REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI - QUINTA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
Antonio Onorato - Presidente
Andrea Pannone - Consigliere
Paolo Carpentieri - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6743/2005 proposto da
Francesco D’Ambrosio, rappresentato e difeso dall’ avv. Roberto D’Amato e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via M.R. Imbriani n. 73,
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’Avvocatura e con la stessa selettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Muncipio, Palazzo S.Giacomo,
e nei confronti
del sig. Mario Troise,
per l'annullamento
della disposizione dirigenziale 1 luglio 2002 (pubblicata all’albo nel mese di luglio dello stesso anno) contenente l’approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva riservata al personale interno per la copertura di n. 376 posti di istruttore amministrativo-Categoria C nonché della disposizione dirigenziale 31 dicembre 2002 n. 142 di aumento di 188 posti relativamente al profilo professionale di istruttore amministrativo,
Visto il ricorso,
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,
Viste le memorie prodotte,
Visti gli atti tutti del giudizio,
Relatore all’udienza dell’8 novembre 2007 il presidente,
Uditi i difensori delle parti come da verbale,
FATTO e DIRITTO
1-Con il ricorso notificato il 30 giugno 2005 il sig. Francesco D’Ambrosio ha impugnato la graduatoria finale del concorso interno al quale ha partecipato e che egli stesso afferma essere stata "pubblicata nel mese di luglio 2002".
Nell’atto introduttivo del giudizio il medesimo ricorrente riferisce di aver avuto immediata conoscenza della graduatoria impugnata e di aver proposto l’8 luglio 2002 "ricorso amministrativo" per la sua correzione.
Successivamente con istanza 29 ottobre 2002 il medesimo ricorrente si è rivolto all’Ufficio provinciale del lavoro per il tentativo di conciliazione, risultato tuttavia infruttuoso come emerge dal verbale del 5 marzo 2003.
2-Il Collegio, in via preliminare, deve riaffermare che la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.
E’ ormai pacifico che, ai sensi dell'art. 68 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, trasfuso nell'art. 63 T.U. 20 marzo 2001 n. 165, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'espletamento di un concorso interno per il passaggio tra aree diverse (Cfr. per tutte Consiglio Stato Sez. V 16 luglio 2007 n. 4030).
3-Il ricorso risulta, tuttavia, irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione di cui all’art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034.
In sede concorsuale, l'Amministrazione esercita specifici poteri di natura pubblica, a fronte dei quali la posizione dei partecipanti alla procedura non può essere qualificata come diritto soggettivo, ma soltanto come interesse legittimo, e la relativa tutela può essere unicamente assicurata mediante la tempestiva impugnazione - nell'ordinario termine di decadenza - degli atti che, ad avviso del singolo interessato, denotino un illegittimo esercizio dei poteri in parola (Cfr. per tutte Consiglio di Stato Sez. IV 21 agosto 2006 n. 4834).
Nel caso in esame, pertanto, risulta applicabile la normativa dettata in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che all'art. 15, comma 6, indica espressamente la decorrenza del termine per le eventuali impugnative avverso le operazioni attinenti allo svolgimento dei concorsi dalla data di formale pubblicazione delle graduatorie conclusive.
Ciò posto, è di tutta evidenza che il detto termine non è stato osservato dall'odierno ricorrente in quanto la graduatoria dei vincitori è stata pubblicata nel luglio 2002 e comunque conosciuta nell’agosto dello stesso anno, mentre il gravame risulta notificato soltanto tre anni dopo.
4-Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’ 8 novembre 2007.