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n. 11-2007 - © copyright

 

T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 3 novembre 2007 n. 871
A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore
A. G. (avv. L. N. Brocchi) c POSTE ITALIANE spa, (avv. S. Ledda); DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE SERV. AMMIIN. PERSONALE


Competenza e giurisdizione – Translatio iudicii – Dal G.A. all’A.G.O. – Corte costituzionale n. 77/2007 e Corte di cassazione SS.UU. n. 4109/2007 - Va disposta.

A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, va disposto, in relazione alle sentenze della C. Cost.le n. 77/2007, modificativa dell’art. 30 L. Tar, e della Cass. Civ. SS.UU. n. 4109/2007, d’interpretazione estensiva dell’art. 50 c.p.c., il trasferimento della causa dal G.A. al G.O., con onere per il ricorrente della riassunzione del giudizio nei termini di legge (artt. 44 e 50 cpc.).


riassunzione del giudizio nei termini di legge (artt. 44 e 50 cpc.).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)




ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 797 del 1999, proposto da:
A. G., rappresentato e difeso dall'avv. Leo Nello Brocchi, con domicilio eletto presso il medesimo in Pescara, corso Umberto n.18;

contro



POSTE ITALIANE spa, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ledda, con domicilio eletto in Pescara, via Passolanciano 75 c/o Servizio legale;
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE SERV. AMMIIN. PERSONALE;

per l'annullamento del PROVV.TO prot. N.29259 DEL 09.07.1999 - DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO DELLE INFERMITA' DICHIARATE, COME DIPENDENTE DA CAUSA SERVIZIO, in conformità del parere del CPPO.




Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Poste Italiane;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/10/2007 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori, U. Di Silvestre e S. Ledda, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Parte ricorrente, già dipendente delle Poste Italiane fino al 1994, ha prodotto ricorso presso questo giudice in data 15.11.1999; con memoria depositata in data 11.10.2007 ha chiesto la “traslatio iudicii” al G.O.

DIRITTO



IL gravame è inammissibile per difetto di giurisdizione; trattasi, infatti, di atto intervenuto dopo il 30.6.1998, data stabilita dal legislatore come cessazione della cognizione del G.A. (art. 45, comma 17, d. lgs. N. 80/1998, ora art. 69, comma 7, t.u. n. 165/2001). La giurisprudenza, invero, è concorde nel ritenere che, ancorché i fatti materiali siano antecedenti al 30.6.1998, allorquando vi è un atto espresso, va fatto riferimento alla data di adozione dello stesso (Tar Umbria n. 302/2007, Tar Lazio IIIbis n. 3208/2007, C.S., VI, n. 1632/2007, Cass. Civ. SS.UU. n. 10371/2007).
In relazione alle sentenze della C. Cost.le n. 77/2007, modificativa dell’art. 30 L. Tar, e della Cass. Civ. SS.UU. n. 4109/2007, interpretazione estensiva dell’art. 50 cpc, va disposta il trasferimento della causa dal G.A. al G.O., con onere del ricorrente per la riassunzione del giudizio nei termini di legge (artt. 44 e 50 cpc.).
L’incertezza interpretativa esistente all’epoca della proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese.


P.Q.M.



Dichiara l’inammissibilità del ricorso per quanto in motivazione;
dispone la prescritta “traslatio iudicii” al G.O.;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 con l'intervento dei signori:
Antonio Catoni, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2007



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