REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione
con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere, relatore
Riccardo Savoia - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2057/2007 proposto da
D’AGOSTO SIMONE, DE ROSA IMMACOLATA, GIANARIA CHRISTIAN, MALESI TINDARA, PASQUAL PAMELA, SFRISO FRANCESCO e VERMIGLIO PIER FRANCESCO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Bettiol e Jacopo Molina, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia, S.Marco 5355;
CONTRO
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Cusin ed Enrico Specchio, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta Regionale in Venezia – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
di Molin Silvia, Vianello Lara, Ferrazzetta Lucia, Trevisan Aldo, Busato Annalisa, Polacco Sara, Veronese Elisabetta, Giacomini Sara, Sagnibene Monica, Panepinto Antonina, Ficarra Carnelo e Carboni Stefano, non costituiti in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento regionale 9.10.2007 n. 546 e delle graduatorie definitive nella parte in cui i ricorrenti sono stati dichiarati esclusi dalla selezione per soli titoli di servizio riservata a soggetti di cui alla legge 27.12.2006 n. 296 e della legge regionale 19.2.2007 n. 2 (leggi finanziaria statale e regionale 2007), della nota regionale 15.10.2007, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica alla Regione Veneto n. DPF – 0031444 . 03/08/2007-1.2.3.4., del provvedimento regionale 10.9.2007 n. 488 e delle graduatorie provvisorie, della selezione bandita dalla Regione Veneto per soli titoli di servizio riservata a soggetti di cui alla legge 17.12.2006 n. 296 e alla L.R. 19.2.2007 n. 2.
Visto il ricorso, notificato il 27.10.2007 e depositato presso la Segreteria il 6.11.2007, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione intimata, depositato il 12.11.07;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 14 novembre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l’avv. Molina per i ricorrenti e l’avv. Specchio per la Regione Veneto;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che, nel caso di specie - ove l’assunzione dei soggetti interessati avviene sulla base dell’accertato possesso di specifici requisiti (titolarità di un rapporto di lavoro precario a cui si è acceduto previo superamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e possesso, all’1.1.2007, di una prestabilita anzianità di servizio maturata entro precisi limiti temporali), giusta gli artt. 1, comma 558 della legge 27.12.2006 n. 296 e 32 della LR 19.2.2007 n. 2 -, i provvedimenti di inclusione e/o di esclusione dalla graduatoria incidono su posizioni di diritto soggettivo e sono, pertanto, assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario in virtù dell’art. 63, I comma del DLgs n. 165/01: il procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale precario ai sensi delle richiamate disposizioni normative, infatti, non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto manca, rispetto agli aspiranti, non solo qualsiasi giudizio comparativo, ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione, ragion per cui le relative controversie non sono sottoposte alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, IV comma del DLgs n. 165/01, bensì a quella ordinaria;
che, dunque, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione;
che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2007.