REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEDE DI CATANZARO - SEZIONE SECONDA
alla presenza dei Signori:
GUIDO ROMANO - Presidente
GIUSEPPE CHINE’ - Giudice est.
CARLO DELL’OLIO - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 648/2005 proposto da
Autoservizi Preite S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Mirigliani, elettivamente domiciliata in Catanzaro, viale G. Argento n. 14, presso lo studio del predetto difensore,
contro
la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mariano Calogero, elettivamente domiciliata in Catanzaro, viale De Filippis n. 280, presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale,
nei confronti di
Parise Rocco & Antonio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo dell’ATI “SAT & PRA”, rappresentata e difesa dall’avv. Dario Tocci, domiciliata, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,
per l’annullamento
- del decreto dirigenziale n. 23389 del 27.12.2004 emanato dal Dipartimento Trasporti della Regione Calabria,
- nonché, con motivi aggiunti, del decreto dirigenziale n. 43 del 10.03.2006, emanato dal Dipartimento Trasporti della Regione Calabria.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
VISTE le memorie difensive dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata, con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
RELATORE all’udienza pubblica del 5 ottobre 2007 il Dott. Giuseppe Chiné;
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del Dipartimento Trasporti della Regione Calabria n. 23389 del 27.12.2004, con il quale è stata accolta l’istanza, in data 11.08.2003, delle società Parise Rocco & Antonio S.r.l. e Impresa Individuale Società Autolinee Tirreniche SAT S.r.l. di prosecuzione in forma associata dei servizi di autolinea in concessione, con richiesta di trasferimento dei rapporti concessori in essere in favore della associazione temporanea di imprese denominata “SAT & PRA”. Con il decreto oggetto di gravame, la Regione Calabria, ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge regionale n. 23/1999, ha autorizzato, con decorrenza 1°.01.2005, la variazione soggettiva delle concessioni, precedentemente nella autonoma titolarità della Parise Rocco & Antonio S.r.l. e della Impresa Individuale Società Autolinee Tirreniche SAT S.r.l., in favore dell’A.T.I. “SAT & PRA”.
A sostegno del gravame, ha denunciato le seguenti censure: 1) Evidente mancanza dei presupposti previsti dall’Atto di Indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 30.06.2003; 2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti nonché manifesta ingiustizia; 3) Errata applicazione della normativa in materia.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Calabria ed il raggruppamento controinteressato, instando per l’inammissibilità ed infondatezza nel merito del proposto gravame.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì impugnato il decreto dirigenziale n. 43 del 10.03.2006, con il quale il Dipartimento Trasporti della Regione Calabria ha revocato il precedente decreto dirigenziale n. 1101 del 20.02.2006, avente ad oggetto la revoca delle concessioni già assentite all’ATI “SAT & PRA” e la conseguente assegnazione in favore, tra gli altri, della ricorrente medesima. Con detto decreto, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2006, recante declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 11, lett. f) della legge regionale Calabria n. 36/2004 concernente l’obbligo per le associazioni temporanee di imprese concessionarie di servizi di autolinee di trasformarsi in società di capitali, i servizi di trasporto già esercitati dall’ATI “SAT & PRA” sono stati riaffidati, con decorrenza 16.03.2006, alla predetta ATI.
Avverso il decreto impugnato, ha denunciato le seguenti censure: 1) Errata attribuzione alla pronuncia della Corte Costituzionale di valore retroattivo relativamente a rapporti già consolidati; 2) Violazione e falsa applicazione della normativa regionale in materia di servizi di trasporto pubblico locale in concessione, difetto di istruttoria e motivazione, nonché dei presupposti, contraddittorietà con precedente provvedimento; 3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, nonché manifesta ingiustizia.
Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì proposto domanda di risarcimento dei danni subìti per effetto di entrambi i provvedimenti impugnati.
Con distinte memorie difensive, l’Amministrazione resistente ed il raggruppamento controinteressato hanno concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso per motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 5 ottobre 2007, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Autoservizi Preite S.r.l., società concessionaria di servizi di trasporto pubblico regionale, ha impugnato il decreto dirigenziale del Dipartimento Trasporti della Regione Calabria n. 23389 del 27.12.2004, con il quale, in accoglimento dell’istanza presentata l’11.08.2003, è stato disposto il trasferimento, con decorrenza 1°.01.2005, in favore dell’ATI “SAT & PRA”, costituita tra le società Parise Rocco & Antonio S.r.l. e Impresa Individuale Società Autolinee Tirreniche SAT S.r.l., delle concessioni delle autolinee già nella titolarità individuale delle predette società associate. Tale trasferimento è stato deciso ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge regionale n. 23/1999 ed in esecuzione dell’atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 481 del 30.06.2003.
A sostegno del gravame, la società ricorrente ha documentato di essere intervenuta nel procedimento amministrativo attivato sull’istanza dell’11.08.2003 e di averne chiesto la negativa conclusione per gli interessi delle imprese associate. Ha, inoltre, dedotto di avere interesse all’annullamento del decreto impugnato, in quanto fonte di gravi pregiudizi economici per essa ricorrente, che si troverebbe ad operare nel territorio della Provincia di Cosenza con la concorrenza dell’ATI controinteressata.
2. Prima di passare allo scrutinio delle doglianze proposte con il ricorso introduttivo, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa dell’ATI controinteressata, considerata l’integrale infondatezza nel merito del predetto gravame.
3.1 Con la prima doglianza, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità del decreto impugnato, in quanto l’Amministrazione avrebbe considerato nel piano di impresa posto a fondamento della domanda di aggregazione delle società controinteressate anche autolinee non finitime tra loro. Di qui un’evidente violazione della legge regionale n. 23/1999 e dell’atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 481/2003.
La doglianza è priva di pregio.
Con l’art. 27 della legge regionale n. 23/1999 è stato varato il piano regionale di razionalizzazione del trasporto pubblico regionale, stabilendosi che le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale con percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri possono scegliere di abbandonare la concessione, ricevendo un contributo straordinario, ovvero di proseguire il servizio a condizione si associno ad altre imprese, in una delle forme di società di capitali previste dal codice civile, anche in associazione temporanea di imprese, realizzando una unicità di gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000 chilometri nell’ambito di servizi rispettivamente limitrofi e finitimi, che corrisponda agli obiettivi contenuti nell’apposito atto di indirizzo emanato dalla Giunta regionale (delibera n. 481/2003).
Nel caso di specie, le società Parise Rocco & Antonio S.r.l. e Impresa Individuale Società Autolinee Tirreniche SAT S.r.l., già concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale con percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 27, comma 5, l.r. n. 23/1999, hanno chiesto di proseguire in forma associata l’esercizio delle autolinee in concessione, presentando un programma di esercizio recante l’obiettivo di riduzione della produzione chilometrica annua per complessivi 134.129,600 chilometri.
Più in particolare, prima del decreto impugnato, la Parise Rocco & Antonio S.r.l. risultava concessionaria di sei autolinee relative il collegamento tra la città di Cosenza e vari Comuni dell’interland nonché tra questi e la costa tirrenica cosentina, mentre la SAT S.r.l. risultava concessionaria di cinque autolinee relative il collegamento tra vari centri del basso tirreno cosentino e tra questi e la città di Cosenza.
Ad avviso della ricorrente, sebbene le società concessionarie non sviluppassero autonomamente la percorrenza annua di 600.000 chilometri, e ciò in ossequio a quanto previsto dall’art. 27, comma 5, della l.r. n. 23/1999, non avevano titolo all’aggregazione in quanto le autolinee in concessione non possono essere considerate “finitime” ai sensi della norma citata.
Osserva il Collegio che la nozione di autolinee “finitime” contenuto nella disposizione legislativa deve essere inteso nel significato esplicitato dall’atto di indirizzo di cui alla delibera n. 481/2003, secondo il quale “la finitimità va riferita non alla sola connessione materiale delle linee, ma alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell’ambito dei servizi del bacino e dell’organizzazione delle linee per direttrici” (punto 7). Peraltro, detto significato è quello più conforme agli obiettivi del piano di razionalizzazione del trasporto pubblico regionale inaugurato con la l.r. n. 23/1999, il quale, senza pregiudicare le esigenze dell’utenza, intende eliminare quella situazione di polverizzazione aziendale che connota il trasporto pubblico in Calabria, all’origine di diseconomie rispetto alle risorse pubbliche impiegate.
Prendendo le mosse dalla predetta nozione di “finitimità”, si impone la conclusione che il decreto impugnato sfugga alle doglianze proposte. Ed invero, se possono considerarsi finitime, ai fini dell’art. 27, comma 5, l. n. 23/1999, autolinee che non presentano connessione materiale (intesa come intersecazione dei percorsi e come coincidenza delle sedi e dei servizi), purché sussista una loro interdipendenza economica e funzionale (intesa come possibilità di una migliore utilizzazione di mezzi e personale, rispetto alle esigenze dell’utenza), si palesa irrilevante la circostanza che le autolinee nella specie aggregate solo per alcuni tratti sono materialmente connesse tra di esse, mentre lo sono per lunghi tratti con autolinee in concessione alla società ricorrente. A ciò può essere aggiunto che la Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’eventuale rapporto di “finitimità” tra autolinee dell’impresa interessata all’aggregazione e quelle esercitate da imprese terze non assume alcun rilievo nell’ottica applicativa dell’art. 27, comma 5, della l.r. n. 23/1999 (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 2096).
In sintesi, poiché la ricorrente non contesta che le autolinee aggregate siano connotate da interdipendenza economica e funzionale, ma fonda il motivo di gravame esclusivamente sull’errata nozione di finitimità sopra evidenziata, detto motivo deve essere respinto.
3.2 Del pari priva di fondamento si palesa la seconda doglianza, con la quale la ricorrente denuncia presunti difetti di istruttoria e motivazione.
Dal primo punto di osservazione, occorre rilevare che il decreto impugnato risulta emesso all’esito di una approfondita istruttoria avente ad oggetto il piano di impresa ed il programma di esercizio presentati dalle società interessate all’aggregazione, dalla quale è emerso, come chiaramente esplicitato nella parte espositiva, che con precedenti decreti dirigenziali regionali (nn. 4890, 4893, 4894 e 9888 del 2003) era stato già ridotto il chilometraggio complessivo delle autolinee in concessione alle predette società per 128.591,600 chilometri annui, mediante la soppressione di 32 corse. Tale riduzione, in virtù del programma di esercizio, è stata aumentata di ulteriori 5.538 chilometri annui (e così, per complessivi 134.129.600 chilometri annui, pari al 39,06% della produzione chilometrica annua sviluppata originariamente e separatamente dalle società istanti).
A ciò può deve essere aggiunto, per quanto concerne il risparmio di spesa per le casse pubbliche discendente dall’aggregazione, messo in dubbio dalla ricorrente, che la riduzione del chilometraggio complessivo sopra evidenziata comporterà un significativo risparmio di spesa in termini contributivi per la Regione Calabria, che la difesa dell’ATI controinteressata, sul punto non contestata da quella della ricorrente, quantifica in euro 209.242,17 annui.
Sotto il profilo del denunciato difetto di motivazione, è sufficiente evidenziare che il decreto impugnato, in perfetta sintonia con l’art. 3 della legge n. 241/1990, contiene una analitica ricostruzione, in fatto ed in diritto, dell’iter istruttorio, degli atti acquisiti al procedimento, ivi compresi i pareri e le memorie dei controinteressati, degli obiettivi di razionalizzazione perseguiti e delle ragioni sottese all’accoglimento dell’istanza di aggregazione.
3.3 Del pari infondata si palesa la terza ed ultima doglianza, con la quale la ricorrente contesta l’affidamento in concessione di servizi di trasporto in favore di un’associazione temporanea di imprese, deducendo che il decreto avrebbe dovuto essere emesso in favore delle singole società associatesi.
La chiara lettera dell’art. 27, comma 5, della l.r. n. 23/1999 e dell’atto di indirizzo adottato con la delibera di Giunta regionale n. 481/2003 non lasciano adito a dubbi in ordine alla legittimità del decreto impugnato, giacché tra le forme di aggregazione prescelte dal legislatore regionale per gli obiettivi di razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale rientra anche l’associazione temporanea di imprese. Né può sostenersi che in presenza di un’associazione temporanea di imprese l’affidamento debba essere fatto necessariamente in favore delle singole imprese associate, non avendo l’associazione autonoma soggettività, giacché – per espressa previsione dell’atto regionale di indirizzo (punto 2, lett. b) – l’impresa mandataria “assume la posizione di unica rappresentante, referente e responsabile del rapporto concessorio”. Nel caso di specie, già nell’istanza di aggregazione sottoscritta da entrambe le società interessate, era stato precisato che la Parise Rocco & Antonio S.r.l. avrebbe assunto la qualità di capogruppo – mandataria della costituenda ATI, mentre l’assunzione esclusiva di responsabilità della mandataria nei confronti dell’Amministrazione regionale era stata correttamente indicata nello schema di atto associativo allegato alla predetta istanza.
4. L’accertata infondatezza di tutte le doglianze proposte, impone il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.
5.1 Con il ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 43 del 10.03.2006, con il quale è stato revocato il precedente decreto dirigenziale n. 1101 del 20.02.2006 e sono stati contestualmente riaffidati all’ATI controinteressata i servizi di trasporto già oggetto di concessione in virtù di decreto n. 23389 del 27.12.2004.
Con il decreto n. 1101/2006, l’Amministrazione regionale, accertata la mancata trasformazione, alla data del 31.12.2005, dell’ATI controinteressata in società per azioni od a responsabilità limitata, come imposto dai commi 5 bis e 5 ter dell’art. 27 della l.r. n. 23/1999, aveva revocato la concessione dei servizi di linea, riassegnando tali ultimi servizi, tra gli altri, alla società ricorrente.
Intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 3 marzo 2006, recante declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 11, lett. f) della legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36 (che ha introdotto l’art. 27, comma 5 bis, della l.r. n. 23/1999), l’Amministrazione, con il decreto n. 43/2006, ha revocato il precedente decreto n. 1106/2006 ed ha ripristinato lo status concessorio dell’ATI controinteressata, con decorrenza dal 16.03.2006.
5.2 Anche con riferimento ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dalla difesa dell’ATI controinteressata, considerata l’integrale infondatezza nel merito dell’atto di gravame.
5.3 Con la prima doglianza, la ricorrente censura il decreto impugnato in quanto, in presunta violazione degli artt. 136 della Costituzione e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, avrebbe violato il principio che le pronunce di incostituzionalità non possono travolgere i rapporti esauriti. In altri termini, poiché con il decreto n. 1101/2006 le concessioni già affidate all’ATI controinteressata erano state revocate e riaffidate ad altre imprese, tale assetto definitivo di interessi non poteva essere travolto dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 11, lett. f) della l.r. n. 36/2004.
La doglianza, ad un attento esame, si palesa priva di fondamento.
La questione relativa gli effetti delle pronunce di incostituzionalità sui provvedimenti amministrativi emanati sulla base di una norma di legge dichiarata incostituzionale non è nuova alla giurisprudenza amministrativa. In tale settore si registrano pronunce che, prendendo le mosse dalla retroattività delle sentenze della Corte costituzionale, affermano l’invalidità dell’atto amministrativo emanato facendo applicazione della norma dichiarata incostituzionale (cfr. C.d.S., sez. V, 31 gennaio 2007, n. 381, C.d.S., sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2575). Tale indirizzo, condiviso dal Collegio, non focalizza una vera e propria ipotesi di invalidità sopravvenuta, in quanto il vizio dell’atto non sopravviene alla sua emanazione, ma è coevo alla stessa, e ciò tenuto conto del già segnalato effetto retroattivo della declaratoria di illegittimità costituzionale. In sintesi, la norma di legge dichiarata incostituzionale, è cancellata dall’ordinamento sin dalla sua emanazione, di talché ove essa disciplinava il potere posto a base dell’atto amministrativo, ed esercitato in concreto dall’Autorità emanante, detto esercizio non può più essere considerato conforme a legge dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
La illegittimità conseguente a pronuncia di incostituzionalità, la quale potrebbe legittimare l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte dell’Amministrazione procedente, deve essere verificata alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale si arresta dinanzi ai c.d. rapporti esauriti. Anche tale questione è stata adeguatamente scandagliata dalla giurisprudenza amministrativa, che ha concluso per la piena estensione del potere di autotutela a fronte di atti divenuti illegittimi in conseguenza di pronunce della Corte costituzionale (cfr. C.d.S., sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3458).
La giurisprudenza ha preso le mosse da una categoria di rapporti esauriti che comprende il giudicato, formatosi prima della pronuncia di incostituzionalità, nonché rapporti per i quali, pur essendone intervenuta una definizione da parte della competente autorità, anch’essa incompatibile con la declaratoria di illegittimità costituzionale, siano scaduti i termini per la contestazione giudiziale. Si tratterebbe di situazioni che, prima della pronuncia della Consulta, “abbiano visto la piena espansione della tutela giurisdizionale apprestata dall’ordinamento, ovvero, per le quali la situazione soggettiva sostanziale contrapposta del privato abbia comunque perduto la sua tutelabilità, per atto dispositivo diretto o indiretto dell’interessato, e ciò in omaggio ai principi di certezza del diritto di livello costituzionale (fondabili sugli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.), che bilanciano l’efficacia retroattiva della caducazione della norma ritenuta illegittima”. Ma in tale casistica non possono rientrare i provvedimenti, sia pure ampliativi, emanati in applicazione di norma legislativa dichiarata incostituzionale, “dovendosi ritenere che, poiché tra la caducazione disposta dalla Corte costituzionale e l’effetto operante a favore di terzi si interpone l’atto applicativo costituito appunto dal provvedimento favorevole, quest’ultimo non possa resistere, quanto alla sua qualificazione in termini di legittimità, alla statuizione costituzionale, perché nessun giudicato contrario si oppone a tale espansione della caducazione degli effetti della norma censurata, e perché non si configura, rispetto all’Amministrazione, nessuna ipotesi di decadenza dalla possibilità di far valere la detta illegittimità (così, C.d.S., sez. VI, n. 3458/2006).
Traslando i superiori principi alla presente controversia, non può che essere esclusa la sussistenza di un “rapporto esaurito”, idoneo a resistere alla retroattività della declaratoria di incostituzionalità.
Ed invero, nel caso di specie, l’Amministrazione, con il decreto dirigenziale n. 1101/2006, aveva fatto applicazione della norma, poi dichiarata incostituzionale, secondo cui “Dopo il 31 dicembre 2005, le Associazioni Temporanee di Imprese e le Società Consortili a r.l. costituitesi in esecuzione del precedente comma 5, affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, potranno continuare a esercire i suddetti servizi, mediante affidamento diretto, fino alla completa attuazione dell’art. 16, comma 3, della presente legge, a condizione che si siano trasformate in Società per azioni ovvero a responsabilità limitata” (art. 27, comma 5 bis, della l.r. n. 23/1999, come introdotto dall’art. 1, comma 11, lett. f, l.r. n. 36/2004). Di qui la revoca (con decorrenza 1.03.2006) della concessione dei servizi di trasporto affidata all’ATI controinteressata, tenuto conto della mancata trasformazione, entro il termine del 31.12.2005, in società per azioni o a responsabilità limitata, ed il conseguente riaffidamento dei medesimi servizi in favore, tra gli altri, della società ricorrente.
Con il relativo motivo di gravame, quest’ultima società assume che l’Amministrazione, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità della norma di legge regionale posta a base del decreto dirigenziale n. 1101/2006, non avrebbe potuto ritirare in autotutela detto decreto, in quanto da esso era scaturito un assetto di interessi ormai definitivo, idoneo ad integrare un “rapporto esaurito”, come tale resistente alla retroattività della pronuncia della Consulta. In particolare, secondo detto assunto, in esecuzione del predetto decreto, i nuovi concessionari avevano provveduto ad approvvigionarsi di personale e mezzi necessari per lo svolgimento del servizio ed avevano iniziato ad esercitare con regolarità il servizio di trasporto. Di qui la conclusione che, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità, la tutela della controinteressata non avrebbe potuto consistere nel ripristino della situazione precedente, bensì, ed esclusivamnete, nel riconoscimento di un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno subìto.
L’argomento, pur suggestivo, non può essere condiviso.
Nel caso di specie, ad ostacolare la naturale retroattività della pronuncia di incostituzionalità non vi era un giudicato, né sussisteva una situazione consolidata assimilabile ad un “rapporto esaurito”. Come già sopra precisato, richiamando un indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio (C.d.S., sez. VI, n. 3458/2006), non può ritenersi sussistente un “rapporto esaurito” ove l’Amministrazione, facendo applicazione della norma dichiarata incostituzionale, abbia emanato un atto amministrativo ampliativo delle posizioni soggettive del privato, in quanto, rispetto all’Amministrazione emanante, non si configura nessuna ipotesi di decadenza del potere di intervento in autotutela.
Né può sostenersi che il rapporto sarebbe esaurito in virtù dell’inoppugnabilità dell’atto conseguente al decorso del termine di impugnazione in sede giurisdizionale, in quanto, da un lato, l’inoppugnabilità lascia integro il potere di intervento in autotutela dell’Amministrazione (da esercitarsi nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 21 nonies l. n. 241/1990), dall’altro, il decreto n. 1106/2006, al momento della pronuncia di incostituzionalità, poteva ancora essere impugnato in sede giurisdizionale da parte dell’ATI odierna controinteressata, per la quale non era decorso il relativo termine di decadenza.
A ciò deve essere aggiunto, da affatto diverso punto di osservazione, che il provvedimento di cui si discorre non potrebbe comunque essere considerato fonte di un rapporto esaurito, in quanto trattasi di tipico atto ad efficacia durevole. In sintesi, il provvedimento con il quale l’Amministrazione affida in concessione servizi di trasporto pubblico locale per un determinato periodo di tempo, non integra certamente un atto ad effetti istantanei, non suscettibili di rimozione mediante l’esercizio del potere di intervento in autotutela (art. 21 quinquies l. n. 241/1990). Esso è, difatti, il titolo per l’instaurazione e la disciplina di un rapporto tra Amministrazione concedente e concessionario, destinato a durare nel tempo, su quale l’Amministrazione può sempre intervenire esercitando i poteri di revoca o annullamento d’ufficio.
Per gli argomenti che precedono, sfugge alla proposta censura la condotta dell’Amministrazione che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, lett. f) della l.r. n. 36/2004, ha ritirato in autotutela il decreto dirigenziale n. 1106/2006, emanato in applicazione della norma legislativa dichiarata incostituzionale. Sebbene l’Amministrazione abbia qualificato il decreto impugnato come atto di revoca, dalla parte motiva del decreto si evince chiaramente che trattasi di annullamento d’ufficio, determinato dall’illegittimità del decreto n. 1106/2006 indotta dalla cancellazione, con effetto retroattivo, della predetta norma regionale. Ne consegue la piena conformità dell’atto ai principi sin qui esposti in materia di rapporti tra pronuncia di incostituzionalità ed atto amministrativo ampliativo emanato in attuazione della norma incostituzionale.
Occorre, altresì, precisare che il Collegio, in ossequio ai confini della proposta doglianza, non in tale sede tenuto ad estendere l’indagine ad altri profili di legittimità del decreto impugnato, e segnatamente al rispetto dei presupposti, diversi dall’invalidità dell’atto, cui è ancorato l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies l. n. 241/1990. Sul punto, si può, comunque, ribadire quanto già chiarito in linea generale dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il potere di autotutela conseguente a pronuncia di incostituzionalità è soggetto a tutti i suoi ordinari presupposti e limiti, in particolare all’esigenza di accurata ponderazione dell’interesse sacrificato nel destinatario dell’atto favorevole, anche in relazione all’affidamento suscitato come conseguenza del trascorrere del tempo ed all’entità del costo da questi sopportato in comparazione con l’interesse pubblico concreto al ripristino della legalità, in applicazione del principio generale di proporzionalità (C.d.S., sez. VI, n. 3458/2006).
5.4 Del pari prima di fondamento si palesa la seconda doglianza, con la quale la ricorrente denuncia che l’Amministrazione avrebbe errato nel riaffidare integralmente all’ATI controinteressata tutte le autolinee già concesse con il decreto dirigenziale n. 23389/2004, in quanto avrebbe dovuto tenere conto della soppressione di alcune autolinee operata con il decreto n. 1106/2006, poi ritirato in autotutela.
La doglianza non tiene conto di quanto già enunciato in ordine all’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità ed ai confini del potere di autotutela esercitato dall’Amministrazione. Ed invero, una corretta applicazione di tali principi imponeva nella specie il ripristino integrale dell’assetto di interessi preesistente al decreto dirigenziale n. 1006/2006, attuativo della norma regionale poi decaduta per incostituzionalità. In tal senso si è correttamente determinata l’Amministrazione con il decreto oggetto di gravame.
Né può sostenersi che, avendo deciso l’Amministrazione (con il decreto n. 1106/2006) di aderire ad una diversa razionalizzazione dei servizi di trasporto, tale assetto avrebbe dovuto essere necessariamente trasferito all’interno del decreto oggetto di gravame, giacché – come già sopra evidenziato – tale ultimo decreto assurge ad esercizio di autotutela, conseguente a sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma di legge posta a fondamento del decreto n. 1106/2006. Ne discende che l’Amministrazione, una volta accertata la (sopravvenuta) illegittimità del predetto decreto e constatata la ricorrenza di tutti gli altri elementi di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/1990, non poteva certo esimersi dal ripristinare il medesimo assetto di interessi preesistente all’applicazione della norma dichiarata incostituzionale. E’, difatti, evidente che ove l’Amministrazione non avesse fatto applicazione dell’art. 27, comma 5 bis, della l.r. n. 23/1999, non avrebbe revocato la concessione di servizi di trasporto in capo all’ATI controinteressata, e non avrebbe, pertanto, proceduto alla ulteriore soppressione di autolinee, funzionale al riaffidamento dei servizi in concessione in favore della società ricorrente.
5.5 Ugualmente privo di fondamento si palesa l’ulteriore profilo della seconda doglianza, relativo alla presunta violazione da parte dell’ATI controinteressata degli obblighi di riassunzione del personale già assunto alle dipendenze della ricorrente, al cui adempimento, il decreto n. 43/2006, riconduce la validità ed efficacia della concessione.
La controinteressata ha, invero, documentato che, con nota del 13.03.2006, a firma del legale rappresentante della SAT S.r.l., tutto il personale viaggiante sulle autolinee in concessione è stato avvisato della ripresa dei servizi a partire dal 16.03.2006. Per un solo dipendente, regolarmente avvisato, che non ha inteso presentarsi sul luogo di lavoro per oltre dieci giorni, senza fornire giustificazioni, è stato intimato il licenziamento ai sensi dell’art. 66, comma 4, lett. h) del C.C.N.L. “Autoferrotranvieri”.
Tanto rilevato, ne consegue l’infondatezza della censura, in quanto il licenziamento, in costanza di rapporto concessorio, di un dipendente regolarmente invitato a prendere servizio, non integra certamente la fattispecie condizionale prevista dal decreto oggetto di gravame.
5.6 Deve essere, infine, respinta l’ultima doglianza, con la quale la ricorrente censura la disposizione del decreto impugnato riguardante il riparto delle somme incassate per il mese di marzo 2006 in virtù della vendita degli abbonamenti. Nel dettaglio, sarebbe illegittima, in quanto irragionevole, la previsione dell’obbligo di consegnare all’ATI controinteressata il 50% degli introiti dalla vendita degli abbonamenti.
La doglianza consegue ad una non corretta lettura della predetta disposizione. Con essa l’Amministrazione ha deciso il riparto nella misura del 50% degli introiti derivanti dalla vendita degli abbonamenti, tra vecchi e nuovo concessionario, tenuto conto della decorrenza della nuova concessione dal 16.03.2006. Di qui la decisione, esente da profili di irragionevolezza, di permettere alla controinteressata, che avrebbe esercitato il servizio, nel mese di marzo, per quindici giorni, di ottenere la metà del prezzo di vendita degli abbonamenti relativi al mese di riferimento.
Né può dirsi che con il medesimo abbonamento un viaggiatore potrebbe continuare ad usufruire dei servizi della società ricorrente anche dopo il 16.03.2006, poiché nel decreto impugnato si legge che il riparto nella misura del 50% riguarda esclusivamente il prezzo degli abbonamenti venduti “per le autolinee oggetto del decreto dirigenziale n. 1101 del 20.02.2006”, ovvero soltanto per quelle affidate, tra gli altri, alla ricorrente con il decreto citato e riaffidate all’ATI controinteressata con il provvedimento oggetto di gravame.
6. Per tutti gli argomenti che precedono, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere integralmente respinto.
7. Il rigetto di entrambi gli atti di gravame, impone la reiezione della domanda di risarcimento danni, peraltro genericamente formulata dalla società ricorrente.
8. Per la natura controversa delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda, respinge il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, in epigrafe indicati.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2007.