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n. 12-2007 - © copyright

 

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 10 dicembre 2007 n. 2230
P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore
Ricorsi riuniti proposti da G. C. (avv. S. Tola) e da C. C. P. di S. P. & C. s.n.c. (avv.ti S. Porcu e M.
Barberio) c. la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA e l’ASSESSORATO
EGIONALE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA (avv.ti S. Trincas ed A.
amba), il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e la CAPITANERIA DI
ORTO DI CAGLIARI (Avv. Dist. St.) nonché contro il DIRETTORE DEL SERVIZIO DEMANIO
E PATRIMONIO DELLA REGIONE SARDA ED IL COMUNE DI SINNAI (n.c.) e nei confronti
del sig. A. F. (avv.ti A. Locci, prof. B. Ballero e S. Ballero) e, rispettivamente, del C. C. P. DI
ERRELI PALMIRA & C. S.N.C. (intimato nel ricorso 156/07) (avv.ti S. Porcu e M. Barberio


Demanio – Concessione di beni demaniali – Annullamento del diniego - Ius superveniens ostativo al rilascio – In caso di notifica della sentenza di primo grado – Non è opponibile al richiedente.

Il principio, ribadito da un consolidato orientamento giurisprudenziale emerso in materia urbanistico – edilizia, secondo cui l’amministrazione, nel ripronunciarsi su una domanda di concessione edilizia a seguito dell’intervenuto annullamento giurisdizionale del precedente diniego, non può prendere in considerazione mutamenti della normativa urbanistica sfavorevoli al richiedente, successivi alla data di notificazione della sentenza (1) è applicabile anche in tema di rilascio di concessioni demaniali marittime. (2)

 

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(1) Cfr., in motivazione,fra le tante, T.A.R. SARDEGNA - Sentenza 30 dicembre 1999 n. 1658 e 11 luglio 1997 n. 910; CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 8 gennaio 1986 n. 1; SEZIONE QUINTA - Sentenza 15 febbraio 2007 n. 641 e 13 novembre 1995 n. 1551, nonché, SEZIONE QUARTA - Sentenza 10 novembre 1998 n. 1471.
(2) Non constano precedenti in termini in questa Rivista in ordine all’estensione dei principi enunciati in materia urbanistico-edilizia alla materia del rilascio delle concessioni demaniali marittime. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi riuniti nn°156/07, 184/07 e 185/07 proposti: il primo dal dr. G. C., rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Tola, presso lo studio del quale in Cagliari via Besta n°2, è elettivamente domiciliato, ed i restanti due dal Centro Commerciale Perra di Serreli Palmira & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Porcu e Mauro Barberio, presso il cui studio, in Cagliari, via Garibaldi n°105, è elettivamente domiciliato;

contro



la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore della Regione e l’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, in persona dell’Assessore pro tempore rappresentati e difesi dagli avv.ti Sandra Trincas e Alessandra Camba, dell’Ufficio Legale dell’Ente, presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n°69, sono elettivamente domiciliati;
il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro in carica e la Capitaneria di Porto di Cagliari, in persona del suo Comandante (intimati nel solo ricorso n°185/07), rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;

nonché contro
il DIRETTORE DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE SARDA ED IL COMUNE DI SINNAI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;

e nei confronti
del sig. A. F., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio Locci, prof. Benedetto Ballero e Stefano Ballero, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n°76;
del CENTRO COMMERCIALE PERRA DI SERRELI PALMIRA & C. S.N.C. (intimato nel ricorso 156/07) in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Porcu e Mauro Barberio presso il cui studio, in Cagliari, via Garibaldi n°105, è elettivamente domiciliato;
del sig. G. C (intimato nei ricorsi nn°184/07 e 185/07) rappresentato e difeso dall’avv. Renato Margelli, presso lo studio del quale in Cagliari, via Besta n°2, è elettivamente domiciliato;

per l’annullamento
il ricorso n°156/07: della determinazione 22/12/2006 n°2812/D, con cui il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha rigettato l’istanza con la quale il dr. Guglielmo Carleo ha chiesto la concessione demaniale di un area in località Torre delle Stelle, in territorio del comune di Sinnai;
della determinazione 22/12/2006 n° 2811/D, con cui il medesimo Direttore ha accolto la domanda di concessione demaniale presentata per la suddetta località dal sig. Alessio Fontana;
di tutti gli atti del procedimento, tra cui, in particolare, la relazione istruttoria in data 19/12/2006, la nota 23/4/2002 n°14337 ed il verbale in data 14/3/2002;
il ricorso n°184/07: della sopra citata determinazione 22/12/2006 n° 2811/D;
delle relazioni istruttorie richiamate nella detta determinazione;
della determinazione 20/12/2003 n°42149 del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze dell’intimato Assessorato;
del verbale della Conferenza di Servizi in data 4/7/2002;
il ricorso n°185/07: della determinazione 22/12/2006 n°2813/D con cui il menzionato Direttore ha rigettato la domanda di concessione demaniale presentata dal Centro Commerciale Perra, relativa alla stessa località sopra indicata, nonché dei restanti atti impugnati col ricorso n°184/07;

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale, di quella statale e dei controinteressati.
Visti i ricorsi incidentali proposti dal sig. Fontana con riguardo ai ricorsi nn° 156/07 e 185/07.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 21/11/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati R. Margelli, in proprio ed in sostituzione dell’avv. S. Tola, per il dr. Carleo, l’avv. S. Porcu, per il Centro Commerciale Perra, l’avv. S. Ballero, per il sig. Fontana, l’avvocato dello stato, G. Steri per l’amministrazione statale, nonché l’avv. A. Camba per l’amministrazione regionale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO



Il dr. Guglielmo Carleo, il Centro Commerciale Perra di Serreli Palmira & C. s.n.c. ed il sig. Alessio Fontana, hanno presentato distinte istanze volte ad ottenere in concessione un tratto di arenile nella spiaggia di Genn’e Mari, in località Torre delle Stelle del Comune di Sinnai.
Con determinazioni nn°1152/D e 1153/D, ambedue in data 25/6/2003, il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, ha, rispettivamente, rigettato le domande del dr. Carleo e del Centro Commerciale Perra, ed ha, invece, accolto quella del sig. Fontana.
Avverso i due sopra indicati provvedimenti, il dr. Carleo ed il Centro Commerciale Perra hanno proposto distinti ricorsi, con cui ambedue hanno, tra l’altro, dedotto il contrasto tra la proposta del sig. Fontana e gli indirizzi contenuti nella delibera della Giunta Comunale di Sinnai 26/6/2002 n°146, cui l’autorità emanante aveva dichiarato di volersi uniformare.
Con sentenza 15/7/2005 n°1654, confermata in appello con decisione 11/9/2006 n°5251, questo Tribunale, previa riunione, ha accolto i due ricorsi, ed annullato le suddette determinazioni.
A seguito dell’intervenuto annullamento giurisdizionale, il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, ha proceduto al riesame delle istanze di concessione presentate dalle parti in causa, dopo di che ha adottato le determinazioni 2811/D, 2812/D e 2813/D, tutte in data 22/12/2006, con le quali ha, rispettivamente, accolto la domanda del sig. Fontana e respinto quelle del dr. Carleo e del Centro Commerciale Perra.
Ritenendo i tre sopra indicati provvedimenti e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, il dr. Carleo ed il Centro Commerciale Perra li hanno impugnati proponendo, il primo, il ricorso nn°156/07 ed il secondo i ricorsi nn°184/07 e 185/07, con cui ambedue hanno, prospettato svariati motivi di gravame.
Il dr. Carleo, in particolare, con riguardo alla delibera 22/12/2006 n°2811/D ha, tra l’altro, denunciato, il contrasto della stessa col giudicato di cui alle citate sentenze; con riferimento alla determinazione in pari data 2812/D, ha contestato tutti i rilevi negativi posti a fondamento del rigetto della propria istanza.
Si sono costituite in giudizio per opporsi all’accoglimento dei ricorsi l’amministrazione regionale, quella statale, nonché il sig. Alessio Fontana, il quale con riguardo ai ricorsi n°156/07 e 185/07, ha, anche, proposto ricorso incidentale.
Si sono reciprocamente costituiti in giudizio, ciascuno per resistere all’azione dell’altro, anche i ricorrenti.
Alla pubblica udienza del 21/11/2007, la causa, dopo ampia discussione, è stata posta in decisione.


DIRITTO



Pregiudizialmente va disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe sussistendo evidenti ragioni di connessione.
Sempre in via pregiudiziale va accolta l’eccezione con cui la difesa erariale deduce, con riguardo al ricorso n°185/07, il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione Statale intimata. Ed invero, nessuno degli atti impugnati è riferibile a quest’ultima, nè la medesima può considerarsi, altrimenti, parte del rapporto controverso.
Ancora in limine litis il Collegio deve affrontare l’eccezione con cui il sig. Fontana deduce l’inammissibilità degli avversi ricorsi.
Sostiene, infatti, quest’ultimo che in conseguenza dell’adozione della delibera della Giunta Regionale 21/6/2006 n°27/6, non sarebbe, allo stato, consentito rilasciare concessioni demaniali marittime del tipo richiesto dai ricorrenti, circostanza, questa, che priverebbe i medesimi dell’interesse ad agire.
Al fine di verificare il fondamento della dedotta questione di rito occorre distinguere le posizioni degli odierni istanti.
Nei riguardi del Centro Commerciale Perra l’eccezione è fondata.
Con la menzionata deliberazione – intervenuta dopo la sentenza 15/7/2005 n°1654, con cui questo Tribunale aveva annullato le determinazioni con le quali la Regione Sarda aveva accolto l’istanza di concessione demaniale del sig. Fontana e respinto quelle del dr. Carleo e del Centro Commerciale Perra - la Giunta Regionale ha stabilito che, nelle more dell’approvazione definitiva del piano paesaggistico regionale e dei piani di utilizzo dei litorali, possano essere rilasciate, in deroga, nuove concessioni demaniali marittime per il posizionamento di ombrelloni e sdrai sull’arenile, esclusivamente in favore delle aziende ricettive (alberghi e villaggi turistici) esplicitamente indicate in apposito elenco allegato alla medesima delibera, per le esigenze della clientela delle stesse e con scadenza limitata al 31/10/2006.
Essendo incontroverso che la richiesta del Centro Commerciale Perra non è diretta a soddisfare esigenze di strutture turistiche incluse nel citato elenco, è evidente come l’accoglimento della stessa resti impedito dal divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, posto dalla richiamata deliberazione di Giunta.
Né può ritenersi che gli effetti della suddetta deliberazione siano limitati all’anno 2006, come pure sostenutosi in udienza.
Al contrario l’atto della Giunta Regionale - che non risulta superato da nuova e più favorevole regolamentazione - pone un divieto generalizzato di rilasciare concessioni demaniali marittime nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico regionale e dei piani di utilizzo dei litorali. E solo in favore delle aziende turistiche ivi espressamente individuate consente, in deroga al divieto generale, il rilascio di nuove concessioni, con scadenza limitata, però, al 31/10/2006.
Per togliere rilevanza alla nuova disciplina invocata dal controinteressato, il Centro Commerciale Perra, avrebbe dovuto dimostrare di aver notificato alla Regione l’anzidetta sentenza n°1654/05, prima dell’emanazione della citata deliberazione di Giunta.
Infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale, emerso in materia urbanistico - edilizia, ma sicuramente applicabile anche al caso di specie, insegna che, nel ripronunciarsi su una domanda di concessione edilizia a seguito dell’intervenuto annullamento giurisdizionale del precedente diniego, l’amministrazione non può prendere in considerazione mutamenti della normativa urbanistica sfavorevoli al richiedente, successivi alla data di notificazione della sentenza (cfr., fra le tante, T.A.R. Sardegna 30/12/1999 n°1658 e 11/7/1997 n°910; Cons. Stato A.P. 8/1/1986 n°1, Idem V° Sez., 15/2/2007 n°641 e 13/11/1995 n°1551, nonché, IV° Sez., 10/11/1998 n°1471).
Sennonché, il Centro Commerciale Perra non ha fornito la prova richiesta, per cui nei suoi confronti la normativa sopravvenuta esplica tutti i propri effetti.
Da ciò l’inammissibilità non solo del ricorso n°185/07, ma anche di quello n°184/07, in quanto, una volta escluso che il ricorrente possa ottenere la concessione demaniale richiesta, non ha più alcun interesse a contestare il rilascio disposto in favore del sig. Fontana.
Nei confronti del dr. Carleo l’eccezione è, invece, infondata.
Quest’ultimo, come emerge dagli atti depositati in giudizio, in data 2/8/2005, ha notificato all’amministrazione regionale la sentenza n° 1654/05, per cui, in base al ricordato orientamento giurisprudenziale, lo ius superveniens, non può essergli opposto.
Il solo ricorso n°156/07, va, dunque, esaminato nel merito, partendo dall’impugnazione principale.
E’ innanzitutto fondato il motivo di gravame con cui il ricorrente principale denuncia il contrasto della determinazione 22/12/2006 n°2811/D con il giudicato di cui alle sentenze 15/7/2005 n°1654 di questo Tribunale e 11/9/2006 n°5251 del Consiglio di Stato.
Da entrambe le decisioni emerge come la richiesta del sig. Fontana non fosse conforme agli indirizzi sul “rilascio di concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative nelle spiagge di Solanas e Genn’e Mari (Torre delle Stelle)” dati dalla Giunta Municipale di Sinnai con deliberazione 26/6/2002 n°146, a cui l’amministrazione regionale aveva inteso uniformarsi.
Questi ultimi prevedevano, tra l’altro: a) che le strutture di servizio alla spiaggia, al fine di evitare intralcio al flusso pedonale, non dovessero essere installate di fronte agli accessi alla medesima (criterio n°1); b) che le stesse dovessero essere ubicate “in posizione centrale nell’arenile e collegata alla viabilità in modo da evitare il transito di mezzi anche con ruote gommate” (criterio n°3).
Siffatti indirizzi, letti congiuntamente onde evitare possibili conflitti di significato, portavano a ritenere che dovesse essere privilegiata “una posizione delle strutture vicina agli accessi, ma non in modo tale da intralciare il flusso pedonale” (sentenza n°5251/06)
Le menzionate pronunce hanno incontrovertibilmente e definitivamente accertato come la collocazione delle strutture, proposta dal sig. Fontana, risultasse essere “lontana dagli accessi con una serie di possibili inconvenienti, che l’amministrazione comunale aveva inteso evitare” (così la citata sentenza del giudice d’appello) e quindi in contrasto con gli indirizzi per il rilascio di concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative nella spiaggia di Genn’e Mari.
Tale accertamento, in sede di riesercizio del potere, non poteva, evidentemente, essere rimesso in discussione dalla Regione, atteso che il medesimo ha costituito il presupposto di fatto delle due decisioni giudiziali.
L’amministrazione regionale invece, violando il giudicato, ha compiuto nuove verifiche in ordine al posizionamento delle strutture proposte dal sig. Fontana, pervenendo alla conclusione che le stesse rispettassero i richiamati indirizzi.
Discende, pertanto, dalla corretta interpretazione delle sopra citate sentenze, che l’intimata amministrazione regionale, nel riprovvedere, non avrebbe dovuto prendere in considerazione l’istanza del sig. Fontana.
Quanto alla determinazione 22/12/2006 n°2812/D, occorre rilevare che l’amministrazione regionale ha posto a fondamento del rigetto dell’istanza del dr. Carleo cinque rilievi, tutti fondatamente censurati dal ricorrente.
Con il primo è stato contestato che la struttura proposta - in violazione delle prescrizioni contenute nel D.M. 30/5/1067 con cui venne imposto il vincolo di cui alla L. 29/6/1939 n°1497 sulla zona costiera del comune di Sinnai ove ricade la spiaggia di Genn’e Mari - risulterebbe parzialmente ubicata sulla zona dunale presente sull’arenile.
Ebbene, come correttamente dedotto dal ricorrente, il rilievo è viziato da travisamento dei fatti, atteso che, come si ricava dalla documentazione prodotta in giudizio ed in particolare dall’ortofotocarta dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e dagli allegati fotografici, la struttura non risulta posta su alcun rilievo dunale.
Afferma, poi, la Regione che la struttura sarebbe ubicata “in posizione decentrata nell’arenile fronte uno stradello condominiale esclusivamente pedonale che non garantisce adeguati collegamenti alla viabilità e lungo il quale non è consentito né il transito, né la sosta di automezzi. Nelle strade private che confluiscono nello stradello condominiale pedonale è vietata la sosta delle autovetture”.
Sul punto il ricorrente replica, rifacendosi alle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato nella decisione 11/9/2006 n° 5251, secondo le quali il criterio della centralità non va inteso in senso “puramente geometrico, ma come connessione con le altre strutture e la viabilità”. E non è dubbio, alla luce degli atti processuali, che la struttura proposta dal dr. Carleo risulti collocata in prossimità di due accessi all’arenile (uno dei quali carrabili) ed in posizione tale da poter considerare rispettato il criterio della centralità.
D’altra parte, l’istante ha fornito misure, dall’amministrazione non contestate, circa le distanze della struttura dagli accessi (poco più di 20 metri) idonee di per sé a dimostrare come l’ubicazione prescelta fosse in grado di soddisfare le esigenze della viabilità tenute presenti dall’amministrazione.
Con il terzo motivo di diniego la Regione oppone che il posizionamento della struttura di fronte al menzionato stradello condominiale sarebbe di intralcio al flusso pedonale.
Anche in relazione a questo motivo non possono non ritenersi fondate le considerazioni svolte dal ricorrente che denuncia la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti che caratterizzano la determinazione impugnata. La documentazione depositata in causa (in particolare planimetria relativa all’ubicazione dell’intervento e citata ortofotocarta), invero, dimostra che la struttura risulta collocata ad una sufficiente distanza dalla fine del detto stradello.
Afferma, ancora, l’amministrazione regionale “risulta inoltre impossibile l’accesso dei disabili alla spiaggia non solo perché lo stradello condominiale pedonale è distante dall’area destinata ai parcheggi pubblici, ma anche perché nelle vicinanze non è previsto l’accesso e la sosta delle auto in uso alle persone diversamente abili ed anche perché l’ultimo tratto del precitato stradello si conclude sull’arenile con alcuni gradini”.
Al riguardo, il ricorrente ha, fondatamente, obiettato che l’intimata amministrazione si è limitata a considerare il solo stradello condominiale, senza tener presente che l’ingresso in spiaggia delle persone diversamente abili è garantito attraverso l’accesso n°3 - dove si trova anche il parcheggio a queste ultime destinato - posto a breve distanza dall’area ove è previsto il posizionamento della struttura dal medesimo proposta.
Si legge, infine, nell’impugnata determinazione n°2812/D, che l’intervento proposto si articolerebbe – sulla base di quanto specificato nel punto 5 della relazione tecnica predisposta dal dr. Carleo - in tre distinte strutture collegate tra loro mediante appositi percorsi di camminamento, circostanza questa che, a giudizio dell’autorità procedente, determinerebbe “l’inglobamento nell’area richiesta in concessione degli spazi di arenile liberi”.
Tale rilievo, come correttamente dedotto dal ricorrente, è infondato in fatto.
Ed invero, né dagli allegati progettuali, né dalla relazione tecnica prodotti dal richiedente, unitamente alla domanda di concessione, risulta che le aree richieste in concessione debbano essere collegate tra loro.
In particolare, il punto 5 della detta relazione si limita a prevedere che “nell’area di pertinenza sarà … realizzato un percorso di camminamento che consentirà di collegare tutte le strutture di servizio alla balneazione più sopra descritte (posto di controllo e chiosco bar, sevizi igienici, spogliatoi, docce, box deposito attrezzature) in modo che tutte le zone siano fruibili dalle persone disabili o con ridotte capacità motorie”. E poiché il menzionato punto 5 si occupa dei disabili, l’area a cui lo stesso fa riferimento, in mancanza di contrarie indicazioni, non può che essere quella a costoro destinata, dove per l’appunto è programmata l’ubicazione di tutte le indicate strutture di servizio alla balneazione.
La conclusione, peraltro, trova conferma nell’elaborato avente ad oggetto i “particolari costruttivi” dell’intervento, dove non figurano rappresentate passerelle di collegamento fra le tre aree oggetto della richiesta di concessione.
Il ricorso va, in definitiva, accolto, mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate.
L’accoglimento del ricorso principale impone al Collegio di esaminare l’impugnazione incidentale proposta dal sig. Fontana, che va, però, dichiarata inammissibile.
Difatti, appurato che la domanda da costui avanzata non può trovare accoglimento, in quanto contrastante con i sopra menzionati indirizzi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime nella spiaggia di Genn’e Mari, il medesimo non ha interesse a proporre ricorso incidentale per contrastare l’azione del ricorrente principale.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
In considerazione del fatto che la menzionata deliberazione 21/6/2006 n°27/6, nonostante l’espresso divieto ivi contenuto di assentire nuove concessioni demaniali marittime a favore di soggetti diversi dalle aziende ricettive nella medesima indicate, non ha impedito al Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, di rilasciare al sig. Fontana la concessione demaniale marittima richiesta, ritiene il Collegio di dover disporre la trasmissione della presente sentenza e di tutti gli atti processuali ad essa inerenti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, affinché valuti l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I



Riunisce i ricorsi in epigrafe.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’intimata Amministrazione Statale.
Accoglie il ricorso n°156/07 e per l’effetto annulla le impugnate determinazioni nn°2811/D e 2812/D del 22/12/2006.
Dichiara inammissibile l’impugnazione incidentale proposta in relazione al suddetto ricorso n°156/07.
Dichiara, altresì, inammissibili i ricorsi nn°184/07 e 185/07.
Spese compensate.
Dispone la trasmissione della presente sentenza e di tutti gli atti processuali ad essa inerenti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.ù

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 21/11/2007 - 7/12/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico Presidente
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere
Alessandro Maggio Consigliere – estensore


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