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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 25 ottobre 2007 n. 693
V. A. Borea – Presidente, L. Stevanato – Estensore
N. L. e S. S. (avv. A. Giadrossi) c. Comune di Trieste (avv.ti O. Danese, M. Serena Girali) e nei confronti del Circolo Marina Mercantile N. Sauro (avv.ti F. Stradella, G. Zgagliardich)


1. Processo amministrativo– Legittimazione ed interesse a ricorrere – In tema di rilascio di concessione edilizia – Criterio della vicinitas – E’ assorbente.

 

2. Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – Destinatari della comunicazione - Soggetti che hanno ottenuto una precedente decisione favorevole del G.A. – Sono tali.

1. In presenza di un provvedimento di rilascio di concessione edilizia (ora, di permesso di costruire), l'interesse a ricorrere del terzo sorge quando esiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione che, se illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima. Pertanto, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante è di per sé idonea a radicare legittimazione ed interesse al ricorso, in quanto posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini, non occorrendo ulteriori verifiche di concreta lesione di altri interessi, diversi da quelli relativi ai valori urbanistici della zona. (1) 2. Nei procedimenti di rilascio di concessione edilizia o di nulla osta paesaggistico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 a favore di quei soggetti che, in quanto pregiudicati dal rilascio della concessione edilizia e del nulla osta paesaggistico, hanno in precedenza impugnato analoghi provvedimenti dell’Amministrazione ed hanno anche ottenuto dal giudice amministrativo il loro annullamento, da cui è derivata la rinnovazione dei relativi e controversi procedimenti.

 

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(1) Cfr., citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA – Sentenza n. 2849/07; id., SEZIONE QUINTA – Sentenza n. 452/07. (A. Fac.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 491 del 2001, proposto da:
N. L. e S. S., rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Giadrossi, con domicilio eletto presso Alessandro Giadrossi Avv. in Trieste, via S. Caterina Da Siena 5;

contro



COMUNE DI TRIESTE, rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Danese, M. Serena Giraldi, domiciliato in Trieste, via Genova 2;

nei confronti di



CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO, rappresentato e difeso dagli avv. Furio Stradella, Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Furio Stradella Avv. in Trieste, v.le XX Settembre 13;

per l'annullamento:



a) della concessione edilizia dd. 20 agosto 2001 del Dirigente del Servizio Concessioni Edilizie del Comune di Trieste, prot. corr. 01 - 30856/11/99/184, rilasciata al Circolo Marina Mercantile N. Sauro, per la realizzazione della copertura di un campo da tennis in Località Viale Miramare 107;
b) dell'autorizzazione paesaggistica n. 490 dd. 20 agosto 2001, dell'Assessore del Comune di Trieste prot. corr. 01 -30853/11/99/184, rilasciata al Circolo Marina Mercantile N. Sauro per lo stesso intervento edilizio;
c) nonché, tramite i motivi aggiunti depositati in data 29.11.2001, dei seguenti atti presupposti: determinazione dirigenziale di inesistenza di danno ambientale ed irrogazione sanzione del Comune di Trieste, dd. 16 agosto 2001, prot. corr. N 01-30735/11/99/184, parere della Commissione edilizia integrata del Comune di Trieste dd. 20 giugno 2001 e parere della Commissione edilizia integrata del Comune di Trieste dd. 8 agosto 2001.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trieste;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Circolo Marina Mercantile N. Sauro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/10/2007 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante col campo da tennis, la cui copertura viene autorizzata con gli atti impugnati, ne chiedono l’annullamento deducendo – col ricorso originario e con motivi aggiunti - più censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare, i ricorrenti espongono che analoghi provvedimenti furono da essi impugnati davanti a questo Tribunale con ricorso n. 91 del 2001 ed annullati con sentenza n. 156/01 (essendo stati accolte le censure di difetto del presupposto parere sanitario, relativamente alla concessione edilizia, e di carenza della motivazione, relativamente al nulla osta paesaggistico). Sull’istanza di riesame, presentata dal Circolo controinteressato, l’amministrazione comunale ha rinnovato l’iter procedimentale, all’esito del quale ha rilasciato la concessione edilizia e l’autorizzazione paesaggistica che formano oggetto della presente impugnativa.
L’amministrazione comunale e la parte controinteressata, costituite in giudizio, hanno pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione dei ricorrenti e nel merito hanno puntualmente controdedotto.
Ciò premesso, va anzitutto disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti, avendo essi comprovato (con documentazione catastale e planimetrica prodotta all’odierna udienza di discussione) di essere titolari di un immobile al confine con l’impianto sportivo.
Invero, secondo giurisprudenza uniforme e consolidata, in presenza di un provvedimento di rilascio di concessione edilizia (ora, di permesso di costruire), l'interesse a ricorrere del terzo sorge quando esiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione che, se illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima. Pertanto, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante è di per sé idonea a radicare legittimazione ed interesse al ricorso, in quanto posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini, non occorrendo ulteriori verifiche di concreta lesione di altri interessi, diversi da quelli relativi ai valori urbanistici della zona (cfr., ad es.: Cons. St., IV, 2849/07; id., V, 452/07).
Nel merito, è fondata la dedotta censura di violazione dell’art. 7 L. 241/90, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
I difensori dell’amministrazione e del controinteressato obiettano (citando la relativa giurisprudenza) che l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 non ricorre nei procedimenti di rilascio di concessione edilizia o di nulla osta paesaggistico, stante l'ampiezza e l’eterogeneità degli interessi suscettibili di incisione per effetto dell'atto di assenso. Ne deriverebbe la non ricorrenza dell'obbligo di comunicazione ai proprietari frontisti, anche perché non vi sarebbe identità tra le posizioni di coloro che siano legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione edilizia e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento.
Ora, il Collegio non è in disaccordo col citato orientamento giurisprudenziale, ma rileva che esso si è formato nell’assunto (ineccepibile) che siano difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione del provvedimento potrebbero ricevere pregiudizio, cioè i soggetti controinteressati al rilascio della concessione edilizia, e si è visto sopra come basti una situazione di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione per far sorgere la legittimazione a ricorrere. Ciò è in linea col dettato normativo (art. 7 L. 241/90), secondo il quale “… qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento”.
Sennonché, il caso all’esame è diverso.
Sembra, infatti, difficile sostenere che i signori Nuschak e Strukelj non fossero già “individuati o facilmente individuabili” dall’amministrazione comunale, come soggetti pregiudicati dal rilascio della concessione edilizia e del nulla osta paesaggistico, avendo essi precedentemente impugnato analoghi provvedimenti ed ottenuto da questo Tribunale il loro annullamento, da cui è derivata la rinnovazione dei relativi e controversi procedimenti.
In altri termini, è vero che non vi è (in generale) identità tra le posizioni di coloro che sono legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione edilizia (trovandosi in una situazione di stabile collegamento con la zona) e coloro che hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento (soggetti individuati o facilmente individuabili, che ne ricevono pregiudizio), ma nel caso particolare degli attuali ricorrenti, le due posizioni giuridiche sono coincidenti, essendo essi chiaramente ed inequivocabilmente già individuati come controinteressati dall’amministrazione, a causa del precedente giudizio amministrativo sulla stessa vicenda procedimentale.
L’amministrazione, nella memoria 27.9.2007, ha inoltre invocato l’art. 21 octies L. 241/90 sostenendo che “in base alla documentazione prodotta” i provvedimenti impugnati non avrebbero potuto avere contenuto diverso e non sono perciò annullabili.
Ora, in disparte il problema dell’applicabilità della norma ai giudizi pendenti prima della sua entrata in vigore (recentemente, ciò viene escluso da Cons. Stato, V, 1307/07, secondo cui la norma avrebbe valenza sostanziale e non meramente processuale, e sarebbe perciò inapplicabile ai giudizi in corso su provvedimenti emanati prima della sua entrata in vigore) nel caso in esame l’amministrazione – mediante il mero richiamo alla documentazione dimessa - non ha affatto dimostrato in giudizio che il contenuto dei provvedimenti non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Oltretutto, ciò viene smentito dalla fondatezza di una censura di ordine sostanziale, svolta dai ricorrenti col primo motivo aggiunto, che ora il Collegio passa ad esaminare.
La censura di violazione dell’art. 7 L. 241/90 è perciò fondata e va accolta.
E’ altresì fondato, come già detto, il primo motivo aggiunto con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 5.15.7 delle n.t.a. del p.r.g.c.. Questa norma urbanistica comunale, relativamente alle zone U4 (per attrezzature sportive di proprietà privata), recita “… gli interventi di ampliamento e di nuova realizzazione di impianti sportivi e/o di edifici di servizio come sopra definiti all’interno di ciascuna zona U4 dovranno essere corredati da uno studio preliminare e planivolumetrico … che dovrà definire e interconnessioni tra le varie attrezzature, il loro rapporto con la struttura viaria esistente, adeguate sistemazioni dei parcheggi …”.
Tale studio preliminare e planivolumetrico nella fattispecie risulta (pacificamente) omesso.
La difesa dell’amministrazione obietta che il campo da tennis è preesistente e la copertura del medesimo non costituisce nuova realizzazione. Il difensore del Circolo controinteressato aggiunge che non si tratta nemmeno di ampliamento.
Ora, il Collegio conviene sul fatto che il controverso intervento non è configurabile come nuova realizzazione di un impianto sportivo, ma non vede come si possa negare, oggettivamente, che si tratti di un ampliamento volumetrico, non precario (è progettata una struttura tensostatica in legno lamellare, con carattere di stabilità e non apribile, a supporto della copertura in tessuto dell’impianto stesso: vd. doc. 3 prodotto dai ricorrenti).
La circostanza stessa che sia stata rilasciata una concessione edilizia, anziché una semplice autorizzazione edilizia (com’era previsto originariamente: vd. ibidem doc. 3), depone in questo senso: cioè che si tratta di un ampliamento.
Anche seguendo un criterio interpretativo teleologico, la copertura del campo da tennis non potrà non provocare un uso più intenso dell’impianto e dar luogo, conseguentemente, ad effetti di maggior “carico urbanistico” (su viabilità, parcheggi, etc.) come esattamente osserva il difensore dei ricorrenti nell’ultima memoria prodotta.
Vale a dire, la configurabilità come ampliamento del controverso progetto – per l’aumentato carico urbanistico che ne deriva - si inquadra e trova giustificazione nella norma urbanistica comunale che ha introdotto l’esigenza dello studio preliminare per questo tipo di interventi.
Per le assorbenti ragioni che precedono, il ricorso va dunque accolto.
Concorrono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, salvo il contributo unificato che va posto – in parti uguali - a carico dell’amministrazione e della parte controinteressata, siccome soccombenti, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati indicati sub a) e b) in epigrafe.
Spese compensate. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione e del Circolo controinteressato, in parti uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10/10/2007 con l'intervento dei signori:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2007


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