N. 2686 REG. SENT.
ANNO 2007
Anno 2004
n. 2239 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
-I^ SEZIONE –
nelle persone dei Sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente
Dott. Eleonora Di SANTO - Consigliere rel. est.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2239/2004 proposto da
VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del suo procuratore Sig.ra Bianca Maria Martinelli, rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Brizzolati del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Sauro Erci in Firenze, Via Francesco Bonaini n. 10;
contro
-il Comune di Montepulciano (SI), in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avv. Paolo Emilio Paolini del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
-il SUAP Cetona – Servizio associato dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sartiano, Chiusi, in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Gian Domenico Comporti del Foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. 18524 del 28 luglio 2004, comunicata in data 3 agosto 2004, con cui il Dirigente Servizi Tecnici del Comune di Montepulciano, relativamente alla stazione radio base per telefonia cellulare (SRB denominata 3 SI 2166) da realizzare nel predetto Comune – Loc. Stazione di Montepulciano – in Via Firenze, comunicava alla società ricorrente, “… la sospensione delle procedure di esame delle pratiche edilizie relative all’installazione di stazioni radio base di telefonia mobile, tra cui rientra la pratica in oggetto, fino all’adozione del corrispondente piano territoriale citato, che dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di esecutività della Del. G.C. 163/2004”;
b) della delibera del Consiglio Comunale di Montepulciano n. 73 del 26 luglio 2004, pubblicata il 29 luglio 2004, avente ad oggetto “sospensione titoli autorizzativi edilizi per l’installazione stazioni radio base di telefonia mobile”, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi;
e per la declaratoria
di efficacia e di validità dell’autorizzazione all’installazione di stazione radio base per telefonia cellulare nel Comune di Montepulciano, conseguita mediante silenzio-assenso sulla relativa istanza, presentata dalla società ricorrente in data 17 dicembre 2003;
nonchè, a seguito dei primi motivi aggiunti, notificati in data 8 novembre 2005 e depositati presso questo Tribunale il 17 novembre successivo,
per l’annullamento
c) dell’ordinanza del 2 settembre 2005 n. 144, notificata in data 12 settembre 2005, con la quale il Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Montepulciano ordinava alla Vodafone Omnitel l’immediata sospensione dei lavori “di realizzazione stazione radio base telefonia mobile in Montepulciano stazione Via Firenze, con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza;
d) della nota del 7 settembre 2005, senza protocollo, notificata in data 21 settembre 2005, avente ad oggetto “domanda di permesso di costruire n. 166/2005 comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire per autorizzazione edilizia”, con cui il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Montepulciano, “in riferimento alla domanda di autorizzazione edilizia presentata in data 17.12.2003”, dalla Vodafone Omnitel comunicava “che non è possibile accogliere la sua richiesta” in quanto “… il sito proposto per l’impianto di telefonia non è previsto nel piano territoriale di installazione stazioni radio base telefonia mobile approvato dal Comune di Montepulciano con del. C.C. 54 del 30.5.2005”;
e) della nota in data 8 settembre 2005, prot. n. 21027, avente ad oggetto “C.E. 166/2005 intestata alla soc. Vodafone Omnitel N.V. – Per la realizzazione stazione radio base per telefonia cellulare Montepulciano STAZ.”, con cui il Comune di Montepulciano comunicava allo Sportello Univo Attività Produttive che “la pratica in oggetto … è stata esaminata dal Comitato Tecnico Interno nella seduta n 21 del 2.09.2005 ed ha ottenuto il seguente parere: Negativo in quanto il sito proposto non è previsto nel Piano territoriale di installazione stazioni radio-base telefonia mobile approvato dal Comune di Montepulciano con del. C.C. n. 54 del 30.5.2005. Ai sensi della del. C.C. 135/2004 tale strumento risulta idoneo alla copertura del territorio comunale”;
f) della nota del 20 settembre 2005, prot. n. 9919, con cui il Responsabile del Procedimento SUAP – Cetona del Comune di Montepulciano, relativamente alla predetta istanza, comunicava “che il Comune di Montepulciano con la nota che si trasmette … riportando il parere espresso dal Comitato Tecnico Interno, adottato alla seduta del 2 settembre c.a. ha comunicato: negativo in quanto il sito proposto per l’impianto di telefonia non è previsto nel piano territoriale di installazione stazioni radio base telefonia mobile approvato dal Comune di Montepulciano con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.0505”, nonché del richiamato parere del Comitato Tecnico Interno;
g) per quanto occorrer possa, del Piano territoriale di installazione stazioni radio base telefonia mobile e delle delibere del C.C. n. 135 del 29 novembre 2004 e n. 54 del 30 maggio 2005, con cui è stato, rispettivamente, adottato e approvato il predetto Piano territoriale, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi,
nonché per la declaratoria
della formazione del silenzio assenso e del conseguimento dell’autorizzazione ex art. 87 D. Lgs. 259/2003 per la realizzazione della stazione radio di telefonia cellulare denominata 3-SI2166 Montepulciano Stazione, sito a Montepulciano Via Firenze;
nonchè, a seguito dei secondi motivi aggiunti, notificati in data 13/14 marzo 2007 e depositati presso questo Tribunale il 23 marzo successivo,
per l’annullamento
h) della nota del Comune di Montepulciano prot. n. 11269 del 16 febbraio 2007, comunicata in data 2 marzo 2007, con la quale è stato espresso il diniego in ordine alla “Domanda di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 259/03 – n. 21/2007 (…) presentata in data 23/01/2007, prot. 2282”;
i) della nota del Comune di Montepulciano prot. n. 3279 del 1° febbraio 2007, successivamente comunicata, avente ad oggetto “diffida alla prosecuzione di lavori di realizzazione stazione radio base in Montepulciano stazione, Via Firenze”;
l) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi compresi:
- la nota del Comune di Montepulciano prot. 13757 del 7 giugno 2006, comunicata in data 13 giugno 2006, avente ad oggetto “domanda di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 259/03 n. 100/2006 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di Autorizzazione”;
- il parere istruttorio del Responsabile del procedimento ed il parere espresso dal Comitato Tecnico Interno nella seduta del 5 giugno 2006;
- il parere istruttorio del Responsabile del procedimento ed il parere espresso dal Comitato Tecnico Interno nella seduta del 14 febbraio 2007;
m) nonchè di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i precedenti motivi aggiunti e segnatamente:
- la nota del Dirigente dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente del Comune di Montepulciano del 14 marzo 2005 trasmessa con raccomandata del SUAP del 9 maggio 2005;
- la nota del Comune di Montepulciano prot. n. 1569/6322 del 14 marzo 2005, trasmessa con medesima raccomandata del SUAP del 9 maggio 2005;
- la nota del SUAP prot. n. 4802 1-8-5 del 9 maggio 2005;
- l’ordinanza del Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Montepulciano n. 144 del 2 settembre 2005, notificata in data 12 settembre 2005;
- la nota del Dirigente dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente del Comune di Montepulciano del 7 settembre 2005, notificata in data 21 settembre 2005;
- la nota del Comune di Montepulciano prot. n. 21027 dell’8 settembre 2005;
- la nota del Responsabile del procedimento del SUAP – Cetona prot. n. 9919 del 20 settembre 2005;
- per quanto occorrer possa, le delibere del C.C. di Montepulciano nn. 135 del 29 novembre 2004 e 54 del 30 maggio 2005, nonché il “Piano territoriale di installazione stazioni radio base telefonia mobile”, con le medesime rispettivamente adottato ed approvato;
nonché per la declaratoria
di efficacia e di validità dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base per telefonia cellulare denominata 3-SI2166 Montepulciano stazione (sita in Montepulciano, Via Firenze) conseguita dalla Vodafone Omnitel mediante formazione del silenzio-assenso ex art. 87, comma 9°, del D. Lgs. 259/2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 15 novembre 2004 e depositato il 24 novembre successivo;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate, come sopra indicate;
Visti i motivi aggiunti depositati il 17 novembre 2005 e il 23 marzo 2007;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 - relatore il Consigliere Eleonora Di Santo - i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Nell’ambito di un accordo con le Ferrovie dello Stato per l’estensione del servizio radio mobile all’intero percorso delle tratte ferroviarie nelle zone prive di segnale, la Vodafone Omnitel individuava un’area scoperta dal segnale radio telefonico in prossimità della stazione di Montepulciano.
In data 17 dicembre 2003 la società ricorrente presentava, quindi, al Comune di Montepulciano (SI) ed all’ARPAT, istanza ex artt. 86 e segg. D. Lgs. 259/2003, per ottenere l’autorizzazione ad installare una stazione radio base – denominata “3 SI 2166 MONTEPULCIANO STAZIONE” e comprensiva dei sistemi radio GSM-DCS-UMTS – nel predetto Comune, in Via Firenze, all’interno della Stazione ferroviaria.
Con nota datata 30 dicembre 2003 (trasmessa dopo il termine di 15 giorni dall’istanza, previsto dall’art. 87, comma 5°, del D. Lgs. 259/2003), l’A.C. comunicava il nominativo del responsabile del procedimento e richiedeva della documentazione integrativa.
Con nota del 22 gennaio 2004, l’ARPAT trasmetteva al Comune di Montepulciano il proprio parere tecnico favorevole all’installazione.
Con nota del 27 aprile 2004, ricevuta dal Comune di Montepulciano in data 30 aprile 2004, la Vodafone Omnitel inviava all’A.C. la documentazione richiesta.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 26 luglio 2004, veniva sospeso il rilascio dei titoli autorizzativi edilizi e DIA relativi alla installazione di stazioni radio base di telefonia mobile fino all’adozione del relativo Piano territoriale, al fine di non creare situazione di incompatibilità con gli indirizzi di pianificazione.
Con nota prot. n. 18524 del 28 luglio 2004, il Comune di Montepulciano comunicava la sospensione delle procedure di esame delle pratiche edilizie relative all’installazione di s.r.b. di telefonia mobile, tra cui rientrava la pratica relativa alla realizzazione della s.r.b. di Montepulciano Stazione, “fino all’adozione del corrispondente piano territoriale citato, che dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di esecutività della Del. G.C. 163/2004”, con la quale era stato avviato il procedimento di adozione del Piano territoriale di installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile.
2. Avverso la predetta nota e la delibera di sospensione delle istanze (delibera del C.C. n. 73 del 26 luglio 2004), la Vodafone Omnitel proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo altresì la declaratoria di formazione del silenzio-assenso sulla domanda del 17 dicembre 2003.
La società ricorrente, in particolare, evidenziava:
1) i provvedimenti di sospensione dell’istanza di autorizzazione emessi dal Comune di Montepulciano sarebbero illegittimi in quanto non terrebbero conto dell’avvenuta formazione del silenzio- assenso ex art. 87, comma 9°, del D. Lgs. 259/2003 sull’istanza presentata il 17 dicembre 2003, non potendosi ritenere sospesi i termini dalla richiesta di integrazione documentale (tardiva ai sensi del quinto comma della citata disposizione) ed essendo in ogni caso trascorsi ulteriori 90 giorni dalla trasmissione all’A.C. (in data 30 aprile 2004) della predetta documentazione integrativa;
2) la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento finale ex art. 2, comma 1°, della legge 241/1990 e art. 33, comma 1°, della L.R. Toscana n. 9/1995, particolarmente grave nella fattispecie, svilendosi la disciplina introdotta a livello nazionale ed europeo per accelerare e semplificare la realizzazione delle infrastrutture di TLC;
3) l’inapplicabilità delle misure di salvaguardia al procedimento disciplinato dagli artt. 87 e segg. D.Lgs. 259/2003 (avente natura di lex specialis) e comunque l’illegittimità della misura adottata anche ai sensi dell’art. 12, comma 3°, del D.P.R. 380/2001;
- la violazione del principio “tempus regit actum” che impone di negare la legittimità di atti emanati in base a progetti di riforma e normative in itinere;
- l’illegittimità derivata degli atti impugnati, in quanto fondati sulla delibera del C.C. n. 73/2004, viziata da incompetenza.
3. Nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2004, la discussione dell’istanza di sospensiva veniva rinviata al merito, in quanto l’A.C. comunicava in tale sede di aver adottato il “Piano territoriale di installazione stazioni radio base telefonia mobile” con delibera C.C. n. 135 del 29 novembre 2004.
Tale Piano veniva, poi, approvato con delibera C.C. n. 54 del 30 maggio 2005.
Successivamente, sebbene a seguito dell’adozione del piano fosse cessato l’effetto sospensivo disposto dall’impugnata nota comunale prot. n. 18524 del 28 luglio 2004, l’A.C. nulla comunicava in merito all’esito dell’istanza di autorizzazione presentata dalla Vodafone Omnitel.
Conseguentemente, in data 2 agosto 2005 la società ricorrente comunicava l’inizio dei lavori di realizzazione della stazione, sul presupposto che fosse ulteriormente decorso il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, comma 9°, del D. Lgs. 259/2003.
A seguito di ciò, il Comune dapprima ordinava alla Vodafone Omnitel, con l’ordinanza n. 144 del 2 settembre 2005, “la immediata sospensione dei lavori di realizzazione stazione radio base telefonia mobile in Montepulciano stazione Via Firenze (…) in quanto: la soc. Vodafone è a conoscenza del fatto che il sito in oggetto non è previsto nel Piano Territoriale di installazione stazioni radio base di telefonia mobile adottato con Delibera C.C. n. 135/2004 ed approvato con Del. C.C. 54/2005 (…) L’impianto non è stato autorizzato. Ammesso che si è formato il silenzio assenso sulla domanda del 17.12.2003 (art. 87 c.9 D.LGS. 259/03), come considerato nella comunicazione di inizio lavori della soc. Vodafone, le opere non sono state realizzate nel termine perentorio di dodici mesi, pena decadenza del titolo così come previsto dall’art. 87 c. 10 del D. Lgs. 259/03”.
Immediatamente dopo, inviava allo Sportello Unico Attività Produttive la nota in data 8 settembre 2005, prot. n. 21027, con cui lo informava che il Comitato Tecnico Interno nella seduta n. 21 del 2 settembre 2005 aveva espresso parere negativo sulla istanza presentata dalla Vodafone Omnitel “in quanto il sito proposto per l’impianto di telefonia non è previsto nel Piano territoriale di installazione stazioni radio-base telefonia mobile approvato dal Comune di Montepulciano con del. C.C. n. 54 del 30.5.2005. Ai sensi della del. C.C. 135/2004 tale strumento risulta idoneo alla copertura del territorio comunale”.
Con nota del 20 settembre 2005 il SUAP – Cetona trasmetteva alla società ricorrente la suddetta nota ricevuta dal Comune di Montepulciano, informando la Vodafone Omnitel che era stato espresso un parere negativo e che, pertanto, “il procedimento posto in essere con la domanda unica prot. n. 3527 del 3 maggio 2004, si intende concluso”.
In data 21 settembre 2005, alla Vodafone Omnitel veniva notificata la nota del 7 settembre 2005, senza protocollo, avente ad oggetto “domanda di permesso di costruire n. 166/2005 comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire per autorizzazione edilizia”, con cui il Comune di Montepulciano comunicava alla società ricorrente che non era possibile accogliere l’istanza di autorizzazione edilizia inoltrata in data 17 dicembre 2003, in quanto il sito non era previsto nel piano territoriale e che – contrariamente a quanto comunicato con la precedente nota del SUAP – il procedimento non era concluso, avendo la Vodafone Omnitel il diritto di presentare entro dieci giorni, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, delle osservazioni per iscritto. L’A.C. precisava, inoltre, che “nel caso siano fornite le osservazioni il procedimento dovrà concludersi entro 75 giorni (…) nel caso non siano fornite osservazioni la presente equivale a provvedimento finale di diniego, con le motivazioni di cui sopra”.
4. Il diniego e gli altri provvedimenti sopra citati venivano impugnati dalla società ricorrente con i primi motivi aggiunti depositati in data 17 novembre 2005, unitamente a tutti gli atti su cui gli stessi si fondavano, ovvero il Piano territoriale di installazione stazioni radio base telefonia mobile, e le delibere del C.C. n. 135 del 29 novembre 2004 e n. 54 del 30 maggio 2005, con cui tale Piano era stato, rispettivamente, adottato e approvato. La ricorrente reiterava, inoltre, la richiesta di declaratoria di formazione del silenzio-assenso sulla domandata del 17 dicembre 2003.
In proposito, la società ricorrente evidenziava:
- l’avvenuta formazione del silenzio-assenso ex art. 87, comma 9°, del D. Lgs. 259/2003 sull’istanza presentata il 17 dicembre 2003, anche volendo computare un nuovo termine di 90 giorni dall’adozione del Piano comunale (con la correlata cessazione dell’effetto sospensivo di cui all’impugnata nota comunale prot. n. 18524 del 28 luglio 2004), il 30 novembre 2004, e cioè il giorno successivo a quello della adozione del Piano;
- l’inesistenza dei presupposti per la sospensione dei lavori, sia perchè il silenzio-assenso si sarebbe formato prima della approvazione del Piano comunale, con la conseguente inapplicabilità retroattiva alla istanza della ricorrente, in virtù del principio “tempus regit actum”, sia perché il Piano impugnato non avrebbe valenza urbanistica, non essendo stato assunto per finalità di pianificazione del territorio;
- l’illegittimità del diniego stante:
- la derogabilità dei siti previsti dal Piano;
- l’inidoneità di detti siti a garantire la copertura del territorio e della sopra citata tratta ferroviaria, specie a seguito dell’esclusione (da parte dell’A.C.) del sito “Montepulciano Stazione” dalla lista predisposta dalla società Intowers S.r.l. gruppo Intesa S.p.A., incaricata dallo stesso Comune di individuare i siti per la collocazione degli impianti;
- lo sviamento e la pretestuosità del preavviso di diniego, già preceduto dal diniego definitivo;
e per illegittimità derivata dal Piano, che si assume viziato sotto molteplici profili.
Vodafone Omnitel avanzava inoltre istanza cautelare in considerazione dei gravi ed irreparabili danni che si sarebbero potuti determinare in attesa del giudizio.
5. Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2005, l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, contenuta nei motivi aggiunti, veniva respinta da questo Tribunale con ordinanza n. 1088/2005 “considerato che ad un primo sommario esame, allo stato degli atti, i provvedimenti impugnati non appaiono arrecare un danno grave ed irreparabile potendo l’Amministrazione Comunale assumere determinazioni di segno diverso a seguito della dimostrazione da parte della società interessata della necessità della installazione della stazione radio base all’interno della stazione ferroviaria per garantire la copertura territoriale del segnale di telefonia mobile”.
Detta ordinanza veniva impugnata dalla società ricorrente innanzi al Consiglio di Stato, sez. VI, con ricorso n. 1624/2006, al quale la Vodafone Omnitel allegava un’attestazione di RFI (Ferrovie dello Stato) del 2 marzo 2006, relativa alla necessità del progettato sito “Montepulciano Stazione” per garantire la copertura del segnale sulla relativa tratta ferroviaria, migliorando anche la qualità e la sicurezza stessa dell’esercizio ferroviario.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1410 del 21 marzo 2006 – “considerato che il diniego di permesso (seguito dall’ordine di sospensione dei lavori) si è basato sul contrasto con le previsioni urbanistiche, senza valutare se la scelta della sede dell’impianto sia l’unica possibile per l’efficienza del servizio radio mobile per le tratte ferroviarie; considerato che, pertanto vanno sospesi gli effetti del diniego, affinché sia rinnovato il procedimento, durante il quale il Comune dovrà valutare – con adeguato contraddittorio (ed entro trenta giorni dalla produzione degli atti) – le ragioni tecniche che dedurrà l’appellante” – riformava l’ordinanza impugnata e accoglieva l’istanza cautelare in primo grado, sospendendo gli effetti del diniego e disponendo che il procedimento fosse rinnovato entro il citato termine di trenta giorni.
Successivamente, in ottemperanza alla citata ordinanza del Consiglio di Stato, la Vodafone Omnitel invitava e diffidava l’A.C. – con nota del 10 aprile 2006, ricevuta dal Comune il 18 aprile 2006 – a riesaminare entro 30 giorni l’istanza di autorizzazione, allegando documentazione contenente tutte le ragioni tecniche che rendevano necessaria l’installazione della SRB nel sito prescelto all’interno della Stazione ferroviaria di Montepulciano.
Il Comune di Montepulciano, con nota prot. n. 3355 del 3 maggio 2006, previa acquisizione di ulteriore documentazione depositata da Vodafone, chiedeva alla società Intowers s.r.l. del gruppo Intesa (a suo tempo incaricata della redazione del Piano Territoriale per la telefonia mobile) di valutare le osservazioni presentate da Vodafone al fine di stabilire se il sito individuato dalla ricorrente fosse l’unico possibile a garantire l’efficienza del servizio radio mobile per le tratte ferroviarie.
Con nota prot. n. 10892 del 12 maggio 2006, l’A.C. comunicava gli estremi del responsabile del procedimento e informava di aver, appunto, chiesto una valutazione tecnica alla società Intowers S.r.l., gruppo Intesa S.p.A., sui rilievi formulati dalla Vodafone Omnitel.
Con l’ulteriore nota prot. n. 11433 del 17 maggio 2006, successivamente trasmessa, il Comune di Montepulciano comunicava che il riesame del provvedimento avrebbe avuto luogo, “presumibilmente entro la data del 05/06/2006”, solo a seguito delle valutazioni tecniche della citata società Intowers S.r.l., gruppo Intesa S.p.A., le quali – come da fax dell’11 maggio 2006 allegato alla nota comunale – non sarebbero state svolte prima del 28 maggio 2006 “data la complessità di quanto richiesto e la temporanea indisponibilità dei tecnici incaricati da questa Società alle verifiche”.
La società Intowers, con nota prot. n. 9 del 26 maggio 2006, trasmetteva la documentazione richiesta “dalla quale si evince, in una maniera abbastanza chiara e convincente, che il sito denominato Depuratore Montepulciano nel Piano di rete per telefonia mobile … è idoneo alla copertura della frazione di Montepulciano Stazione e della relativa tratta ferroviaria”.
Con l’impugnata nota prot. n. 13757 del 7 giugno 2006, trasmessa in data 13 giugno 2006 – emessa a seguito della istanza di riesame ricevuta dal Comune il 18 aprile 2006 - l’A.C. comunicava, pertanto, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, i seguenti motivi ostativi all’accoglimento della domanda di autorizzazione: “il sito prescelto dalla soc. Vodafone per l’impianto di telefonia non è previsto nel Piano territoriale di installazione stazioni radio-base telefonia mobile approvato dal Comune di Montepulciano con Del. C.C. 54 del 30/5/2005. Si precisa che il sito prescelto dalla Soc. Vodafone per sede dell’impianto non è l’unico possibile per l’efficienza del servizio radio mobile per le tratte ferroviarie. Difatti dalla valutazione presentata [il 25 maggio 2006] dalla soc. Intowers srl gruppo Intesa spa (società che ha redatto il piano territoriale installazioni stazioni radio base comunale), sulla base di una configurazione di impianto di telefoni cellulare DCS/UMTS, risulta che il sito indicato dal Piano comunale denominato è idoneo alla copertura della frazione di Montepulciano stazione e della relativa tratta ferroviaria”, e si invitava la Vodafone a presentare le proprie osservazioni.
Con nota del 20 giugno 2006, la società ricorrente presentava le osservazioni di cui all’art. 10 bis L. 241/1990, evidenziando:
- l’inidoneità del sito comunale “depuratore Montepulciano” a soddisfare gli obiettivi di copertura perseguiti dalla Vodafone Omnitel in riferimento alla propria rete, per i motivi dettagliatamente esposti nella relazione tecnica trasmessa con la precedente nota comunicata il 18 aprile 2006;
- la circostanza che, come ben noto all’A.C., detti obiettivi di copertura non riguardano solo la tratta ferroviaria Empoli-Siena-Chiusi, ma anche il centro abitato nella zona di Montepulciano Stazione;
- la distanza di circa 900 metri esistente tra il depuratore e la stazione; con la precisazione che un tale decentramento non consentirebbe un’adeguata copertura all’interno delle abitazioni del centro e non garantirebbe una continuità di comunicazione con i siti Vodafone esistenti, specie nella zona a nord di Montepulciano, come illustrato in una nuova relazione tecnica allegata, redatta in data 19 giugno 2006;
- il carattere meramente generale ed astratto della valutazione svolta dalla società Intowers S.r.l., che non ha tenuto conto né delle specifiche esigenze di copertura della Vodafone Omnitel, né delle caratteristiche della configurazione della sua rete nel suo assetto attuale.
A seguito di tali ulteriori osservazioni da parte di Vodafone, l’Amministrazione Comunale chiedeva alla Intowers di esprimersi nuovamente in merito.
Quest’ultima, con nota prot. n. 12 del 22 settembre 2006, comunicava, tuttavia, che le valutazioni tecniche precedentemente fornite erano esaustive.
Successivamente alla comunicazione delle osservazioni ex art. 10 bis della legge 241/1990, in data 20 giugno 2006, ricominciavano a decorrere i termini per la formazione del silenzio-assenso.
In mancanza della comunicazione di ulteriori provvedimenti da parte dell’A.C., la Vodafone Omnitel trasmetteva in data 18 gennaio 2007 comunicazione di inizio lavori, protocollata dall’A.C. con il n. 2282 in data 23 gennaio 2007, al fine di poter procedere all’installazione della SRB, stante l’avvenuta formazione del silenzio-assenso ex art. 87, comma 9°, del D. Lgs. 259/2003.
Con nota prot. n. 3279 del 1° febbraio 2007, successivamente comunicata, avente ad oggetto “diffida alla prosecuzione di lavori di realizzazione stazione radio base in Montepulciano stazione, Via Firenze”, il Comune di Montepulciano – “vista la comunicazione di inizio lavori presentata in data 23/1/2007 prot. 2282” e “visto che la soc. Intesa in data 22/9/2006 (pervenuta con prot. 24878 del 26/9/2006) ha confermato le valutazioni tecniche del 25/5/2006” – diffidava la Vodafone Omnitel dalla prosecuzione dei lavori, ribadendo le seguenti ragioni:
“- la soc. VODAFONE è a conoscenza del fatto che il sito in oggetto non è previsto nel Piano Territoriale di installazione stazioni radio base di telefonia mobile adottato con Delibera C.C. n. 135/2004 ed approvato con Del. C.C. 54/2005;
- l’impianto non è stato autorizzato. In data 7 settembre 2005 prot. 20993 è stata effettuata comunicazione di diniego. In data 7 giugno 2006 prot. 13757 sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Pertanto essendo stato espresso il dissenso di cui all’art. 87 c. 8 del D. Lgs. 259/03, non si è formato il silenzio assenso”.
Infine, con l’impugnata nota prot. 11269 del 16 febbraio 2007, l’A.C. comunicava il diniego in ordine alla “Domanda di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 259/03 – n. 21/2007 (…) presentata in data 23/01/2007, prot. 2282” (in realtà la comunicazione di inizio lavori a seguito della assunta formazione del silenzio assenso) per i consueti ed identici motivi.
6. Con i secondi motivi aggiunti, depositati il 23 marzo 2007, la Vodafone Omnitel impugnava, quindi, i provvedimenti indicati in epigrafe, emessi in corso di giudizio dall’Amministrazione Comunale, ritenendoli lesivi delle proprie posizioni giuridiche, e chiedeva, altresì, la declaratoria di formazione del silenzio-assenso sulla istanza di riesame del 10 aprile 2006, ricevuta dal Comune il 18 aprile 2006.
In proposito, la società ricorrente evidenziava:
1) il procedimento di riesame dell’istanza, come ordinato dal Consiglio di Stato, si è concluso con la formazione del silenzio-assenso poiché il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, comunicato dall’A.C. in data 13 giugno 2006, interrompe i termini per concludere il procedimento di cui all’art. 87 del D. Lgs. 259/2003 ma “gli stessi termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni” (Cons. St., sez. VI, 17 ottobre 2006 n. 6993), che nella fattispecie è avvenuta il 20 giugno 2006; pertanto la diffida alla prosecuzione dei lavori del 31 gennaio 2007, nonché il diniego espresso dall’Amministrazione Comunale con nota prot. n. 4674 del 16 febbraio 2007 sarebbero tardivi oltre che illegittimi, in quanto “entrambi fondati sul falso presupposto che la stazione radio base non sia già stata autorizzata e che il relativo procedimento fosse ancora aperto”;
2) i provvedimenti impugnati risultano viziati “da un evidente e gravissimo difetto di istruttoria”, in quanto gli stessi si fonderebbero sulle “eteree” valutazioni tecniche formulate dalla società Intowers con le note del 26 maggio 2006 e del 22 settembre 2006; infatti la Intowers non avrebbe preso in considerazione sia le esigenze di copertura che le caratteristiche di configurazione della rete della ricorrente, limitandosi a fornire valutazioni di carattere generale e astratto;
3) illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità dell’atto presupposto (“Piano territoriale di installazione stazioni radio base telefonia mobile”), in quanto il Piano Territoriale violerebbe il riparto di competenze stabilito dalla legge quadro 36/2001 e confermato a livello regionale dalla L.R. 54/2000 giacchè, ad avviso della ricorrente, le prescrizioni contenute nel Piano, perseguendo l’obiettivo di allontanare gli impianti di TLC dalle zone abitate, avrebbero natura esclusivamente pseudo-protezionistica, nella errata convinzione che l’allontanamento degli impianti di radio telefonia sia funzionale alla protezione della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche; in tal modo l’A.C. avrebbe invaso le attribuzioni sia dello Stato che della Regione, stabilendo “degli ulteriori e inutili limiti rispetto a quelli fissati dal D.P.C.M. 08.07.2003” che detta, a tutela della salute umana, una disciplina “fondata sui limiti di campo elettromagnetico e non su misure spaziali tra gli impianti e determinate aree”; inoltre, presupponendo l’inderogabilità del Piano Territoriale, se ne sostiene l’illegittimità dal momento che lo stesso introdurrebbe sostanzialmente delle limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia;
4) il gestore non può essere tenuto a dimostrare l’insostituibilità di ognuna delle centinaia di SRB dislocate su tutto il territorio nazionale; una simile abnorme costrizione, infatti, renderebbe sostanzialmente impossibile la realizzazione e lo sviluppo delle reti di TLC, affidando la sorte di un servizio di interesse pubblico primario e strategico, all’arbitrio di oltre ottomila Amministrazioni Comunali;
5) l’operato dell’Amministrazione Comunale sarebbe stato posto in essere in violazione, non solo della normativa nazionale ed europea in materia di telecomunicazioni, ma anche degli articoli 41 e 97 della Costituzione; ad avviso della ricorrente, infatti, il gestore del servizio di telefonia mobile avrebbe la “prerogativa caratterizzante la propria funzione istituzionale … di progettare e realizzare la rete delle infrastrutture necessaria per il funzionamento del servizio”; pertanto, ogni limitazione dell’attività di progettazione dovrebbe essere determinata con il consenso del gestore medesimo, considerata anche l’assimilazione de iure degli impianti de quibus alle opere di urbanizzazione primaria; in base a tali assunti, i provvedimenti impugnati violerebbero conseguentemente il diritto di impresa riconosciuto dall’art. 41 della Carta Costituzionale; inoltre, il Comune, mediante gli atti di diniego adottati, dimostrerebbe di non tener minimamente in considerazione l’interesse pubblico al servizio di telefonia, alla sicurezza dei trasporti e della circolazione ferroviaria, nonché l’interesse e la posizione del gestore;
6) i provvedimenti impugnati sarebbero, altresì, illegittimi per la mancata osservanza dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1410/2006, in quanto il Comune, non solo, non avrebbe minimamente rispettato il termine di trenta giorni assegnato dal Giudice di secondo grado, ma avrebbe addirittura inviato un preavviso di diniego e diffidato il gestore dall’esecuzione dei lavori “per gli stessi identici motivi di cui al diniego censurato dal Consiglio di Stato”;
7) lamentata violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, non essendo stato indicato nel provvedimento di diniego impugnato “il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”, e dell’art. 10 bis della legge 241/1990, non essendo stato preceduto il diniego di cui all’impugnata nota prot. n. 11269 del 16 febbraio 2007 dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
7. Quanto al ricorso introduttivo, va innanzitutto respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dal Comune resistente, non potendosi escludere, al di là di ogni altra pur possibile considerazione, che residui un interesse di tipo risarcitorio in capo alla ricorrente.
Ciò premesso, il ricorso introduttivo del presente giudizio è fondato.
Così come dedotto dalla ricorrente, i provvedimenti con lo stesso impugnati (nota prot. n. 18524 del 28 luglio 2004 e delibera del C.C. di Montepulciano n. 73 del 26 luglio 2004) si concretizzano in misure di salvaguardia atipiche non previste dall’ordinamento giuridico e come tali illegittime.
Infatti, tali misure di salvaguardia, consistenti nella sospensione – a termine – delle procedure di esame delle pratiche edilizie relative all’installazione di stazioni radio base di telefonia mobile fino all’adozione del corrispondente Piano territoriale, non sono previste da alcuna disposizione di legge di settore, né di provenienza statale né di provenienza regionale (cfr., TAR Toscana, I, n. 65/2002; n. 12/2003; n. 1877/2005 e n. 8012/2005).
E’ sufficiente una semplice ricognizione del testo normativo di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 259/03, per rilevare come non esista un potere di sospensione del procedimento aperto dall’istanza di autorizzazione de qua in capo all’ente locale, che ha soltanto la facoltà di interrompere il decorso del termine di formazione del silenzio assenso, richiedendo chiarimenti o documentazione all’interessato. Né un potere di sospensione del procedimento ampliativo può trovare fondamento in norme generali, militando anzi il principio di cui all’art. 2 della legge n. 241/90 in senso esattamente contrario (cfr., TAR Puglia, 12 febbraio 2005 n. 276; TAR Campania, n. 3425/07).
Il profilo esaminato è assorbente di ogni altro e determina l’accoglimento del ricorso introduttivo, per la parte impugnatoria.
L’atto introduttivo del presente giudizio è altresì fondato per la parte in cui è volto ad ottenere la declaratoria della formazione del silenzio-assenso, ex art. 87, 9° comma, del D. Lgs. n. 259/2003, sulla istanza della ricorrente del 17 dicembre 2003.
A riguardo va premesso che tale accertamento è possibile nella presente sede – con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla intimata Comunità Montana del Cetona, sull’assunto che sarebbe inammissibile un’azione dichiarativa volta a far accertare la pretesa formazione del silenzio-assenso – stante la giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 80/1998, così come sostituito dall’art. 7, 3° comma, lett. B della legge n. 205/2000.
Ciò premesso, va rilevato che a norma dell’art. 87, 5° comma, del D. Lgs. n. 259/03, “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 [formazione del silenzio-assenso a novanta giorni dalla presentazione dell’istanza] inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale”.
E a detto termine, espressamente finalizzato ad accelerare il procedimento di formazione del titolo per l’installazione dell’impianto, non può non attribuirsi carattere perentorio.
Ora, nel caso di specie, tenuto conto che la richiesta di integrazione documentale datata 30 dicembre 2003 è pervenuta alla Vodafone Omnitel, successivamente, oltre il termine di 15 giorni – secondo quanto asserito dalla ricorrente e non contestato dal Comune intimato - tale richiesta, così come dedotto dalla ricorrente, non può aver prodotto l’effetto interruttivo del termine per la formazione del silenzio-assenso, di cui alla norma sopra trascritta (cfr., Cons. St., Sez. VI, ordinanza n. 4582 del 7 ottobre 2004).
Pertanto, sulla richiesta autorizzatoria della società ricorrente, datata 17 dicembre 2003 e ricevuta in pari data dal Comune resistente, il silenzio-assenso risulta formatosi il 17 marzo 2004.
8. I primi motivi aggiunti – in relazione ai quali valgono le medesime considerazioni già sviluppate al paragrafo n. 7 in ordine all’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dal Comune di Montepulciano sull’assunto che è stato emesso, in esecuzione dell’ordinanza di sospensiva del Consiglio di Stato, un nuovo provvedimento di diniego della richiesta autorizzazione, sostitutivo del precedente, fondato tuttavia su una diversa motivazione, laddove viene indicato un sito alternativo a quello prescelto dalla Vodafone - sono in parte inammissibili, in parte infondati e in parte fondati.
Sono innanzitutto inammissibili per carenza di interesse nella parte in cui sono volti ad ottenere la declaratoria della formazione del silenzio-assenso - sempre sulla istanza del 17 dicembre 2003 - alla data del 30 novembre 2004, giorno successivo a quello di adozione del Piano territoriale per l’installazione delle s.r.b. per la telefonia mobile.
Il silenzio-assenso sulla istanza del 17 dicembre 2003, infatti, come si è visto, si era già formato alla data del 17 marzo 2004, e cioè prima della proposizione dei primi motivi aggiunti.
I primi motivi aggiunti sono, invece, infondati, per la parte in cui sono volti ad impugnare l’ordinanza n. 144 del 2 settembre 2005 (con la quale è stata ordinata alla Vodafone l’immediata sospensione dei lavori relativi alla s.r.b. per cui è causa, in quanto l’impianto in questione non è previsto dal Piano).
Infatti, l’art. 87, 10° comma, del D. Lgs. n. 259/03, dispone che “le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso”.
Ne discende che, nel caso di specie, pur computandosi l’interruzione del suddetto termine per il periodo coincidente con l’efficacia temporale dei provvedimenti sospensivi, indicati al precedente paragrafo n. 7 - impugnati con l’atto introduttivo del presente giudizio, e cioè della nota prot. n. 18524 del 28 luglio 2004 e della delibera del C.C. di Montepulciano n. 73 del 26 luglio 2004 - espressamente limitata sino alla data di adozione del Piano Territoriale (delibera C.C. n. 135 del 29 novembre 2004), il limite massimo di 12 mesi risulta comunque superato alla data del 2 agosto 2005, data in cui la società ricorrente comunicava l’inizio dei lavori.
Pertanto, alla data di emanazione dell’impugnata ordinanza n. 144/05 (2 settembre 2005), il titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso era venuto meno, così come, peraltro, evidenziato nella stessa ordinanza.
Di qui l’infondatezza dei primi motivi aggiunti, in parte qua, con i quali, in relazione alla ordinanza di sospensione in questione, è stata dedotta l’inesistenza dei presupposti per la sospensione dei lavori, in quanto il silenzio-assenso si sarebbe formato prima della approvazione del Piano Comunale, con la conseguente inapplicabilità retroattiva alla istanza della ricorrente, in virtù del principio del tempus regit actum. L’assenza del titolo abilitativo tacito rende, poi, legittima l’ordinanza di sospensione in questione a prescindere dalla valenza urbanistica o meno del Piano, con conseguente inconferenza del profilo di censura dedotto a riguardo.
I primi motivi aggiunti sono, invece, fondati per la restante parte, concernente l’impugnativa del diniego di autorizzazione (datato 7 settembre 2005) all’installazione della s.r.b. denominata “3 SI 2166 MONTEPULCIANO STAZIONE”, nonché delle correlate note datate 8 e 20 settembre 2005, indicate in epigrafe. E ciò per l’assorbente motivo della dedotta derogabilità – come emergerà dalle considerazioni che verranno sviluppate al paragrafo successivo – dei siti previsti dal Piano.
9. I secondi motivi aggiunti sono parzialmente fondati.
Sono fondati per la parte concernente la richiesta di declaratoria della formazione del silenzio-assenso, in relazione alla quale va ribadita la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, per le ragioni già indicate al precedente paragrafo n. 7.
Infatti, il procedimento di riesame dell’istanza, ordinato dal Consiglio di Stato, si è concluso con la formazione del silenzio-assenso poiché il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, comunicato dall’Amministrazione Comunale in data 13 giugno 2006, interrompe i termini per concludere il procedimento di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003, ma gli stessi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni (cfr., Cons. St., Sez. VI, 17 ottobre 2006 n. 6993), che nella fattispecie è avvenuta il 20 giugno 2006, con conseguente formazione tacita del titolo abilitativo – sull’istanza di riesame del 10 aprile 2006, ricevuta dal Comune il 18 aprile successivo - in data 19 settembre 2006.
Per la restante parte, e cioè per la parte impugnatoria, i secondi motivi aggiunti sono infondati.
Con il primo mezzo di impugnazione, la società ricorrente ritiene illegittimi i gravati provvedimenti di diffida del 1° febbraio 2007 e di diniego del 16 febbraio 2007, in quanto sarebbero stati emanati sull’erroneo presupposto che il silenzio-assenso non si fosse formato.
Il motivo è infondato.
La circostanza che si sia formato il silenzio-assenso non è, infatti, di per sé ostativa all’emanazione di un provvedimento negativo esplicito che si sostituisce all’assenso tacito quale ulteriore rinnovata espressione del potere di cui l’Amministrazione era e rimane titolare, quanto meno in via di autotutela. Pertanto, in assenza di censure che esplicitamente contestino la correttezza stessa del potere di autotutela, in ragione dell’eventuale carenza dei relativi presupposti di forma e di sostanza, la censura in esame, nei termini in cui la stessa è stata formulata, deve ritenersi infondata.
Ugualmente infondata è, poi, la lamentata violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 (settimo motivo formulato con i secondi motivi aggiunti), tenuto conto che la ricorrente era stata comunque previamente informata, attraverso la diffida del 1° febbraio 2007, dell’intendimento dell’Amministrazione di respingere l’istanza di autorizzazione dalla stessa presentata.
Né ha pregio l’ulteriore profilo di censura – formulato con il medesimo motivo – concernente la violazione dell’art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/1990, per non essere stato indicato nel provvedimento impugnato “il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, tali omissioni non incidono sulla legittimità del provvedimento, bensì possono, eventualmente, legittimare esclusivamente la rimessione in termini dell’interessato per l’impugnazione del provvedimento lesivo, ipotesi che, nel caso di specie, non assume rilievo, posto che la ricorrente ha, comunque, tempestivamente impugnato l’atto lesivo di fronte all’organo giurisdizionale competente.
Quanto agli ulteriori mezzi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente, risultano anch’essi infondati sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Il Comune di Montepulciano è dotato di un Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per il servizio di telefonia mobile, approvato con delibera C.C. n. 58/2002 – che non risulta essere stato impugnato - che all’art. 12, ultimo comma, precisa che “il Comune di Montepulciano promuove una specifica iniziativa finalizzata a reperire, sul proprio territorio, siti di proprietà comunale aventi caratteristiche di conformità al presente regolamento e di idoneità agli standard richiesti dai gestori”.
In attuazione del suindicato Regolamento, il Comune di Montepulciano, avvalendosi della consulenza tecnica della società Intesa s.p.a., ha redatto un Piano di installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile con il quale ha individuato i siti di proprietà comunale idonei a soddisfare le esigenze dei gestori e, nel contempo, conformi alle prescrizioni del Regolamento.
Il potere in tal modo esercitato trae legittimazione autonoma dal quadro normativo di livello primario costituito dalla legge statale n. 36/2001, contenente la disciplina generale in materia.
Infatti, dopo la legge regionale n. 54/2000, il cui art. 4 prevede il potere della Regione di dettare i criteri per la localizzazione degli impianti e per l’identificazione delle aree sensibili, è intervenuta la legge-quadro n. 36/2001, il cui art. 8, 6° comma, ha espressamente previsto, da parte dei Comuni, l’adozione di “un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
E, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale (cfr., ex multis, sentenze n. 3474 del 21 luglio 2005 e n. 5591 del 16 novembre 2006), i Comuni possono dotarsi del suindicato Regolamento, nonchè, ovviamente, del correlato Piano, anche prima che la Regione legiferi in materia, sia in base al principio costituzionale di sussidiarietà, il quale presuppone che le funzioni amministrative siano esercitate dal livello di potere più vicino ai cittadini (art. 118 Cost.), sia perché, essendo il Regolamento – e il correlato Piano - finalizzato anzitutto al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, si tratta di esercitare competenze di spettanza sicuramente comunale; né osta all’esercizio della potestà dell’Ente locale il c.d. principio di “indifferenza urbanistica” delle infrastrutture di telecomunicazione, in relazione alla natura delle opere di urbanizzazione ad esse riconosciuta, essendo stato detto principio espunto dall’ordinamento con le pronunce della Corte Costituzionale n. 303 del 1° agosto 2003 (che ha dichiarato incostituzionale il D. Lgs. n. 198/2002) e n. 307 del 7 ottobre 2003.
Con la prima decisione, la Corte ha chiarito che la ratio della fissazione dei c.d. valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo) non consiste esclusivamente nella tutela della salute dai rischi di inquinamento elettromagnetico, bensì anche nella necessità di addivenire ad un equo contemperamento di due contrapposti interessi (da un lato la protezione della salute, dall’altro la realizzazione delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali) (cfr., TAR Toscana, n. 3474/05 cit.).
Con la seconda pronuncia, il Giudice delle leggi ha riconosciuto, tra l’altro, l’autonoma capacità di Regioni ed Enti locali di regolare l’uso del loro territorio, purchè criteri localizzativi e standards urbanistici rispettino le esigenze della programmazione nazionale degli impianti e non siano tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi (cfr., TAR Toscana, n. 3474/05 cit.).
Alla luce del delineato quadro della giurisprudenza costituzionale, come già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 5591 del 16 novembre 2006, è da ritenersi corretto il criterio applicativo secondo cui è consentito alle Regioni ed ai Comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti de quibus, nell’ambito della funzione di definizione degli “obiettivi di qualità” consistenti in criteri localizzativi, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d, ed all’art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6, della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione.
E, uno dei discrimini fondamentali per capire se si versi in una o nell’altra ipotesi, è costituito dalla derogabilità o meno delle previsioni contenute nel Piano Territoriale di installazione s.r.b. telefonia mobile, a seconda che sia stata prevista o meno la possibilità di individuare dei siti alternativi rispetto a quelli previsti dal Piano.
Nel caso di specie, tenuto conto di come è stato strutturato il Piano Territoriale de quo, è evidente che le prescrizioni nello stesso contenute sono derogabili nella misura in cui risulti errato il presupposto su cui le stesse si fondano, e risulti cioè che, contrariamente a quanto supposto, i siti prescelti non siano idonei a soddisfare le esigenze dei gestori.
Di qui la non immediata lesività del Piano, e la sua conseguente impugnabilità solo unitamente all’atto applicativo (contrariamente a quanto assunto dalle Amministrazioni resistenti che hanno eccepito la tardiva impugnazione del Piano).
Né sembra possa essere sostenuto che in siffatto modo il gestore verrebbe ad essere gravato di un onere probatorio eccessivo, apparendo viceversa ragionevole, in un’ottica di contemperamento dei contrapposti interessi, che ove il gestore chieda di installare una s.r.b. in un sito diverso da quelli indicati – a seguito di uno specifico studio di settore, come nel caso di specie, e attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti e la loro partecipazione propositiva al procedimento, di cui, nel caso in esame, viene dato atto nelle premesse della delibera di adozione del Piano in questione (delibera C.C. n. 135 del 29 novembre 2004) - nel Piano Territoriale, la sua richiesta possa essere accolta solo ove emerga – attraverso un adeguato contraddittorio tra il Comune e il gestore - l’inidoneità dei siti indicati nel Piano, e che la localizzazione proposta dal gestore sia l’unica possibile per l’efficienza del servizio radio mobile.
Diversamente opinando, il Piano di localizzazione dei siti finirebbe con il tradire la funzione cui è preordinato, che è quella di realizzare la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici compatibilmente con la qualità del servizio e le esigenze degli operatori della telecomunicazione.
E per raggiungere tale obiettivo, è necessario – come chiarito dalla giurisprudenza – che le competenze comunali in materia siano esercitate in modo da superare una visione atomistica tendente a prendere in considerazione i singoli impianti, anziché la rete di comunicazione, e che, a tal fine, l’installazione di infrastrutture in materia di telefonia mobile, presentando caratteristiche funzionali di relativa infungibilità per quanto riguarda la localizzazione degli impianti, sia sottoposta ad opportune procedure di valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, da effettuarsi attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti e la loro partecipazione propositiva al procedimento (cfr. TAR Umbria, 20 dicembre 2001 n. 702).
Così concepito, lo strumento previsto, in definitiva, risponde a criteri di razionalità dell’azione amministrativa, in particolare all’esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti al fine di orientare l’attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, in merito all’assentibilità di queste installazioni. La suddetta previsione presenta, pertanto, una stretta inerenza allo svolgimento della funzione autorizzatoria (cfr., Cons. St., Sez. VI, 21 luglio 2006 n. 3735; TAR Toscana, n. 5591/06 cit.).
E, nella fattispecie per cui è causa, dalla documentazione versata in atti emerge che, a seguito di contraddittorio tecnico tra il Comune e la ricorrente, il Comune, in ossequio al principio di derogabilità del Piano, da intendere nei termini suindicati, ha individuato un sito alternativo a quello prescelto da Vodafone, denominato “Depuratore Montepulciano”, già previsto nel Piano, ritenuto idoneo alla copertura di Montepulciano Stazione e della relativa tratta ferroviaria e, dunque, in grado di soddisfare anche le esigenze della Vodafone consentendo la realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni.
A riguardo, le argomentazioni sviluppate dalla difesa del Comune (memoria depositata il 23 maggio 2007) appaiono idonee a dimostrare l’infondatezza delle deduzioni svolte dalla ricorrente con il secondo mezzo di impugnazione dei secondi motivi aggiunti.
Ha, infatti, giustamente dedotto la difesa del Comune resistente che – come peraltro affermato dalla stessa società Vodafone – l’espansione dell’intera rete di comunicazione con la tecnologia UMTS avviene attraverso la distribuzione delle stazioni radio base in modo capillare e uniforme onde garantire una adeguata copertura di tutto il territorio; inoltre, ciascuna stazione radio base deve garantire tale servizio in collegamento con l’utenza per un’area determinata che costituisce la cosiddetta “cella”.
Sulla scorta di tale premessa, il Comune ha correttamente affermato che la società Intowers non poteva che esprimere la propria valutazione prendendo in considerazione la specifica zona del territorio comunale in relazione alla quale si rende necessario garantire una copertura adeguata, ossia la frazione di Montepulciano Stazione e la relativa tratta ferroviaria. La società Intowers ha, a tal proposito, compiuto una valutazione di impatto elettromagnetico sul sito denominato “Depuratore Montepulciano” attraverso l’utilizzo di uno specifico software mediante il quale – come risulta dalla nota della Intowers del 26 maggio 2006 – “è stato possibile effettuare una stima della copertura del box di radiazione riferito a specifici valori di campo elettromagnetico”.
E’ stato, peraltro, evidenziato che la Intowers non ha tralasciato di prendere in considerazione le caratteristiche della rete del gestore Vodafone.
Risulta, infatti, dalla stessa nota del 26 maggio 2006, che la Intowers ha rilevato che la configurazione così elaborata nel sito denominato “Depuratore Montepulciano” “potrebbe variare in relazione a diversi obiettivi di copertura radioelettrica che ogni gestore di telefonia, per proprio conto, conosce e pianifica. Pertanto, i dati di impianto (modello di antenna, potenza di impianto, orientamenti, ecc…) sono dati che possono essere resi ottimali al fine di soddisfare al meglio le esigenze di copertura radioelettrica”.
Il Comune ha evidenziato che Intowers ha al contempo sottolineato che, nella specie, dalle planimetrie allegate alla suddetta stima “è comunque visivamente percepibile l’area di copertura relativa ai valori di campo elettromagnetici riportati nella legenda”.
Sempre il Comune ha, inoltre, sottolineato che dalle suddette planimetrie risulta che l’area di copertura, qualora venisse realizzato l’impianto nel sito comunale “Depuratore Montepulciano”, è sufficientemente ampia e tale da interessare sia la tratta ferroviaria Empoli-Siena-Chiusi, sia il centro abitato in Montepulciano Stazione, zone, queste, che costituiscono gli obiettivi specifici di copertura perseguiti dalla Vodafone.
Ne discende che la società Intowers non solo ha compiuto una analisi completa – che appare andare esente da vizi di illogicità manifesta - in ordine al sito così come individuato dal Piano Territoriale approvato con la delibera C.C. n. 54/2005, ma ha anche tenuto conto delle finalità proprie di ciascun gestore di telefonia mobile - comprese quelle della Vodafone – dimostrando l’idoneità del sito medesimo a soddisfare tutte le esigenze di copertura radioelettrica in riferimento alle caratteristiche di configurazione della rete della ricorrente.
Quanto, infine, alla dedotta inosservanza del termine di trenta giorni assegnato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1410/2006 per effettuare il riesame dell’istanza della ricorrente (sesto motivo dei secondi motivi aggiunti), la doglianza è inammissibile per carenza di interesse, essendosi formato, come si è visto, il silenzio-assenso sulla istanza di riesame della ricorrente.
Né può fondatamente sostenersi che con l’impugnata nota prot. n. 11269 del 16 febbraio 2007 l’Amministrazione Comunale abbia ribadito il proprio avviso “per gli stessi identici motivi di cui al diniego censurato dal Consiglio di Stato”.
La nuova determinazione del Comune, infatti, ancorché nella sostanza sia confermativa dei provvedimenti precedentemente impugnati, si fonda tuttavia su una ulteriore e differente motivazione, dal momento che, con la stessa, viene indicato - sulla base di valutazioni che, come si è visto, non risultano inficiate dai vizi avverso le stesse dedotti - un sito alternativo a quello prescelto da Vodafone per la realizzazione della stazione radio base.
10. Conclusivamente, il ricorso introduttivo ed i relativi motivi aggiunti appaiono in parte fondati, in parte infondati e in parte inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
11. Quanto alle spese di giudizio, sussistono, tuttavia, equi motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, in parte li accoglie, in parte li respinge e in parte li dichiara inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in FIRENZE, in Camera di Consiglio, il 6 giugno 2007.
F.to Gaetano Cicciò - Presidente
F.to Eleonora Di Santo - Consigliere, rel.est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 SETTEMBRE 2007