REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'UMBRIA
PERUGIA
nelle persone dei Signori:
PIER GIORGIO LIGNANI Presidente
ANNIBALE FERRARI Cons.
PIERFRANCESCO UNGARI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 26 Settembre 2007
Visto il ricorso 277/2007 proposto da:
C. C.
rappresentato e difeso da:
RANIERI GIAN VITO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA MADONNA ALTA 87/A
presso
CASOLI ANGIOLO
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede
COMM. ESAMI DI STATO ITC E TURISMO F. SCARPELLINI DI FOLIGNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dell'efficacia del "giudizio finale di non promosso" dell'esame di Stato per l'anno scolastico 2006/2007, pubblicato all'Albo dell'Istituto F. Scarpellini in data 13 luglio 2007 e rilasciato all'interessato il 31 luglio 2007 per produrlo in giudizio, con il quale la predetta Commissione esaminatrice N. PGTD14005 ha respinto il diplomando ricorrente.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMM. ESAMI DI STATO ITC E TURISMO F. SCARPELLINI DI FOLIGNO
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Udito il relatore Cons. Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale;
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000;
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il giudizio di “non promozione” (con un voto di 52/100), adottato nei suoi confronti dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale e per il Turismo “F.Scarpellini” di Foligno in data 11 luglio 2007, in esito all’esame di Stato del corso di studi di istruzione secondaria superiore.
Occorre premettere che la Commissione ha effettuato le valutazioni predisponendo griglie composte da “indicatori” e relativi “descrittori” dei “livelli” e corrispondenti “punteggi” attribuibili (in numero e con contenuti diversi) per ciascuna prova.
Il ricorrente lamenta che:
a) vi sia stato eccesso di potere nella valutazione della prima prova scritta (italiano), avendo la Commissione attribuito un voto finale (9/15) disancorato dai parametri stabiliti in via preventiva, posto che la somma aritmetica dei punteggi assegnati in relazione ai cinque indicatori della griglia avrebbe dovuto condurre ad un voto finale di 10/15;
b) vi sia stato eccesso di potere nella valutazione della seconda prova scritta (informatica generale ed applicazioni gestionali), per inadeguatezza della relativa griglia di valutazione e per violazione dell’iter logico, avendo la Commissione attribuito il voto finale (9/15) e solo successivamente, per far “tornare” il totale, attribuito (o corretto) i punteggi parziali;
c) nella terza prova (inglese - economia aziendale – matematica - diritto), la Commissione illogicamente abbia adottato una griglia unica per tutte le materie, come tale inidonea a dare atto delle ragioni dell’attribuzione del voto finale (9/15), per di più attribuendo, per l’indicatore “competenza espositiva o applicativa”, lo stesso punteggio – di 3 – sia al livello “sufficiente” che al livello “discreto”; inoltre, a maggioranza, gli abbia attribuito, incongruamente e senza motivazione, complessivi punti 8,8, assegnandogli però un voto finale di 9/15; infine, con riferimento all’indicatore (“capacità di analisi, sintesi e rielaborazione”), gli abbia attribuito il punteggio di 2 (“sufficiente”), mentre nel giudizio in calce al compito la “capacità di analisi” è stata contraddittoriamente definita “mediocre”;
d) nel colloquio, in violazione dell’articolo 16, comma 2, dell’O.M. 26/2007, la Commissione abbia omesso la discussione degli elaborati scritti e, ai fini dell’attribuzione del voto finale (14/35), abbia indebitamente “valutato il curriculum del candidato”.
2. Resiste per l’Amministrazione scolastica l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.
3. Il ricorso non può essere accolto.
Ragioni di ordine espositivo suggeriscono di affrontare per ultima la censura indicata al punto 1, sub a).
Quanto alle censure sub b) – a parte la circostanza che i verbali della riunione preliminare in cui sono state fissate la griglia per la correzione della seconda e della terza prova non sono stati specificamente impugnati – occorre subito precisare che il ricorrente lamenta l’incongruenza dei punteggi parziali corrispondenti ai “descrittori”, ma non prospetta al riguardo argomentazioni convincenti. Per quanto è dato di comprendere, l’unico elemento di distonia sarebbe rappresentato dal fatto che i punteggi attribuiti al livello intermedio di ciascun “indicatore” (ad esempio: per l’indicatore “conoscenza ed esposizione degli argomenti e dei concetti”, per il quale sono attribuibili fino ad un massimo di 5 punti, il livello “le conoscenze sono essenziali ed il linguaggio è adeguato”, cui corrisponde un punteggio di 3,5), che denotano una sorta di “soglia di sufficienza”, rispetto al punteggio massimo attribuibile all’indicatore non corrispondono al rapporto 10/15 (che esiste tra la loro somma ed il punteggio massimo totale). Ma ciò si spiega agevolmente col fatto che per ciascun indicatore sono stati prefissati punteggi di entità convenzionale, e che, in particolare, per l’indicatore “metodologia di lavoro”, al livello mediano (descrittore: “la metodologia è adeguata”) corrispondono 0,5 punti (anziché 0,666 che corrisponderebbe al rapporto 10/15 = 2/3); tuttavia, il ricorrente non spiega (né è altrimenti desumibile) come tale aspetto della griglia valutativa possa averlo pregiudicato, o, più in generale, possa aver determinato un’incongruità nelle valutazioni.
Per il resto, lo stesso ricorrente riconosce che il giudizio annotato sul compito (“le conoscenze sono frammentarie, l’organizzazione del progetto è essenziale così come l’applicazione anche se non completamente adeguata”) “rispecchia la coerenza con i descrittori di griglia” e ciò, oltre a quanto appena esposto, vale ad escludere l’illogicità del punteggio conseguito.
E’ vero che il punteggio (2,5) relativo all’indicatore “conoscenza ed esposizione degli argomenti e dei concetti” risulta corretto (non è possibile capire quale fosse il numero originariamente scritto), tuttavia la circostanza va ricondotta ad un errore materiale, posto che accanto risulta contrassegnato da una croce (soltanto) il descrittore corrispondente al punteggio attribuito.
Non ci sono quindi elementi che supportino l’ipotesi di una inversione del processo valutativo, basata sull’attribuzione pregiudiziale di un voto insufficiente.
Può aggiungersi che, in relazione alla seconda prova, la Commissione, dopo aver in un primo tempo attribuito voti ampiamente insufficienti a tutta la classe, ha rivalutato la prova (cfr. verbale n. 12 in data 23 giugno 2007 e n. 14 in data 25 giugno 2007) sulla base di criteri più … benevoli (“viste le difficoltà incontrate dagli esaminandi la Commissione … decide di non dare particolare peso alla parte teorica; per quanto riguarda la parte applicativa, cerca di valutare tutti gli elementi positivi che fanno comprendere la preparazione di base”), attribuendo così punteggi più alti; anche il punteggio del ricorrente è aumentato, passando da 6/15 a 9/15.
La doppia valutazione – in sé forse discutibile, ma non certo per eccessivo rigore o ristrettezza di punteggio, posto che la scala di valutazione non dovrebbe essere tarato sul grado di preparazione degli alunni desumibile dall’esito delle prove – sta comunque a dimostrare che la valutazione della Commissione non è stata superficiale o sbrigativa.
Quanto alle censure sub c), va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, dell’O.M. 15 marzo 2007, n. 26, la correzione della terza prova deve avvenire, collegialmente, da parte di tutta la Commissione (non è, cioè, consentito, come per le altre due prove scritte, demandare l’adempimento a due sottocommissioni, ferma restando l’attribuzione dei punteggi da parte dell’intera commissione, eventualmente a maggioranza).
Ciò premesso, deve riconoscersi legittima la predisposizione di una griglia di valutazione formata da indicatori “trasversali”, ispirati a criteri valevoli per l’apprezzamento di tutte le materie che compongono la prova.
Il giudizio scritto in calce all’elaborato (“sufficiente la conoscenza degli argomenti, mediocri sia le competenze espositive che la capacità di analisi e sintesi”) appare coerente con il voto di lieve insufficienza (9/15, risultante dai punteggi parziali 5+2+2) attribuito, ed idoneo a motivarlo.
Vero è che nella scheda compare anche l’indicazione di un punteggio di 8,8, che poi è stato approssimato a 9 ai fini del voto. Tale punteggio, tenuto conto della griglia, potrebbe risultare soltanto dalla somma di 5+1,5+2,3 ; si può perciò supporre che la Commissione, dopo aver attribuito i predetti punteggi, abbia operato nella scheda una sorta di approssimazione “compensativa” (di due indicatori al livello intermedio) anche sui punteggi parziali e non soltanto, come avrebbe dovuto, sul voto finale, ai sensi dell’articolo 15, comma 7, O.M. cit. (che prevede di “arrotondare al numero intero più prossimo”); tuttavia, l’impropria operazione risulta ininfluente, stante il tenore del giudizio suindicato e la sua corrispondenza con i punteggi parziali .
Il ricorrente sostiene inoltre che una piena coerenza tra giudizio e voto, in relazione all’indicatore (“capacità di analisi mediocre”), avrebbe dovuto condurre all’attribuzione di un punteggio di 1,5 (anziché 2); ciò appare plausibile, tuttavia il Collegio non vede quale interesse il ricorrente possa avere a denunciare tale profilo di incongruenza; in ogni caso, la modifica peggiorativa condurrebbe comunque all’attribuzione di un voto finale di 9/15, stante la ricordata necessità di arrotondamento.
Quanto alle censure sub d), risulta dal verbale che “il candidato prende visione degli elaborati e discute del lavoro svolto”.
Non si vede pertanto come il ricorrente, senza contestare la veridicità del verbale, possa sostenere che il colloquio sia stato carente sotto tale profilo.
Il giudizio del colloquio è stato: “gravemente insufficienti le conoscenze, insufficiente la capacità di comprensione, mediocre la capacità di analisi, insufficiente la competenza espositiva …”, con il punteggio di 14/35.
Tale valutazione non risulta inficiata dall’avvenuta considerazione del curriculum, pure verbalizzata dalla Commissione. Il curriculum, oltre che ai fini del giudizio di ammissione, rileva in sede di esame per la determinazione (articolo 5 della legge 425/1997) del credito scolastico (nel caso del ricorrente 11/20). Può peraltro ammettersi che, a fronte di un andamento negativo delle prove d’esame, la Commissione prenda in considerazione anche il curriculum del candidato in via sussidiaria ed integrativa, al fine di verificare, a soccorso dell’allievo, se dallo stesso emergano rilevantissimi ed univoci elementi di valutazione di segno opposto (cfr. TAR Lombardia, Milano, III, 4 agosto 2004, n. 3246; TAR Piemonte, 4 settembre 2003, n. 1163; cfr. anche Cons. Stato, 12 agosto 2002, n. 4154). Nel caso del ricorrente, la considerazione del curriculum non ha potuto modificare in positivo l’esito negativo dell’esame, ma è ben difficile sostenere che l’abbia aggravato; al riguardo, può sottolinearsi come il ricorrente sia stato ammesso all’esame nonostante avesse insufficienze in italiano, storia, inglese e scienza delle finanze, e non avesse completamente saldato i debiti pregressi (nelle altre materie – matematica, informatica, economia aziendale e diritto - aveva invece riportato il voto di sei, oltre ad un dieci in educazione fisica: cfr. giudizio di ammissione in data 11 giugno 2007); mentre è evidente che, al fine di modificare detto perdurante esito negativo non poteva avere alcun rilievo la positività del giudizio complessivo di ammissione agli esami, dato che questo è per sua natura positivo (cfr. TAR Lazio, III-quater, 15 settembre 2006, n. 8612).
Del resto, che quella indicata fosse la prospettiva nella quale è stato considerato il curriculum del ricorrente, trova conferma nella circostanza che i voti attribuiti per la prova d’esame sono stati deliberati all’unanimità, tranne quello relativo alla seconda prova, per il quale i due membri dissenzienti avevano proposto una votazione deteriore.
Può a questo punto esaminarsi anche la censura riportata sub a).
La prospettazione del ricorrente trova riscontro negli atti, posto che la somma aritmetica dei punteggi parziali della prima prova (2,5+2,5+1+2+2) dà 10.
Il giudizio della prova è stato : “sul piano della competenza linguistica risulta generico e impreciso; lo svolgimento della traccia non è sufficiente, qualche limite nella coerenza della traccia con gravi fraintendimenti rispetto a quanto rilevato dal tema”.
L’Avvocatura dello Stato giustifica la discrepanza con un errore materiale consistente nell’attribuzione di un eccessivo punteggio relativamente all’indicatore - “competenza lessicale” - che risulta tradotto nel punteggio b) – “scelte pertinenti, abbastanze varie, non sempre incisive” = 2,5 punti – laddove il riferimento del giudizio ad una “competenza linguistica generica” avrebbe trovato una più corretta corrispondenza concettuale, nell’ambito della griglia, nel livello d) – “scelte elementari e generiche” = 1,5 punti.
In effetti, la spiegazione appare convincente, tenuto conto che quella indicata è l’unica incongruenza, posto che gli altri giudizi appaiono fedelmente tradotti in termini di punteggi prefissati dalla griglia (il ricorrente afferma il contrario, ma non svolge al riguardo nel ricorso alcuna argomentazione).
In ogni caso, se anche non si potesse superare l’evidente erroneità nella somma dei punteggi, la fondatezza della censura condurrebbe ad attribuire al ricorrente un solo punto in più (assommando a 53/100), il che non modificherebbe in alcun modo l’esito negativo dell’esame. Infatti, stante l’attuale sistema progressivo di formazione del voto finale, ex art. 2, comma 6, legge 425/1997, la votazione rimarrebbe comunque ben al di sotto della soglia di sufficienza (60/100).
Può aggiungersi che risultano irrilevanti le doglianze del ricorrente in ordine a domande atte a metterlo a disagio (tutto si risolverebbe nel fatto che il Presidente della Commissione gli ha rivolto, verso il termine del colloquio anziché all’inizio, alcune domande sull’attività sportiva svolta, ciò che sarebbe interpretabile come una forma di dileggio e non di incoraggiamento), posto che esse, se considerate da un punto di vista esterno ed oggettivo, scevro da coinvolgimenti personali, non denotano alcuna scorrettezza o tendenziosità.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, respinge il ricorso n. 277/2007 in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione della somma di Euro 3.000,00 (tremila/00) per spese di giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in perugia, il 26 Settembre 2007