Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2007 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 16 novembre 2007 n. 11261
Pres. Riggio - Est. Ferrari
Ricorsi riuniti
Vodafone Omnitel N.V. (Avv. F. Merusi) c/ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Avv. Gen. Stato); Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti F. Bassan e F. Lattanzi) e altri


1. Diritto delle comunicazioni – Telefonia fissa e mobile – Comunicazione della Commissione Europea del 27/11/1996 – Servizio pubblico universale di telefonia fissa – Contributo – Concetto di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile - Nozione.

 

2. Diritto delle comunicazioni – Servizio di telefonia fissa -Contributo – Calcolo – Computo dei costi netti di un operatore di telefonia mobile – Esclusione.

 

3. Diritto delle comunicazioni – Servizio universale – Nozione.

1. La locuzione “sostituibilità” tra telefonia fissa e mobile prevista dalla comunicazione della Commissione europea del 27 Novembre 1996 ai fini del calcolo del contributo dovuto per il funzionamento del servizio pubblico universale di telefonia fissa, deve essere intesa come la possibilità che il mercato nazionale della telefonia offre agli utenti di utilizzare indifferentemente l’uno o l’altro sistema, senza dover rinunciare in modo definitivo ad uno dei due.

 

2. I costi netti (ex. art. 53 ss. D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259, c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche) sostenuti da un operatore del servizio di telefonia – nella specie un operatore di telefonia mobile – a cui non è stato formalmente affidato l’incarico di gestire il servizio universale, non possono assumere rilievo in sede di calcolo del contributo dovuto per il funzionamento di altro servizio pubblico formalmente istituito – nella specie servizio universale nel settore della telefonia fissa.

 

3. Il c.d. “servizio universale” non deve essere inteso come un mero fenomeno fattuale, ma come un servizio pubblico che ha come presupposto uno specifico provvedimento che lo ha istituito e che ne regola il funzionamento, prevedendo diritti, obblighi e fonti di copertura finanziaria nei confronti dell’ operatore scelto come fornitore dello stesso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Sezione Terza Ter -




composto dai Magistrati:
Italo Riggio - Presidente
Maria Luisa De Leoni- Consigliere
Giulia Ferrari - Consigliere – relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




a) sul ricorso n. 3127/05, proposto dalla

Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Merusi presso il cui studio in Roma, p.zza Borghese n. 3, è elettivamente domiciliata,


contro



l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché


nei confronti



della Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Bassan e Filippo Lattanzi presso il cui studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47 è elettivamente domiciliata,

della s.p.a. Wind Telecomunicazioni, in persona del rappresenta legale pro tempore, non costituita in giudizio,

della Tim Italia s.p.a., in persona del rappresenta legale pro tempore, non costituita in giudizio,


per l'annullamento, previa sospensiva,



della delibera 16/04/CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, recante “servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2002”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e segnatamente in parte qua della delibera dell’Agcom n. 14/02/Cir recante “servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2001”.

b) sul ricorso n. 4260/05, proposto

Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Merusi presso il cui studio in Roma, p.zza Borghese n. 3, è elettivamente domiciliata,


contro



l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché

nei confronti



della Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Bassan e Filippo Lattanzi presso il cui studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47 è elettivamente domiciliata,

della s.p.a. Wind Telecomunicazioni, in persona del rappresenta legale pro tempore, non costituita in giudizio,

della Tim Italia s.p.a., in persona del rappresenta legale pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensiva,



della nota del Ministero delle comunicazioni del 17 marzo 2005, con la quale si chiede il versamento di € 8.486.000,00 quale quota per il finanziamento del servizio universale per l’anno 2002.

Visti i ricorsi nn. 3127/05 e 4260/05 e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione, in entrambi i giudizi nn. 3127/05 e 4260/05, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto gli atti di costituzione, in entrambi i giudizi nn. 3127/05 e 4260/05, di Telecom Italia s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO



1. Con atto n. 3127/05, notificato in data 23 marzo 2005, e depositato il successivo 1 aprile, la ricorrente Vodafone Omnitel N.V. impugna la delibera 16/04/CIR dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), recante “servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2002”, nonché la precedente n. 14/02/CIR recante “servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2001”.
Espone, in fatto, che con l’impugnata delibera l’Agcom ha affermato che, in considerazione delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in Italia nel 2002, esistono i presupposti per l’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell’art. 53 ss. del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259. L’Agcom ha quindi incaricato la soc. Europe Economics di verificare il calcolo del costo netto.
2. Avverso le predette delibere la ricorrente è insorta deducendo:
a) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del Codice delle comunicazioni, nonché dei regolamenti relativi alla procedura di consultazione pubblica (delibera n. 453/03/Cons) ed all’accesso ai documenti (delibera n. 217/01/Cons e successive modificazioni) - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.
Solo in sede di consultazione Vodafone ha potuto prendere visione della relazione della società di revisione Europe Economics e della proposta di provvedimento dell’Agcom, ma non anche della documentazione presentata da Telecom Italia in sede di calcolo del costo netto sostenuto per il servizio universale per l’anno 2002.
b) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 del Codice delle comunicazioni e degli artt. 3, commi 2 e 3, e 2, commi 5, 6 e 7, dell’all.to 11 del Codice - Violazione delle Linee direttici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica” (2002/C 165/03) - violazione di giudicato amministrativo (Cons.Stato, sez. VI, n. 7257 dell’8 luglio 2003) - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria - Apoditticità e perplessità della motivazione - Errore sui presupposti - Illogicità ed incongruità manifesta. E’ erroneo il criterio adottato per l’accertamento del mercato rilevante. Non risulta inoltre suffragata da alcuna prova l’analisi quantitativa sull’entità dell’ asserito beneficio netto che la ricorrente ritrarrebbe dagli obblighi imposti a Telecom nella qualità di fornitore del servizio universale, con conseguente apoditticità della motivazione sottesa alla delibera impugnata.
c) Violazione e/o falsa applicazione artt. 62 e 63 del Codice delle comunicazioni nonché degli artt. 2, 3, 5 e 6 dell’all.to 11 del Codice delle comunicazioni - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria - Apoditticità della motivazione - Errore sui presupposti - Illogicità e ingiustizia manifeste. Illegittimamente l’Agcom, pur avendo preso atto della necessità di modificare il criterio metodologico per calcolare il “costo netto”, si è poi rifatta al criterio utilizzato negli anni precedenti. L’Autorità ben avrebbe potuto e dovuto, invece, modificare la metodologia di calcolo, non potendosi ravvisare un ostacolo nella delibera 14/02/CIR, recante “Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2001”, che in caso contrario sarebbe da considerarsi illegittima.
d) Violazione e/o falsa applicazione artt. 53, 62, 63 e 11 del Codice delle comunicazioni - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria - Illogicità e ingiustizia manifeste. Illegittimamente l’Agocm ha rinviato l’applicazione dei correttivi metodologici proposti dalla Europe Economics, pur essendo consapevole della inadeguatezza dei criteri che si insisteva ad adottare.
3. Si è costituita, nel giudizio n. 3127/05, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
4. Si è costituita, nel giudizio n. 3127/05, Telecom Italia s.p.a., che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
5. Non si è costituita in giudizio Wind Telecomunicazioni s.p.a..
6. Non si è costituita in giudizio Tim Italia s.p.a..
7. Con ricorso n. 4260/05, notificato il 29 aprile 2005 e depositato il successivo 9 maggio 2005, la Vodafone Omnitel N.V. impugna la nota del Ministero delle comunicazioni del 17 marzo 2005, con la quale le è stato ingiunto il pagamento di € 8.486.000,00 quale quota di contribuzione per il finanziamento del servizio universale per l’anno 2002.
Avverso detto provvedimento la ricorrente denuncia vizi di illegittimità derivata.
8. Si è costituita, nel giudizio n. 4260/05, Telecom Italia s.p.a., che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
9. Non si è costituita in giudizio Tim Italia s.p.a..
10. Con ordinanza n. 6735 del 23 novembre 2005 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 4260 del 2005.
11. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
12. All’udienza dell’8 novembre 2007 le cause sono state trattenute per la decisione.


DIRITTO



1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi nn. 3127/05 e 4260/05, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
2. Principiando dal ricorso n. 3127/05, sostiene la ricorrente (primo motivo di doglianza) che, a prescindere dagli errori di valutazione nei quali è incorsa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e che formano oggetto delle successive censure, la delibera impugnata è viziata in radice per violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole fissati a garanzia del contraddittorio dall’art. 11 del codice delle comunicazioni, approvato con D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259, e del diritto di accesso ai documenti dall’art. 2 del regolamento approvato con delibera n. 217/01/Cons.
La tesi svolta è che, nel corso della consultazione delle parti interessate, essa non sarebbe stata messa in condizione di svolgere una compiuta difesa delle proprie ragioni giacchè in precedenza non le era stato consentito l’accesso alla documentazione presentata da Telecom Italia e comprovante il costo netto dalla stessa asseritamente sostenuto nella qualità di fornitore, nell’anno 2002, del servizio universale, ma solo alla relazione della società di revisione Europe Economics, incaricata del controllo contabile dei relativi dati, e alla proposta di provvedimento predisposta dalla stessa Autorità.
Senonchè è agevole opporre che, secondo principi di generale applicazione niente affatto contraddetti o derogati dalla normativa alla quale la ricorrente fa riferimento, l’accesso ai documenti amministrativi è condizionato ad una apposita domanda presentata dal soggetto interessato, recante la precisa indicazione del documento di cui egli chiede di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia, della ragione sottesa all’istanza ed indirizzata all’organo pubblico che detto documento detiene. Nel caso in esame la ricorrente non ha presentato detta istanza, neanche dopo aver ricevuto l’avviso di convocazione per l’audizione, con la conseguenza che non può addebitare all’Autorità omissioni imputabili solo a sé stessa né tanto meno proporre in sede giurisdizionale censure che necessariamente presuppongono il diniego da parte dell’Autorità o quanto meno il silenzio dalla stessa serbato su una domanda che nel caso in esame non risulta essere stata mai presentata.
2. Il secondo motivo di doglianza, prima parte, ripropone una questione, quella della sostituibilità fra servizio di telefonia fissa e servizio di telefonia mobile, che il Collegio ha già avuto occasione di affrontare pronunciando su altro ricorso (n. 2278/02) proposto dalla stessa Omnitel ma relativo all’anno 2000, portato alla stessa udienza di discussione e definito, in senso contrario alle tesi riproposte in questa sede dalla ricorrente, con una decisione che sul punto deve essere integralmente confermata, anche perché in questa occasione non sono state proposte argomentazioni nuove e di spessore tale da indurre ad un ripensamento rispetto alle conclusioni già assunte.
Ripiegando su un subordinato assunto rispetto alla tesi principale svolta nella precedente occasione ed intesa ad escludere l’esistenza di un obbligo di contribuzione al Fondo istituito per la copertura finanziaria del costo netto del servizio universale a carico dei gestori di telefonia mobile, la ricorrente sostiene che mancherebbero comunque i presupposti di fatto per poter chiamare i suddetti operatori a contribuire, così come espressamente richiesto dalla Commissione europea nella comunicazione del 27 novembre 1996, e cioè l’esistenza nel periodo preso in considerazione dall’Autorità (anno 2003) di un “significativo grado di sostituibilità fra telefonia fissa e telefonia mobile nel mercato nazionale della telefonia”, tale cioè da rendere indifferente per l’utente la scelta fra l’uno e l’altro sistema.
L’impostazione del problema è indubbiamente corretta e pertanto condivisibile, ma impone al Collegio una preliminare verifica del significato che la locuzione “sostituibilità”, utilizzata dalla Commissione e di immediata decifrazione sul piano meramente lessicale, assume nell’attuale vicenda in quanto assunta come fattore discriminante l’obbligo di contribuzione al fondo per il finanziamento del servizio universale.
E’ palese che non può trattarsi di sostituibilità sul versante tecnologico, la quale è incontestabile atteso che l’interconnessione esistente fra fisso e mobile, mobile e fisso, mobile e mobile rende del tutto equivalente il servizio di telefonia qualunque sia il sistema utilizzato.
Il problema si pone invece sul piano economico della domanda e dell’offerta e, di conseguenza, sul versante della concorrenza e comporta l’obbligo di verificare quali sono gli effetti che su detto piano un sistema è in grado di produrre sull’ altro.
Il che rende ininfluente la circostanza che telefonia fissa e telefonia mobile operino in mercati distinti se poi ciascuna delle due dovesse essere in grado di interferire pesantemente sul mercato dell’altra, riducendone i margini di guadagno ed influenzando le scelte strategiche ed operative che quest’ultima è costretta ad effettuare per frenare l’invadenza dell’altra sul mercato generale della telefonia.
Sarebbe parimenti arbitrario sostenere che di “sostituibilità” si può parlare solo quando l’utente abbandona definitivamente un sistema (esemplificando, disdice l’abbonamento alla rete fissa con conseguente disattivazione della linea telefonica) per effetto dell’opzione per l’altro, dovendosi al contrario ritenere che detta situazione ricorre anche quando lo stesso utente è messo nelle condizioni di poter utilizzare nella vita quotidiana l’uno o l’altro, secondo le esigenze del momento, avendo a disposizione un servizio “aggiuntivo” e pienamente equivalente, sotto il profilo dell’efficienza, all’altro.
Intesa la locuzione “sostituibilità” in questo senso, e cioè come possibilità che il mercato nazionale della telefonia offre agli utenti di utilizzare indifferentemente l’uno o l’altro sistema, senza dover rinunciare in modo definitivo ad uno dei due, impostato cioè il problema sul piano dei rapporti concorrenziali fra i due sistemi e della capacità di quello di recente ingresso sul mercato della telefonia di sottrarre clientela al gestore storico della telefonia fissa, facendo propria una notevole quantità dei guadagni che questi ricavava in un recente passato per il fatto di essere operatore eminente nell’ambito dell’unico settore all’epoca esistente (quello della telefonia fissa), le conseguenze che da questa situazione discendono su un piano generale sono di immediata evidenza:
a) il gestore eminente di rete fissa, in quanto fornitore anche del servizio universale, è obbligato a mantenere in vita rapporti contrattuali con abbonati che in passato erano redditizi e che hanno progressivamente perso tale connotazione per effetto del ricorso sempre più massiccio e sistematico, da parte degli stessi abbonati, alla telefonia mobile in ragione degli indubbi vantaggi che essa assicura sul piano della operatività, mentre i costi fissi di gestione del sistema fisso sono rimasti invariati;
b) non è assecondabile il tentativo di sminuire ovvero di enfatizzare tali perdite, in coerenza con i diversi interessi coltivati dalle parti in causa, con riferimento alle percentuali indicative della progressiva riduzione della presenza di Telecom sul mercato della telefonia fissa, trattandosi di fenomeno ragionevolmente riconducibile, quanto meno in larghissima misura, all’ingresso in detto mercato di nuovi operatori che hanno potuto agevolmente occupare spazi dapprima riservati a Telecom in ragione del sistema asimmetrico ad essi riservato e ancora vigente, anche se destinato a regredire nel tempo. Su un piano meramente teorico, e senza necessità di sofisticate analisi di mercato condotte sulla base di indici di dubbia significatività, probabilmente non sarebbe irragionevole ipotizzare - quanto meno come metro empirico di misura dei minori guadagni di Telecom rispetto all’epoca in cui era gestore monopolista dell’unico servizio di telefonia esistente (quello fisso) - i guadagni complessivamente realizzati dai gestori di telefonia mobile;
c) non è in grado di escludere l’obbligo per i gestori di telefonia mobile di concorrere al finanziamento del fondo destinato a coprire le spese del servizio universale il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 25 febbraio 1998, e quindi ampiamente datato. Contrariamente a quanto mostra di intendere la ricorrente, detta Autorità non ha affatto escluso, in linea di principio, la sostituibilità del servizio di telefonia mobile a quello fisso, nei termini innanzi indicati ma, proprio sul presupposto che tale possibilità esiste, si è preoccupata di evidenziare la necessità di evitare, “in una prima fase di apertura del mercato delle telecomunicazioni alla telefonia mobile”, che i gestori della stessa fossero costretti a sopportare costi aggiuntivi a quelli già rilevanti connessi all’interconnessione e conseguenti all’obbligo di copertura dell’intero territorio nazionale;
d) infine, quanto all’avvenuto raggiungimento nel mercato nazionale di “un buon livello di sostituibilità fra telefonia mobile e telefonia fissa”, esso non ha bisogno di essere comprovato con ricorso a criteri specifici, costituendo dato di comune conoscenza l’enorme e progressiva diffusione dell’uso del telefono cellulare in tutti i ceti sociali e senza limitazioni conseguenti all’età anagrafica.
La circostanza che detto telefono sia sistematicamente e massicciamente utilizzato anche dagli utenti (abbonati e non) della telefonia fissa e con larghissima prevalenza rispetto a quest’ultima per le opportunità che esso offre di una sua utilizzazione in ogni circostanza di tempo e di luogo comporta il superamento dell’originaria preoccupazione della Commissione CEE che “nel mercato italiano” i due servizi potessero ancora rispondere ai bisogni di “differenti consumatori”. Sembra al Collegio agevole rilevare che la differenza nell’uso dell’uno o dell’altro sistema di comunicazione, ancorché riferita ad un periodo antecedente il 2000, non è mai stata nei consumatori, ma nelle diverse situazioni fattuali in cui ciascun utente può trovarsi e che lo inducono ad utilizzare l’uno o l’altro.
La censura, nella parte fin qui esaminata, deve essere quindi disattesa.
3. Priva di pregio, anche in ragione della sede e del momento in cui la relativa problematica viene sollevata, è la parte seconda del motivo di ricorso ora in esame.
Sostiene la ricorrente che, essendo destinataria di un obbligo di copertura del 98% del territorio nazionale, impostole dal D.P.R. 2 dicembre 2004, deve essere considerata anch’essa fornitore di un servizio universale, sia pure nel settore della telefonia mobile e relativamente alle zone c.d. non profittevoli, con conseguente illegittimità dell’impugnata delibera dell’Autorità per non aver considerato il costo netto da essa a tale titolo sostenuto in sede di quantificazione del contributo che le è stato richiesto per il finanziamento del servizio universale nel settore della telefonia fissa.
Osserva il Collegio che nella vicenda in esame la materia del contendere è costituita dal costo netto sostenuto da Telecom nell’anno 2002 nella qualità di fornitore del servizio pubblico nel settore della telefonia fissa, che viene contestato nell’an e nel quantum. La normativa, alla quale la ricorrente si richiama e sulla quale fonda per intero la propria pretesa, è stata adottata a distanza di oltre un anno da quello al quale si riferiscono i costi netti che l’Autorità è stata chiamata a valutare, e cioè nel dicembre 2004.
Tale circostanza è di per sé sola sufficiente a comprovare la fragilità del presupposto sul quale la ricorrente fonda la propria tesi.
Preme peraltro al Collegio chiarire che detta tesi non è condivisibile anche in punto di diritto.
Ed invero il c.d. “servizio universale” non è un mero fenomeno fattuale, ma un servizio pubblico che ha come presupposto uno specifico provvedimento che lo ha istituito e che ne regola il funzionamento, prevedendo diritti ed obblighi a carico dell’ operatore scelto come fornitore dello stesso, nonché le fonti di copertura finanziaria della relativa spesa.
Segue da ciò che l’operatore del servizio di telefonia mobile, che ritenga che il fenomeno che ha giustificato l’istituzione del servizio universale nel settore della telefonia fissa si ripropone con le stesse connotazioni e le stesse problematiche anche in quello della telefonia mobile, ha l’onere di attivarsi perché il relativo e parallelo servizio sia formalmente istituito, e non può pretendere che costi netti asseritamene sostenuti nel settore di operatività, non documentati e ratione loci molto difficilmente documentabili, possano assumere rilievo in sede di calcolo del contributo dovuto per il funzionamento di altro servizio pubblico formalmente istituito, rigidamente regolato e comportante un costo netto complessivo che pur essendo stato di volta in volta contestato nelle sue diverse componenti e con riferimento alle diverse metodologie di calcolo utilizzabili, nella sua effettività non è mai stato in discussione perché costituisce un fatto obiettivo.
Né è assecondabile il tentativo, già svolto nel primo motivo di doglianza, di trasferire nella sede giudiziaria problematiche che, a prescindere dal loro esito, avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate in altra sede, non potendo il processo essere utilizzato come strumento per sanare ritardi, omissioni ed errori sul versante della strategia commerciale.
In ogni caso non è neppure chiaro il nesso logico che la ricorrente ritiene di poter stabilire fra servizio universale e obbligo per l’operatore di telefonia mobile di copertura della massima parte del territorio nazionale. L’obbligo in questione è connaturale alla natura del servizio pubblico che si offre all’utenza e che necessariamente non può incontrare limitazioni di ordine geografico. Il suo esercizio, nel rispetto delle regole che lo governano, è rimesso alla libera scelta del singolo operatore e al calcolo di convenienza che la sottintende. Questo in punto di diritto giacchè in punto di fatto quello che propone la ricorrente è un problema probabilmente inesistente, come dimostra il contenzioso fra gestori del servizio ed enti locali per occupare sempre più spazi nei territori comunali per l’installazione dei relativi impianti anche in zone paesisticamente protette o nelle quali il rischio di radiazioni elettromagnetiche può assumere, per ragioni ubicazionali, un rilievo significativo.
Il servizio universale istituito nel settore della telefonia fissa è invece un servizio obbligatorio al quale l’operatore prescelto per il suo esercizio non può sottrarsi sulla base di calcoli di carattere mercantilistico. Esemplificando, Telecom non può disdire un abbonamento perché da tempo infruttuoso o rifiutarlo perché comporta l’installazione di una linea telefonica in zona isolata, impervia o comunque non idonea ad ingenerare redditi di un certo livello.
Un’ultima considerazione resta da fare per ricondurre la problematica sollevata dalla ricorrente nei suoi esatti confini.
Il rimborso del costo netto non spetta a qualsiasi operatore della telefonia, ma solo a colui al quale è stato formalmente affidato l’incarico di gestire il servizio universale, che generalmente e ragionevolmente coincide con quello che ha una maggiore presenza nel relativo mercato, che anche nel settore della telefonia mobile è Telecom. Segue da ciò che, se la premessa è esatta, la ricorrente solleva un problema al quale sarebbe semmai interessato quest’ultimo, a prescindere dai ragionevoli dubbi sui concreti e sostanziosi vantaggi di ordine economico che l’operatore telefonico prescelto per tale compito può ricavare dall’incarico conferitogli.
4. I motivi terzo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente perché sia pure con argomentazioni diverse deducono la medesima doglianza, sono parimenti da disattendere.
La ricorrente contesta infatti la motivazione addotta dall’Autorità per non applicare, ai costi afferenti all’anno 2002, i nuovi criteri di calcolo suggeriti dalla società di revisione in sostituzione di quelli adottati da Telecom e che avrebbero comportato, secondo la valutazione effettuata da detta società, una sensibile riduzione degli oneri contributivi.
In effetti l’Autorità, pur dichiarando di apprezzare i suggerimenti di Europe Economics, ha ritenuto di rinviare la verifica ed eventualmente la concreta applicazione delle nuove metodologie suggerite dal revisore, e a supporto di tale determinazione ha addotto due ordini di ragioni:
a) gli aggiustamenti proposti dalla società di revisione comportano mutamenti sostanziali nelle metodologie di calcolo del costo netto complessivo del servizio, che non possono essere introdotti senza congruo preavviso, a conclusione di un esercizio e in sostituzione di criteri di calcolo finora applicati senza contestazioni da parte dei soggetti interessati e sulla cui base Telecom ha sempre individuato e quantificato i costi sostenuti sia nel corso del 2002 che degli anni precedenti, ma richiede i necessari approfondimenti e il coinvolgimento di tutti gli interessati, a mezzo di una consultazione pubblica “precedente all’ implementazione, cosa infatti avvenuta con la delibera n. 22/06/CIR”. In sostanza, trattandosi di modifiche da valutare “all’interno di un processo di revisione metodologica……ragioni di continuità e di coerenza “ consigliano di continuare ad utilizzare per il controllo contabile sul costo netto complessivo relativo all’ esercizio già concluso (il 2002) le consuete metodologie di calcolo;
b) le nuove metodologie di calcolo proposte dal revisore possono comportare variazioni del numero delle aree potenzialmente non remunerative al cui interno Telecom è tenuta a valutare la profittabilità o meno del servizio di telefonia vocale, numero che l’Autorità, con la delibera n. 14/02/CIR, si era impegnata a mantenere “congelato” per almeno 24 mesi e, quindi, anche per il 2002.
Osserva il Collegio che a comprovare la ragionevolezza della conclusione alla quale è pervenuta l’Autorità è sufficiente riflettere sulla prima delle due ragioni addotte.
Appare infatti contrario a regole di logica e a principi di certezza del diritto ipotizzare che nel corso di un procedimento preordinato al controllo contabile di costi afferenti ad un esercizio da tempo concluso si possano cambiare le regole da anni applicate senza contestazioni, e ciò solo sulla base di una nuova metodologia di calcolo suggerita da una società di revisione e alla quale non aveva mai pensato nessuna delle altre società alle quali negli anni precedenti era stato affidato identico incarico, che si deve ritenere fossero in possesso di una non minore qualificazione professionale. Metodologia di calcolo, quella suggerita da Europe Ecnomics, talmente innovativa da comportare (secondo quanto si legge in altro ricorso, afferente al 2003 e portato alla medesima udienza di discussione) una riduzione pari al 75% dei costi dichiarati da Telecom e rimborsabili, con la conseguenza che per anni detta società avrebbe ricevuto rimborsi miliardari per costi inesistenti o non valutabili, nonostante che essi fossero stati controllati e valutati non solo da soggetti terzi estremamente qualificati ma anche dagli stessi controinteressati, in essa ricomprendendo innanzi tutto l’odierna ricorrente.
La necessità per l’Autorità di sottoporre le nuove metodologie ad un’attenta riflessione e ad un coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nell’ambito di un processo generale di revisione di tutte le metodologie di calcolo trova conferma nel fatto che la suddetta società di revisione, forse consapevole delle responsabilità che si assumeva con il suo suggerimento, ha proceduto al controllo contabile dei dati Telecom sulla base sia del vecchio che del nuovo sistema valutativo, lasciando all’Autorità la scelta fra le due metodologie e affidandole quindi un compito che, come esattamente rileva la stessa ricorrente, è del revisore che, se effettivamente convinto del modus procedendi da seguire, formula una sola proposta e motivatamente la sostiene di fronte al suo committente.
5. Per quanto attiene all’asserita (ma solo eventuale) illegittimità della delibera dell’Autorità n. 14/02/CIR, per contrasto con gli artt. 63 del codice delle comunicazioni e 2 e 3 dell’ all.to 11 (motivo n. 6), è sufficiente opporre che essa è stata adottata con riferimento all’ esercizio 2002 e quindi non poteva porsi in contrasto con provvedimento legislativo che sarebbe intervenuto solo un anno dopo.
Per quanto invece riguarda la delibera della stessa Autorità n. 22/06/CIR, recante indizione di consultazione pubblica, trattasi di atto endoprocedimentale e, in quanto tale, secondo piani principi, non impugnabile..
6 . Il ricorso n. 3127/05 deve pertanto essere respinto.
7. Il rigetto di detto ricorso comporta, in via derivata, il rigetto anche del ricorso n. 4260/05 proposto per l’ annullamento dell’ ingiunzione di pagamento, atteso che quest’ ultima trova nella delibera n. 16/04/CIR il suo presupposto.
8 La complessità delle questioni proposte dalle parti in causa giustifica l’integrale compensazione fra le stesse delle spese e degli onorari del giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III Ter


definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 3127/05 e 4260/05, proposti, come in epigrafe, dalla Vodafone Omnitel N.V.: a) li riunisce; b) li respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’ 8 novembre 2007.



 

FEDERICO MARINI BALESTRA

Prime note alla sentenza del Tar Lazio 16 novembre 2007, n. 11261 - Vodafone c. Agcom.

 

 


 

 

La sentenza in esame affronta il tema rilevante dell'istituto del servizio universale delle comunicazioni, ossia dell'obbligo di fornitura a tutti gli abbonati di un set minimo garantito di servizi di telefonia a "prezzi abbordabili" (su questa ampia tematica sia consentito rinviare al mio articolo "Il Servizio universale delle telecomunicazioni e le nuove competenze degli Enti locali: prime riflessioni sul rapporto tra normativa di mercato ed interventi sociali nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche", in questa Rassegna n. 02/05; v. anche le due sentenze del Tar Lazio in data 14 gennaio 2002).
Tale sentenza, nel rigettare la prima parte del ricorso di Vodafone, sembra però muovere da un assunto di fondo che non può essere condiviso. Dalla lettura del testo sembrerebbe, infatti, che il criterio della "sostituibilità" tra servizi di fonia fissa e mobili, invocato da Vodafone per escludere il suo obbligo di contribuzione al fondo per remunerare il servizio universale, debba essere inteso in termini di causa/effetto rispetto ai costi subiti da Telecom per fornire il servizio agli utenti in perdita (§ A) della parte in diritto).
Secondo il Tar, siccome la rete fissa e quella mobile sono sostituibili perché gli utenti possono indifferentemente optare per l'uso di una o dell'altra, la rete fissa soffre di erosione di clientela e, conseguentemente, di aumenti di costi per la fornitura del servizio a tutti gli utenti.
In realtà, il servizio universale non serve a remunerare i costi sopportati da Telecom per il mantenimento di una rete universale ma serve a coprire quegli specifichi costi che sono subiti dalla stessa per fornire i servizi di fonia agli utenti ritenuti ex ante non remunerativi secondo alcuni criteri demografici, geografici e economici. In altri termini, un utente localizzato nel centro di una grande città non può diventare "ramo secco", e come tale, oggetto di tutela tramite il servizio universale, giacché utilizza la fonia via internet (ad esempio, Skype) ovvero il telefonino UMTS perché altrimenti l'obiettivo sociale di tale istituto si snatura divenendo quasi una "zattera di salvataggio" per l'incumbent, il quale si trova ad avere remunerate le erosioni della propria quota di mercato a causa di fisiologiche condizioni di concorrenza.
In realtà, il servizio universale costituisce, come detto autorevolmente in dottrina, una "laicizzazione" del servizio pubblico telefonico provocata dalla liberalizzazione del settore. Se in precedenza la Sip poteva sovvenzionare la fornitura del servizio ai clienti non remunerativi tramite quella ai clienti, viceversa, remunerativi, oggi tali sovvenzioni incrociate non sono possibili perché sulla clientela attrattiva c'è concorrenza. Solo da questo punto di vista l'erosione della quota di mercato dell'incumbent è rilevante perché dimostra che non è più possibile la sovvenzione incrociata tra classi di clientela (v. anche §§ 22-31 della sentenza della Corte di Giustizia 6 dicembre 2001, causa C-146/00, Francia c. Commissione).
Il problema è, dunque, evitare che Telecom rimanga con in mano solo "rami secchi". Ecco, dunque, il meccanismo del servizio universale che ha l'obiettivo di neutralizzare da un punto di vista competitivo la fornitura a questi utenti svantaggiati, i quali possono essere serviti solo in perdita.
Il relativo onere, per scelta del nostro Legislatore, viene infatti spalmato su tutti gli altri operatori in base a criteri "oggettivi e non discriminatori" secondo "il principio di proporzionalità" (considerato 21 della direttiva n. 2002/22/CE, Servizio universale).
In quest'ottica, il criterio della sostituibilità serve più che altro a indicare quei soggetti che, lucrando nel mercato della fonia, sono anche chiamati a farsi carico pro quota della tutela degli utenti svantaggiati e in perdita (se vogliamo, una applicazione del principio generale "cuius commoda eius et incommoda").
Dove la sentenza è condivisibile è quando riconosce che, a diritto vigente, gli operatori mobili sono tenuti a coprire i costi del servizio universale anche se gli stessi sono tenuti, in virtù delle loro concessioni, a coprire ampie zone del territorio nazionale, pur se di scarsa attrazione commerciale.
Tale aspetto della regolamentazione vigente (la quale non proibisce che gli operatori mobili possano rivendicare la fornitura del servizio universale ma li assoggetta a contribuzione qualora lo stesso sia fornito da altri) rivela il vero fine di tale istituto che non ha, come detto, fini di politica industriale (ossia la predisposizione di reti universali di un certo tipo) ma sociale (ossia che tutti i cittadini, a prescindere dalla loro remuneratività in termini economici, abbiano accesso ad alcuni servizi base di fonia).
Questo aspetto dimostra in maniera inconfutabile il legame genetico tra servizio universale e servizio pubblico.

 

 

 

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento