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n. 11-2007 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 novembre 2007 n. 12074
Pres. est. A. Onorato
Comune di Villa di Briano (Avv. C.M. Palmiero) c. A.C.M.S. S.p.A (Avv. M. Marino)


1. Giurisdizione e Competenza - Controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi dovuti in materia di servizi pubblici - In base all’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.

 

2. Giurisdizione e competenza – Determinazione della giurisdizione – Criteri – Individuazione – Fattispecie.

 

3. Corte Costituzionale – Sentenze – Efficacia retroattiva – Limiti.

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a), L. 21 luglio 2000, n. 205, dichiarato parzialmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, non rientrano più nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma nella giurisdizione del Giudice Ordinario, le controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi dovuti in materia di servizi pubblici (1).

 

2. La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto 'petitum' sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della 'causa petendi', ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata (2) (Nella specie il TAR ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal giudice delegato dal Presidente del TAR in quanto per effetto della sentenza della Corte Cost. 204/2004 il giudizio avente ad oggetto un diritto soggettivo di credito rientra tra fra le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, di cui all'art. 7 della L. n. 205 del 2000, che è stata sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e restituita alla giurisdizione del giudice ordinario).

 

3. Le pronunce della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva, salvo il limite dei rapporti esauriti (3).

 

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(1) Cfr. TAR Campania – Napoli, sez. I, sentt. 30.7.2004 n. 10909 e 10909/2004; id., sez. V, sent. n. 10462/2004; TAR Sicilia, Palermo, sent. n. 1543/2004.

 

(2) Cfr. Cass. SS.UU., sentt. n. 8212/2004, 3508/2003, n.489/2002, n.64/2001.

 

(3) Cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. V, sent. n. 10462/2004; id. sez. I, sent. 10909/2004 cit.; Tar Sicilia - Palermo, sent. n. 1543/2004.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI, SEZIONE QUINTA




composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato - Presidente
dott. Andrea Pannone - Consigliere
dott. Paolo Carpentieri - Consigliere.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 1868/2004 in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal

Comune di Villa di Briano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Carlo Maria Palmiero e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 670 presso l’avv. Procaccini, ,


contro



la S.p.A. A.C.M.S. (Azienda casertana mobilità e servizi),
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maturo Marino e con lo stesso ex lege domiciliato in Napoli presso la Segreteria del Tribunale adito ,


avverso



il decreto ingiuntivo n. 466/2004 emesso dal Giudice delegato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Campania,

Visto
il ricorso, con i relativi allegati;
Visto il decreto ingiuntivo opposto,
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, all’udienza dell’ 8 novembre 2007, il presidente-relatore e, per le parti, i procuratori, come da verbale d’udienza,
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO
e DIRITTO



1- Con il ricorso depositato il 18 febbraio 2004 la Società ACMS (subentrata al Consorzio provinciale trasporti casertani) ha chiesto che sia ingiunto al Comune di Villa Briano di pagare immediatamente la somma di € 121.188,25 oltre accessori e spese giudiziarie per quote associative afferenti il periodo 1978-2000.
La domanda è stata accolta dal magistrato delegato dal Presidente di questo Tribunale amministrativo ma il relativo decreto, meglio descritto in epigrafe, è stato oggetto di opposizione da parte del Comune, notificata il 7 e depositata il 17 maggio 2004.
2-In via preliminare, il Collegio osserva che con l'opposizione al decreto ingiuntivo è stato introdotto un ordinario processo di cognizione il cui oggetto impone l'accertamento del diritto di credito fatto valere con l'azione monitoria.
Il giudice dell'opposizione, dunque, è stato investito della conoscibilità stessa del sottostante rapporto sostanziale intercorrente tra le parti, cui il credito inerisce.
Ed invero, il giudizio di opposizione non è limitato ad un'indagine sulla legittimità del decreto ingiuntivo, ma si estende ad un esame integrale della domanda; tanto vero che l'istante, convenuto in opposizione, potrebbe egualmente ottenere l'accoglimento della domanda, in uno col rigetto dell'opposizione, qualora adducesse fondate ragioni a sostegno della propria domanda.
Ne consegue la necessità, nel presente giudizio cognitorio, di verificare innanzitutto ed anche d’ufficio la giurisdizione nel merito della controversia.
3- La controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Con sentenza 6 luglio 2004, n. 204 (pubblicata in G.U.R.I. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 27 del 14 luglio 2004) il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per quanto qui rileva) dell'art. 33 del D.L..vo n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 della L. 205/2000, riscrivendone il primo comma ed eliminandone il secondo. Per effetto di tale riscrittura -che ha perimetrato, riducendoli, i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi- deve concludersi che la controversia di cui qui trattasi è sottratta alla anzidetta giurisdizione di questo giudice.
In disparte la natura del debitore (con quel che ne consegue), in ogni caso essa attiene ad un diritto soggettivo di credito vantato dalla parte ricorrente, in quanto tale rientrante fra le controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi", che la sentenza cennata ha restituite alla giurisdizione del giudice ordinario.
Come è noto, infatti, ai fini della determinazione della giurisdizione occorre aver riguardo al petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione richiesta al giudice, ma anche e soprattutto in relazione alla causa poetendi, ossia all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, da individuarsi con riferimento alla sostanziale protezione ad essa accordata dal diritto positivo (Cass. sez. un., ex plurimis, da ultimo, nn. 8212 del 2004; 3508 del 2003; 489 del 2002; 64 del 2001), senza quindi che -di per sé, è bene precisare- rilevi la fonte della posizione medesima (Tar Campania Sezione prima 30.7.2004 n. 10909).
Nel caso dato, si è in presenza di una pretesa contrassegnata da un contenuto meramente patrimoniale in ordine al quale la contrapposizione fra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa.
E dunque, il diritto soggettivo al pagamento preteso, non soggetto ad intermediazione o affievolimento alcuno, va fatto valere innanzi al giudice ordinario, senza che possa rilevare la pendenza del giudizio innanzi a questo giudice, pacifica l'efficacia retroattiva che assiste le pronunce della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti (in riferimento agli effetti della pronuncia della Corte in commento, Tar Campania, Sez. quinta, n. 10462/2004; sez. prima, 10909/2004 cit.; Tar Sicilia, Palermo, n. 1543/2004).
4-La dichiarazione di difetto di giurisdizione in relazione alla controversia, reca in sé la declaratoria d'inefficacia definitiva del decreto ingiuntivo oggetto di ricorso in opposizione ed il conseguente travolgimento della statuizione sulle spese del procedimento monitorio.
Le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate per giusti motivi.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta sezione, definitivamente pronunciando, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo descritto in epigrafe ed oggetto dell’ opposizione stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’8 novembre 2007.



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