 |
| |
 |
 |
| n. 11-2007 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 30 ottobre 2007 n. 10253
Pres. est. A. Onorato
Esposito (Avv.ti F. Femiano e A. Tornitore) c. Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori fondazione “Giovanni Pascale” (Avv. C. Mariano) |
|
1. Competenza e Giurisdizione – Pubblico Impiego - Controversie relative al periodo ante 30 giugno 1998 – Ricorso notificato entro il 15 settembre 2000 e depositato successivamente – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.
|
| |
|
2. Pubblico Impiego – Controversie relative al periodo ante 30 giugno 1998 – Termine del 15 settembre 2000 ex art. 45, comma 17 del D.Lgs. 80/98, oggi art.69, comma 7, del D.L.vo n. 165/2001, – Natura non di termine processuale ma di termine di decadenza sostanziale della situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare.
|
|
1. Affinché le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 permangano nella giurisdizione del giudice amministrativo è necessario che il ricorso risulti depositato entro il 15 settembre 2000, non essendo di per sé sufficiente il completamento entro detto termine della sola procedura di notifica (1)
|
| |
|
2. Il termine del 15 settembre 2000, fissato dall’art. 45, comma 17 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 come sostituito dall’art. 69, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le controversi relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro con una P.A. anteriori al 30 giugno del 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. semprechè siano state proposte entro il termine fissato dalla norma, non ha natura di termine processuale, diretto a determinare l’ambito temporale della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, ma costituisce, piuttosto, un termine di decadenza sostanziale della situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il dipendente: infatti tale situazione giuridica, qualora non sia stata fatta valere con azione proposta entro il 15 settembre 2000, si estingue non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale a sua tutela né dinanzi al giudice amministrativo né dinanzi al giudice civile (2)
|
| |
|
----------------
|
| |
|
(1) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2007 n. 4002; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2007 n. 2796; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 27 febbraio 2007 n. 1699; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 25 luglio 2006, n. 6322; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV,n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006 n. 245. |
| |
|
(2) Cons. St., Ad. Plen., 21 febbraio 2007, n. 4; Cass. Civ., SS. UU., n. 9101 del 2005; Cass. Civ., SS. UU n. 15340 del 2006; Cons. Stato, sez.IV, n. 1804 del 2003. |
|
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI - QUINTA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
Antonio Onorato - Presidente
Andrea Pannone - Consigliere
Paolo Carpentieri - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10481/2000 proposto da
ESPOSITO ARMANDO, rappresentato e difeso dagli avv.ti FEMIANO FRANCA e TORNITORE ANTONELLO con gli stessi domiciliato in Napoli - VIALE DELLA COSTITUZIONE IS. G/8 CENTRO DIREZIONALE,
contro
L’ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. MARIANO CARMINE e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, VIA M. SEMMOLA C/0 L’ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE,
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente all’inquadramento nella qualifica funzionale superiore a seguito del corso di riqualificazione professionale dalla data di maturazione del relativo diritto;
e per
la condanna dell’ Istituto stesso al pagamento delle differenze stipendiali con accessori di legge,
Visto il ricorso,
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata,
Viste le memorie prodotte,
Visti gli atti tutti del giudizio,
Relatore all’udienza del 25 ottobre 2007 il presidente,
Uditi i difensori delle parti come da verbale,
FATTO e DIRITTO
Il ricorso, in materia di impiego alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, riguardando una fattispecie i cui fatti costitutivi si collocano prima del 30 giugno 1998 è inammissibile in quanto depositato in Segreteria dopo il 15 settembre 2000 e pertanto, dopo che si era verificata la decadenza di cui all’ art. 45 punto 17 parte seconda D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo sostituito dall’art. dall'art. 69, comma 7, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165).
Com'è stato anche recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato (IV Sez. 17 luglio 2007 n. 4002 e 31 maggio 2007 n. 2796) e da molti Tribunali amministrativi regionali (per esempio, T.A.R. Lazio Roma, sez. III 27 febbraio 2007 n. 1699 e 25 luglio 2006 , n. 6322; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007 , n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006 n. 245), nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all'esito dell'adempimento dell'onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica.
Peraltro la norma sopra citata va intesa nel senso che tale termine del 15 settembre 2000 rileva quale limite, non alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma alla stessa proponibilità della domanda giudiziale, che, ove introdotta dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale fissata dall'art. 69 cit., con conseguente inammissibilità della stessa (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS. UU., n. 9101 del 2005 e n. 15340 del 2006; Cons. St. IV n. 1804 del 2003).
D’altra parte, la legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui fissa la data indicata a pena di decadenza e non per radicare la giurisdizione ordinaria sulle controversie introdotte successivamente, è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale con le decisioni nn. 213 e n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006 (Cfr.. anche sul punto, da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 21 febbraio 2007, n. 4).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 ottobre 2007.
|
|
|
|
 |
|
| |
|