n°289/1995, fosse già spirato il termine di 30 giorni di cui al sopra citato art. 2, comma 3, trascorso il quale l’amministrazione era tenuta ad applicare la normativa contrattuale.
Peraltro, l’intimato ente non sarebbe stato obbligato a dare attuazione ai nuovi istituti contrattuali, anche laddove il termine in questione si fosse dovuto far decorrere dalla pubblicazione del testo del contratto sulla gazzetta ufficiale.
Quest’ultima è, infatti, avvenuta in data 9/9/1995, per cui alla data di emanazione della delibera n°289/1995, i 30 giorni previsti dal ricordato art. 2 comma 3, non erano ancora trascorsi.
Dalle considerazioni svolte emerge l’infondatezza delle censure sin qui esaminate.
Anche la censura di violazione dell’art. 59 del D.Lgs. 3/2/1993 n°29 è priva di pregio.
Al riguardo è sufficiente rilevare che l’anzidetto articolo detta norme in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, mentre il provvedimento di decadenza dall'impiego per assenza arbitraria non ha natura sanzionatoria e, pertanto, non va adottato con le garanzie proprie dei procedimenti disciplinari (cfr. Cons. Stato, V Sez., 1/10/1999 n°1238; VI Sez., 20/6/1994 n° 1029).
Il ricorso va in definitiva rigettato.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 21/11/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico Presidente
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere
Alessandro Maggio Consigliere – estensore.
Depositata in segreteria oggi: 10/12/2007
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