REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Sezione Terza Ter -
composto dai Magistrati:
Italo Riggio - Presidente
Maria Luisa De Leoni- Consigliere
Giulia Ferrari - Consigliere – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a) sul ricorso n. 3127/05, proposto dalla
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Fabio Merusi presso il cui studio in Roma, p.zza Borghese
n. 3, è elettivamente domiciliata,
contro
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso
i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è
per legge domiciliata, nonché
nei confronti
della Telecom Italia s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Fabio Bassan e Filippo Lattanzi presso il cui
studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47 è elettivamente
domiciliata,
della s.p.a. Wind Telecomunicazioni, in persona del
rappresenta legale pro tempore, non costituita in
giudizio,
della Tim Italia s.p.a., in persona del rappresenta
legale pro tempore, non costituita in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensiva,
della delibera 16/04/CIR dell’Autorità
per le Garanzie nelle comunicazioni, recante “servizio
universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione
e valutazione del costo netto per l’anno 2002”,
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente
o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e segnatamente
in parte qua della delibera dell’Agcom n. 14/02/Cir
recante “servizio universale: applicabilità
del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto
per l’anno 2001”.
b) sul ricorso n. 4260/05, proposto
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Fabio Merusi presso il cui studio in Roma, p.zza Borghese
n. 3, è elettivamente domiciliata,
contro
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso
i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è
per legge domiciliata, nonché
nei confronti
della Telecom Italia s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Fabio Bassan e Filippo Lattanzi presso il cui
studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47 è elettivamente
domiciliata,
della s.p.a. Wind Telecomunicazioni, in persona del
rappresenta legale pro tempore, non costituita in
giudizio,
della Tim Italia s.p.a., in persona del rappresenta
legale pro tempore, non costituita in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensiva,
della nota del Ministero delle comunicazioni del 17
marzo 2005, con la quale si chiede il versamento di €
8.486.000,00 quale quota per il finanziamento del servizio
universale per l’anno 2002.
Visti i ricorsi nn. 3127/05 e 4260/05 e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione, in entrambi i giudizi nn.
3127/05 e 4260/05, dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni;
Visto gli atti di costituzione, in entrambi i giudizi nn.
3127/05 e 4260/05, di Telecom Italia s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007
il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori
presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con atto n. 3127/05, notificato in data 23 marzo
2005, e depositato il successivo 1 aprile, la ricorrente
Vodafone Omnitel N.V. impugna la delibera 16/04/CIR dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), recante “servizio
universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione
e valutazione del costo netto per l’anno 2002”,
nonché la precedente n. 14/02/CIR recante “servizio
universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione
e valutazione del costo netto per l’anno 2001”.
Espone, in fatto, che con l’impugnata delibera
l’Agcom ha affermato che, in considerazione delle
condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della
telefonia riscontrate in Italia nel 2002, esistono i presupposti
per l’applicabilità del meccanismo di ripartizione
del costo netto del servizio universale, ai sensi dell’art.
53 ss. del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato
con D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259. L’Agcom ha quindi
incaricato la soc. Europe Economics di verificare il calcolo
del costo netto.
2. Avverso le predette delibere la ricorrente è insorta
deducendo:
a) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.
11 del Codice delle comunicazioni, nonché dei regolamenti
relativi alla procedura di consultazione pubblica (delibera
n. 453/03/Cons) ed all’accesso ai documenti (delibera
n. 217/01/Cons e successive modificazioni) - Eccesso di
potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.
Solo in sede di consultazione Vodafone ha potuto
prendere visione della relazione della società di
revisione Europe Economics e della proposta di provvedimento
dell’Agcom, ma non anche della documentazione presentata
da Telecom Italia in sede di calcolo del costo netto sostenuto
per il servizio universale per l’anno 2002.
b) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.
63 del Codice delle comunicazioni e degli artt. 3, commi
2 e 3, e 2, commi 5, 6 e 7, dell’all.to 11 del Codice
- Violazione delle Linee direttici della Commissione per
l’analisi del mercato e la valutazione del significativo
potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”
(2002/C 165/03) - violazione di giudicato amministrativo
(Cons.Stato, sez. VI, n. 7257 dell’8 luglio 2003)
- Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria
- Apoditticità e perplessità della motivazione
- Errore sui presupposti - Illogicità ed incongruità
manifesta. E’ erroneo il criterio adottato per
l’accertamento del mercato rilevante. Non risulta
inoltre suffragata da alcuna prova l’analisi quantitativa
sull’entità dell’ asserito beneficio
netto che la ricorrente ritrarrebbe dagli obblighi imposti
a Telecom nella qualità di fornitore del servizio
universale, con conseguente apoditticità della motivazione
sottesa alla delibera impugnata.
c) Violazione e/o falsa applicazione artt. 62 e 63 del
Codice delle comunicazioni nonché degli artt. 2,
3, 5 e 6 dell’all.to 11 del Codice delle comunicazioni
- Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria
- Apoditticità della motivazione - Errore sui presupposti
- Illogicità e ingiustizia manifeste. Illegittimamente
l’Agcom, pur avendo preso atto della necessità
di modificare il criterio metodologico per calcolare il
“costo netto”, si è poi rifatta al criterio
utilizzato negli anni precedenti. L’Autorità
ben avrebbe potuto e dovuto, invece, modificare la metodologia
di calcolo, non potendosi ravvisare un ostacolo nella delibera
14/02/CIR, recante “Servizio universale: applicabilità
del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto
per l’anno 2001”, che in caso contrario sarebbe
da considerarsi illegittima.
d) Violazione e/o falsa applicazione artt. 53, 62, 63
e 11 del Codice delle comunicazioni - Eccesso di potere
sotto il profilo del difetto di istruttoria - Illogicità
e ingiustizia manifeste. Illegittimamente l’Agocm
ha rinviato l’applicazione dei correttivi metodologici
proposti dalla Europe Economics, pur essendo consapevole
della inadeguatezza dei criteri che si insisteva ad adottare.
3. Si è costituita, nel giudizio n. 3127/05, l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, che ha sostenuto l'infondatezza,
nel merito, del ricorso.
4. Si è costituita, nel giudizio n. 3127/05, Telecom
Italia s.p.a., che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito,
del ricorso.
5. Non si è costituita in giudizio Wind Telecomunicazioni
s.p.a..
6. Non si è costituita in giudizio Tim Italia s.p.a..
7. Con ricorso n. 4260/05, notificato il 29 aprile 2005
e depositato il successivo 9 maggio 2005, la Vodafone Omnitel
N.V. impugna la nota del Ministero delle comunicazioni del
17 marzo 2005, con la quale le è stato ingiunto il
pagamento di € 8.486.000,00 quale quota di contribuzione
per il finanziamento del servizio universale per l’anno
2002.
Avverso detto provvedimento la ricorrente denuncia vizi
di illegittimità derivata.
8. Si è costituita, nel giudizio n. 4260/05, Telecom
Italia s.p.a., che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito,
del ricorso.
9. Non si è costituita in giudizio Tim Italia s.p.a..
10. Con ordinanza n. 6735 del 23 novembre 2005 è
stata respinta l’istanza di sospensione cautelare
dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 4260 del 2005.
11. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza
di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive
tesi difensive.
12. All’udienza dell’8 novembre 2007 le cause
sono state trattenute per la decisione.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione
dei ricorsi nn. 3127/05 e 4260/05, stante la loro evidente
connessione soggettiva ed oggettiva.
2. Principiando dal ricorso n. 3127/05, sostiene la ricorrente
(primo motivo di doglianza) che, a prescindere dagli errori
di valutazione nei quali è incorsa l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e che formano oggetto
delle successive censure, la delibera impugnata è
viziata in radice per violazione e falsa applicazione dei
principi e delle regole fissati a garanzia del contraddittorio
dall’art. 11 del codice delle comunicazioni, approvato
con D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259, e del diritto di accesso
ai documenti dall’art. 2 del regolamento approvato
con delibera n. 217/01/Cons.
La tesi svolta è che, nel corso della consultazione
delle parti interessate, essa non sarebbe stata messa in
condizione di svolgere una compiuta difesa delle proprie
ragioni giacchè in precedenza non le era stato consentito
l’accesso alla documentazione presentata da Telecom
Italia e comprovante il costo netto dalla stessa asseritamente
sostenuto nella qualità di fornitore, nell’anno
2002, del servizio universale, ma solo alla relazione della
società di revisione Europe Economics, incaricata
del controllo contabile dei relativi dati, e alla proposta
di provvedimento predisposta dalla stessa Autorità.
Senonchè è agevole opporre che, secondo principi
di generale applicazione niente affatto contraddetti o derogati
dalla normativa alla quale la ricorrente fa riferimento,
l’accesso ai documenti amministrativi è condizionato
ad una apposita domanda presentata dal soggetto interessato,
recante la precisa indicazione del documento di cui egli
chiede di prendere visione ed eventualmente di estrarre
copia, della ragione sottesa all’istanza ed indirizzata
all’organo pubblico che detto documento detiene. Nel
caso in esame la ricorrente non ha presentato detta istanza,
neanche dopo aver ricevuto l’avviso di convocazione
per l’audizione, con la conseguenza che non può
addebitare all’Autorità omissioni imputabili
solo a sé stessa né tanto meno proporre in
sede giurisdizionale censure che necessariamente presuppongono
il diniego da parte dell’Autorità o quanto
meno il silenzio dalla stessa serbato su una domanda che
nel caso in esame non risulta essere stata mai presentata.
2. Il secondo motivo di doglianza, prima parte, ripropone
una questione, quella della sostituibilità fra servizio
di telefonia fissa e servizio di telefonia mobile, che il
Collegio ha già avuto occasione di affrontare pronunciando
su altro ricorso (n. 2278/02) proposto dalla stessa Omnitel
ma relativo all’anno 2000, portato alla stessa udienza
di discussione e definito, in senso contrario alle tesi
riproposte in questa sede dalla ricorrente, con una decisione
che sul punto deve essere integralmente confermata, anche
perché in questa occasione non sono state proposte
argomentazioni nuove e di spessore tale da indurre ad un
ripensamento rispetto alle conclusioni già assunte.
Ripiegando su un subordinato assunto rispetto alla tesi
principale svolta nella precedente occasione ed intesa ad
escludere l’esistenza di un obbligo di contribuzione
al Fondo istituito per la copertura finanziaria del costo
netto del servizio universale a carico dei gestori di telefonia
mobile, la ricorrente sostiene che mancherebbero comunque
i presupposti di fatto per poter chiamare i suddetti operatori
a contribuire, così come espressamente richiesto
dalla Commissione europea nella comunicazione del 27 novembre
1996, e cioè l’esistenza nel periodo preso
in considerazione dall’Autorità (anno 2003)
di un “significativo grado di sostituibilità
fra telefonia fissa e telefonia mobile nel mercato nazionale
della telefonia”, tale cioè da rendere indifferente
per l’utente la scelta fra l’uno e l’altro
sistema.
L’impostazione del problema è indubbiamente
corretta e pertanto condivisibile, ma impone al Collegio
una preliminare verifica del significato che la locuzione
“sostituibilità”, utilizzata dalla Commissione
e di immediata decifrazione sul piano meramente lessicale,
assume nell’attuale vicenda in quanto assunta come
fattore discriminante l’obbligo di contribuzione al
fondo per il finanziamento del servizio universale.
E’ palese che non può trattarsi di sostituibilità
sul versante tecnologico, la quale è incontestabile
atteso che l’interconnessione esistente fra fisso
e mobile, mobile e fisso, mobile e mobile rende del tutto
equivalente il servizio di telefonia qualunque sia il sistema
utilizzato.
Il problema si pone invece sul piano economico della domanda
e dell’offerta e, di conseguenza, sul versante della
concorrenza e comporta l’obbligo di verificare quali
sono gli effetti che su detto piano un sistema è
in grado di produrre sull’ altro.
Il che rende ininfluente la circostanza che telefonia fissa
e telefonia mobile operino in mercati distinti se poi ciascuna
delle due dovesse essere in grado di interferire pesantemente
sul mercato dell’altra, riducendone i margini di guadagno
ed influenzando le scelte strategiche ed operative che quest’ultima
è costretta ad effettuare per frenare l’invadenza
dell’altra sul mercato generale della telefonia.
Sarebbe parimenti arbitrario sostenere che di “sostituibilità”
si può parlare solo quando l’utente abbandona
definitivamente un sistema (esemplificando, disdice l’abbonamento
alla rete fissa con conseguente disattivazione della linea
telefonica) per effetto dell’opzione per l’altro,
dovendosi al contrario ritenere che detta situazione ricorre
anche quando lo stesso utente è messo nelle condizioni
di poter utilizzare nella vita quotidiana l’uno o
l’altro, secondo le esigenze del momento, avendo a
disposizione un servizio “aggiuntivo” e pienamente
equivalente, sotto il profilo dell’efficienza, all’altro.
Intesa la locuzione “sostituibilità”
in questo senso, e cioè come possibilità che
il mercato nazionale della telefonia offre agli utenti di
utilizzare indifferentemente l’uno o l’altro
sistema, senza dover rinunciare in modo definitivo ad uno
dei due, impostato cioè il problema sul piano dei
rapporti concorrenziali fra i due sistemi e della capacità
di quello di recente ingresso sul mercato della telefonia
di sottrarre clientela al gestore storico della telefonia
fissa, facendo propria una notevole quantità dei
guadagni che questi ricavava in un recente passato per il
fatto di essere operatore eminente nell’ambito dell’unico
settore all’epoca esistente (quello della telefonia
fissa), le conseguenze che da questa situazione discendono
su un piano generale sono di immediata evidenza:
a) il gestore eminente di rete fissa, in quanto fornitore
anche del servizio universale, è obbligato a mantenere
in vita rapporti contrattuali con abbonati che in passato
erano redditizi e che hanno progressivamente perso tale
connotazione per effetto del ricorso sempre più massiccio
e sistematico, da parte degli stessi abbonati, alla telefonia
mobile in ragione degli indubbi vantaggi che essa assicura
sul piano della operatività, mentre i costi fissi
di gestione del sistema fisso sono rimasti invariati;
b) non è assecondabile il tentativo di sminuire ovvero
di enfatizzare tali perdite, in coerenza con i diversi interessi
coltivati dalle parti in causa, con riferimento alle percentuali
indicative della progressiva riduzione della presenza di
Telecom sul mercato della telefonia fissa, trattandosi di
fenomeno ragionevolmente riconducibile, quanto meno in larghissima
misura, all’ingresso in detto mercato di nuovi operatori
che hanno potuto agevolmente occupare spazi dapprima riservati
a Telecom in ragione del sistema asimmetrico ad essi riservato
e ancora vigente, anche se destinato a regredire nel tempo.
Su un piano meramente teorico, e senza necessità
di sofisticate analisi di mercato condotte sulla base di
indici di dubbia significatività, probabilmente non
sarebbe irragionevole ipotizzare - quanto meno come metro
empirico di misura dei minori guadagni di Telecom rispetto
all’epoca in cui era gestore monopolista dell’unico
servizio di telefonia esistente (quello fisso) - i guadagni
complessivamente realizzati dai gestori di telefonia mobile;
c) non è in grado di escludere l’obbligo per
i gestori di telefonia mobile di concorrere al finanziamento
del fondo destinato a coprire le spese del servizio universale
il parere dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato del 25 febbraio 1998, e quindi ampiamente
datato. Contrariamente a quanto mostra di intendere la ricorrente,
detta Autorità non ha affatto escluso, in linea di
principio, la sostituibilità del servizio di telefonia
mobile a quello fisso, nei termini innanzi indicati ma,
proprio sul presupposto che tale possibilità esiste,
si è preoccupata di evidenziare la necessità
di evitare, “in una prima fase di apertura del mercato
delle telecomunicazioni alla telefonia mobile”, che
i gestori della stessa fossero costretti a sopportare costi
aggiuntivi a quelli già rilevanti connessi all’interconnessione
e conseguenti all’obbligo di copertura dell’intero
territorio nazionale;
d) infine, quanto all’avvenuto raggiungimento nel
mercato nazionale di “un buon livello di sostituibilità
fra telefonia mobile e telefonia fissa”, esso non
ha bisogno di essere comprovato con ricorso a criteri specifici,
costituendo dato di comune conoscenza l’enorme e progressiva
diffusione dell’uso del telefono cellulare in tutti
i ceti sociali e senza limitazioni conseguenti all’età
anagrafica.
La circostanza che detto telefono sia sistematicamente e
massicciamente utilizzato anche dagli utenti (abbonati e
non) della telefonia fissa e con larghissima prevalenza
rispetto a quest’ultima per le opportunità
che esso offre di una sua utilizzazione in ogni circostanza
di tempo e di luogo comporta il superamento dell’originaria
preoccupazione della Commissione CEE che “nel mercato
italiano” i due servizi potessero ancora rispondere
ai bisogni di “differenti consumatori”. Sembra
al Collegio agevole rilevare che la differenza nell’uso
dell’uno o dell’altro sistema di comunicazione,
ancorché riferita ad un periodo antecedente il 2000,
non è mai stata nei consumatori, ma nelle diverse
situazioni fattuali in cui ciascun utente può trovarsi
e che lo inducono ad utilizzare l’uno o l’altro.
La censura, nella parte fin qui esaminata, deve essere quindi
disattesa.
3. Priva di pregio, anche in ragione della sede e del momento
in cui la relativa problematica viene sollevata, è
la parte seconda del motivo di ricorso ora in esame.
Sostiene la ricorrente che, essendo destinataria di un obbligo
di copertura del 98% del territorio nazionale, impostole
dal D.P.R. 2 dicembre 2004, deve essere considerata anch’essa
fornitore di un servizio universale, sia pure nel settore
della telefonia mobile e relativamente alle zone c.d. non
profittevoli, con conseguente illegittimità dell’impugnata
delibera dell’Autorità per non aver considerato
il costo netto da essa a tale titolo sostenuto in sede di
quantificazione del contributo che le è stato richiesto
per il finanziamento del servizio universale nel settore
della telefonia fissa.
Osserva il Collegio che nella vicenda in esame la materia
del contendere è costituita dal costo netto sostenuto
da Telecom nell’anno 2002 nella qualità di
fornitore del servizio pubblico nel settore della telefonia
fissa, che viene contestato nell’an e nel quantum.
La normativa, alla quale la ricorrente si richiama e sulla
quale fonda per intero la propria pretesa, è stata
adottata a distanza di oltre un anno da quello al quale
si riferiscono i costi netti che l’Autorità
è stata chiamata a valutare, e cioè nel dicembre
2004.
Tale circostanza è di per sé sola sufficiente
a comprovare la fragilità del presupposto sul quale
la ricorrente fonda la propria tesi.
Preme peraltro al Collegio chiarire che detta tesi non è
condivisibile anche in punto di diritto.
Ed invero il c.d. “servizio universale” non
è un mero fenomeno fattuale, ma un servizio pubblico
che ha come presupposto uno specifico provvedimento che
lo ha istituito e che ne regola il funzionamento, prevedendo
diritti ed obblighi a carico dell’ operatore scelto
come fornitore dello stesso, nonché le fonti di copertura
finanziaria della relativa spesa.
Segue da ciò che l’operatore del servizio di
telefonia mobile, che ritenga che il fenomeno che ha giustificato
l’istituzione del servizio universale nel settore
della telefonia fissa si ripropone con le stesse connotazioni
e le stesse problematiche anche in quello della telefonia
mobile, ha l’onere di attivarsi perché il relativo
e parallelo servizio sia formalmente istituito, e non può
pretendere che costi netti asseritamene sostenuti nel settore
di operatività, non documentati e ratione loci
molto difficilmente documentabili, possano assumere rilievo
in sede di calcolo del contributo dovuto per il funzionamento
di altro servizio pubblico formalmente istituito, rigidamente
regolato e comportante un costo netto complessivo che pur
essendo stato di volta in volta contestato nelle sue diverse
componenti e con riferimento alle diverse metodologie di
calcolo utilizzabili, nella sua effettività non è
mai stato in discussione perché costituisce un fatto
obiettivo.
Né è assecondabile il tentativo, già
svolto nel primo motivo di doglianza, di trasferire nella
sede giudiziaria problematiche che, a prescindere dal loro
esito, avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate
in altra sede, non potendo il processo essere utilizzato
come strumento per sanare ritardi, omissioni ed errori sul
versante della strategia commerciale.
In ogni caso non è neppure chiaro il nesso logico
che la ricorrente ritiene di poter stabilire fra servizio
universale e obbligo per l’operatore di telefonia
mobile di copertura della massima parte del territorio nazionale.
L’obbligo in questione è connaturale alla natura
del servizio pubblico che si offre all’utenza e che
necessariamente non può incontrare limitazioni di
ordine geografico. Il suo esercizio, nel rispetto delle
regole che lo governano, è rimesso alla libera scelta
del singolo operatore e al calcolo di convenienza che la
sottintende. Questo in punto di diritto giacchè in
punto di fatto quello che propone la ricorrente è
un problema probabilmente inesistente, come dimostra il
contenzioso fra gestori del servizio ed enti locali per
occupare sempre più spazi nei territori comunali
per l’installazione dei relativi impianti anche in
zone paesisticamente protette o nelle quali il rischio di
radiazioni elettromagnetiche può assumere, per ragioni
ubicazionali, un rilievo significativo.
Il servizio universale istituito nel settore della telefonia
fissa è invece un servizio obbligatorio al quale
l’operatore prescelto per il suo esercizio non può
sottrarsi sulla base di calcoli di carattere mercantilistico.
Esemplificando, Telecom non può disdire un abbonamento
perché da tempo infruttuoso o rifiutarlo perché
comporta l’installazione di una linea telefonica in
zona isolata, impervia o comunque non idonea ad ingenerare
redditi di un certo livello.
Un’ultima considerazione resta da fare per ricondurre
la problematica sollevata dalla ricorrente nei suoi esatti
confini.
Il rimborso del costo netto non spetta a qualsiasi operatore
della telefonia, ma solo a colui al quale è stato
formalmente affidato l’incarico di gestire il servizio
universale, che generalmente e ragionevolmente coincide
con quello che ha una maggiore presenza nel relativo mercato,
che anche nel settore della telefonia mobile è Telecom.
Segue da ciò che, se la premessa è esatta,
la ricorrente solleva un problema al quale sarebbe semmai
interessato quest’ultimo, a prescindere dai ragionevoli
dubbi sui concreti e sostanziosi vantaggi di ordine economico
che l’operatore telefonico prescelto per tale compito
può ricavare dall’incarico conferitogli.
4. I motivi terzo e quarto, che possono essere esaminati
congiuntamente perché sia pure con argomentazioni
diverse deducono la medesima doglianza, sono parimenti da
disattendere.
La ricorrente contesta infatti la motivazione addotta dall’Autorità
per non applicare, ai costi afferenti all’anno 2002,
i nuovi criteri di calcolo suggeriti dalla società
di revisione in sostituzione di quelli adottati da Telecom
e che avrebbero comportato, secondo la valutazione effettuata
da detta società, una sensibile riduzione degli oneri
contributivi.
In effetti l’Autorità, pur dichiarando di apprezzare
i suggerimenti di Europe Economics, ha ritenuto di rinviare
la verifica ed eventualmente la concreta applicazione delle
nuove metodologie suggerite dal revisore, e a supporto di
tale determinazione ha addotto due ordini di ragioni:
a) gli aggiustamenti proposti dalla società di revisione
comportano mutamenti sostanziali nelle metodologie di calcolo
del costo netto complessivo del servizio, che non possono
essere introdotti senza congruo preavviso, a conclusione
di un esercizio e in sostituzione di criteri di calcolo
finora applicati senza contestazioni da parte dei soggetti
interessati e sulla cui base Telecom ha sempre individuato
e quantificato i costi sostenuti sia nel corso del 2002
che degli anni precedenti, ma richiede i necessari approfondimenti
e il coinvolgimento di tutti gli interessati, a mezzo di
una consultazione pubblica “precedente all’
implementazione, cosa infatti avvenuta con la delibera n.
22/06/CIR”. In sostanza, trattandosi di modifiche
da valutare “all’interno di un processo di revisione
metodologica……ragioni di continuità
e di coerenza “ consigliano di continuare ad utilizzare
per il controllo contabile sul costo netto complessivo relativo
all’ esercizio già concluso (il 2002) le consuete
metodologie di calcolo;
b) le nuove metodologie di calcolo proposte dal revisore
possono comportare variazioni del numero delle aree potenzialmente
non remunerative al cui interno Telecom è tenuta
a valutare la profittabilità o meno del servizio
di telefonia vocale, numero che l’Autorità,
con la delibera n. 14/02/CIR, si era impegnata a mantenere
“congelato” per almeno 24 mesi e, quindi, anche
per il 2002.
Osserva il Collegio che a comprovare la ragionevolezza della
conclusione alla quale è pervenuta l’Autorità
è sufficiente riflettere sulla prima delle due ragioni
addotte.
Appare infatti contrario a regole di logica e a principi
di certezza del diritto ipotizzare che nel corso di un procedimento
preordinato al controllo contabile di costi afferenti ad
un esercizio da tempo concluso si possano cambiare le regole
da anni applicate senza contestazioni, e ciò solo
sulla base di una nuova metodologia di calcolo suggerita
da una società di revisione e alla quale non aveva
mai pensato nessuna delle altre società alle quali
negli anni precedenti era stato affidato identico incarico,
che si deve ritenere fossero in possesso di una non minore
qualificazione professionale. Metodologia di calcolo, quella
suggerita da Europe Ecnomics, talmente innovativa da comportare
(secondo quanto si legge in altro ricorso, afferente al
2003 e portato alla medesima udienza di discussione) una
riduzione pari al 75% dei costi dichiarati da Telecom e
rimborsabili, con la conseguenza che per anni detta società
avrebbe ricevuto rimborsi miliardari per costi inesistenti
o non valutabili, nonostante che essi fossero stati controllati
e valutati non solo da soggetti terzi estremamente qualificati
ma anche dagli stessi controinteressati, in essa ricomprendendo
innanzi tutto l’odierna ricorrente.
La necessità per l’Autorità di sottoporre
le nuove metodologie ad un’attenta riflessione e ad
un coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nell’ambito
di un processo generale di revisione di tutte le metodologie
di calcolo trova conferma nel fatto che la suddetta società
di revisione, forse consapevole delle responsabilità
che si assumeva con il suo suggerimento, ha proceduto al
controllo contabile dei dati Telecom sulla base sia del
vecchio che del nuovo sistema valutativo, lasciando all’Autorità
la scelta fra le due metodologie e affidandole quindi un
compito che, come esattamente rileva la stessa ricorrente,
è del revisore che, se effettivamente convinto del
modus procedendi da seguire, formula una sola proposta
e motivatamente la sostiene di fronte al suo committente.
5. Per quanto attiene all’asserita (ma solo eventuale)
illegittimità della delibera dell’Autorità
n. 14/02/CIR, per contrasto con gli artt. 63 del codice
delle comunicazioni e 2 e 3 dell’ all.to 11 (motivo
n. 6), è sufficiente opporre che essa è stata
adottata con riferimento all’ esercizio 2002 e quindi
non poteva porsi in contrasto con provvedimento legislativo
che sarebbe intervenuto solo un anno dopo.
Per quanto invece riguarda la delibera della stessa Autorità
n. 22/06/CIR, recante indizione di consultazione pubblica,
trattasi di atto endoprocedimentale e, in quanto tale, secondo
piani principi, non impugnabile..
6 . Il ricorso n. 3127/05 deve pertanto essere respinto.
7. Il rigetto di detto ricorso comporta, in via derivata,
il rigetto anche del ricorso n. 4260/05 proposto per l’
annullamento dell’ ingiunzione di pagamento, atteso
che quest’ ultima trova nella delibera n. 16/04/CIR
il suo presupposto.
8 La complessità delle questioni proposte dalle parti
in causa giustifica l’integrale compensazione fra
le stesse delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III Ter
definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 3127/05
e 4260/05, proposti, come in epigrafe, dalla Vodafone Omnitel
N.V.: a) li riunisce; b) li respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e
gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’
8 novembre 2007.