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| n. 11-2007 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 29 ottobre 2007 n. 10204
Pres. est. A. Onorato
Lonardo (Avv. C. Lombardi) c. Regione Campania, (Avv. S. Colosimo) |
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1. Giurisdizione e Competenza – Pubblico Impiego – Art. 63 del D.Lgs. 165 del 2001 – Conferimento incarichi Dirigenziali – Giurisdizione esclusiva del A.G.O. – Sussiste – Procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto di pubblico impiego – Giurisdizione residuale del G.A. – Sussiste.
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2. Giurisdizione e Competenza – Pubblico Impiego – Conferimento incarico Direttore generale delle A.S.L. ex art. 15 D.Lgs. 502/92 – Giurisdizione G.A.- Non sussiste – Ragioni.
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1. In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n.29/93, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. n.80 del 1998 (oggi art. 63 del D.Lgs. n.165/2001), sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre sono riservate in via residuale alla giurisdizione amministrativa, ai sensi del comma 4 del citato art. 68 del D.Lgs. n.29/93 (oggi art. 63 del D.Lgs. n.165/2001), esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione (1).
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2. E’ attribuita alla giurisdizione del Giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il Provvedimento di conferimento dell’incarico di Direttore generale delle A.S.L. ex art. 15 D.Lgs. 502/92 dal momento che la disciplina per il conferimento del suddetto incarico non può avere natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa siano ammessi anche soggetti estranei al S.S.N.: ed invero, l’incarico di Direttore Sanitario delle A.S.L.è conferito, ai sensi dell’art. 3, comma 1 quater, del D.Lgs. 502/92, sulla base di una scelta a carattere fiduciario, nell’ambito dei nominativi indicati dalla Commissione esaminatrice, la quale si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei in quanto in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione all’incarico da conferire (2).
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(1) Cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.8950 del 16/4/2007; Cass. Civ., SS.UU., n.25042 del 28/11/2005; Cass. Civ., SS.UU., n.21593 del 8/11/2005; TAR Campania-Napoli, sez.V, n.248 del 20/1/2005, Corte Costituzionale n. 196 del 2005 |
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(2) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.1478 del 27 gennaio 2004. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
QUINTA SEZIONE
Composto dai sigg.ri
Antonio Onorato - presidente
Andrea Pannone - consigliere
Paolo Carpentieri - consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7394/2005 proposto da
Lucio Lonardo, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Lombardi e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Posillipo n. 6 presso S. Esposito, ,
contro
la Regione Campania , in persona del Presidente pro-tempore, costituita in giudizio rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Colosimo e con lo stesso selettivamente domiciliato in Napoli, via S.Lucia n. 81,
e nei confronti di
Nicola Minnini, non costituito,
per l’annullamento
del decreto dirigenziale 29 luglio 2005 n. 99 nonché della nota 11 agosto 2005 comportante l’esclusione del ricorrente dall’elenco degli aspiranti alla nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie ed ospedaliere,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale,
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 25 ottobre 2007 la relazione del presidente,
Uditi i difensori come da verbale,
Ribadito, con la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di cassazione ( Sez. un., 28 novembre 2005 n. 25042 e 8 novembre 2005 n. 21593) e di questo Tribuale (Sez. V 20 gennaio 2005 n. 248) che "in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998 (oggi art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001), sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la Pubblica amministrazione".
Considerato che, pertanto, "appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell'incarico di direttore generale delle Aziende sanitarie locali ex art. 15 del d.lg. n. 502 del 1992, dovendosi escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al Servizio sanitario nazionale, e soggetti che sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura" (Cassazione civile , sez. un. 27 gennaio 2004 n. 1478),
Rilevato che "nella disciplina per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica: la commissione, infatti, si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell'incarico da conferire";"nell'ambito dei nominativi indicati dalla commissione, è conferito l'incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario" (art. 3, comma 1 quater, D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche).
Ribadito che "i suddetti principi sono, infine, confortati dalla decisione n. 196 del 2005 della Corte cost., che ha rimarcato come, nella materia in esame, il riparto della giurisdizione debba essere operato sulla base della natura dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale" (Cassazione civile sez. un. 16 aprile 2007 n. 8950).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile e che ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. V, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso indicato in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 ottobre 2007.
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