Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2007 - © copyright

T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO - Sentenza 7 dicembre 2007 n. 822
G. Giaccardi – Presidente, R. Tricarico – Estensore
C. E. (avv. S. Di Pardo) c. MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI CAMPOBASSO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (Avv. dist. St.)


1. Militare e militarizzato – Personale della Polizia di Stato – Sanzioni disciplinari – Destituzione dal servizio - Mancata valutazione delle circostanze rilevanti – Illegittimità della sanzione.

 

2. Militare e militarizzato – Personale della Polizia di Stato - Sanzioni disciplinari – Destituzione dal servizio - Principio di proporzionalità – Violazione – illegittimità della sanzione.

1. In tema di sanzioni disciplinari, è principio comune quello secondo cui all'organo competente ad infliggere la sanzione è imposto non solo di tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell’anzianità di servizio, ma anche di sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio; in ossequio a tali dati, non può ritenersi legittima l’irrogazione della sanzione della destituzione dal servizio ex art. 7, n. 6 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, laddove l’Amministrazione si sia limitata a giustificare il provvedimento mediante il semplice rinvio ad atti del procedimento disciplinare da cui non risulta che le summenzionate circostanze siano state considerate (nella specie, il ricorrente contestava all’Amministrazione di non aver tenuto conto della situazione personale e familiare, dell’estraneità al servizio del fatto contestato e della carenza di un danno allo Stato). (1)

 

2. E’ illegittima la sanzione disciplinare della destituzione del servizio di un ispettore della Polizia di Stato ove l’Amministrazione, in contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni e di graduazione delle sanzioni in proporzione agli addebiti, non ha esternato con sufficiente chiarezza come l'irrogata sanzione sia adeguata alle 'colpe' commesse dal ricorrente, sì da renderlo meritevole della più grave delle sanzioni disciplinari. (2)

 

----------------

 

(1) Cfr., in motivazione, sull’insufficienza del rinvio ad atti del procedimento per giustificare la sanzione disciplinare, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 19 ottobre 2006 n. 6218. Sulla necessità di una rigorosa e congrua motivazione del provvedimento di destituzione dal servizio si veda CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONA SICILIA – Sentenza 26 febbraio 1998 n. 96, in motivazione.

 

(2) Secondo il Collegio, la violazione del principio di proporzionalità è confermata dalla circostanza che “la mancanza disciplinare contestata al deducente - isolatamente considerata – imporrebbe l’irrogazione della misura della pena pecuniaria (cfr. art. 4 n. 4 del d.P.R. 737/81) e, se reiterata, la diversa misura della deplorazione di cui all’art. 5.2.” (A. Faccon)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 239 del 2005, proposto da:

 

C. E., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo Avv. in Campobasso, via Garibaldi,33;


contro




MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI CAMPOBASSO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento del 7.3.2005, prot. 333-c/22009-I con cui il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio;
della delibera 9 febbraio 2005 con cui Consiglio Provinciale di Disciplina istituito presso la Questura di Campobasso ha proposto l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione a carico del ricorrente, notificato unitamente al provvedimento di destituzione; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questura di Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 168 emessa nella Camera di Consiglio del 22.6.2005 con cui il Collegio ha accolto la domanda incidentale di sospensione;
Vista l’ordinanza n. 242 emessa nella di Consiglio del 5.10.2005 con cui il Collegio ha accolto la domanda di ottemperanza alla vista ordinanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/11/2007 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



L’Ispettore della Polizia di Stato Emilio Cataldo impugna con il ricorso all'esame, il decreto datato 7.3.2005 prot. n. 333-C/22009 – 1, con cui il capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha disposto, ai sensi dell'art. 7 n. 6 del DPR 25.10.1981, n. 737, la destituzione del ricorrente dal Servizio a decorrere dal 4.4.2005.
A sostegno del proposto gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 1, 4, 6, 7, 13, 19, 20, 21, 31 del d.P.R. 25.10.1981, n. 737, posto che l’Amministrazione nell’applicazione della misura disciplinare non avrebbe tenuto conto delle circostanze particolari in cui versava l’interessato; 2) violazione di legge in riferimento all'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241; 3) violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970, oltre che vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.


DIRITTO



Come esposto brevemente in narrativa la presente controversia è relativa all'impugnazione del provvedimento 7.3.2005 prot. n. 333-C/22009 - 1 di destituzione dal servizio.
Il decreto è motivato come segue: …Visti gli atti del procedimento disciplinare ….dinanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina di Campobasso…Vista la delibera del 9.2.2005 allegata che si intende integralmente trascritta nel presente decreto, con il quale il Consiglio Provinciale di disciplina ha proposto nei confronti dell’Ispettore della Polizia di Stato Emilio Cataldo l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, n. 6 del d.P.R. 737/81… decreta per i motivi indicati in premessa …la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio …compendiata nella seguente motivazione: “contraeva un debito tramite emissioni di titoli cambiari e alla scadenza prevista non provvedeva ad onorarlo facendo in tal modo attivare dal creditore una procedura esecutiva con atto di pignoramento presso terzi recido specifico”.
Il ricorso è fondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio (art. 6 d.P.R. 731/81).
Segnatamente la suindicata misura disciplinare è inflitta tra l’altro:
per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari (art. 6 n. 9).
L’art. 13 di detto decreto rubricato “Modalità per l'irrogazione delle sanzioni” stabilisce, poi, che: per l'irrogazione delle sanzioni l'organo competente ad infliggere la sanzione deve: tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio; sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.
Alla stregua del suindicato quadro normativo di riferimento è ora possibile scrutinare le introdotte censure.
Con il primo motivo di ricorso l'interessato lamenta la violazione degli artt. 1, 4, 6, 7, 13, 19, 20, 21, 31 del d.P.R. 25.10.1981, n. 737, posto che l’Amministrazione nell’applicazione della misura disciplinare non avrebbe adeguatamente considerato alcune situazioni quali la situazione personale e familiare del dipendente, la circostanza che i fatti contestati non sarebbero avvenuti in servizio ed infine, l’assenza di danno per lo Stato.
Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.
È principio comune quello secondo cui all'organo competente ad infliggere la sanzione disciplinare è imposto non solo di tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e della anzianità di servizio, ma anche di sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio.
Nel caso di specie l’atto sanzionatorio impugnato si limita a giustificare la disposta destituzione con il rinvio ad atti del procedimento disciplinare da cui peraltro non risulta che le viste circostanze siano state considerate (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 6218 del 19-10-2006).
Analogamente, appare condivisibile la censura di difetto di motivazione di cui al secondo motivo di gravame.
È principio consolidato quello secondo cui un provvedimento disciplinare, di destituzione, anche in relazione all'entità della sanzione irrogata necessita di una rigorosa e congrua motivazione (cfr. Cons, Giust. Reg. Sic. 26/2/98 n. 96) , ma un siffatto onere sancito dalla giurisprudenza non pare nella specie essere stato adeguatamente adempiuto.
Invero, la semplice lettura della parte narrativa dell'atto impugnato è utile ad evidenziare come l'Amministrazione non si sia fatta carico di fornire a supporto della sua determinazione una motivazione esaustiva, lì dove si limita a richiamare gli atti e le risultanze del procedimento disciplinare.
D'altro canto il principio di proporzionalità delle sanzioni non è del tutto insindacabile e la graduazione delle sanzioni in proporzione agli addebiti deve essere ritenuta emanazione di principi di cui all'art. 97 della Costituzione
In definitiva l'Amministrazione non ha esternato con sufficiente chiarezza come l'irrogata sanzione sia adeguata alle "colpe" commesse dal ricorrente sì da renderlo meritevole della più grave delle sanzioni disciplinari.
Rafforza tale conclusione la circostanza che la mancanza disciplinare contestata al deducente - isolatamente considerata – imporrebbe l’irrogazione della misura della pena pecuniaria (cfr. art. 4 n. 4 del d.P.R. 737/81) e, se reiterata, la diversa misura della deplorazione di cui all’art. 5.2 .
In conclusione il ricorso deve essere accolto potendo restare assorbita l’ulteriore censura dedotta.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.


P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise - Sezione Unica di Campobasso - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 07/11/2007 con l'intervento dei signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento