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| n. 12-2007 - © copyright |
T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO - Sentenza 7 dicembre 2007 n. 830
G. Giaccardi – Presidente, O. Ciliberti – Estensore
R. S.P.A. (Avv.ti G. Franco Ferrari e V. Colalillo) c. la REGIONE MOLISE (Avv. Dist. St.) e nei confronti del MINISTERO DELLA SALUTE e MINISTERO DELLA ECONOMIA (n.c.) e DOC G. S.R.L. (n.c.) |
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Sanità pubblica – Servizio farmaceutico – Misure regionali per il contenimento della spesa farmaceutica - Art. 48, comma 5, lett. f), D.L. 30 settembre 2003 n. 269 ed art. 1 comma 796, lett. l), L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) - Misure alternative al “ticket” – Criterio di legittimità – Violazione – Fattispecie
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Sono illegittimi, per contrasto con l’art. 48, comma 5, lett. f), D.L. 30 settembre 2003 n. 269 e l’art. 1 comma 796 lett. l), L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) - nella parte in cui prevedono che le misure regionali per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata debbano consistere nell’apposizione del “ticket” per confezione di farmaco e quelle alternative al “ticket” debbano, comunque, essere congrue, nel senso di incidere in modo equanime, ragionevole e motivato su tutti i farmaci della stessa fascia e su tutti i soggetti privati (produttori, grossisti e farmacisti) – i provvedimenti regionali che individuano una categoria terapeutica omogenea (nella specie, gli inibitori di pompa protonica, che sono farmaci di fascia A), in ordine alla quale – sul presupposto della sostanziale equipollenza tra i farmaci appartenenti a tale categoria – la spesa addebitabile a carico del S.S.N. è limitata al costo del farmaco generico.
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(1) Non constano precedenti in termini in questa Rivista.
CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 7 luglio 2006 n. 279, in questa Rivista, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 (Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Lorenzo. L'imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, che comporta la determinazione indiretta di un nuovo e minore prezzo, non è che una delle misure stabilite discrezionalmente dal legislatore al fine di bilanciare le diverse esigenze, da un lato, di contenimento della spesa farmaceutica, nel contesto di risorse date, e, dall'altro, di garanzia, nella misura più ampia possibile, del diritto alla salute mediante l'inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell'elenco di quelli rimborsabili dal SSN. Nello stesso senso, T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 21 settembre 2005 n. 7240, ivi. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2007, proposto da
R. S.P.A., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Vincenzo Colalillo, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43,
contro
la REGIONE MOLISE, in persona del Presidente p .t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è domiciliata,
nei confronti di
- MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELLA ECONOMIA, in persona dei rispettivi Ministri p. t., non costituitisi; - DOC G. S.R.L., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti: 1)la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 358 del 30.3.2007, pubblicata sul B.u.r.m. n. 10 del 30.4.2007, recante "accordo tra Ministro della salute, Ministro della economia e finanze, Regione Molise sottoscritto in data 27.3.2007 – programma operativo triennio 2007-2009, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge 30.12.2004 n. 311 – obiettivo operativo 10.4 “prezzo massimo di rimborso sui medicinali appartenenti alla categoria terapeutica omogenea ATC A02BC "inibitori della pompa acida"” - provvedimenti"; 2)ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o connesso; 3)in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 30.3.2007, portante alla approvazione dell’accordo stipulato il 27.3.2007 tra il Ministro della salute, il Ministro della economia e il Presidente della Regione Molise, per l’approvazione del piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge n. 311 del 2004, unitamente ai relativi allegati 1 e 2, rispettivamente costituiti dall’Accordo 27.3.2007 predetto e dal cosiddetto "Piano di rientro o Programma operativo 2007-2009";
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria della ricorrente società;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 21 novembre 2007, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La società ricorrente, che commercializza alcune specialità di farmaci, ritiene lesivi dei propri interessi i provvedimenti regionali che, al fine di contenere la spesa sanitaria, stabiliscono prezzi massimi di rimborso di alcuni farmaci appartenenti a categorie terapeutiche omogenee. Insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 358 del 30.3.2007, pubblicata sul B.u.r.m. n. 10 del 30.4.2007, recante "accordo tra Ministro della salute, Ministro della economia e finanze, Regione Molise sottoscritto in data 27.3.2007 – programma operativo triennio 2007-2009, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge 30.12.2004 n. 311 – obiettivo operativo 10.4 “prezzo massimo di rimborso sui medicinali appartenenti alla categoria terapeutica omogenea ATC A02BC "inibitori della pompa acida"” - provvedimenti"; 2)ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o connesso; 3)in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 30.3.2007, portante alla approvazione dell’accordo stipulato il 27.3.2007 tra il Ministro della salute, il Ministro della economia e il Presidente della Regione Molise, per l’approvazione del piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge n. 311 del 2004, unitamente ai relativi allegati 1 e 2, rispettivamente costituiti dall’Accordo 27.3.2007 predetto e dal cosiddetto "Piano di rientro o Programma operativo 2007-2009". Deduce i seguenti motivi:1)violazione e falsa applicazione dell’art. 48 D.L. n. 269/2003 relativa legge di conversione, violazione e falsa applicazione D.P.C.M. 29.11.2001 recante la "definizione dei livelli essenziali di assistenza"; violazione e falsa applicazione del Titolo III del D.Lgs. n. 219/2006; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 347/2001, conv. in legge n. 405/2001, in specie degli artt. 4, 6, 7, 8, 10 e 12; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 183 legge n. 311 del 2004, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 796 legge n. 296/2006, violazione dell’art. 70 legge n. 448/1998, violazione degli artt. 3 e segg. legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione della direttiva 89/105/CEE in materia di trasparenza e della normativa nazionale di attuazione (D.Lgs. n. 79/1992), violazione degli artt. 2, 3, 5, 32, 97 e 117 della Costituzione, incompetenza assoluta, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia, sviamento, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà intrinseca; 2)violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 Costituzione, violazione della legge n. 287/1990 e dei principi fondamentali in tema di concorrenza, violazione e falsa applicazione della direttiva 89/105/CEE in materia di trasparenza e della normativa nazionale di attuazione (D.Lgs. n. 79/1992), violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del Trattato CEE, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 3472001 conv. Legge n. 405/2001, dell’art. 48 D.L. n. 296/2003 conv. Legge 326/2003, e dell’art. 3 comma primo D.L. n. 23/1998 conv. Legge n. 94/1998, violazione e falsa applicazione art. 12 del Codice deontologico medico, violazione del D.Lgs. n. 30/2005, eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, ingiustizia e irragionevolezza, contraddittorietà, incompetenza.
Con successiva memoria, la ricorrente società ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce la Regione intimata, deducendo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
All’udienza del 21 novembre 2007, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è ammissibile e fondato.
III – La ricorrente, in qualità di azienda farmaceutica, impugna la deliberazione della Giunta Regionale, con la quale, al fine di contenere la spesa sanitaria complessiva, viene individuata una categoria terapeutica omogenea (quella degli inibitori di pompa protonica, che sono farmaci di fascia A), in ordine alla quale – sul presupposto della sostanziale equipollenza tra i farmaci appartenenti a tale categoria – la spesa addebitabile a carico del S.S.N. sia limitata al costo del farmaco generico. La ricorrente società ha, dunque, un interesse concreto e attuale a impugnare sia l’atto di programmazione generale della Regione Molise, che il connesso provvedimento attuativo, atteso che la disposta limitazione alla rimborsabilità dei farmaci appartenenti alla categoria omogenea degli inibitori di pompa acida reca serio nocumento alla sua produzione, trattandosi, nella specie, di un fornitore di specialità medicinali rientranti tra quelle limitatamente rimborsabili. Pertanto, il ricorso è ammissibile sotto il profilo dell’interesse a ricorrere.
IV – I motivi del ricorso sono attendibili.
I prezzi delle specialità medicinali rimborsabili dal S.S.N. non sono stabiliti liberamente dalle aziende farmaceutiche, ma vengono definiti da una procedura di contrattazione che, a mente dell’art. 48 comma 33 del D.L. n. 269/2003 (conv. Legge n. 326/2003), si svolge tra l’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.FA.) e le singole aziende produttrici. Le aziende farmaceutiche private (produttori, grossisti e farmacisti) sono chiamate a contribuire al ripiano di una quota-parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica programmata, per rendere possibile il contenimento della spesa del S.S.N. e, in particolare, per consentire alle Regioni di rispettare il patto di stabilità interno. Tale quota-parte facente carico ai soggetti privati è pari al 60 per cento, mentre il restante 40 per cento grava sulle stesse Regioni.
Invero, il Molise, con i provvedimenti impugnati, scarica su alcuni produttori di principi attivi (non su tutti, ma solo su quelli che producono esomeprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo) una parte del ripiano della quota regionale.
Tale scelta appare in violazione della normativa di cui all’art. 48 comma quinto lett. f) del D.L. n. 269/2003, nonché all’art. 1 comma 796 lett. l) della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), nella parte in cui è previsto che le misure regionali per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata debbano consistere nella apposizione del “ticket” per confezione di farmaco e quelle alternative al “ticket” debbano, comunque, essere congrue.
Anche a voler consentire che la Regione recuperi sui soggetti privati una parte della quota regionale di contenimento della spesa farmaceutica, è improprio, illogico, discriminante che essa lo faccia solo a carico di alcuni soggetti e non di tutti. Ne consegue la attendibilità dei denunciati vizi di eccesso di potere. Il metodo per raggiungere l’effetto - in modo equo, ragionevole, motivato e senza operare disparità di trattamento tra farmaco e farmaco - è proprio quello dell’apposizione di un “ticket” per confezione, misura prevista, in via ordinaria, dalla vigente normativa statale per il contenimento della spesa farmaceutica di quota regionale. In ogni caso, anche un eventuale misura alternativa al “ticket” , per essere legittima, deve incidere in modo equanime, ragionevole e motivato su tutti i farmaci della stessa fascia e su tutti i soggetti privati (produttori, grossisti e farmacisti), non già su alcuni piuttosto che altri.
Il principio della sovrapponibilità dei farmaci – cioè della sostituibilità del prodotto prescritto con altro a più basso costo – può anche presiedere ad un criterio di limitazione della rimborsabilità del farmaco a più alto costo, ma a condizione che la scelta di quel farmaco non sia arbitraria e discriminante e rinvii ad una preventiva classificazione e individuazione dei farmaci operata dalla Agenzia Italiana del Farmaco (ora A.I.FA., in passato C.U.F.), a cui compete, per legge, di riconoscere, nelle categorie terapeutiche, i farmaci che hanno un ruolo non essenziale e sovrapponibile (art. 6 D.L. n. 347/2001).
Non a caso, proprio l’A.I.FA., in un comunicato del 9.2.2007, esprime preoccupazione sulle iniziative di alcune Regioni di introdurre differenziazioni immotivate in merito ai prezzi di rimborso e all’accessibilità gratuita ai farmaci, con la conseguenza di ledere il principio della unitarietà del sistema farmaceutico nazionale. La stessa A.I.FA., in quel comunicato, afferma che i Prontuari farmaceutici non possono essere regionalizzati e la materia dei prezzi e dei rimborsi dei farmaci di fascia A costituisce un livello essenziale di assistenza (L.E.A.) che non può essere modificato nelle singole Regioni, stante il diritto del cittadino di avere un accesso uniforme ai farmaci di fascia A indipendentemente dalla sua collocazione geografica.
V – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla, “in parte qua”, i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2007, dal Collegio così composto:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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