T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 12 novembre 2007 n. 814
P. G. Lignani – Presidente, A. Ferrari – Estensore
B. S. (avv. P. FANTUSATI) c. MINISTERO DELL'INTERNO (Avv. Dist. St.) |
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Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Art. 120 T.U. D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 – Estinzione del procedimento – Ratio e conseguenze.
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L’art. 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che prevede che il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, rappresenta una ben ragionevole esigenza di garanzia e di certezza dell’azione amministrativa: ciò non solo a tutela dell’incolpato ma anche a tutela della stessa Pubblica Amministrazione; per l’incolpato, in quanto gli assicura che il procedimento disciplinare non deve avere (per la sua specifica natura di per sé afflitttiva) una durata temporale eccessiva; per la Pubblica Amministrazione, in quanto impone ad essa il sollecito accertamento e la sollecita definizione di eventuali responsabilità disciplinari dei propri dipendenti i quali, essendo investiti di compiti pubblicistici, non debbono per lungo tempo essere conservati nel dubbio di eventuali responsabilità (talvolta anche gravi) circa il corretto e puntuale svolgimento dei compiti medesimi. La ratio della normativa avalla la natura perentoria ed automatica del termine ivi previsto, con la conseguenza che l’inerzia dell’Amministrazione che risulti assolutamente ingiustificata nel tempo previsto da tale norma determina l’estinzione del procedimento disciplinare senza alcuna possibilità di rinnovazione del medesimo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'UMBRIA
PERUGIA
nelle persone dei Signori:
PIER GIORGIO LIGNANI Presidente
ANNIBALE FERRARI Cons. , relatore
CARLO LUIGI CARDONI Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 24 Ottobre 2007
Visto il ricorso 321/2007 proposto da:
BARBIERI SILVIA
rappresentata e difesa dall’avv.to:
FANTUSATI PAOLO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIALE CENTOVA, 6
presso il medesimo
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto del Ministero dell’Interno in data 17 agosto 2007, con il quale il Capo del dipartimento di detto Ministero ha decretato in danno della ricorrente l’irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio pari ad 1/10 della mensilità per la durata di 1 mese nonché di ogni altro presupposto e/o consequenziale e quindi in particolare della delibera della Commissione di disciplina del personale di carriera prefettizia del 3 luglio 2007.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
Udito il relatore Cons. ANNIBALE FERRARI e udite le parti come da verbale;
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000;
Rilevato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Il Capo del Dipartimento del personale del Ministero dell’Interno ha inflitto al Vice Prefetto aggiunto della Prefettura di Perugia, dott.ssa Silvia Barbieri, la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura pari ad un decimo di una mensilità per la durata di un mese, in conformità di quanto deliberato dalla competente Commissione di disciplina in data 3 luglio 2007.
L’infrazione contestata e poi ritenuta sussistente a carico di detta dipendente consiste nella violazione dell’art. 39 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, per non aver essa vietato la detenzione di armi a tale “Alunni Fegatelli Dino” (in seguito autore di un omicidio prodotto con un colpo di fucile), pur in presenza di accertate valide circostanze che imponevano l’immediata adozione delle misure di prevenzione previste da detta norma di legge.
Il provvedimento sanzionatorio reca la data del 17 agosto 2007 e richiama, fra l’altro, la disciplina degli artt 80 e 114 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.
2. Avverso tale provvedimento la difesa della ricorrente ha formulato censure di violazione di legge (artt. 103, 107, 120 del D.P.R. citato) e di eccesso di potere sotto vari profili.
L’Amministrazione intimata si è costituita e resiste.
3. Trattenuta la causa per l’immediata decisione di merito alla camera di consiglio del 24 ottobre 2007, il Collegio rileva che il ricorso è fondato con specifico riferimento alle dedotte ed assorbenti censure di violazione di legge di cui agli artt. 103, 107 e 120 del D.P.R. n. 3 del 1957.
La configurazione formale e sostanziale degli atti con i quali la Prefettura di Perugia ha avviato il procedimento e la sequenza temporale degli altri atti poi posti in essere dal Ministero dell’Interno comprovano la fondatezza giuridica delle predette censure.
4. In data 3 ottobre 2006 l’attuale ricorrente ha ricevuto la nota prot. WA 14374/06 Serv. II datata 2 ottobre 2006, avente ad oggetto una contestazione di addebito con la quale si comunicava che – in relazione ad una segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Passignano sul Trasimeno relativa ad alcuni episodi criminosi di cui si era reso responsabile tale Alunni Fegatelli Dino – la stessa ricorrente “anziché provvedere all’adozione del rituale ed immediato provvedimento cautelare di divieto (di) detenzione (di) armi” dava luogo ad una “insolita attività istruttoria” non coerente con le ragioni di necessità ed urgenza connesse all’emanazione del provvedimento cautelare di cui all’art. 39 del T.U.L.P.S..
Nella stessa nota veniva poi precisato che essa valeva come “comunicazione d’avvio del procedimento ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità per la conseguente adozione di sanzioni disciplinari” e che, previo esercizio della facoltà di accesso agli atti, potevano essere prodotti all’ufficio del Capo di Gabinetto eventuali scritti e documenti entro 5 giorni dalla comunicazione della nota medesima.
In data 5 ottobre 2006 la dott.ssa Barbieri produceva una memoria con l’illustrazione degli elementi di fatto e di diritto in sua difesa.
In data 18 ottobre 2006, il vice prefetto vicario dott. Vanella inviava al Ministero dell’Interno la predetta nota del 2 ottobre 2006 unitamente alla predetta memoria difensiva dell’interessata; il tutto, per il seguito di eventuale competenza e con una valutazione negativa e quindi non scriminante in ordine agli argomenti difensivi formulati da quest’ultima.
In data 14 marzo 2007 con nota di prot. n. A/1200 a firma del Capo del Dipartimento del Ministero dell’Interno, alla dott.ssa Barbieri veniva poi formulata una ulteriore “contestazione di addebiti” con l’invito a produrre eventuali giustificazioni entro 20 giorni dalla notifica in ordine alla ipotesi di “grave negligenza in servizio” di cui all’art. 80 lett. a) del D.P.R. n. 3 del 1957 sanzionabile con la riduzione dello stipendio.
5. Così elencati all’essenziale gli atti adottati dalla Prefettura di Perugia e dal Ministero, questo Collegio rileva che la prima comunicazione del 2 ottobre 2006 ricevuta dall’interessata il giorno successivo è certamente da configurare come atto di contestazione degli addebiti e quindi come atto di avvio del procedimento disciplinare di cui è causa.
Invero, pur volendo prescindere dalla esplicita formulazione in tal senso nel suo oggetto, detta comunicazione contiene compiutamente la descrizione dell’illecito ipotizzato e contestato alla ricorrente ed avverte quest’ultima sulla sua facoltà di esercitare il diritto di accesso e di produrre eventuali scritti o documenti difensivi entro 5 giorni dalla ricezione dell’atto.
Trattasi, in buona sostanza, di una vera e propria contestazione di addebiti anche sotto il profilo sostanziale (e cioè del suo contenuto) : ciò, sia perché detta comunicazione indica specificamente ed inequivocabilmente i fatti di cui si sarebbe resa responsabile l’incolpata, sia anche perché avendo sotto il profilo procedurale fissato un ristretto termine per presentare le eventuali giustificazioni (con implicito riferimento all’art. 103, 2° co. del citato D.P.R.) essa ha altrettanto inequivocamente messo in moto il procedimento di cui agli artt. 106 e 107 dello stesso D.P.R..
Di conseguenza, proprio con riferimento a queste ultime norme, il Capo del personale (e cioè il Capo del Dipartimento del Ministero dell’Interno) appena ricevuti gli atti (con le giustificazioni dell’interessata) in data 24 ottobre 2006 doveva assumere le proprie decisioni nel rigoroso rispetto della normativa in rassegna e cioè in alternativa: a) disporre l’archiviazione degli atti ai sensi dell’art. 106. 1° co., b) trasmettere gli atti al capo del servizio competente qualora avesse ritenuto che l’infrazione era punibile con la censura; c) disporre (nell’ipotesi di una sanzione più grave) un eventuale supplemento di istruttoria (tramite la nomina di un funzionario istruttore) qualora avesse ritenuto che il caso non era sufficientemente istruito; d) disporre (nel caso di istruttoria già a sufficienza completa) la trasmissione degli atti alla Commissione di disciplina entro 15 giorni dalla data in cui era pervenuta la pratica completa con le giustificazioni da parte della Prefettura di Perugia (e cioè entro 15 giorni dal 24 ottobre 2006).
Nessuna delle predette decisioni – così come tassativamente tipizzate dalle norme citate – è stata assunta nell’intervallo di tempo che intercorre dal 24 ottobre 2006 fino al 14 marzo 2007. Né, in tale non breve intervallo temporale, l’interessata ha ricevuto alcuna comunicazione di tipo endoprocedimentale come, ad esempio, quella prevista dall’art. 105, 1° co. concernente l’eventuale nomina di un funzionario istruttore, delegato a svolgere approfondimenti istruttori. Anzi, la stessa Commissione di disciplina ha poi precisato che la nomina del funzionario istruttore sarebbe stata necessaria solo nel caso in cui dovevano svolgersi ulteriori indagini e, dunque, per implicito non nel caso della dott.ssa Barbieri la cui vicenda risultava ben chiara e precisa dovendo essa (in base agli elementi di fatto a sua disposizione) provvedere nell’immediato all’adozione del provvedimento di divieto di detenzione delle armi nei confronti del signor Alunni Fegatelli.
6. Le conseguenze procedurali - che discendono dalla riscontrata inerzia -giuridicamente priva nel caso di specie di valide giustificazioni da parte della Amministrazione - sono quelle previste dall’art. 120 del ripetuto D.P.R. n. 3 del 1957 laddove appunto è stabilito che il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
L’ultimo atto della procedura è in questo caso quello di contestazione degli addebiti del 2 ottobre 2006 o, al più, quello del 18 ottobre 2006 (pervenuto al Ministero in data 24 ottobre 2006) con il quale si dava piena contezza dei fatti già contestati all’interessata e si allegavano le giustificazioni di quest’ultima.
Fatti che la successiva contestazione di addebiti del 14 marzo 2007 ha poi testualmente ribadito senza (fra l’altro) nulla aggiungere di più rispetto alla precedente contestazione, salva l’indicazione della ipotesi disciplinarmente rilevante nel caso di specie ai sensi dell’art. 80 lett. a) del D.P.R. n. 3/1957; il tutto, evidentemente, nella convinzione (erronea) che una nuova e del tutto ripetitiva contestazione dei fatti addebitati potesse in questo caso riaprire i termini già ampiamente decorsi per la sollecita definizione del procedimento.
7. A questo punto, è appena il caso di sottolineare che la disciplina procedimentale sollecitatoria di cui all’art. 120 citato rappresenta una ben ragionevole esigenza di garanzia e di certezza dell’azione amministrativa: ciò non solo a tutela dell’incolpato ma anche a tutela della stessa Pubblica Amministrazione; per l’incolpato, in quanto gli assicura che il procedimento disciplinare non deve avere (per la sua specifica natura di per sé afflitttiva) una durata temporale eccessiva; per la Pubblica Amministrazione, in quanto impone ad essa il sollecito accertamento e la sollecita definizione di eventuali responsabilità disciplinari dei propri dipendenti i quali, essendo investiti di compiti pubblicistici, non debbono per lungo tempo essere conservati nel dubbio di eventuali responsabilità (talvolta anche gravi) circa il corretto e puntuale svolgimento dei compiti medesimi.
In conclusione, quanto sopra detto avalla la natura perentoria ed automatica del termine previsto dall’art. 120 citato, nel senso che l’inerzia dell’Amministrazione che risulti assolutamente ingiustificata (come in questo caso) nel tempo previsto da tale norma comporta l’estinzione del procedimento disciplinare senza alcuna possibilità di rinnovazione del medesimo.
8. Per questi motivi, il ricorso merita l’accoglimento con ogni conseguenza di legge salva la pronuncia sulle spese di lite che invece può essere di totale compensazione tra le parti in presenza di giusti motivi.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Perugia, il 24 Ottobre 2007
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Annibale Ferrari F.to Pier Giorgio Lignani
IL SEGRETARIO
F.to Rossella Cardoni
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