Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2007 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 25 ottobre 2007 n. 688
S. Balba – Presidente, R. Speca – Estensore
N.L. (avv. F. Foglietti) c. Ministero della Difesa (Avv. dist. St.)


Beni pubblici - Beni militari - Alloggi A.S.I. e A.S.T. – Qualificazione rapporto di concessione – Criterio applicabile

Laddove un alloggio ASI sia stato assegnato ad un militare non titolare d’incarico, non si può ritenere intervenuta una modificazione dell’alloggio da ASI ad AST, dal momento che l’assegnazione al militare non avente diritto non modifica l’oggetto dell’assegnazione e, quindi, il suo regime giuridico. Ne consegue che la determinazione del canone deve necessariamente ragguagliarsi alla natura dell’alloggio in concreto assegnato (che nella specie, è e resta ASI) (1).

 

----------------

 

(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Ordinanza 10 luglio 2001 n. 3885.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 132 del 2001, proposto da:

N. L
., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Foglietti, con domicilio eletto presso lo studio dell’ Avv. Fabrizio Foglietti in L'Aquila, P.zza S. Giusta, N. 4 (N.I.);


contro



MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;


per l'annullamento



1) del provvedimento prot. 21/4/720 del 10.02.2001 del Ministero della Difesa (Comando Regione Militare Centro, 7^ Direzione Genio Militare) con il quale è stato determinato, a seguito di riesame, il canone mensile per alloggio di servizio in Sulmona a decorrere dal 15.6.2000;
2) dei provvedimenti prot. 21/4/322 e prot. 21/4/3323 del 24.7.2000 (confermati implicitamente dal suddetto atto del 10.2.2001) con il quale è stato determinato il canone per il medesimo alloggio dal 1.1.1995 al 14.6.2000;
3) del parere 14.12.2000 della Commissione all’uopo costituita e del provvedimento prot. 943/4 AMM del 1.3.2001, con il quale il debito è stato definitivamente accertato in L. 27.739.260, disponendosi recupero mediante trattenuta;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/12/2006 il dott. Rolando Speca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con ricorso notificato in data 14.03.2001 l’istante, Maresciallo Ordinario in servizio presso il 57° btg Fanteria Abruzzi, con sede in Sulmona, espone di aver ottenuto, in data 7.4.1992, concessione di alloggio di servizio A.S.I. (alloggio di servizio connesso all’incarico) individuato con il n. 5408, sito nella Via Sannitica n. 479 di detta città.
Secondo la normativa l’alloggio ASI, ove non utilizzato dall’avente diritto, poteva venire ceduto in uso temporaneo ad altro dipendente, salva la possibilità dell’Amministrazione della Difesa di far cessare l’utilizzazione entro 30 giorni su semplice richiesta.
Con decreto ministeriale prot. 497/ASI del 24.11.1995 sono stati determinati i canoni degli alloggi ASI in concessione, con decorrenza dal 1.1.1995.
Con decorrenza dal 1.1.1995 il canone di locazione veniva quindi determinato in L. 649.025, e ciò nell’erroneo presupposto che l’alloggio dovesse considerarsi come AST (alloggio di servizio per temporanea sistemazione).
Considerando poi scaduta la concessione dell’alloggio di servizio al 15.3.2000, il canone veniva rideterminato in L. 1.238.020.
A fronte di tale determinazione, ritenuta eccessiva (anche in ordine al recupero a conguaglio), l’istante chiedeva il riesame.
La competente Commissione, con decorrenza 15.06.2000 rideterminava il canone nella misura di L. 1.159.847 con applicazione dell’I.S.T.A.T..
L’istante Navas lasciava pertanto l’alloggio di servizio con decorrenza 12.09.2000 e presentava ricorso in ordine all’accertamento del debito per differenze di canoni, accertato in L. 27.739.260 per il quale veniva disposto il recupero con rate mensili dell’ammontare di L. 396.275 cadauna.
Come motivi di ricorso deduce quanto appresso.
1) Sulla giurisdizione di questo TAR.
E’ vero che la giurisdizione in ordine alle controversie inerenti la corresponsione dei canoni appartiene al giudice ordinario ma, nel caso di specie, trattasi della qualificazione dell’alloggio di servizio.
Cioè mentre dall’istante si sostiene di aver sottoscritto un contratto di alloggio A.S.I., l’Amministrazione ritiene che tratterebbesi di alloggio AST.
Non tratterebbesi dunque di controversia di nuova determinazione di canoni.
2) Violazione e mancata applicazione di D.M. 24/11/95 ASI – Travisamento dei fatti ed errato presupposto – Contraddittorietà tra i provvedimenti – Erronea determinazione del canone di concessione dell’alloggio da qualificarsi come ASI.
La determinazione assunta dall’Amministrazione si appalesa erronea perché non si può trasformare con effetto ex tunc la disciplina di una concessione – contratto e soprattutto perché non si potrebbe assimilare ex post il mancato esercizio del rilascio dell’alloggio (fondato sulla provvisorietà del rapporto) ad una stabilizzazione del rapporto medesimo.
Il canone di locazione doveva pertanto calcolarsi sulla base dei criteri previsti per gli alloggi ASI.
Correttamente pertanto l’istante ha corrisposto sinora il canone per la concessione dell’alloggio di sevizio nella misura determinata come alloggio ASI e per un importo inferiore di oltre il 50% rispetto a quello determinato successivamente dall’Amministrazione.
3) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 43 della L. 23/12/94 n. 724 – Erronea maggiorazione dei canoni per occupazione senza titolo – Travisamento dei fatti ed errato presupposto.
Non è dovuta la maggiorazione per gli alloggi di cui all’art. 6 della L. 18/8/78 n. 497 che sono appunto gli alloggi ASI, come da espressa previsione dell’art. 43 della L. 23/12/94 n. 724.
Per tale categoria di alloggi deve trovare applicazione soltanto il canone previsto dal decreto ministeriale (D.M. 24/11/95 ASI).
Né poteva ex post operarsi una conversione della qualificazione del rapporto concessorio.
Chiede quindi l’istante l’annullamento degli impugnati provvedimenti con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 24/11/2006 l’istante ha ribadito e puntualizzato quanto già esposto in ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso.
Il Ministero della Difesa si è costituito con atto depositato in data 3/04/2006.
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006 il ricorso è stato posto in decisione.


DIRITTO



L’impugnativa promossa dal Maresciallo Ord. Luigi Navas si incentra nello stabilire se per l’alloggio della Amministrazione militare, concessogli in locazione, debba essere corrisposto – anche sulla base delle rideterminazioni intervenute in materia – il canone rapportato all’alloggio ASI (cioè connesso all’incarico), come sostiene il menzionato ricorrente, ovvero il canone rapportato ad alloggio AST (di sistemazione temporanea) come di contro ritiene l’Amministrazione.
E quest’ultima, peraltro, ha già provveduto a quantificare le maggiorazioni richiedendone l’importo come in atti specificato.
Il Collegio ritiene che la tesi dell’Amministrazione non possa essere condivisa e che pertanto il ricorso debba essere accolto.
Gli alloggi di servizio dei militari, come da parte ricorrente non si è mancato di evidenziare, sono classificati in base a diverse categorie, analiticamente contemplate dall’articolo 2 del D.M. 16.1.1997 n. 253.
Gli alloggi ASI hanno la durata correlata alla permanenza dell’incarico per il quale è stato concesso; gli alloggi AST sono invece assegnati per otto anni e debbono venire rilasciati nel sesto mese dal trasferimento ove richiesto a domanda.
Tuttavia quando, come nel caso di specie un alloggio ASI sia stato assegnato a non titolare di incarico, non si può ritenere intervenuta una modificazione dell’alloggio da ASI ad AST.
Ciò in quanto l’assegnazione al militare non avente diritto non modifica l’oggetto dell’assegnazione e quindi il suo regime giuridico.
La determinazione del canone deve cioè necessariamente ragguagliarsi alla natura dell’alloggio (come nel caso in esame, per l’appunto, è e resta ASI).
Tale principio ha trovato conforto da parte del Consiglio di Stato con la ordinanza della Sez. IV, n. 3885, del 10/7/2001.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spere di giudizio possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti concorrendo giuste ragioni.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 06/12/2006 con l'intervento dei signori:
Santo Balba, Presidente
Rolando Speca, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Primo Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento