Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2007 - © copyright

T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO - Sentenza 7 dicembre 2007 n. 834
G. Giaccardi – Presidente, R. Tricarico – Estensore
C. G. (avv.ti E. Martinetti e T. Bucci) c. il COLLEGIO REGIONALE MOLISE MAESTRI DI SCI (avv.ti V. Scarano e M. Ragone) e con l'intervento del COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI ITALIANI (avv.ti M. Chevallard e G. Ruta)


1. Giurisdizione e competenza – Professioni – Albo - Iscrizione e cancellazione – Giurisdizione del G.A. – Sussiste.

 

2. Professioni – Abilitazione – Maestro di sci – Normativa ante legge-quadro 8 marzo 1991 n. 81 -Licenza del Sindaco – Presupposti- Certificato d’idoneità federale – E’ richiesto.

1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in tema d’impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’Albo regionale dei Maestri di Sci, atteso che l’iscrizione all’Albo, cui la cancellazione dallo stesso appare speculare, costituisce espressione di un potere di accertamento costitutivo, a fronte del quale la posizione dell’interessato ha consistenza di interesse legittimo. (1)

 

2. Nella normativa anteriore alla legge-quadro 8 marzo 1991 n. 81, in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 1, n. 2) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell’art. 123, comma 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per l’abilitazione all’insegnamento dello sci era necessaria una licenza del Sindaco, subordinata all’accertamento della capacità tecnica del richiedente, che comprendeva, ai sensi dell’art. 238 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, un esame sulla topografia della zona in cui il candidato aspirava ad esercitare la sua professione, sulla tecnica alpinistica e su nozioni di pronto soccorso, nonché l’esibizione di un certificato di idoneità a tale professione, da rilasciarsi dalla federazione italiana sport invernali – F.I.S.I.(2).

 

____________________________________________
(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 8 luglio 2003, n. 4076, che ha giudicato legittimo il diniego operato dal collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia d’inserimento nell’elenco regionale dei maestri con qualifica di istruttore di sci del richiedente munito del solo titolo di maestro di sci, rilasciato prima del biennio anteriore al 1991; T.A.R. PIEMONTE – SEZIONE I – Sentenza 11 febbraio 2004, n. 219, in tema di diniego di iscrizione all’Albo dei Maestri di Sci.
Nella specie, il Collegio molisano assume che l’attività posta in essere nella specie ad opera del Collegio regionale competente alla tenuta dell’Albo dei Maestri di Sci è “assolutamente vincolata e necessitata, stante il chiaro tenore letterale delle disposizioni conferenti, che non lasciava alcun margine discrezionale.”
Sull’annosa tematica delle situazioni soggettive dell’aspirante all’iscrizione ad un albo professionale, v. T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 31 gennaio 2006 n. 667, in questa Rivista, secondo cui “L’iscrizione ad albi professionali, quando non postula l’esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, richiedendo solo il mero accertamento del possesso dei requisiti oggettivi, non involge questioni di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, sicché la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (ex multis: Cass. Civ., SS.UU., 18 marzo 2004 n. 5502; Cons. Stato, IV, 39 giugno 2005 n. 3649; Cons. Stato, VI, 1° dicembre 2003 n. 7861; C.G.A. Sicilia, 5 dicembre 2001 n. 646)”. Le sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato richiamate in quest’ultima pronuncia si riferiscono all’ammissione alla sessione speciale dell’esame di stato per titoli per l’iscrizione all’albo degli psicologi.
(2) Non constano precedenti specifici in termini in questa Rivista.
La fattispecie è stata decisa in base alla previgente normativa citata in massima; la materia è stata in seguito regolata dalla legge-quadro 8 marzo 1991 n. 81 – peraltro fatta oggetto di numerose censure di costituzionalità – per cui v. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 18 luglio 1991, n. 360 - e dalle leggi regionali (in Molise, L.R. 8 gennaio 1996 n. 1). (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 477 del 2004, proposto da:
C. G., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Martinetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso Bucci in Campobasso, viale Principe di Piemonte n. 29;

contro



COLLEGIO REGIONALE MOLISE MAESTRI DI SCI, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Scarano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Margherita Ragone in Campobasso, via Nobile n. 11;

e con l'intervento di

COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI ITALIANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marisella Chevallard e Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Campobasso, corso Vittorio Emanuele n. 23;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

della deliberazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei Maestri di Sci del Molise assunta in data 8.6.2004, comunicata all’interessato il 12.6.2004 mediante invio di raccomandata a.r. prot. n. 27/04, con la quale è stata disposta la cancellazione dell’odierno ricorrente dall’Albo dei Maestri di Sci della Regione Molise, in cui lo stesso era stato iscritto al n. 41, in forza del provvedimento del Consiglio direttivo del Collegio stesso emanato in data 5.4.2003;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
e per il risarcimento
dei danni patrimoniali e morali subiti dal ricorrente a causa della cancellazione dall’Albo dei Maestri di Sci della Regione Molise.
Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Collegio regionale dei Maestri di Sci del Molise;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Collegio nazionale Maestri di Sci Italiani;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 07/11/2007, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti gli avv.ti Martinetti, Scarano e Zezza, quest’ultima su delega dei difensori del Collegio nazionale Maestri di Sci Italiani;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



In data 6.3.2001 il Sig. Cavalleri ha presentato domanda di iscrizione al Collegio regionale dei Maestri di Sci del Molise, allegando un attestato di abilitazione all’esercizio della predetta professione rilasciato il 24.4.1982 dall’Associazione “Addestramento nazionale Sci” – A.N.SCI ed un’autorizzazione amministrativa del Sindaco del Comune di Ardore del 19.12.1990, con cui si autorizzava il medesimo “ad esercitare la professione di maestro di sci sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché delle speciali norme in materia”.
Il richiamato Collegio regionale, prima ancora di adottare qualunque provvedimento al riguardo, ha avanzato una richiesta di parere al Collegio nazionale Maestri di Sci Italiani, che, con nota del suo Presidente 4.6.2001, prot. n. 46, si è pronunciato in termini negativi, rilevando l’insussistenza dei requisiti per tale iscrizione, anche alla luce della disciplina previgente alla L. 8.3.1991, n. 81 - Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.
Pertanto, con nota a.r. 9.6.2001, prot. n. 37, il Collegio regionale molisano ha comunicato all’odierno ricorrente il mancato accoglimento della domanda in parola, per carenza dei presupposti stabiliti dalla normativa in materia.
In data 17.1.2002 il Sig. Cavalleri ha presentato un’istanza di riesame. Il Collegio ragionale dei Maestri di Sci del Molise, con nota fax 31.1.2002, prot. n. 7/02, ha chiesto informazioni circa l’autorizzazione in possesso dell’istante al Comune di Arcore, il quale, con nota 1.3.2002, prot. n. 732, ha risposto affermando che nei “fascicoli del suo ufficio nonché presso l’archivio-deposito nulla” era “stato possibile reperire in merito alle pratiche in argomento”.
Detto Collegio ha poi respinto la richiesta di riesame, con delibera in data 11.5.2002, trasmessa in estratto al ricorrente con nota del suo Presidente del 24.6.2002, pervenuta al medesimo il 26.6.2002. Le ragioni poste a fondamento erano integrate dall’impossibilità di iscrizione nell’Albo della Regione Molise per mancata presupposta iscrizione in Albo di altra Regione, qui segnatamente della Calabria.
La menzionata delibera è stata gravata dinanzi a questo T.A.R..
Nelle more del giudizio, in data 4.2.2003, il ricorrente ha conseguito dalla Regione Calabria il “nulla osta per lo svolgimento dell’attività di maestro di sci (discipline sportive), così che il 13.2.2003 ha inviato al Collegio regionale del Molise un’istanza di riesame della propria domanda di iscrizione, in ragione dell’asserita istituzione dell’Elenco sostitutivo dell’Albo regionale dei Maestri di Sci della Calabria e del suo inserimento nello stesso.
Il Collegio qui intimato ha poi ricevuto la nota del 24.3.2003, con intestazione “Regione Calabria” ed a firma del “Funzionario responsabile Dott. Giampiero Celico”, con cui si attestava proprio detta iscrizione nell’elenco de quo.
Con nota 12.3.2003, prot. n. 6/2003, esso ha inoltrato alla Regione Calabria la richiesta di rilascio di una certificazione attestante l’iscrizione dell’attuale ricorrente presso il suddetto elenco regionale, accompagnata da una dichiarazione in ordine alla valenza dell’elenco stesso, ed, in attesa di riscontro di tale richiesta, in data 5.4.2003 ha iscritto nel proprio Albo il Sig. Cavalleri.
Tuttavia, con nota 15.4.2003, prot. n. 002987, la Regione Calabria, nella persona del Dirigente responsabile del Settore “promozione turistica”, ha comunicato che il Sig. Cavalleri “non risulta iscritto nel nostro Albo regionale della (…) professione” di maestro di sci e più in generale che la stessa non aveva iscritto a detto Albo alcuno di quelli che ne avevano fatto richiesta, non avendo indetto esami per l’esercizio della menzionata professione. Ha altresì informato che il Settore “promozione turistica”, “competente alla tenuta degli Albi delle professioni turistiche, non” era “a conoscenza dell’elenco” su citato e che “comunque quest’ultimo non” aveva “alcuna validità di Albo sia in base alla (…) L.r. 18/85” della Calabria “che alla Legge 8 marzo 1991, n. 81”.
Con note del 28.5.2003, il Collegio ha chiesto ulteriori chiarimenti al Settore su richiamato della Regione Calabria, nonché all’Assessorato “Attività produttive”.
Con nota 11.6.2003, prot. n. 006238, il Dirigente del Settore “Promozione turistica” della Regione Calabria ha comunicato che il Dott. Celico non era abilitato a rappresentare il Dipartimento dell’Assessorato al Turismo, Sport, Spettacolo e Tempo libero della Regione medesima e che “il contenuto delle (…) documentazioni” provenienti dallo stesso apparivano “ictu oculi privo di fondamenti giuridici e normativi coerenti”.
Successivamente, con nota 11.7.2003, prot. n. 054, il Presidente del Collegio nazionale Maestri di Sci Italiani ha rilasciato un parere al Collegio regionale, nel quale ha ritenuto la sussistenza di una serie di vizi inficianti l’iscrizione del Sig. Cavalleri e determinanti conseguentemente la sua cancellazione.
Nella seduta dell’11.8.2003, il Collegio regionale ha determinato la cancellazione di quest’ultimo dal proprio Albo.
Tale decisione è stata comunicata all’interessato con raccomandata a.r. del 25.8.2003, nella quale lo stesso è stato nel contempo diffidato “a non esercitare l’attività di maestro di sci ed a restituire l’attestato di iscrizione nel Collegio regionale medesimo.
Avverso la delibera recante la cancellazione dell’odierno istante dall’Albo è stato proposto un ricorso davanti al presente Tribunale, che, con sentenza 23.12.2003, n. 1121, lo ha accolto, per violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241.
In data 30.12.2003 il Sig. Cavalleri ha chiesto di essere trasferito all’Albo professionale dei Maestri di Sci del Piemonte ed in data 5.3.2004 il Consiglio direttivo del Collegio di tale regione gli ha comunicato la sospensione della sua domanda, chiedendo ulteriore documentazione, tra cui l’abilitazione – attestato di esame maestro di sci.
Con nota 21.4.2004, prot. n. 19, il Collegio regionale Maestri di Sci del Molise ha comunicato all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento di cancellazione dal proprio Albo e la data fissata per la riunione del Consiglio direttivo – 8.6.2004, nel contempo invitandolo a far pervenire osservazioni e/o documenti in merito.
Il Consiglio direttivo del Collegio piemontese, essendo stato informato di ciò, nella riunione ha determinato di sospendere l’esame della pratica, in attesa della definizione dell’iter procedurale; ne è stata data comunicazione all’interessato con nota del 28.4.2004.
All’interno del procedimento di cancellazione in corso presso il Collegio regionale molisano, il Sig. Cavalleri ha presentato memorie nelle date del 27.4.2004, 20.5.2004 e 3.6.2004.
Nella riunione dell’8.6.2004 detto ultimo Collegio ha disposto la cancellazione in parola.
Avverso la relativa delibera, comunicata all’interessato il 12.6.2004 mediante invio di raccomandata a.r. prot. n. 27/04, è stato proposto il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 42 della L.r. Calabria 28.3.1985, n. 13 ed all’art. 3 della L. 8.3.1991, n. 81 – eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria – eccesso di potere per carenza e/o difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto dei presupposti e sviamento di potere;
2) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 5 e 14 della L. n. 81/1991 - eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifesta, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti;
3) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 16 della L. n. 81/1991 - eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento di potere;
4) violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 10 della L. 7.8.1990, n. 241 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficiente e contraddittoria motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta;
5) violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 10 della L. 7.8.1990, n. 241 - eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta illogicità ed ingiustizia – eccesso di potere per omessa e/o insufficiente motivazione;
6) eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento di potere;
7) eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Contestualmente è stata avanzata domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dal ricorrente a causa della cancellazione dall’Albo dei Maestri di Sci della Regione Molise, nonché istanza di sospensione del provvedimento impugnato, quest’ultima accolta dall’adito Tribunale con ordinanza 20.10.2004, n. 249.
Si è costituito in giudizio l’intimato Collegio regionale dei Maestri di Sci del Molise.
Lo stesso ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto una pluralità di profili.
Segnatamente il ricorso sarebbe inammissibile per omessa notifica ai soggetti controinteressati, nella specie la Regione Calabria ed il Collegio nazionale Maestri di Sci Italiani, nonché per omessa specificazione degli atti impugnati in aggiunta alla delibera di cancellazione dall’Albo dell’istante. Ha altresì confutato nel merito le argomentazioni di parte ricorrente.
È intervenuto ad opponendum il Collegio nazionale Maestri di Sci Italiani, il quale ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché per mancata notifica ai soggetti controinteressati ed ha ribadito nel merito quanto già sostenuto dal Collegio regionale.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1 - Con il ricorso in esame l’istante censura la propria cancellazione dall’Albo tenuto dal Collegio dei Maestri di Sci del Molise, disposta principalmente per assenza del titolo abilitativo rilasciato dalla FISI e di allegazione, al momento della domanda di iscrizione, di attestati di frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento.
2 - Preliminarmente deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l’iscrizione all’Albo, cui la cancellazione dallo stesso appare speculare, costituisce espressione di un potere di accertamento costitutivo, a fronte del quale la posizione dell’interessato ha consistenza di interesse legittimo, di cui è chiamato a conoscere il giudice amministrativo (cfr.: Cons. Stato – IV – 8.7.2003, n. 4076; T.A.R. Piemonte – I –11.2.2004, n. 219).
3 - Quanto alle eccezioni di inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati, nonché per omessa specificazione degli atti impugnati in aggiunta alla delibera di cancellazione dell’istante dall’Albo, se ne può prescindere, stante la sua infondatezza.
4 - In proposito occorre subito evidenziare che, in base alle previsioni della L.r. 8.1.1996, n. 1, l’iscrizione all’Albo molisano dei Maestri di Sci può avvenire alternativamente nella forma della prima iscrizione o per effetto di trasferimento da Albo professionale di altra Regione.
Nella specie il ricorrente aveva chiesto di essere iscritto presso l’Albo regionale dei Maestri di Sci del Molise per trasferimento da un presunto Elenco sostitutivo di tale Albo regionale della Calabria.
In realtà il Dirigente responsabile del Settore “promozione turistica” della Regione Calabria, competente nella tenuta degli Albi delle professioni turistiche, ha comunicato che detta Regione, non avendo indetto esami per l’esercizio della menzionata professione, non aveva potuto iscrivere alcuno all’Albo in questione e che, d’altra parte, l’elenco sostitutivo de quo non aveva alcuna validità di Albo in base sia alla L.r. della Calabria 28.3.1985, n. 13 sia alla L. 8 marzo 1991, n. 81.
Perciò la chiara dichiarazione del soggetto competente induce a ritenere che, con riguardo al Sig. Cavalleri, mancasse il presupposto per il trasferimento, integrato dalla preesistente iscrizione in altro Albo.
5 - Ma anche a voler ritenere valido ed esistente l’elenco sostitutivo su menzionato, non si rinviene comunque l’altro necessario presupposto per il trasferimento, individuato all’art. 5 della L.r. Molise n. 1/1996, vale a dire il possesso, in capo al medesimo, dei requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo, specificati all’art. 4 della citata L.r..
In particolare, il ricorrente è mancante della necessaria abilitazione all’esercizio della professione, non potendo valere a tal fine quella rilasciata il 24.4.1982 dall’Associazione “Addestramento nazionale Sci” – A.N.SCI.
Infatti costituisce titolo valido unicamente l’abilitazione rilasciata dalla F.I.S.I., quale promanazione del C.O.N.I., evidentemente nella specie mancante.
5.1 - Al riguardo erra l’attuale istante quando sostiene che il titolo in suo possesso sarebbe, al contrario, valido ai fini dell’iscrizione, in quanto conseguito anteriormente all’entrata in vigore della legge - quadro in materia, la L. 8.3.1991, n. 81, cui si ispira la menzionata L.r. n. 1/1996. Va precisato che, differentemente da quanto asserito nel ricorso in esame, non è la richiamata L. n. 81/1991 ad introdurre la prescrizione del necessario rilascio dell’abilitazione da parte della F.I.S.I., di modo che non è corretto sostenere che prima della sua entrata in vigore sarebbe valido anche quello in possesso del ricorrente, pur provenendo da altra associazione, quale A.N.SCI, applicandosi, ratione temporis, la legge previgente, in ossequio alla previsione di cui all’art. 10 delle Preleggi.
È sufficiente esaminare la detta normativa anteriore alla legge quadro per la professione di Maestro di Sci per comprendere chiaramente l’infondatezza della tesi del deducente.
In base al combinato disposto dell’art. 19, comma 1, n. 2) del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e dell’art. 123, comma 1 del R.D. 18.6.1931, n. 773, per l’abilitazione all’insegnamento dello sci era necessaria una “licenza” del Sindaco. Il comma 3 di quest’ultima disposizione richiedeva che la concessione della licenza fosse subordinata all’accertamento della capacità tecnica del richiedente.
Quanto a detto accertamento, ai sensi dell’art. 238 del R.D. 6.5.1940, n. 635, recante il regolamento attuativo del T.U.L.P.S. su menzionato, esso, oltre che comprendere un esame sulla topografia della zona in cui il candidato aspirava ad esercitare la sua professione, nonché sulla tecnica alpinistica e su nozioni di pronto soccorso, richiedeva altresì – elemento qui dirimente – l’esibizione di un certificato di idoneità a tale professione, da rilasciarsi dalla federazione italiana sport invernali – F.I.S.I..
Perciò è evidente che anche la previgente normativa – quella cioè in vigore al momento in cui il ricorrente ha acquisito l’asserita abilitazione – prescriveva che questa fosse rilasciata solamente dalla F.I.S.I..
5.2 - Ne deriva che legittimamente il Collegio dei Maestri di Sci del Molise ha proceduto alla cancellazione del Sig. Cavalleri dall’Albo, stante in modo inequivocabile l’assenza di un requisito necessario per l’iscrizione, anche a seguito di trasferimento.
6 - Ciò comporta che non può neppure condividersi l’assunto di quest’ultimo, secondo cui, pur non riconoscendo come valido l’elenco sostitutivo dell’Albo della Regione Calabria, quanto meno si sarebbe potuto e dovuto applicare in suo favore il disposto di cui all’art. 14, comma 3 della L. n. 81/1991, secondo cui i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l’iscrizione ad altro collegio regionale; l’impedimento qui deriva dalla circostanza che detta iscrizione è pur sempre subordinata alla verifica della sussistenza in concreto dei requisiti prescritti ex lege.
7 - Né può fondatamente ritenersi applicabile la disposizione di cui all’art. 19 della L.r. Molise n. 1/1996, che prevede l’iscrizione di diritto nell’Albo regionale di quanti risultino iscritti nell’elenco regionale molisano degli abilitati all’insegnamento dello sci istituito dall’art. 4 della L.r. 4.12.1981, n. 24. Si tratta di una norma transitoria, con un ambito di operatività molto circoscritto, il quale meno che mai può estendersi ai trasferimenti, peraltro temporalmente successivi, da altre Regioni.
8 - Bene ha fatto invece il Collegio regionale intimato ad applicare l’art. 5 della L.r. n. 1/1996, tenuto conto che la l’art. 5 della L. n. 81/1991 demanda proprio alle Regioni l’individuazione delle condizioni del trasferimento; ciò, d’altra parte, risulta conforme anche al riparto di competenze legislative sancito dall’art. 117 Cost., a seguito della modifica apportata dall’art. 3 della L. cost. 18.10.2001, n. 3, ed attualmente valido, in base al quale nella materia delle professioni, qual è quella di specie, sussiste una legislazione concorrente tra Stato e Regioni, con queste ultime chiamate ad adottare norme nel rispetto dei principi dettati in leggi statali.
9 - Ulteriormente ostativa all’iscrizione ed al trasferimento risultava poi la circostanza che l’istante, al tempo della sua richiesta di trasferimento, non avesse seguito alcun corso di aggiornamento, non potendo evidentemente valere a tal fine quello frequentato solo successivamente, quando ormai – ammesso che si possa ritenere sussistente una previa iscrizione ad altro Albo - essa avrebbe comunque perso di efficacia.
In proposito occorre rimarcare che l’art. 11 della L. n. 81/1991, sulla falsariga del quale è stato formulato l’art. 9 della L.r. Molise, stabilisce che l’iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata, oltre che previo accertamento della idoneità psico-fisica, altresì – il che qui assume rilevanza determinante – a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento, nella specie mancante per quanto sopra evidenziato.
10 - Va inoltre rilevato che non è stato ex se determinante, ai fini dell’adozione del provvedimento di cancellazione da parte del Collegio regionale del Molise, gravato in questa sede, il parere del Collegio nazionale, pur reso nella sua funzione di coordinamento dell’attività dei Collegi regionali riconosciuta dall’art. 16 della L. n. 81/1991 e peraltro riflettente fedelmente il suesposto dettato normativo, essendo infatti l’attività posta in essere nella specie ad opera del predetto Collegio regionale assolutamente vincolata e necessitata, stante il chiaro tenore letterale delle disposizioni conferenti, che non lasciava alcun margine discrezionale.
11 - Né può fondatamente sostenersi che vi sia stato un difetto di istruttoria, essendo dati incontestati l’assenza di abilitazione rilasciata dalla F.I.S.I., nonché di frequenza a corsi di aggiornamento già al momento dell’istanza di “trasferimento”.
Ne risulta che le memorie prodotte dal ricorrente nel procedimento teso alla sua cancellazione dall’Albo della Regione Molise non erano idonee ad incidere sulla sorte del provvedimento finale, assolutamente necessitato per le ragioni viste.
12 - Il ricorrente asserisce che molti maestri di sci avrebbero ottenuto l’iscrizione in Albi regionali, pur avendo, al pari suo, conseguito l’abilitazione dall’A.N.SCI., ma non fornisce prove documentate al riguardo. In ogni caso va posto l’accento sul fatto che, ove ciò fosse vero e non risultasse invece che gli stessi abbiano anche ottenuto la corretta abilitazione della F.I.S.I., sarebbero questi in una posizione indebita e la loro iscrizione sarebbe illegittima, senza che ciò consenta il perpetrare di ulteriori illegittimità.
13 - In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
13.1 - In ordine alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa, sussistono le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 07/11/2007 con l’intervento dei signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Rita Tricarico, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2007

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento