REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 489 del 2006, proposto da:
S. R., rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Di Marco, con domicilio eletto presso l’avv. Alfonso Vasile in Pescara, via Venezia,25;
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LANCIANO-VASTO, quale rappresentata;
nei confronti di
DIRIGENTE DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI VASTO, nonché il CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER PATOLOGIA DI CHIETI;
per l'annullamento del PROVV.TO N.2405 DEL 18.08.2006 – DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE DI CURE SANITARIE ALL'ESTERO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/10/2007 il cons. Dino Nazzaro e udito l’avv. G. Di Marco, difensore della ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente è affetta da “retinopatia pigmentosa con interessamento maculare edematoso” di tipo genetico, diagnosticata nel 1995, che, stante la scarsa irrorazione sanguigna delle cellule sensoriali (coni e bastoncelli), degenera con il restringimento della visione in forma “tubolare” e fino alla cecità. La medesima è ricorsa alle cure del SSN, ma senza esito alcuno e si è rivolta, dietro segnalazione di precedenti, al Centro internazionale di oftalmologia “Camillo Cianfuegas” di Havana - Cuba, richiedendo l’assistenza indiretta (rimborso delle spese sostenute all’estero). Viene invocato l’art. 32 cost., la L. 133/1978 (art. 6, comma 1, lett. a-), la L. n. 595/1985 (art. 3, comma 5), il D.M. 11.1.1989 (artt. 1 e 3), il D.M. 30.8.1991 ed è denunciato una palese carenza d’istruttoria e di motivazione.
La situazione si è evoluta nel tempo ed al presente Santini Rossella, dopo essere stata chiamata dal Centro, come da lista d’attesa, si è recata a Cuba, è stata curata ed operata, ritornando in Italia in una situazione di miglioramento, in relazione alla patologia sofferta; ha richiesto il rimborso delle spese sanitarie (€7.296,30) e di viaggio (€849,27), che non è stato ottenuto, ostandovi l’originario diniego.
DIRITTO
IL diritto alla salute è fondamentale ed essenziale per la persona umana ed il cittadino italiano usufruisce del S.S.N., che si presume autosufficiente e completo per ogni esigenza ed eventualità; la stessa autorità sanitaria, invero, non esclude le “cure estere”, per tipologie di infermità per le quali in Italia non vi sia la possibilità di una “tempestiva ed adeguata” cura, equivalente a quella offerta da eventuali centri esteri di alta specializzazione.
L’art. 32 cost. riconosce la salute come “diritto individuale” ed “interesse della collettività”; a tal fine esiste una normativa di garanzia e tutela, che subordina il ricorso agli organismi esteri, eccezionale e suppletivo, ad una autorizzazione specifica e soggettivamente qualificata, per garantire il cittadino del suo diritto, facendosi nel contempo interprete dell’interesse generale, in una visione di giusto equilibrio, non potendo ignorare come a base del SSN vi sia la contribuzione di tutti i cittadini e, quindi, la necessità di una buona gestione della spesa sanitaria, senza privare alcuno di una valida possibilità di cura. Basta considerare le ipotesi di nuove sperimentazioni (es. cd. Cura Di Bella), in cui il rimborso è riconosciuto se la stessa sperimentazione sia avvenuta in centri specializzati autorizzati (Cass. Lav. N. 520/2006).
Tale discorso, invero, ha una sua logica in relazione alla situazione giuridica soggettiva, dove il diritto fondamentale individuale deve coesistere con l’interesse generale e porta a ritenere come teorico un diritto all’assistenza sanitaria “globalizzata”, da parte del cittadino, nel senso che questi potrebbe usufruire comunque ed ovunque si trovi, per qualsiasi ragione, di ogni tipo di assistenza sanitaria e sempre a carico del SSN. La stessa previsione della cd. assistenza sanitaria “indiretta”, a mezzo rimborso spesa, rappresenta un servizio normativamente disciplinato per un suo adeguato uso, poiché ogni diritto ha un limite ragionevole ed ha correlati doveri ed oneri.
Trattasi di situazioni in cui vi è una estrinsecazione di potere autoritativo qualificato, con ambiti discrezionali tecnici precisi, che giustificano la giurisdizione del G.A., proprio alla luce della sentenza della C. Cost.le n. 204/2004, trattandosi della scelta di una particolare prestazione sanitaria, che esige una previa valutazione di utilità effettiva, nell’interesse individuale e collettivo.
IL diritto alla salute, da un punto di vista della salvaguardia della propria integrità bio-psichica, è pieno, assoluto e riservato al G.O. (Cass. Civ. SS.UU. n. 4908, 6218 e 23735/ 2006), non essendosi in presenza di diverse opzioni praticabili e da verificare da parte della P.A. (Cass. Civ. SS.UU. n. 17461/2006), come per le cure all’estero, dove l’autorizzazione dell’autorità sanitaria dà espansione alla assistenza indiretta con rimborso delle spese. In ipotesi di diniego, come nella fattispecie, sarà il G.A. a conoscere dell’atto amministrativo, ricorrendo, se del caso, anche ad una C.T.U..
La stessa giurisprudenza comunitaria ha chiarito come la normativa nazionale può legittimamente sottoporre le cure estere ad un’autorizzazione amministrativa, sicchè il problema si risolve nel giudicare l’esercizio di un potere di negazione, per non aver ritenute necessarie le cure estere.
Passando ad esaminare il merito della vicenda, il rimborso delle spese è strettamente connesso all’annullamento dell’atto impugnato, che è ipotesi diversa dall’assenza di ogni autorizzazione, trovandosi in situazione di eccezionale gravità ed urgenza (art. 2 D.M. 3.11.1999).
L’assistenza estera indiretta, come già evidenziato, è, rispetto al S.S.N. del tutto sussidiaria (Tar Lecce, II^, n. 1860/2005; Cass. Lav. N. 12249/2003) ed i DD.MM. 3.11.1989 e 30.8.1991, previsti dall’art. 3, comma 5^, L. n. 595/1985, precisano i limiti discrezionali – tecnici dell’autorità sanitaria, che, valutato il caso clinico, già infruttuosamente curato nell’ambito del SSN, non può limitarsi ad indicare due possibili Istituti italiani, ma deve, attraverso una comparazione dei metodi curativi e chirurgici, significare la loro adeguatezza a quelli del Centro di altissima specializzazione estero.
In particolare non è stato valutato il rischio del “visus”, evidenziata dalla documentazione sanitaria versata in atti, che, oltre ad essere una patologia assentibile, ha tutti i connotati della gravità, necessitante di un Centro di alta specializzazione (C.S., V, n. 5132/2004).
Concludendo: _l’infermità agli occhi è precisa ed oggettiva, ricompressa tra le affezioni elencate nei DD.MM. del 1989 e 1991; _l’altissima specializzazione dei due istituti italiani, non è affatto conclamata; _le autorizzazioni concesse da altre Regioni, sempre per la stessa patologia, è indicativo della validità della scelta fatta dall’interessata; _il miglioramento post-operatorio, che potrebbe essere anche verificato, esclude che possa trattarsi di cure e/o intervento “inutiliter datum”.
L’atto impugnato va, pertanto, annullato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’interposto diniego, per quanto in motivazione, con obbligo di adempimento;
condanna l’ASL di Lanciano - Vasto, quale rappresentata, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio (onorari di avvocati, diritti di procuratore e spese vive), che si liquidano in complessivi €3000(tremila)=
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 con l'intervento dei signori:
Antonio Catoni, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore