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n. 11-2007 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 31 ottobre 2007 n. 3493


Edilizia e Urbanistica – Ristrutturazione – Nesso di continuità materiale

Il concetto di ristrutturazione edilizia è stato dalla giurisprudenza esteso agli interventi di demolizione integrale con successiva ricostruzione di un fabbricato nuovo, che deve riprodurre fedelmente quello demolito, fermo restando che tra il fabbricato vecchio ed il nuovo deve intercorrere un nesso di continuità materiale. Esula quindi dalla nozione di ristrutturazione il ripristino di corpi di fabbrica riguardanti strutture non più esistenti da decenni.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione




con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi - Presidente, relatore
Claudio Rovis - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 1879/2007 proposto da

GREGO DONATELLA, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Bucci, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;


CONTRO



il Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, M.Maddalena Morino, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale;

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;


e nei confronti



della S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;


PER



l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del permesso di costruire n. 2005/428974/PG rilasciato dal Comune di Venezia alla S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari in data 24.7.2007 e dell’art. 64.6, lett. c) (“ripristino tipologico”) delle N.T.S.A. del P.R.G. di Venezia approvato con la deliberazione D.R. Veneto n. 3905 del 3.12.2004.

Visto il ricorso, notificato il 27.9.2007 e depositato presso la Segreteria il 15.10.2007, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato il 18.10.2007;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 30 ottobre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi - l’avv. Bucci per la ricorrente e l’avv. Iannotta per il Comune di Venezia;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;


considerato quanto segue.



Il presente ricorso risulta ammissibile; invero, il Comune non riesce affatto a dimostrare, se non con mere illazioni, che l’attuale ricorrente avesse conosciuto il provvedimento nel maggio del 2007, in quanto asseritamente comunicatogli dal coniuge convivente. Inoltre le opere assentite nel 2006 non sono risultate evidenti prima dell’estate del 2007.
Venendo ora al merito, come noto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d), t.u. 6 giugno 2001 n. 380, come modificato dal d.lg. 27 dicembre 2002 n. 301, il concetto di ristrutturazione edilizia, come qualificato dall'art. 31 comma 1 lett. d), l. 5 agosto 1978 n. 457, comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l'unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagome, volume tra il vecchio e il nuovo manufatto, con la conseguente possibilità di pervenire, in tal modo, ad un organismo edilizio (Consiglio Stato , sez. IV, 11 aprile 2007 , n. 1669).
Più precisamente, posto che il concetto di ristrutturazione edilizia è stato dalla giurisprudenza esteso agli interventi di demolizione integrale con successiva ricostruzione di un fabbricato nuovo, che deve riprodurre fedelmente quello demolito, la fedeltà della ricostruzione va ricondotta alla nozione di recupero, nel senso che il fabbricato nuovo, pur potendo costituire un organismo edilizio anche in tutto diverso, deve essere comunque materialmente riferibile a quello preesistente, in quanto non si può pretendere dagli interventi di demolizione totale e successiva ricostruzione una fedeltà alla vecchia struttura maggiore di quella esigibile nei casi in cui tale struttura sia in parte conservata, fermo restando che tra il fabbricato vecchio ed il nuovo deve intercorrere un nesso di continuità materiale e che le eventuali diversità non possono riguardare il sedime e i volumi (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 18 ottobre 2004 , n. 2504).
Inoltre, tra il rilascio dell'originario titolo, il crollo e la presentazione del nuovo progetto non si deve verificare alcuna soluzione di continuità (Consiglio Stato , sez. V, 01 dicembre 1999 , n. 2021).
Orbene, nel caso in esame è proprio tale continuità temporale e funzionale a risultare carente, posto che parte ricorrente dimostra che il ripristino di due corpi di fabbrica demoliti riguarda due strutture non più esistenti da decenni, in quanto presenti unicamente ab antiquo ma assenti nei catasti del 1838, del 1846 e del 1929.
Va infine aggiunto che una nuova edificazione non appare consentita tanto più che non vengono rispettate le distanze dal confine.
Per quanto detto il ricorso va accolto e va annullato il permesso di costruire n. 2005/428974/PG rilasciato dal Comune di Venezia alla S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari in data 24.7.2007 laddove non necessita annullare l’art. 64.6, lett. c) (“ripristino tipologico”) delle N.T.S.A. del P.R.G. di Venezia approvato con la deliberazione D.R. Veneto n. 3905 del 3.12.2004, impugnato solo in via subordinata e tuzioristica.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;


P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire n. 2005/428974/PG rilasciato dal Comune di Venezia alla S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari in data 24.7.2007.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2007.



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