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T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 15 novembre 2007 n. 139
Pres. P. Turco – Est. M. Filippi
Musso c. Comune di Issime


Lottizzazione abusiva formale e materiale – mancato accrescimento del numero dei lotti – conformità degli interventi alla normativa urbanistica-edilizia – insussistenza della lottizzazione abusiva.

Non è configurabile l’ipotesi di lottizzazione abusiva di tipo cartolare o formale quando non vi sia stata variazione in senso accrescitivo del numero dei lotti; parimenti non è configurabile l’ipotesi di lottizzazione materiale nel caso in cui i titoli rilasciati per la realizzazione dell’intervento edificatorio siano conformi alla normativa urbanistico-edilizia. (Nella specie l’intervento - realizzato in assenza di frazionamenti e in attuazione di concessioni edilizie rilasciate nel rispetto della normativa vigente – non integra l’ipotesi della lottizzazione abusiva)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)




ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 45 del 2006, proposto da:
Michele Musso e Roberto Musso, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Gallenca, presso il cui studio, in Aosta, via XX Settembre, 60, hanno eletto domicilio;

contro



Comune di Issime, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

nei confronti di
Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Calla', presso il cui studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16, ha eletto domicilio; Carla Alasonatti, Mario Alasonatti, Maria Alasonatti, Ermanno Tonella, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Palmas, presso il cui studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16, hanno eletto domicilio; Valeria Tonella e Roberta Tonella, non costituitesi in giudizio;

 

per l'annullamento

 

- delle concessioni edilizie n. 1/2006 in data 9 gennaio 2006, n. 3/2006 in data 27 gennaio 2006, n. 11/2003 in data 22 luglio 2003 e n. 8/2004 in data 19 settembre 2004 rilasciate dal Comune di Issime;
- di ogni altro atto comunque connesso (in particolare - per quanto di ragione – di quelli richiamati nel ricorso);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Issime;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carla Alasonatti, Mario Alasonatti, Maria Alasonatti ed Ermanno Tonella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. I signori Michele e Roberto Musso – proprietari di un edificio residenziale ubicato nel Comune di Issime, nei pressi del compendio immobiliare ove è sito l’ex Albergo Issime (già di proprietà dei signori Alasonatti Carla, Alasonatti Mario, Alasonatti Maria, Tonella Ermanno, Tonella Valeria e Tonella Roberta e ora di proprietà della società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s.) – impugnano le concessioni edilizie rilasciate nel periodo 2003-2006 per la realizzazione di tre interventi, in parte di restauro e risanamento di edifici esistenti, in parte di nuova costruzione.
Si espone in fatto nel ricorso che oggetto di impugnazione sono in particolare:
a) la concessione n. 11/2003, in data 22 luglio 2003, rilasciata dal Responsabile del procedimento alla società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s., concernente il terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 36, mappale n. 342, ove si trova l’ex Albergo e la relativa area di pertinenza distinta al Fg. 14, mappali nn. 111, 440, 650: con tale titolo è stato autorizzato l’intervento di restauro dell’ex Albergo, con destinazione commerciale limitatamente al piano terreno e residenziale nei restanti piani, per un totale di 20 alloggi;
b) la concessione edilizia in variante n. 8/04 in data 19 maggio 2004, rilasciata dal Responsabile del procedimento alla medesima società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s., concernente i terreni distinti al Catasto Terreni al Fg. 14, mappali nn. 111, 440, 504: con tale titolo è stato autorizzato uno spostamento di volumi ai fini della realizzazione, nell’area di pertinenza dell’ ex Albergo Issime, di fabbricati da destinarsi ad uso residenziale primario e/o secondario, per un totale di quattro unità abitative;
c) la concessione edilizia n. 1/2006 in data 9 gennaio 2006, rilasciata dal Responsabile del servizio alla signora Carla Alasonatti (poi oggetto di voltura alla società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s.), concernente i terreni distinti al Catasto Terreni al Fg. 14, mappali nn. 131 e 652: con tale titolo è stata autorizzata la realizzazione di un edificio di venti unità abitative;
d) la concessione edilizia n. 3/2006 del 27 gennaio 2006, rilasciata dal Segretario Comunale alla società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s., concernente un fabbricato agricolo sito sul terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 14, mappale n. 504: con tale titolo è stato autorizzato un intervento di restauro e risanamento conservativo dell’edificio esistente, per la realizzazione di cinque unità residenziali, oltre a cinque posti auto esterni e ad un nuovo accesso carraio.
Con i motivi di ricorso si deduce violazione della disciplina sulla lottizzazione e sulla edificazione in zona A (articoli 85 e 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11) - per mancata considerazione di circostanze essenziali e travisamento dei fatti – nonché incompetenza e violazione delle previsioni del piano regolatore generale.
2. - Il Comune di Issime si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso, sia sotto il profilo del difetto di legittimazione (in relazione alla ritenuta assenza del requisito dello “stabile collegamento” tra l’area di proprietà dei ricorrenti e le aree oggetto degli interventi edilizi), sia sotto il profilo del difetto dei requisiti del ricorso cumulativo (perché, con esclusione della concessione in variante n. 8/2004, gli impugnati titoli edilizi non avrebbero alcun elemento di connessione non essendo riconducibili ad un medesimo compendio). Il Comune sostiene inoltre l’irricevibilità dell’impugnativa con riguardo alla concessione edilizia n. 11/2003, poi confluita nella variante n. 8/2004, in relazione alla mancata impugnazione del presupposto piano attuativo (il PUD approvato in data 6 aprile 2004) e comunque in relazione alla fine dei lavori intervenuta il 18 novembre 2005, dunque ben prima della notifica del ricorso, effettuata solo in data 1° giugno 2007. Il Comune chiede in ogni caso il rigetto del ricorso perché infondato.
3. - Analoghe eccezioni sono dedotte dalla società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s. (titolare delle concessioni impugnate) e dai signori Alasonatti Carla, Mario e Maria, e Tonella Ermanno (già comproprietari dell’aree interessate dagli interventi edilizi), che si sono costituiti in giudizio sostenendo comunque l’infondatezza delle censure formulate con il ricorso.
4. – Si può prescindere dall’esame delle eccezioni dedotte dai resistenti perché il ricorso è infondato.
4.a – Con la censura centrale dell’impugnativa si sostiene che l’intervento complessivamente assentito con i quattro titoli impugnati integra gli estremi della lottizzazione abusiva: attraverso il rilascio di singole concessioni edilizie - e il successivo frazionamento dei terreni interessati - si è consentita la realizzazione, in un unico compendio, di circa 50 unità abitative (oltre a numerosi parcheggi, strade interne e nuovi accessi dalle strade pubbliche), così conferendo all’intera area un nuovo assetto urbanistico in assenza della necessaria autorizzazione alla lottizzazione. Si tratterebbe di una fattispecie a formazione progressiva venuta ad evidenza solo a seguito del rilascio di tutte le concessioni impugnate.
5. - La censura non può essere condivisa.
L’articolo 85 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – la cui violazione viene lamentata dai ricorrenti – stabilisce che “Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando viene predisposta o attuata la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi, sia mediante la realizzazione di opere, sia mediante qualsiasi attività diretta alla suddivisione dei terreni a scopo edificatorio”.
Presupposto implicito della disposizione è che la trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni sia predisposta od attuata in violazione delle prescrizioni dettate degli strumenti urbanistici o dalla legge regionale, o comunque in assenza di autorizzazione (analogamente a quanto espressamente previsto dalla corrispondente disposizione statale, art. 18 legge 28 febbraio 1985, n. 47).
Secondo la consolidata giurisprudenza formatasi sulla nozione di lottizzazione abusiva, vanno considerate “due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene. Il bene giuridico protetto da tale norma, pertanto, è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè dal comune), cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito” (Consiglio Stato, sez. V, 11 ottobre 2006 , n. 6060; sez. IV, 06 ottobre 2003 , n. 5849)
5.a - Nella specie – come risulta dagli atti e come confermato dalla discussione in udienza – non vi è stato alcun frazionamento: i terreni oggetto degli interventi edilizi sono stati oggetto di compravendita (dai signori Alasonatti e Tonella alla società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s.), ma non vi è stata alcuna variazione in senso accrescitivo né del numero dei lotti, né di quello dei soggetti titolari del diritto sul bene.
Sicché deve escludersi che sia configurabile un'ipotesi di lottizzazione abusiva di tipo cartolare o formale.
5.b - Ma nella specie nemmeno sussistono i presupposti per la diversa ipotesi di lottizzazione “materiale”: nessuna disposizione, regionale o comunale, vieta infatti la trasformazione urbanistica ed edilizia delle aree oggetto degli interventi assentiti con le concessioni impugnate, le quali, come subito si vedrà, sono state rilasciate nel rispetto della normativa vigente nel Comune di Issime.
Va d’altra parte rilevato che l’intera zona in cui tali interventi si collocano risulta ampiamente urbanizzata, tanto è vero che ben tre, dei quattro titoli contestati, riguardano progetti da realizzare su edifici esistenti.
6. – Sono infondate anche le censure con cui si lamenta l’illegittimità dei singoli titoli edilizi.
Con riguardo alla concessione n. 11/2003 (compresa la relativa variante n. 8/2004) e alla concessione n. 3/2006, i ricorrenti lamentano in particolare la violazione dell’articolo 52 della legge regionale n. 11 del 1998 che detta la disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A.
In tali zone l’intervento edificatorio è consentito in attuazione di piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata o pubblica, ovvero di programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio, ovvero ancora mediante apposita normativa di attuazione del piano regolatore (art. 52, comma 1). In assenza di tali strumenti attuativi, è consentita, tra l’altro, “l’esecuzione di interventi . . . di restauro e risanamento conservativo” (art. 52, comma 4, lett. b).
La disciplina dettata da questa disposizione non risulta violata.
6.a - Per quanto concerne l’intervento riguardante l’ex Albergo Issime, il titolo edilizio è costituito – non già dalla prima concessione edilizia (n. 11/2003) riguardante il solo “restauro con cambio di destinazione d’uso” dell’edificio esistente – ma dalla successiva concessione in variante n. 8/2004, con cui sono stati autorizzati, oltre all’intervento di restauro, anche la realizzazione di un nuovo fabbricato e il rimodellamento di altro edificio esistente: tale titolo, come anticipato, è stato rilasciato in attuazione del piano urbanistico di dettaglio di iniziativa privata, presentato dalla società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s. e approvato dal Consiglio comunale il 6 aprile 2004.
Lo strumento attuativo non è stato impugnato, né è stata contestata la conformità dell’intervento assentito rispetto alle previsioni di tale strumento.
6.b - Per quanto concerne invece la concessione edilizia n. 3/2006, va rilevato che l’intervento autorizzato - “restauro e risanamento conservativo” – rientra senz’altro tra quelli che l’invocato articolo 52 consente in zona A, pur in assenza di strumenti attuativi.
Né si può ritenere che nella specie si tratti in realtà di un intervento di ristrutturazione edilizia (non assentibile, in zona A, in assenza di strumenti attuativi): come rilevato dai resistenti – e non contestato dai ricorrenti – il progetto assentito non modifica la sagoma, né la volumetria dell’edificio esistente. Quanto al cambio di destinazione d’uso, i ricorrenti si limitano a sostenere che questa sola circostanza comporta la qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione, senza indicare le ragioni per cui la nuova destinazione sarebbe “incompatibile” con la conservazione e la funzionalità dell’edificio: va infatti ricordato che – proprio alla stregua della definizione contenuta nelle norme tecniche del piano regolatore (richiamata dagli stessi ricorrenti) - l’intervento di risanamento conservativo comprende anche cambi di destinazione dell’edificio esistente, purché “compatibili” con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.
6.c - E’ poi infondato anche il profilo della censura con cui – con riguardo alla concessione n. 3/2006 - si lamenta l’incompetenza del Segretario comunale al rilascio del titolo.
Va infatti osservato che la legge regionale sul “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta” (7 dicembre 1998, n. 54) stabilisce che “Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del princìpio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa” .
In attuazione di tale disposizione lo Statuto del Comune di Issime – approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 20 dicembre 2001 – prevede che “Nel rispetto dalla separazione tra funzioni di direzione politica e di gestione amministrativa, l’attività di gestione dell’Ente è affidata al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, compresa l’adozione degli atti aventi rilevanza esterna”.
Alla stregua del combinato delle richiamate disposizioni deve dunque ritenersi che la competenza all’adozione di un atto di gestione amministrativa con rilevanza giuridica esterna – quale senza dubbio è la concessione edilizia – appartenga anche al Segretario comunale.
6.d - Con l’ultima censura si lamenta ancora la violazione della disciplina dettata dal piano regolatore con riguardo alla concessione n. 1/2006 che prevede la realizzazione di un edificio di 20 unità abitative in un’area inserita in tre diverse zone (A, B ed E): secondo i ricorrenti, il titolo edilizio avrebbe illegittimamente “cumulato” le volumetrie consentite in zona B e in zona E, applicando l’indice volumetrico di 0,7 mc./mq., anziché il più basso indice (0.03 mc./mq.) previsto per le zone agricole.
Anche questa censura non è fondata.
Come rilevato dal Comune e dai controinteressati – e non contestato dai ricorrenti – l’area di sedime del nuovo edificio ricade interamente all’interno della zona B: sicché deve ritenersi senz’altro applicabile la specifica disposizione, contenuta nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, ai sensi della quale è da considerarsi edificabile con i parametri previsti per le zone B (0,7 mc./mq.) anche il lotto di terreno che, come nella specie, “risulti intersecato dalla linea delimitante il perimetro del centro abitato – in qualunque misura -” (art. 7 delle NTA).
3. – Il ricorso va dunque respinto.
Le spese e le competenze del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, così quantificate:
Euro 2.500 a favore del Comune di Issime;
Euro 2.000 a favore della società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s.;
Euro 2.000 a favore di Carla Alasonatti, Mario Alasonatti, Maria Alasonatti ed Ermanno Tonella;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2007 con l'intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Rosaria Trizzino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2007



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