T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 29 novembre 2007 n. 580
L. Papiano Pres. I. Caso Est.
G. Firouz (Avv.ti P. Cicerchia e G. Ortalli) contro il Comune di Reggio Emilia (Avv.ti G. Cugurra, S. Gnoni e F. Ghirri) e nei confronti di T. Zini, (Avv.ti C. Marzullo C. Orienti) |
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Contratti della p.a. - Partecipazione di un soggetto alle attività di ricerca o di studio preparatorie di una gara per il conferimento di un incarico di progettazione - Può viziare la sua successiva ammissione alla gara – Mancanza di omogeneità tra quanto contenuto nella pubblicazione e quanto deve costituire oggetto della progettazione – Ammissibilità alla gara - Sussistenza
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La partecipazione di un soggetto alle attività di ricerca o di studio preparatorie di una gara per il conferimento di un incarico di progettazione può viziare la sua successiva ammissione alla gara, a meno che egli non sia in grado di dimostrare di non essersi in concreto avvantaggiato di tale peculiare condizione. Nella circostanza, tuttavia, lungi dall’integrare uno schema progettuale di base o un elaborato tecnico formante parte costitutiva della proposta progettuale richiesta ai concorrenti, la pubblicazione in questione rappresentava la mera trattazione di orientamenti pedagogici condivisi dall’Amministrazione comunale, che voleva ispirarvi l’attività del centro in gestazione. Mancava quindi omogeneità tra quanto contenuto nella pubblicazione e quanto dovesse costituire oggetto della progettazione, operando il primo contributo su di un piano totalmente diverso, utile sì ad indirizzare le soluzioni architettoniche di spettanza del progettista, ma senza invadere in alcun modo l’autonomia tecnica di questi, e senza dunque consolidare posizioni di vantaggio di alcuni a danno di altri. Ne consegue l’infondatezza di tutte le censure in vario modo imperniate sull’indebita partecipazione al concorso dei professionisti a suo tempo coinvolti nella pubblicazione richiamata dal bando.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma - Sezione Prima
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 147 del 2000 proposto da
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Firouz Galdo, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Cicerchia e dall’avv. Giuseppe Ortalli, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Parma, via Verdi n. 25;
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contro
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il Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra, dall’avv. Santo Gnoni e dall’avv. Francesca Ghirri, e presso il primo elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;
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nei confronti di
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Zini Tullio, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Marzullo e dall’avv. Corrado Orienti, ed elettivamente domiciliato in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;
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per l'annullamento
del verbale di aggiudicazione provvisoria, in data 11 febbraio 2000, del concorso di progettazione relativo al “Centro internazionale per l’infanzia”, indetto dal Comune di Reggio Emilia con deliberazione giuntale n. 11763/190 in data 11 giugno 1999;
della determinazione dirigenziale in data 29 febbraio 2000;
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia e di Zini Tullio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, all’udienza pubblica del 6 novembre 2007 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Con deliberazione n. 11763/190 in data 11 giugno 1999 la Giunta comunale di Reggio Emilia indiceva, ai sensi dell’art. 17, comma 13, della legge n. 109 del 1994, un concorso di progettazione per la realizzazione del “Centro internazionale per l’infanzia”, da realizzarsi attraverso la ristrutturazione di un complesso immobiliare di proprietà comunale denominato “ex Locatelli”. Indi, all’esito del concorso, la Giuria dichiarava vincitrice la proposta n. 7 (“Niente senza gioia”), facente capo all’arch. Tullio Zini e formulata con l’ausilio di altri professionisti, mentre la proposta della compagine avente quale capogruppo l’arch. Galdo Firouz – odierno ricorrente – veniva inserita tra quelle ritenute meritevoli di rimborso spese (v. verbale in data 11 febbraio 2000); successivamente, tali decisioni venivano approvate e rese definitive dal Dirigente del Servizio Appalti (v. determinazione in data 29 febbraio 2000).
Avverso gli atti del concorso ha proposto impugnativa “in parte qua” il ricorrente. In particolare, egli deduce che, in violazione dell’art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 157 del 1995, si è aggiudicato il concorso ad un gruppo composto anche da professionisti che avevano curato la monografia contenente le prescrizioni-guida della progettazione (testo edito da Reggio Children e Domus Academy); che la circostanza che il Sindaco di Reggio Emilia fosse Presidente della Giuria, ma anche proprietario di una testata giornalistica riconducibile all’editore della suddetta monografia (mentre l’Assessore delegato alla presidenza della Giuria era il direttore di detta testata), inficiava altresì, ai sensi dell’art. 26, comma 9, del d.lgs. n. 157 del 1995, l’attività della commissione giudicatrice stessa; che la conseguente utilizzazione di un criterio selettivo palesemente discriminatorio determinava anche l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 23 della direttiva n. 93/38/CEE; che i vincitori del concorso avrebbero dovuto dunque essere estromessi dalla selezione; che in tal senso induceva del resto l’evidente lesione dei principi fondamentali di trasparenza e correttezza di cui all’art. 1 della legge n. 109 del 1994 e di parità di condizioni e di libertà concorrenza di cui alla normativa comunitaria; che l’obiettiva posizione di vantaggio di quei professionisti che avevano collaborato alla determinazione delle linee guida per la progettazione evidenziava al contempo una disparità di trattamento ed una palese scorrettezza nell’esercizio del potere discrezionale in virtù della slealtà nello svolgimento della procedura; che la peculiare situazione di interdipendenza del Presidente della Giuria rispetto ad alcuni partecipanti al concorso avrebbe dovuto quanto meno indurre all’astensione ex art. 51 cod.proc.civ.; che l’obbligo di esclusione dei professionisti che avevano preso parte alla redazione del progetto-guida scaturiva altresì, in via analogica, dal disposto dell’art. 17, comma 9, della legge n. 109 del 1994; che l’elaborato prescelto, infine, per prevedere nuove edificazioni anziché la mera ristrutturazione di corpi edilizi già esistenti, si discostava dalle prescrizioni del bando e già solo per questo avrebbe imposto l’esclusione dal concorso della relativa proposta. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di conseguente automatico subentro della proposta del ricorrente quale vincitrice del concorso, con condanna altresì dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Emilia e l’arch. Tullio Zini, opponendosi all’accoglimento del gravame.
L’istanza cautelare del ricorrente veniva prima respinta dalla Sezione (ord. n. 135/2000 del 9 maggio 2000) e poi anche dal giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. V, ord. 28 settembre 2000 n. 4776).
All’udienza del 6 novembre 2007, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Nel definire le «linee guida» della progettazione, l’art. 3 del bando precisa le funzioni che il Centro dovrà assolvere (sede di attività creative multimediali …, luogo di accoglimento, rielaborazione, programmazione e diffusione delle attività e delle ricerche pedagogiche …, centro dove … si svolgeranno attivamente corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti …, scuola dell’infanzia destinata a bambini da tre a sei anni …), gli obiettivi che ci si propone di raggiungere (convergenza di esigenze di sviluppo, di conoscenza, ricerca, approfondimento di una pedagogia relazionale, impegnata nella costruzione di nuovi e più ricchi saperi, capaci di interpretare la crescita del bambino e dell’uomo all’interno degli scenari sociali della società contemporanea), la comunità di riferimento dell’attività del Centro (bambini e bambine fino a sei anni, ragazzi e ragazze fino ai 16 anni, famiglie di Reggio Emilia e delle altre città), gli enti che saranno coinvolti nei servizi educativi (scuole, associazioni, organizzazioni varie, imprese con interessi nel campo educativo, editoria, ecc.), le esigenze di distribuzione degli spazi (articolazione in aree tra loro interconnesse con spazi mobili, da destinare a laboratorio, atelier, zone ludiche, aule - laboratori didattici, zone espositive per mostre, biblioteca, nastroteca, fonoteca, ecc.), le caratteristiche costruttive (flessibilità d’uso, essenzialità, sobrietà, gradevolezza, possibilità di apportare riconversioni e cambiamenti anche sostanziali nel tempo, facilità di manutenzione e pulizia, attenzione ai materiali e alla cura delle scelte formali, tecniche e tecnologiche, …, secondo una filosofia costruttiva che si riporti all’identità culturale dell’esperienza reggiana, della sua filosofia comunicativa, abitativa ed estetica), le particolarità gestionali (utilizzo della struttura per l’intero anno; necessità che, in relazione alla possibile gestione da parte di più soggetti diversi, gli ambienti presentino massima facilità di manutenzione, economicità …), l’ubicazione e l’accessibilità della struttura (nei pressi della stazione ferroviaria e del futuro centro di interscambio per la mobilità). A fronte di tali indicazioni di massima, il ricorrente lamenta, in particolare, che tra i professionisti autori della proposta risultata vincitrice del concorso si rinvengono anche soggetti che avrebbero a suo tempo cooperato all’elaborazione della monografia richiamata dal bando, in sede di «caratteristiche costruttive», quale testo di riferimento per la redazione del progetto; donde l’asserita alterazione, sotto più profili, della regolarità della selezione, per risultarne in definitiva falsata la concorrenza.
Non ignora il Collegio che, per costante giurisprudenza, la partecipazione di un soggetto alle attività di ricerca o di studio preparatorie di una gara per il conferimento di un incarico di progettazione può viziare la sua successiva ammissione alla gara, a meno che egli non sia in grado di dimostrare di non essersi in concreto avvantaggiato di tale peculiare condizione (in questo senso v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. II, 3 marzo 2005 proc. C-21/03). Nella circostanza, tuttavia, lungi dall’integrare uno schema progettuale di base o un elaborato tecnico formante parte costitutiva della proposta progettuale richiesta ai concorrenti, la pubblicazione in questione rappresenta la mera trattazione di orientamenti pedagogici condivisi dall’Amministrazione comunale, che vuole ispirarvi l’attività del centro in gestazione, e si preoccupa quindi che la progettazione della nuova struttura tenga conto di simili esigenze [“… Per quanto riguarda la filosofia costruttiva si cita a titolo orientativo il testo edito da Reggio Children e Domus Academy (Bambini, spazi, relazioni: Metaprogetto di ambiente per l’infanzia - 1998), ove si possono ritrovare le linee progettuali più aderenti all’identità culturale dell’esperienza reggiana, della sua filosofia comunicativa, abitativa ed estetica, che si vorrebbe ritrovare nel “Centro Internazionale per l’Infanzia” …”]; non vi è insomma omogeneità tra quanto contenuto nella pubblicazione e quanto deve costituire oggetto della progettazione, operando il primo contributo su di un piano totalmente diverso, utile sì ad indirizzare le soluzioni architettoniche di spettanza del progettista, ma senza invadere in alcun modo l’autonomia tecnica di questi, e senza dunque consolidare posizioni di vantaggio di alcuni a danno di altri. Di qui l’infondatezza di tutte le censure in vario modo imperniate sull’indebita partecipazione al concorso dei professionisti a suo tempo coinvolti nella pubblicazione richiamata dal bando.
Quanto, poi, all’addotto collegamento tra detti professionisti ed alcuni membri della Giuria ed alla asserita necessità di astensione del Sindaco - Presidente dell’organismo e dell’Assessore delegato, o comunque all’obiettivo condizionamento della relativa attività valutativa, anche per la presunta riconoscibilità della proposta progettuale risultata vincitrice, il Collegio ritiene sufficiente rilevare come di tali circostanze di fatto non sia stata data compiuta prova. Non è significativo che l’Amministrazione comunale avesse patrocinato la pubblicazione, attesa la formale autonomia degli istituti che ne avevano curato la realizzazione e l’inesistenza – allo stato degli atti – di rapporti diretti tra ente locale e professionisti. Né si comprendono le ragioni della paventata riconoscibilità dell’elaborato progettuale prescelto, posto che la pubblicazione, come si è detto, lasciava integro l’ambito di autodeterminazione dei progettisti, ovvero escludeva soluzioni architettoniche obbligate.
Un’ultima questione riguarda il contenuto della proposta dichiarata vincitrice, cui si addebita di avere violato il bando per prevedere la stessa “nuove edificazioni” a fronte della prescritta “ristrutturazione del complesso immobiliare di proprietà comunale”. Sennonché – ad avviso del Collegio – il termine “ristrutturazione” viene adoperato nel bando in senso atecnico, ovvero senza un rigido riferimento all’istituto regolato dalle leggi in materia edilizia, all’evidente scopo di consentire la trasformazione dei beni preesistenti in manufatti da destinare alla nuova funzione; come del resto indirettamente confermato dalla previsione dell’art. 4, allorché è stabilito che i “… progetti concorrenti potranno presentare deroghe alle norme del PRG vigente, purché finalizzate ad un ottimale conseguimento delle finalità del presente concorso …”, obiettivo che, nei limiti naturalmente dei vincoli di legge e della situazione di fatto, deve orientare le scelte progettuali dei concorrenti.
Il ricorso, in conclusione, va respinto.
Valutata complessivamente la controversia, e tenuto conto della peculiarità della materia del contendere, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2007, con l’intervento dei signori:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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