T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 5 dicembre 2007 n. 12583
Pres. Perrelli, Rel. Amicuzzi
Soc. Bucher Guyer A.G. (Avv. P. Fidanza) c. A.M.A. (Azienda Municipale Ambiente) s.p.a. (Avv. S. Vinti); Schmidt Italia G.M.B.H. e Shmidt Compact System s.p.a. (Avv.ti F. Lorigiola e G. Tuzzato) |
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1. Contratti pubblici – Gara - Ammissione – Certificato camerale - Oggetto della gara – Difformità – Medesimo genere - Legittimità
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2. Contratti della PA – Gara – Ammissione – Omologazione – Difformità del campione – Motorizzazione Civile – Parere conforme - Legittimità
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3. Contratti della PA – Gara – Integrazione documentale – Par condicio - Violazione – Illegittimità – Condizioni
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4. Contratti della PA – Gara – Caratteristiche tecniche – Difformità non rilevante – Legittimità
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1. E’ legittima l’ammissione alla gara della concorrente che, a fronte della richiesta di presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione della Camera di Commercio da cui risulti che l’attività economica svolta riguardi la produzione delle “attrezzature oggetto del bando di gara”, abbia presentato una dichiarazione riferita ad attrezzature del medesimo genere, in quanto la locuzione contenuta nella lex specialis non può essere intesa come riferita alle specifiche attrezzature oggetto dell’appalto (nella fattispecie, il certificato attestava la “produzione e commercializzazione di macchinari per la manutenzione e pulizia delle strade”, in luogo delle “spazzatrici stradali aspiranti”, oggetto della gara).
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2. E’ legittima l’ammissione alla gara della concorrente che, in luogo di un certificato di omologazione del mezzo - campione richiesto dal Capitolato speciale, abbia presentato un certificato di omologazione relativo ad altro mezzo – campione, avente differenti caratteristiche tecniche, quando, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Commissione di gara, sia emerso che le modifiche non hanno carattere rilevante, anche a parere della competente Motorizzazione Civile interpellata, e quando quest’ultima abbia approvato le varianti intervenute sul mezzo, confermando la validità del certificato di omologazione inizialmente presentato.
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3. E’ illegittima la richiesta di integrazione documentale nel caso in cui il suo esercizio comporterebbe la violazione della par condicio, come nel caso in cui si consenta di presentare in un momento successivo all’offerta o alla domanda di partecipazione, ciò che gli altri concorrenti, nel rispetto della lex specialis, hanno dovuto allegare all’offerta o alla domanda di partecipazione. Infatti, il potere di richiedere l’integrazione della documentazione trova dei limiti applicativi sia perché non può essere applicata per supplire all’inosservanza di adempimenti procedimentali o all’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara, sia perché non può essere richiesta la regolarizzazione in riferimento ad elementi essenziali della domanda e sia perché per la regolarizzazione della documentazione dei requisiti di partecipazione ad una gara è condizione necessaria l’equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o da chiarire: peraltro, l’istituto trova sicura applicazione nell’ipotesi in cui occorra fare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti e solo dichiarati dal concorrente e per i quali sussista quantomeno un principio di prova circa il loro possesso.
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4. E’ legittima l’ammissione del concorrente che ha offerto un bene che presenti caratteristiche tecniche parzialmente difformi rispetto ai dati emergenti dal certificato di omologazione del bene stesso, quando la Commissione abbia ritenuto non rilevante la discrasia in questione e quest’ultima non sia contemplata tra le ipotesi di esclusione stabilite dal Capitolato speciale che, invece, sanciva l’esclusione solo per le ipotesi di mancata presentazione di un documento prescritto o di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai concorrenti ed accertate mediante acquisizione dei certificati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
composto dai signori Magistrati:
Consigliere Michele PERRELLI - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore
Consigliere Antonio VINCIGUERRA - Componente
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3449 del 2007 proposto dalla
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società BUCHER GUYER A.G., con sede in Niederweningen (Svizzera), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Fidanza, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, Palazzo 4°, scala B, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez;
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contro
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l’A.M.A. (AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Vinti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Emilia n. 88;
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e nei confronti
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SCHMIDT ITALIA G.M.B.H. e SCHMIDT COMPACT SYSTEM s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe fuse per incorporazione ed ora SCHMIDT AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l., anche ricorrente incidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola, Gianalberto Tuzzato, Alvise Arvalli e Luigi Manzi, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il quarto, in Roma, alla Via F. Gonfalonieri n. 5;
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per l’annullamento
della determinazione dell’amministratore delegato di AMA S.p.a. n. 33 del 23.01.2007, di aggiudicazione alla controinteressata Schmidt Compact System s.p.a. del lotto II della gara per la fornitura di 40 spazzatrici stradali aspiranti, di cui all’avviso n. 8 pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11.7.2006;
dei verbali di gara, compreso il n. 18 di aggiudicazione provvisoria della commessa, nella parte in cui i medesimi assegnano il punteggio tecnico alla ricorrente e alla aggiudicataria, nonché nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della aggiudicataria dalla gara;
della nota prot. n. 2106/U del 30.3.2007 del Direttore delle operazioni;
della relazione della Commissione di gara, richiamata in detta nota;
degli atti connessi, consequenziali e presupposti, in particolare degli atti di approvazione degli atti di gara, anche a seguito della correzione delle graduatorie del punteggio tecnico;
del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato;
delle ulteriori relazioni della Commissione tecnica, nella parte in cui assegnino il punteggio tecnico alla ricorrente ed alla controinteressata;
infine per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione della commessa per il lotto II alla ricorrente, o, in subordine, per equivalente monetario, nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore al 10% della base d’asta, oltre alle spese di partecipazione alla gara;
inoltre, a seguito di ricorso incidentale della Schmidt Automotive Italia s.r.l., per l’annullamento
degli atti della procedura di gara, limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione di Bucher Guyer A.G., o comunque non l’hanno classificata al terzo posto in graduatoria;
per l’accertamento che la offerta della Bucher Guyer A.G. non poteva essere ammessa alla gara, con conseguente declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso principale;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso principale, per l’annullamento
dell’intera procedura indetta dall’A.M.A., in particolare del bando e del capitolato speciale;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.M.A. s.p.a. e della Schmidt Automotive Italia s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale della Schmidt Automotive Italia s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la propria ordinanza 21/22 maggio 2007, n. 2336;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 5.11.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 12.4.2007, depositato il 21.4.2007, la società Bucher Guyer A.G., premesso di aver partecipato alla gara per pubblico incanto indetta dall’A.M.A. s.p.a., con avviso n. 8 pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11.7.2006, per la fornitura di 40 spazzatrici stradali aspiranti, ha chiesto l’annullamento degli atti ed il risarcimento del danno in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
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1.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell'art. 3.2.2. del capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell'azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per violazione di una clausola posta a pena di esclusione).
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2.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare degli artt. 4 e 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell'appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell'azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per carenza documentale).
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3.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell'appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell'azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. sotto diverso profilo).
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4.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 6. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio), carente, omessa e errata istruttoria, vizio di motivazione contraddittorietà e perplessità.
Con atto depositato il 30.4.2007 si è costituita in giudizio l’A.M.A. s.p.a., che ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata il 17.5.2007 si è costituita in giudizio la Schmidt Automotive Italia s.r.l., che ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con atto notificato il 18.5.2007, depositato il 18.5.2007, la Schmidt Automotive Italia s.r.l., aggiudicataria del secondo lotto della gara de qua, ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati per i seguenti motivi:
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1.- Violazione del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, art. 3, punto 2, con particolare riferimento ai punti 3.2.9 e 3.2.10, nonché art. 7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come sostituiti dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402. Violazione dell’art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.
In subordine, con riferimento all’intera procedura:
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2.- Violazione del divieto di commistione dei requisiti di partecipazione alla gara e dei criteri di valutazione dell'offerta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 19 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. n. 358, come sostituiti dagli artt. 11, 12 e 16 del D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.
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3.- Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità nelle procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.
Con memoria depositata il 17.5.2007 la A.M.A. s.p.a. ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 21/22 maggio 2007, n. 2336 il Tribunale ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari.
Con memoria depositata il 23.10.2007 la Schmidt Automotive Italia s.r.l. ha evidenziato la sopravvenienza di carenza di interesse all’accoglimento della domanda subordinata di cui al ricorso incidentale (per essere stata data completa esecuzione all’appalto), ed ha ribadito tesi e richieste, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso (in accoglimento del primo motivo incidentale), nonché per la reiezione del ricorso principale.
Con memoria depositata il 26.10.2007 parte ricorrente ha eccepito la parziale inammissibilità e ha dedotto la infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale, nonché ha eccepito la inammissibilità del secondo e del terzo motivo posto a base del ricorso stesso ed ha inoltre dedotto la loro infondatezza; ha poi ribadito tesi e richieste ed ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso principale, previa reiezione del ricorso incidentale perché inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato, e per la condanna dell’A.M.A. s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente per complessivi € 169.400,00 oltre ad I.V.A., interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero con indicazione dei criteri per la quantificazione del risarcimento.
Con memoria depositata il 30.10.2007 l’A.M.A. s.p.a. resistente ha dedotto la infondatezza del ricorso incidentale ed ha preso atto dell’errore in cui è incorsa la Stazione appaltante nell’attribuzione dei punteggi relativi al centro di assistenza (cui conseguirebbe la collocazione al terzo posto della ricorrente, con conseguente carenza di interesse); inoltre ha dedotto la infondatezza del ricorso principale, concludendo per la sua reiezione.
Alla pubblica udienza del 5.11.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
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DIRITTO
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1. - Con il ricorso in esame la società deducente, premesso di aver partecipato alla gara per pubblico incanto indetta dall’A.M.A. s.p.a., con avviso n. 8 pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11.7.2006, per la fornitura di 40 spazzatrici stradali aspiranti, ha chiesto l’annullamento della determinazione dell’amministratore delegato di detta AMA S.p.a. n. 33 del 23.01.2007 (di aggiudicazione alla controinteressata Schmidt Compact System s.p.a. del lotto II della gara suddetta), dei verbali di gara, compreso il n. 18 di aggiudicazione provvisoria della commessa (nella parte in cui i medesimi assegnano il punteggio tecnico alla ricorrente e alla aggiudicataria, nonché nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della aggiudicataria dalla gara), della nota prot. n. 2106/U del 30.3.2007 del Direttore delle operazioni, della relazione della Commissione di gara (richiamata in detta nota), e degli atti connessi, consequenziali e presupposti (in particolare degli atti di approvazione degli atti di gara anche a seguito della correzione delle graduatorie del punteggio tecnico, del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato e delle ulteriori relazioni della Commissione tecnica nella parte in cui assegnino il punteggio tecnico alla ricorrente ed alla controinteressata). Inoltre ha chiesto il risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione della commessa per il lotto II alla ricorrente, o, in subordine, per equivalente monetario, nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore al 10% della base d’asta, oltre alle spese di partecipazione alla gara.
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2.- Innanzi tutto il Collegio, stante l’infondatezza del ricorso principale, dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale formulato dalla Schmidt Automotive Italia s.r.l., aggiudicataria del secondo lotto della gara de qua, con il quale è stato chiesto l’annullamento degli atti della procedura di gara, limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione di Bucher Guyer A.G., o comunque non l’hanno classificata al terzo posto in graduatoria, nonché l’accertamento che la offerta della Bucher Guyer A.G. non poteva essere ammessa alla gara (con conseguente declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso principale) e, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso principale, l’annullamento dell’intera procedura indetta dall’A.M.A. (in particolare del bando e del capitolato speciale).
Pur se in generale la cognizione dei motivi di ricorso incidentale ad effetti paralizzanti assume rilievo preliminare, l'infondatezza nel merito delle doglianze dedotte in via principale dal soggetto ricorrente esime, infatti, il Giudice amministrativo dalla verifica delle censure dedotte dai controinteressati in via incidentale (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 08 maggio 2007, n. 730), con carenza di interesse alla pronuncia giurisdizionale su quello incidentale (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29 aprile 2005, n. 562) ed inammissibilità del medesimo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 21 novembre 2001, n. 2133).
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3.- Con il primo motivo posto a base del ricorso principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell'art. 3.2.2. del capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006. Inoltre sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell'azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per violazione di una clausola posta a pena di esclusione).
Ciò in quanto, in base all’art. 3.2.2 del CSA, la partecipazione alla procedura de qua era consentita, a pena di esclusione, alle sole imprese che, come dimostrabile mediante produzione di certificato camerale attestante l’attività economica svolta, risultassero costruttrici delle attrezzature oggetto del bando di gara.
La Schmidt Compact System s.p.a. sarebbe, invece, risultata, come da certificati di omologazione (in cui è asserito che la impresa costruttrice è la Schmidt Winterdienst und Kommunaltechnik G.m.b.H.), mera mandataria per la commercializzazione, con impossibilità di ammissione alla procedura e comunque doverosità della esclusione dalla gara sia per violazione della lex specialis (in punto di documentazione dimostrativa della qualità di costruttore), sia per violazione del requisito formale di partecipazione (consistente nell’essere il costruttore dei beni offerti).
Osserva in proposito il Collegio che il punto 3.2.2. del Capitolato speciale d’appalto prevedeva che le imprese partecipanti dovessero inserire all’interno della busta “B” un certificato rilasciato dalla C.C.I.A. della Provincia in cui esse avevano sede da cui risultasse tra l’altro “l’attività economica svolta (da cui si evince pena l’esclusione, che l’impresa singola o mandataria in ATI è costruttrice delle attrezzature oggetto del bando di gara”.
Risulta in atti che la controinteressata aggiudicataria ha prodotto un certificato della C.C.I.A. di Pordenone (All. n. 16 alla memoria dell’AMA depositata il 17.5.07) da cui risulta, tra le attività svolte dalla Schmidt Compact System s.p.a., quella di “Produzione e commercializzazione di macchinari per la manutenzione e la pulizia delle strade”. Tanto ritiene il Collegio che fosse sufficiente a consentire dimostrato il possesso del requisito prescritto nel Capitolato speciale, atteso che il riferimento alle “attrezzature oggetto del bando di gara” non può intendersi come specificamente riferito alle specifiche attrezzature indicate nel bando di gara, ma genericamente alle attrezzature del medesimo genere; ciò anche in quanto la certificazione della Camera di Commercio non poteva, evidentemente, riguardare circostanze non risultanti dalla documentazione di cui era in possesso.
L’avvenuta produzione di detto certificato, che non risulta impugnato per falso, comprova che non sussistono ragioni perché la controinteressata suddetta dovesse essere esclusa dalla gara per insussistenza del requisito previsto a pena di esclusione.
Aggiungasi che la controinteressata afferma di aver depositato in giudizio (allegato n. 20 alla memoria depositata il 17.5.2007) atto da cui risulta che effettuava direttamente la verifica, il collaudo e il controllo della qualità delle macchine assemblate dalla Schmidt Winterdienst und Kommunaltechnik G.m.b.H., sicché deve ritenersi che svolgesse attività comunque rientrante nel ciclo di produzione delle macchine suddette, sicché non può escludersi il possesso della qualità di impresa partecipante alla costruzione di esse, in quanto svolgente funzioni imprescindibili per la loro corretta produzione e successiva commercializzazione.
La censura in esame non può, quindi, ritenersi suscettibile di favorevole apprezzamento da parte del Collegio.
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4.- Con il secondo motivo a supporto del gravame principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare degli artt. 4 e 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell'appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006. Inoltre sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell'azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per carenza documentale).
Secondo parte ricorrente, in mancanza di un valido certificato di omologazione del mezzo - campione richiesto ex art. 3-3-11 del Capitolato speciale, l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla gara la controinteressata (che aveva presentato un certificato di omologazione relativo ad altro mezzo - campione, avente differente lunghezza), senza consentire una integrazione dell'offerta, atteso che l’art. 7 del Capitolato stesso prevede che la mancata presentazione dei documenti prescritti comporta l’esclusione del concorrente.
Ciò considerato altresì che l’art. 4 del capitolato speciale prescrive che la spazzatrice campione avrebbe dovuto essere corrispondente alle prescrizioni descritte nella allegata scheda tecnica, che tra la documentazione supplementare prevedeva copie dei certificati di conformità al tipo omologato o dei certificati di approvazione.
Osserva in proposito il Collegio che la Schmidt Compact System s.p.a. ha presentato, all’atto della partecipazione alla gara de qua, copia della dichiarazione e del relativo DGM riferito al certificato di omologazione base dell’8.2.2002 LE/P2003, del veicolo campione offerto (come da allegato 7 alla memoria della controinteressata del 23.10.2007).
A seguito di chiarimenti richiesti dalla Commissione di gara circa la discordanza tra la lunghezza del veicolo presentato e quanto dichiarato nel certificato di omologazione, detta società ha evidenziato che la differenza era dovuta alla introduzione sul macchinario di uno scarico verso il basso non comportante alterazione delle caratteristiche essenziali del veicolo, con inutilità di un nuovo certificato di omologazione o di una estensione di questa.
Infine, la controinteressata, a seguito di ulteriore richiesta della Commissione di gara (successiva ad un richiesto parere della Motorizzazione civile di Roma in cui era asserito che, in caso di lunghezza del veicolo non corrispondente al dato riportato sulla carta di circolazione, lo stesso sarebbe stato soggetto alla disciplina di cui agli artt. 114, II c., e 112 del Codice della Strada), di presentazione del veicolo presso la motorizzazione, ha trasmesso l’estratto dei dati tecnici aggiornati alla omologazione in oggetto, con specificazione che “resta valido il certificato di omologazione trasmesso con l’omologazione base” e che il relativo certificato di omologazione si riferiva al complesso delle varianti, con gli eventuali successivi aggiornamenti. Il documento rilasciato dalla Motorizzazione era denominato “Aggiornamento del 25 ottobre 2006 per introduzione in alternativa di barra protezione parabrezza e scarico aria in fase di lavoro posteriore”.
La circostanza che il certificato suddetto prevedesse che restava valido il certificato di omologazione trasmesso con l’omologazione base, esclude, ad avviso del Collegio, che quest’ultima fosse non valida.
Resta quindi da verificare solo se la Commissione abbia legittimamente fatto uso del potere che l’art. 16 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 le assegna di richiedere integrazioni documentali.
La possibilità di chiedere integrazioni documentali di cui al citato art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995 è, invero, diretta ad evitare che l' esigenza della massima partecipazione possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale nella documentazione. Tuttavia detta disposizione incontra limiti applicativi, sia perché la norma non può essere utilizzata per supplire alla inosservanza di adempimenti procedimentali o alla omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara, sia poiché la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda e sia perché, per la regolarizzazione della documentazione dei requisiti di partecipazione ad una gara, è condizione necessaria l'equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o da chiarire, ovvero l’equivocità di queste ultime.
Il disposto dell’art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995 non può quindi essere applicato nel caso in cui il suo esercizio comporterebbe la violazione della par condicio, come appunto avviene se non si chiede un chiarimento, ma si consente al concorrente di presentare in un momento successivo all'offerta o alla domanda di partecipazione ciò che invece gli altri concorrenti, nel rispetto della lex specialis, hanno dovuto allegare all'atto dell'offerta o della domanda di partecipazione (Consiglio Stato, sez. V, 25 giugno 2007, n. 3645).
In tema di regolarizzazione di un'offerta ad una gara ad evidenza pubblica, il doveroso bilanciamento tra il dovere di provvedere alla regolarizzazione dei documenti presentati dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va, in conclusione, ricercato nella distinzione tra il concetto di regolarizzazione e quello di integrazione documentale, tenendo presente che quest'ultima non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento, a differenza della regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione, cui é tenuta l'Amministrazione in virtù del principio generale desumibile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990 (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 06 giugno 2007, n. 949).
Il potere di richiedere chiarimenti alla ditta partecipante alla gara trova pertanto sicura applicazione nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa l'esistenza dei requisiti richiesti dal bando ed in ordine ai quali vi sia, tuttavia, un principio di prova circa il loro possesso da parte della ditta medesima, mentre tale potere non può essere esercitato nel caso in cui la documentazione sia del tutto mancante (Consiglio Stato, sez. VI, 23 marzo 2007, n. 1423; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 17 maggio 2007, n. 846).
E’ quindi possibile la c.d. "integrazione documentale", al fine di effettuare le verifiche occorrenti in ordine al possesso dei requisiti richiesti e solo dichiarati dal concorrente (Consiglio Stato, sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 619).
Nel caso che occupa ritiene il Collegio, sulla base delle considerazioni di carattere generale in precedenza svolte, che la Commissione di gara abbia fatto legittimo uso del potere conferitole dal più volte citato art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995, atteso che la certificazione di omologazione del mezzo - campione de quo non era del tutto mancante, che sussisteva ben più che un principio di prova circa la sua esistenza, che è stata chiesta ed ottenuta, considerato il tenore del certificato infine prodotto dalla parte controinteressata (che “resta valido il certificato di omologazione trasmesso con l’omologazione base”), solo la regolarizzazione di quest’ultimo ed infine che non vi è stata violazione della par condicio (in quanto del dispositivo applicato alla macchina non è stato tenuto conto come elemento di valutazione finalizzato all’attribuzione di ulteriore punteggio).
Tanto comporta la impossibilità di positiva valutazione da parte del Collegio delle censure in esame.
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5.- Con il terzo motivo di ricorso principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell'appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006. Inoltre sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell'azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. sotto diverso profilo).
Ciò in quanto la offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, perché essa, con riguardo alla voce tecnica “motore endotermico” aveva formulato una offerta che, come risulterebbe dalla relazione tecnica (da cui si evince un dato della coppia pari a 350 Nm a 1.200 g/min), sarebbe stato del tutto difforme dai dati emergenti dal certificato di omologazione del motore medesimo (da cui si evince il dato 370 Nm a 1.900 g/min), anche esso prodotto in gara.
Tanto dimostrerebbe che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato speciale (che prevede la esclusione in caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese in gara) perché o ha offerto un motore avente effettivamente le caratteristiche riportate nella relazione tecnica, omettendo però di produrre un valido certificato di omologazione, ovvero ha dichiarato in detta relazione dati non corrispondenti al vero.
Osserva al riguardo il Collegio che la tesi non può essere condivisa, atteso innanzi tutto che, per comune esperienza, ben può un motore offrire una prestazione di coppia diversa ad un diverso numero di giri (di norma ad un numero di g/min maggiore corrisponde una coppia di maggiore Nm).
In secondo luogo la tesi di parte ricorrente non può essere positivamente apprezzata considerato che (tenuto conto che l’art. 4 della scheda tecnica richiedeva genericamente che il motore avesse una coppia erogata tra i 1.200 ed i 1.900 g/min non inferiore a 350 e che le caratteristiche del motore in questione rientravano in detto parametro), comunque, la rilevata discrasia con è contemplata tra le ipostesi di esclusione stabilite dall’art. 7 del Capitolato speciale, che sancisce solo la mancata presentazione di un documento prescritto o la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai concorrenti, accertate mediante successiva acquisizione di certificati.
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6.- Con il quarto motivo a sostegno del ricorso principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 6, nonché violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio), carente, omessa e errata istruttoria, vizio di motivazione contraddittorietà e perplessità.
Secondo parte ricorrente, nell’ipotesi che la controinteressata non dovesse essere esclusa dalla gara de qua, comunque avrebbe dovuto essere retrocessa di un posto ed essere sopravanzata in graduatoria dalla ricorrente, cui avrebbe dovuto essere aggiudicato l’appalto in questione.
Ciò in quanto alla ricorrente, per la voce tecnica “scarico dell'aria”, sono stati attribuiti zero punti, pur avendo dichiarato che la macchina offerta possedeva tale dispositivo tecnico, immotivatamente, a nulla valendo la generica motivazione postuma che lo scarico era quasi parallelo al suolo, anche perché per l’ammessa esistenza del dispositivo avrebbero dovuto essere attribuiti almeno tre punti. In seguito, anche in base a riconoscimento dell'errore con nota della stazione appaltante del 30.3.2007, per detta voce sarebbero stati attribuibili detti tre punti. La differenza numerica tra le due offerte sarebbe stata quindi di soli 0,39 punti.
Ciò posto, per la voce “caratteristiche motore endotermico” alla ricorrente (che nella relazione tecnica aveva indicato la coppia 520 Nm/1.200 g/min) sono stati attribuiti punti 3,51, mentre alla controinteressata sono stati attribuiti punti 3,37. Il calcolo sarebbe errato in quanto, con riferimento alla ricorrente, è stato preso a base il dato emergente dal certificato di omologazione e non dalla relazione tecnica, mentre con riferimento alla controinteressata è stato preso in considerazione il dato di cui alla relazione tecnica e non quello emergente dal certificato di omologazione. Tanto avrebbe comportato violazione della par condicio e dell’art. 17 del capitolato speciale, che, per le caratteristiche del motore endotermico, indica quali parametri di valutazione le dichiarazioni rese dai partecipanti. Prendendo in considerazione solo dati omogenei (le due schede tecniche o i due certificati di omologazione) la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria.
Osserva in proposito il Collegio che la censura relativa alla mancata attribuzione dei tre punti per lo scarico dell'aria è priva di giuridica apprezzabilità.
Va al riguardo premesso che i punteggi attribuiti dalla commissione di gara all'offerta tecnica costituiscono espressione della insindacabile discrezionalità tecnica dell'organo di valutazione (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 18 luglio 2007, n. 637); pertanto, il conseguente giudizio è sottoposto al sindacato del Giudice amministrativo in sede di legittimità nei soli limiti degli indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa, nonché dei relativi esiti (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 08 giugno 2007, n. 6043).
Nel caso che occupa non ritiene il Collegio che l’operato della Commissione di gara sia affetto, con riguardo alla valutazione della voce “scarico dell’aria”, da detti vizi.
Ammesso che effettivamente lo scarico della macchina proposta da parte ricorrente fosse rivolto verso il basso, non può essere censurato, sotto i sopra indicati, limitati profili, l’operato della Commissione che ha interpretato il Capitolato speciale (laddove prevedeva l’attribuzione di tre punti alla impresa che avesse presentato una spazzatrice con sistema di espulsione dell'aria”verso il basso”) nel senso che tale punteggio fosse attribuibile solo alla concorrente che avesse presentato una macchina con lo scarico rivolto verticalmente verso il basso, e non a quelle presentanti macchine con scarichi rivolti verso il basso, ma non verticalmente (come quello della ricorrente, che, secondo chiarimenti del Presidente della Commissione al RUP, allegato n. 14 alla memoria dell’A.M.A. s.p.a. del 30.10.2007, aveva conformazione inclinata e non verticale).
La direzione verticale del flusso d’aria verso il terreno, inumidito dalla nebulizzazione effettuata dalle macchine de quibus nella parte inferiore, consente invero, secondo dati di comune esperienza, un abbattimento delle particelle di polvere ben maggiore rispetto a quello ottenuto con un flusso d’aria non diretto verticalmente verso il suolo.
La censura in esame non può quindi essere positivamente apprezzata.
Quanto alla censura relativa alla attribuzione del punteggio per la voce “caratteristiche motore endotermico”, essendo, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, al massimo attribuibili per la voce ulteriori 1,3 punti (pag. 20 del ricorso principale), il Collegio può prescindere dalla disamina della fondatezza della censura facendo ricorso alla c.d. prova di resistenza.
E’ infatti stato ritenuto che alla ricorrente non spettassero comunque gli ulteriori pretesi 3 punti per la voce “scarico dell'aria”, sicché l’eventuale accoglimento della censura relativa alla voce “caratteristiche motore endotermico”, con conseguente attribuzione di punti 1,3, non comporterebbe il superamento in graduatoria della controinteressata, cui è stato attribuito il punteggio finale di 87,48, mentre alla ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 84,17.
La censura in esame è, in conclusione, da valutare in parte infondata ed in parte inammissibile per carenza di interesse.
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7.- Quanto alla richiesta di risarcimento del danno il Collegio la ritiene non accoglibile, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla parte ricorrente e l'attività illegittima della A.M.A. s.p.a..
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8.- Il ricorso principale deve essere, pertanto, respinto, con conseguente inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
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9.- Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.
Consegue alla soccombenza di parte ricorrente la irripetibilità del Contributo unificato nella misura da essa pagata, come da ricevuta in atti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - respinge il ricorso principale in epigrafe indicato e dichiara inammissibile il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata.
Spese compensate e irripetibilità del Contributo unificato versato dalla parte ricorrente .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
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Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 5.11.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
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