REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel.
Dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1471/2007 proposto da
COOPERATIVA EDIFICATRICE IL SOLE. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cecchi con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Masaccio, 172;
contro
COMUNE DI PIETRASANTA, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Gracili, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via dei Servi, 38;
per la dichiarazione
dell’obbligo di provvedere sulla diffida delle società cooperative Edificatrice Il Sole s.c.a r.l. e Edificatrice Bellini s.c.a r.l., notificata il data 16 settembre 2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. A.Cecchi e l’avv. L.Gracili;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1 - Con ricorso notificato il 21 settembre 2007, premesso che:
- la società ricorrente, insieme con altra società cooperativa con la quale si è fusa, è proprietaria di terreni edificabili nel comune di Pietrasanta, ricadenti all’interno del comparto urbanistico n. 51, edificabile fin dal p.r.g. del 1998;
- i proprietari hanno presentato un piano di inquadramento operativo di comparto (ai sensi dell’art. 14 delle n.t.a.), approvato dalla Giunta comunale nel 2003, la cui sottozona a) corrisponde ai terreni acquistati dalle due cooperative;
- a causa della mancata intesa con i proprietari di piccoli terreni inclusi nel comparto, le due cooperative richiedevano al comune di procedere all’esproprio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 1150/1942;
- successivamente, nella speranza di raggiungere un’intesa con gli stessi proprietari, le cooperative chiedevano al comune di sospendere il procedimento di esproprio e di procedere alla stipula della convenzione urbanistica.
Nel corso del 2004, è stata sottoscritta la convenzione la quale prevede, all’art. 1, l’obbligo della parte privata di invitare formalmente i proprietari dei mappali 405 e 406 del foglio 36 a partecipare al comparto.
Nel 2005, le due cooperative hanno chiesto al comune di riattivare la procedura espropriativa.
Uno dei due proprietari ha dichiarato non solo di non voler aderire al comparto, ma anche di non voler cedere la sua proprietà.
Successivamente, è iniziato un procedimento penale a carico di vari rappresentanti comunali e di alcuni privati, avente ad oggetto talune procedure amministrative tra le quali quelle relative al comparto 51, seguito dal rinvio a giudizio degli indagati.
A seguito di atto di diffida del 16.9.2006, il comune faceva presente che, stante i provvedimenti giudiziari che avevano interessato i soggetti e la procedura relativa al comparto di cui trattasi, era stato chiesto un parere legale per accertare se si potesse dare seguito all’iter procedurale.
Il parere legale consigliava al comune di sospendere l’attuazione dei procedimenti, in attesa del chiarimento circa la fondatezza o meno degli addebiti contestati dall’autorità giudiziaria.
In data 29.5.2007, una delle cooperative proprietarie dei terreni di cui al comparto ha notificato una nuova diffida al comune, alla quale è stato dato riscontro con la nota del 25 giugno 2006, mediante la quale il comune ha comunicato che il procedimento è sospeso sino all’accertamento della liceità degli atti prodromici al suddetto provvedimento nel procedimento penale in cui sono ipotizzati reati di corruzione che coinvolgono il comparto in oggetto.
Con il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1974, la cooperativa in epigrafe ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del comune di provvedere all’esproprio dei terreni dei proprietari che non hanno inteso partecipare al piano attuativo del comparto urbanistico.
2 - Osserva il Collegio che, nella fattispecie sopra descritta, i soggetti destinatari dei provvedimenti, che i ricorrenti hanno diffidato il comune di adottare, rivestono la qualità di controinteressati al ricorso proposto.
Infatti, sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla giurisprudenza per la configurabilità di soggetti controinteressati nel giudizio ordinario.
Com’è noto, per l’individuazione della figura del controinteressato in senso tecnico, sono necessari due elementi, di cui uno sostanziale individuabile nella presenza di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed uno di carattere formale costituito dalla circostanza che il soggetto titolare di tale interesse sia espressamente o nominativamente individuato nel provvedimento o comunque agevolmente individuabile in base ad esso (da ultimo, cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. II, 7 maggio 2007 n. 4792).
Il ricorso in esame, peraltro, non è volto solo all’accertamento del presunto inadempimento del comune a fronte della norma urbanistica invocata; è teso anche, e principalmente, all’accertamento della pretesa sostanziale sottesa, individuabile nell’interesse della ricorrente alla conclusione dei procedimenti finalizzati all’esproprio dei terreni dei soggetti che non hanno aderito al comparto urbanistico approvato.
Nella fattispecie, trattandosi di ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, con il quale si chiede – come previsto dalla norma di cui si pretende l’applicazione – che l’amministrazione proceda all’esproprio nei confronti di soggetti, proprietari di terreni inclusi in un comparto urbanistico al quale non hanno ritenuto di aderire, si configura l’esistenza di terzi controinteressati al ricorso, ai quali esso deve essere necessariamente notificato, che verrebbero direttamente e immediatamente incisi dai provvedimenti che il comune avrebbe l’obbligo di emanare a seguito della sentenza che questo Giudice è chiamato ad pronunciare.
Va, pertanto, condivisa, con riferimento alla fattispecie in esame , la tesi secondo cui la regola che impone la notifica ai controinteressati, consacrata dall’art. 21, comma 1, legge n. 1034/71, esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, con il conseguente onere applicabile a tutti i ricorsi, anche non preordinati all’annullamento di un atto amministrativo, in cui risulti configurabile l’esistenza di soggetti titolari di un interesse contrario a quello di chi li propone.
Pertanto, va qualificato come controinteressato il soggetto che, nei giudizi di impugnazione del silenzio rifiuto, resta direttamente pregiudicato dalla dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere (Cons. Stato, Sez. IV, 9 agosto 2005 n. 4231).
Ciò appare tanto più necessario, a seguito della novella introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dal decreto – legge 14 marzo 2005 n. 35, in base alla quale il processo introdotto mediante l’impugnazione del silenzio rifiuto si può estendere fino ad accertare la fondatezza sostanziale della pretesa posta a base dell’istanza e dedotta in giudizio (Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, 12 aprile 2007 n. 3166).
La tesi testé enunciata appare, inoltre, consequenziale alla giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, secondo cui, rispetto ad uno strumento urbanistico esecutivo ad iniziativa di privati, la qualità di soggetti controinteressati non può essere disconosciuta ai soggetti che vantino posizioni dominicali sulle aree comprese nel piano di lottizzazione, dalla cui adozione o approvazione possano conseguire limitazioni e/o vincoli all’utilizzazione di suoli di loro proprietà, tanto più quando dall’approvazione di detto piano può conseguire l’applicazione delle disposizioni sul comparto edificatorio, con l’obbligatoria alternativa tra l’adesione al consorzio o l’espropriazione dei propri suoli (cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 maggio 2007 n. 1257).
Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso, non essendo stato notificato ad alcuno dei controinteressati, va dichiaro inammissibile.
Spese ed onorari di giudizio vanno posti a carico della parte soccombente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2007.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 OTTOBRE 2007