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T.A.R. LAZIO - LATINA - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2007 n. 1450
Pres. Bianchi Est. Scudeller
Rossi Bus s.p.a., Calabresi s.r.l., A.T.E.R. Roma s.r.l. ( Avv.ti M. Nucci e A. Pazzaglia) c/ Comune di Latina (Avv. C. Manchisi).


Contratti della P.A. – A.T.I. - Legittimazione attiva - Singole imprese – Sussiste – Motivi.

In materia di associazioni temporanee di imprese, sussiste la legittimazione attiva di ciascuna singola impresa facente parte di un’A.T.I. costituita o costituenda; infatti il conferimento del mandato all’impresa capogruppo, anche se attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell’amministrazione e delle imprese terze controinteressate, non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina - Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 490 del 2007, proposto dalla

 

Rossi Bus s.p.a., dalla Calabresi s.r.l. e dalla A.T.E.R. (Azienda Trasporti Europei Roma) s.r.l., in persona dei rispettivi leali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Maurizio Nucci e Antonio Pazzaglia, domiciliate elettivamente in Latina, Piazza Roma, n. 3 (avvocato Giovanni Martellucci);

 

contro

 

comune di Latina, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Manchisi, domiciliato elettivamente in Latina, alla via Farini, n. 4;

 

nei confronti di

 

A.Tra.L. S.C.A.R.L. Gruppo Co.Tra.L. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Pietrosanti , Luca Maria Pietrosanti e Mario Lauro Pietrosanti, domiciliata elettivamente in Latina, alla piazza Mercato, n. 11;

 

Schiaffini Travel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Basile, domiciliata elettivamente in Latina, Segreteria T.a.r.;

 

Co.Tral. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2007, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico di linea su gomma per una percorrenza annua di km 808.030 (cd. collegamento dei borghi) ad ATRAL s.c.a.r.l.; della nota prot. 50380, priva di data, ricevuta via fax il 18.5.2007 con la quale è stato comunicato alle ricorrenti che detto servizio sarà effettuato da ATRAL s.c.a.r.l. a far data dal 1 giugno 2007; della nota prot. 48932 del 15.5.2007 e della nota prot. 38292 del 13.4.2007;
- per quanto possa occorrere, nella parte richiamata nella delibera di C.C. 29/2007, del bando di gara e dei provvedimenti relativi all’affidamento ad ATRAL s.c.a.r.l. del servizio di trasporto urbano ivi compresa la delibera di C.C. n. 133 del 29.7.2003, il provvedimento di G.M. n. 513 dell’8.9.2004, la determinazione dirigenziale n. 2380 del 16.9.2004, non conosciuti;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compresi la nota dell’Avvocatura prot. 116793 del 26.11.2006, la relazione del Dirigente del Settore Mobilità prot. 8128 del 18 gennaio 2007 ed il parere favorevole della Commissione Consiliare Trasporti espresso nella seduta del 7.2.2007.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Latina.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.Tra.L. s.c.a.r.l. Gruppo Co.Tra.L. S.p.A.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Schiaffini Travel S.p.A.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12/10/2007 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 

1. Con atto spedito per la notifica il 24 maggio 2007 - depositato il successivo 25 -, le ricorrenti espongono: [ì] di aver gestito - in A.T.I. includente anche la Schiaffini Travel s.p.a. - dal 1° giugno 2001 la rete del servizio pubblico di trasporto di linea suburbano per il collegamento tra i Borghi e la Città di Latina; [ìì] che il servizio di trasporto pubblico urbano è attualmente disimpegnato dalla A.Tra.L. s.c.a.r.l. del gruppo Co.Tra.L. s.p.a., a seguito di pubblica gara esperita nel 2004; [ììì] che in prossimità della scadenza del contratto (31 maggio 2007) hanno chiesto al comune di conoscere ogni determinazione in esito alla possibile proroga della gestione in essere e sollecitato, in caso negativo, l’indizione della gara per l’affidamento del servizio, con diffida dall’affidamento diretto. Tanto premesso, impugnano: [a] la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2007, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico di linea su gomma per una percorrenza annua di km 808.030 (cd. collegamento dei borghi) ad ATRAL s.c.a.r.l.; la nota prot. 50380 con la quale è stato comunicato che detto servizio sarà effettuato da ATRAL s.c.a.r.l. a far data dal 1° giugno 2007; la nota prot. 48932 del 15.5.2007 e la nota prot. 38292 del 13.4.2007; [b] la delibera di C.C. 29/2007, del bando di gara e dei provvedimenti relativi all’affidamento ad ATRAL s.c.a.r.l. del servizio di trasporto urbano ivi compresa la delibera di C.C. n. 133 del 29.7.2003, il provvedimento di G.M. n. 513 dell’8.9.2004, la determinazione dirigenziale n. 2380 del 16.9.2004, non conosciuti; [b] nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compresi la nota dell’avvocatura prot. 116793 del 26.11.2006, la relazione del Dirigente del Settore Mobilità prot. 8128 del 18 gennaio 2007 ed il parere favorevole della Commissione Consiliare Trasporti espresso nella seduta del 7.2.2007. Hanno formulato i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto - contraddittorietà della motivazione e contraddittorietà fra piatti - violazione della legge regionale Lazio 16 luglio 1998,n. 30 - violazione dell’art. 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) - violazione del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 - eccesso di potere per sviamento - violazione dell’art. 3 della legge 241/90 - eccesso di potere per carenza di istruttoria.

 

2. Con atto depositato in data 26 maggio 2007 si è costituita la Schiaffini Travel s.p.a. che ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso.

 

3. Con decreto presidenziale n. 390 del 30 maggio 2007 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare anticipata.

 

4. Con atto depositato in data 12 giugno 2007 si è costituito il comune di Latina il quale, con memoria del successivo 15, ha eccepito l’inammissibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso.

 

5. Con memoria depositata il 13 giugno 2007 le ricorrenti hanno proposto ulteriori argomentazioni a sostegno della domanda di annullamento.

 

6. Con atto depositato in data 14 giugno 2007 si è costituita l’ATRAL s.c.a.r.l. che ha eccepito l’irricevibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso; ha illustrato la propria posizione anche con memoria depositata il 15 giugno 2007.

 

7. Con ordinanza n. 414 del 16 giugno 2007 la Sezione ritenendo, “che il ricorso da una prima sommaria delibazione, appare assistito da apprezzabili ragioni circa una positiva definizione nel merito avendo riferimento ai motivi di censura argomentati con riguardo alla violazione del principio della evidenza pubblica;” ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito ai sensi dell’art. 23bis, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

 

8. Le parti hanno depositato documentazione e memorie conclusive in prossimità dell’udienza di trattazione.

 

9. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2007 il ricorso è stato chiamato, e dopo la discussione, è stato introdotto per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. Le ricorrenti che hanno gestito in A.T.I. includente anche la Schiaffini Travel s.p.a. fino al 31 maggio 2007 la rete del servizio pubblico di trasporto di linea suburbano per il collegamento tra i Borghi e la Città di Latina, agiscono per l’annullamento dell’affidamento dello stesso servizio ad ATRAL s.c.a.r.l.

 

2. Prima di affrontare il merito, occorre esaminare le eccezioni in rito. La controinteressata ha argomentato: [a] l’inammissibilità in quanto l’esito ora contestato segue alle previsioni della gara celebrata per l’affidamento della gestione del servizio urbano, dal che deriva che la delibera consiliare sarebbe pertanto priva di autonoma lesività; [b] la carenza di legittimazione in quanto scaduto il precedente contratto, deve ritenersi venuto meno il mandato sotteso alla costituita ATI; [c] l’inammissibilità per difetto di interesse perchè le attuali ricorrenti, singolarmente o in raggruppamento, sono prive di una posizione giuridica qualificata, non avendo partecipato alla gara di affidamento del servizio urbano il cui contratto di servizio risulta ora integrato il che escluderebbe anche la possibile spendita, in punto di interesse, di ogni possibile chance partecipativa. Il resistente ha parimente eccepito il difetto di legittimazione opponendo la rappresentanza esclusiva della mandataria e la mancata partecipazione alla gara dalla quale scaturisce il contratto integrativo concernente il servizio suburbano.

 

3. In punto di fatto occorre evidenziare che: [ì] la delibera consiliare - n. 29 del 29 marzo 2007 - richiama l’articolo 5, comma 7, del contratto relativo al servizio urbano per il quale “il Comune di Latina ha la facoltà di affidare a trattativa privata - ai fini del raggiungimento di una maggiore efficienza ed economicità dei servizi attraverso l’uniformità di gestione e l’integrazione degli stessi - quale integrazione del presente contratto e sino alla scadenza dello stesso la rimanente parte di servizio pubblico (collegamento suburbano con i borghi in scadenza al 31.05.2007) per la quale si applica agli stessi patti e condizioni del presente contratto.”; [ìì] una tale possibilità è prevista anche dal “Capitolato tecnico del pubblico incanto per l’affidamento della gestione della rete di trasporto pubblico di linea nella Città di Latina”; [ììì] l’atto introduttivo risulta notificato prima della scadenza del contratto e che lo stesso si connette anche alla richiesta di proroga del servizio in forza di disposizione successiva (articolo 6, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300) rispetto alla procedura celebrata nel 2004.

 

4. In ordine logico va risolta innanzitutto il problema della legittimazione attiva, questione sulla quale giova attingere a pronunzie pertinenti e riassuntive dello stato della giurisprudenza. Il giudice di appello con recenti ordinanze (Consiglio Stato, sez. V, 6 marzo 2007, n. 1042; 11 novembre 2006, n. 6677) ha richiamato l’orientamento favorevole alla “legittimazione ad impugnare in via autonoma il risultato della gara in capo alle singole imprese costituite in raggruppamento temporaneo, rilevando che l’impugnazione non fa venir meno il mandato conferito …E’ stato, altresì ribadito che la legittimazione deve riconoscersi in capo all’impresa singola facente parte di un’A.T.I., sia che il raggruppamento risulti già costituito al momento della presentazione dell’offerta, sia che questo debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione. Ciò perchè il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all’impresa capogruppo, attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell’amministrazione e delle imprese terze controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando un’espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento …”. Prendendo atto di siffatto orientamento e di uno specifico precedente della Corte di giustizia [Sezione II^, sentenza resa l’8 settembre 2005 in causa C - 129/04] il Consiglio di Stato ha chiesto in via pregiudiziale se, l’art. 1 della cd. direttiva ricorsi 89/665 “debba essere interpretato nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto ...”. Il dubbio interpretativo prospettato è stato risolto con ordinanza del 4 ottobre 2007, connessa al procedimento C - 492/06, della Sezione VI^ della Corte di Giustizia, secondo la quale: [ì] il richiamato precedente “ha stabilito, …, una soglia minima di accesso ai ricorsi in materia di appalti garantita dalla direttiva 89/665.”; [ìì] la cd. direttiva ricorsi “non ha assolutamente escluso che altri Stati membri possano, …, concedere un accesso più esteso a tali ricorsi, sancendo una nozione di legittimazione ad agire più ampia di quella, minima, garantita dalla citata direttiva.”. Alla luce delle esposte indicazioni l’eccezione deve essere respinta. Ed, infatti, la predetta pronunzia attesta la correttezza dell’orientamento interno atto a riconoscere in ogni caso una più ampia legittimazione dei soggetti che, secondo la direttiva ricorsi, hanno interesse a partecipare alla gara, a conseguire l’aggiudicazione di un appalto pubblico e ad impugnare gli atti lesivi di tali situazioni giuridiche soggettive. Non vi è dubbio pertanto che la delibera consiliare e gli atti presupposti sono connotati in tal senso e collettivamente contestati perchè importanti un affidamento che si assume contrario alle regole dell’evidenza pubblica poste a tutela della concorrenza anche nello specifico settore del trasporto pubblico locale.

 

5. Devono ora essere scrutinate le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità, rapportate alla ricostruzione in termini di pura consequenzialità dell’attuale affidamento rispetto alle previsioni che hanno condotto all’aggiudicazione del servizio per il trasporto urbano. L’esame dell’eccezione presuppone la ricostruzione del valore e del contenuto, anche alla luce della normativa di riferimento, del capitolato tecnico e del contratto di servizio. In base al primo “L’Amministrazione si riserva di affidare, a trattativa privata, agli stessi patti e condizioni del presente capitolato, la rimanente parte del servizio di trasporto pubblico (Collegamento suburbano con i borghi in scadenza al 31 maggio 2007) sino al termine di validità contrattuale del presente appalto …”; in termini analoghi si esprime l’art. 5, comma 7 del citato contratto di servizio, mentre sul versante della presupposizione rileva (allegato sub n. 9 alla memoria depositata il 14 giugno 2007) l’accordo transattivo del 12 febbraio 2007 con il quale l’ATRAL s.c.a.r.l. ha accettato l’estensione dell’appalto di servizio in essere con inclusione del collegamento suburbano, rinunziando a qualsiasi “pretesa di indennità o risarcimento per la eventuale riduzione delle percorrenze previste nel Contratto di servizio n. 64575 di repertorio …”. Gli argomenti spesi a sostegno delle eccezioni non possono essere seguiti. Ed, infatti, correttamente le ricorrenti hanno evidenziato che la normativa disciplinante a suo tempo la procedura di affidamento del servizio di trasporto urbano, non reca alcuna indicazione rilevante in termini di possibile strutturazione ed articolazione delle proposte con specifica connessione al segmento di trasporto suburbano gestito con rapporto in scadenza al 31 maggio 2007, risultando l’oggetto della gara limitato appunto al solo trasporto urbano. Parimenti condivisibile è l’ulteriore indicazione secondo la quale la previsione della “riserva” deve ritenersi indicativa di una facoltà l’esercizio della quale, in termini attuali, avrebbe comportato l’applicazione delle corrispondenti disposizioni del codice degli appalti (art. 27). Né sul punto, ad avviso del Collegio rileva, quanto prospettato da ATRAL (memoria depositata il 2 ottobre 2007) in relazione all’art. 18, comma 3 - quater della legge 422 del 1997, secondo il quale “A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19”, dovendosi evidenziare che, l’integrazione può riguardare il contratto avente ad oggetto il servizio già affidato ed inerire alle correlate prestazioni, alla durata dello stesso, a possibili misure compensative per obblighi di servizio pubblico, ma non implica la possibilità di ampliare l’oggetto dello stesso, quindi di includere in esso tratte e/o segmenti di trasporto ulteriori. In conclusione non può essere condivisa la ricostruzione del rapporto tra i menzionati affidamenti in termini di stretta consequenzialità, il che esclude l’esistenza di ogni circostanza rilevante in termini di possibile tardività di una domanda certamente tempestiva quanto alla caducazione dell’affidamento di cui alla delibera impugnata. Tali indicazioni rilevano poi anche in tema di sussistenza dell’interesse a ricorrere che, alla stregua delle cennate conclusioni, è collocabile quanto meno sul piano della sussistenza della situazione giuridica soggettiva connessa alla partecipazione; il tutto in linea con il costante orientamento, spendibile anche a sostegno della infondatezza dell’eccezione posta dalla Schiaffini Travel s.p.a. (memoria depositata il 5.10.2007), per il quale, “Si può ritenere che l’impresa sia legittimata ad impugnare il provvedimento di affidamento a trattativa privata del servizio di trasporto, al quale essa può aspirare, mediante partecipazione alla gara che l’amministrazione potrebbe indire. In tal senso è ormai orientata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: Sez. V 14 maggio 2003, n. 2580, 17 aprile 2003, n. 2079 e 7 febbraio 2002, n. 726; Sez. VI 7 giugno 2001, n. 3090 e 7 maggio 2001, n. 2541; C. sic: 6 agosto 2002, n. 514.” (Consiglio di stato, sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6151).

 

6. Quanto al merito, le ricorrenti oppongono in primo luogo che, nel bando per il servizio di trasporto urbano non vi è alcuna previsione che giustifichi l’affidamento a trattativa privata, peraltro non ammessa dalla legge regionale e, nel caso, comunque non preceduta dall’attivazione del prescritto procedimento (art. 27 del codice degli appalti). Richiamano poi le norme che prescrivono il “ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi” (artt. 18, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 422/197 e 19, comma 1, della L.R. 30/98) e deducono l’ulteriore motivo, sostenuto con riferimento alla gestione in proroga di servizi di trasporto ed al controllo esercitato dal Co. Tra. L. s.p.a. affidataria in via diretta di servizi di trasporto da parte della regione, per il quale tali evenienze impedirebbero ad ATRAL s.c.a.r.l. di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica (art. 18, comma 2 lett. a) e comma 3 - septies del D. Lgs. 422/1997). Infine contestano l’assenza di ragioni circa la reiezione dell’istanza di proroga. ATRAL oppone che: [ì] non va condiviso il richiamo alla trattativa privata in quanto, l’affidamento origina dal “posizionamento a gara dell’intero servizio di trasporto locale, sia pur scandendo in due periodi successivi l’attivazione dei lotti”; [ìì] anche ad ammettere la ricorrenza di una trattativa privata, l’attuale codice dei contratti prevede la possibilità dell’affidamento in tal modo di un lotto aggiuntivo a favore dell’aggiudicatario, tale a seguito di gara nel cui bando sia contemplata detta possibilità; [ììì] le preclusioni citate dalle ricorrenti non sono condivisibili in quanto originariamente non introdotte ed infondate perché inesistenti, non adeguatamente provate le dedotte evenienze ed infine perché il regime transitorio, fissato dalla disposizione invocata, è stato prorogato fino al 31.12.2007 dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Nello stesso senso si è espresso il resistente che: [a] ha qualificato in termini integrativi il servizio di trasporto suburbano e ricondotto il suo affidamento alla precedente gara, giustificabile anche in relazione alle previsioni (art. 45 L.R. Lazio 16 giugno 2006, n. 16) che impongono l’affidamento ad un gestore unico del servizio di trasporto comunale strutturato per rete inferiore ai due milioni di chilometri l’anno; [b] ha argomentato la legittimità della delibera impugnata in relazione all’art. 57, comma 5, lett. b) del codice degli appalti ed eccepito l’irricevibilità della censura sul divieto di partecipazione alla gara e di affidamento argomentata dalle ricorrenti con riferimento all’art. 18 del D. Lgs. 422/1997. Sulla stessa linea si è collocata la posizione difensiva della Schiaffini Travel s.p.a.

 

7. Il ricorso è fondato. Con riferimento al tema del collegamento tra precedente aggiudicazione del servizio di trasporto urbano ed attuale affidamento del servizio suburbano, valgono le già esposte indicazioni, correlate all’esame delle corrispondenti eccezioni in rito; con il che deve ribadirsi che le previsioni del capitolato tecnico e del precedente contratto di servizio non sono spendibili per giustificare anche l’affidamento del servizio di trasporto per i borghi. Né possono assumere rilievo le considerazioni rapportate alle disposizioni del codice degli appalti. Sul punto occorre prendere le mosse dalle disposizioni normative (statali e regionali) che, conferimento al trasporto pubblico locale, contemplano la necessità della procedura ad evidenza pubblica. L’art. 18, comma 2, del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, espressamente prevede “ … a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio.”. Nello stesso senso si esprime la legge regionale e l’affidamento in questione privo, per quanto già detto, di ogni possibile collegamento rilevante in termini giustificativi con la pregressa procedura, invera, come correttamente indicato dalle ricorrenti, un vero e proprio affidamento diretto e senza gara del servizio. L’esistenza di una procedura concorrenziale, per quanto ristretta, non è poi argomentabile neanche alla luce dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163 del 2006. Tale norma, rubricata “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” recita: “ … negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: (omissis) b) per nuovi … servizi consistenti nella ripetizione di … servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali … servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.”. La distanza dell’affidamento contestato rispetto al riprodotto paradigma normativo è evidente. Esso richiede l’esistenza di una disegno unitariamente - per l’aspetto economico e funzionale - raffigurato, stante l’inerenza dell’ulteriore affidamento ad un progetto base, la previsione di un limite temporale di ammissibilità e la rilevanza del complessivo valore economico. Tali elementi non ricorrono nella fattispecie, in quanto: [ì] come detto, la precedente gara è stata esperita solo ed esclusivamente per il trasporto urbano, non rinvenendosi e nei termini di cui alla disposizione invocata, alcun riferimento a tutti gli elementi che ab origine giustifichino la procedura in questione; [ìì] la configurazione della presupposta, unitaria opzione progettuale rilevante per i possibili, successivi affidamenti non si ricava neanche dai precedenti deliberati (CC 133/2003; GM 513/2004) recanti rispettivamente, l’approvazione del “progetto di ristrutturazione del sistema dei trasporti e della mobilità urbana” e la successiva procedura di affidamento dello stesso. Né miglior sorte possono avere le tesi difensive sulla integrazione del contratto, riferite agli artt. 19 del D. Lgs. 422/1997 e 45 L.R. Lazio 16 giugno 2006, n. 16. Ed, infatti, può qui richiamarsi quanto già precedentemente esplicitato e cioè, che la prima delle citate disposizioni non autorizza un’interpretazione - contrastante con il principio di cui al precedente art. 18, comma 2, lett. a)del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - che si risolva nel riconoscere come possibile e legittima l’aggiunzione al precedente rapporto di altro servizio di rilevante consistenza (pari circa 808.000 chilometri) per un esercizio totale pari a 2.568.627 chilometri di percorrenza annua. Con riguardo invece all’invocata norma regionale, la tesi contraria esposta dalle ricorrenti in sede di memoria del 1°.10.2007, merita adesione in quanto è risolutiva la considerazione per la quale, l’unitarietà della gestione non legittima comunque un affidamento senza gara richiesta dal primo comma. Dalle su esposte considerazioni deriva l’accoglimento delle censure di cui ai primi due motivi di ricorso e tanto, implicando il travolgimento del disposto affidamento, esime da ogni valutazione in esito alla verifica della sussistenza di eventuali elementi preclusivi alla possibile partecipazione alla procedura di affidamento del segmento di servizio citato.

 

8. Fondato è anche l’ultimo motivo di ricorso. Le ricorrenti, ancor prima della scadenza del rapporto in essere, come detto, hanno fatto istanza di proroga dello stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4 - bis del decreto - legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge 26 febbraio 2007, n. 17. L’istanza non risulta minimamente considerata dal comune in sede di esame delle possibili e discrezionali soluzioni. Di ciò si trae conferma da tutti gli atti versati (verbale n. 6 in data 7.2.2007 della competente commissione consiliare; parere dell’avvocatura municipale di cui alla nota prot. n. 116793 del 28.11.2006) e dall’assenza di indicazione alcuna, in sede di premesse come in parte dispositiva, nella impugnata delibera consiliare n. 29 del 29 marzo 2007. La mancanza di ogni elemento in esito all’avvenuta delibazione della stessa, depone quindi per l’accoglimento anche dell’ultimo motivo di ricorso, non potendosi appunto e neanche implicitamente rinvenire una minima motivazione a sostegno del valore recessivo della richiesta proroga rispetto al predetto affidamento alla controinteressata del servizio.

 

9. Il ricorso va quindi accolto. La particolarità della vicenda trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio - Sezione staccata di Latina - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati comportanti l’affidamento del servizio pubblico di trasporto di linea suburbano per il collegamento tra i Borghi e la Città di Latina alla controinteressata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12/10/2007 con l'intervento dei signori:
Franco Bianchi, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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